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“L’ORIGINE DELLE MERCI”
Le regole di Origine preferenziale e non preferenziale Luciano Calaciura Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di Verona Saluto Presentazione Ringraziamento Con il mio intervento cercherò di dare una panoramica generale sui concetti di origine preferenziale e non preferenziale L’origine rappresenta uno degli elementi indispensabili per dichiarare la merce in dogana (insieme alla qualità, alla quantità ed al valore) L’origine di un prodotto cambia soltanto se intervengano circostanze specifiche che modifichino lo stato dei prodotti. Sottolineo che è importante prima tutto operare la corretta classificazione doganale dei prodotti perché le regole di origine sono diverse a seconda del tipo di prodotto. Verona, 26 novembre 2010
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ORIGINE – Fonti normative
ORIGINE PREFERENZIALE ORIGINE NON PREFERENZIALE Reg. CEE n del 12/10/1992 (C.D.C.) Art. 20-lett. d-e) (pref. unilaterali e pref legate ad accordi) Art. 27 Reg. CEE n del 12/10/1992 (C.D.C.) Artt. da 22 a 26 Reg. CEE n del 02/07/1993 (D.A.C.) Artt. da 35 a 65 Allegati da 9 a 13 (12 e 13 modulistica) Reg. CEE n del 02/07/1993 (D.A.C.) Artt. da 66 a 123 Allegati da 14 a 22 (da 17 a 22 modulistica) Come molti di voi sapranno un regolamento CE (450/2008) ha introdotto il nuovo codice doganale, c.d. modernizzato che, però, entrerà in vigore nel 2013, unitamente alle nuove Disposizioni di Attuazione dello stesso, attualmente in fase di bozza L’origine non preferenziale è regolata dagli artt. da 35 a 38 mentre la preferenziale è l’art. 39. Cambio del concetto di lavorazione sostanziale La slide mostra la situazione attuale.
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Origine - Caratteristiche e differenze
NON PREFERENZIALE Lavorazione/trasformazione SOSTANZIALE Applicazione della Tariffa doganale comune Applicazione di misure diverse da quelle tariffarie stabilite da specifiche disposizioni comunitarie (Divieti Economici, Contingenti, Massimali, Embarghi Commerciali) Applicazione di dazi anti-dumping Rilascio dei certificati d’origine (C.O.) PREFERENZIALE Lavorazione/trasformazione SUFFICIENTE; Applicazione di misure tariffarie preferenziali: - concesse unilateralmente dalla Comunità - derivanti da accordi con altri Paesi o gruppi di Paesi Rilascio dei certificati attestanti l’origine preferenziale (EUR.1 – EUR-MED), o delle dichiarazioni su fattura alle condizioni previste Massimali e Contingenti: sono delle preferenze tariffarie accordate in forma di riduzioni totali o parziali delle aliquote daziarie principalmente dalla Comunità per ragioni politiche come nel caso dei Paesi in via di sviluppo ( Sistema delle Preferenze Generalizzate - SPG), ovvero a seguito di accordi commerciali come per i Paesi EFTA, PECO, o previste e consolidate in sede GATT. Le preferenze tariffarie possono essere accordate nei limiti di quantità predeterminate, in forma di sospensione totale o parziale dei dazi oppure collegati a contingenti o massimali. I contingenti tariffari sono istituiti per categoria o singoli prodotti, con specifico regolamento comunitario. Divieti economici: sono previste dalla normativa comunitaria e nazionale e riguardano delle limitazioni all’importazione, all’esportazione, al transito, alla produzione e detenzione di determinate merci. Tali limitazioni vengono applicate per ragioni di ordine economico o per motivi di sanità, sicurezza, ordine pubblico, ecc. L’importazione di tali prodotti è soggetta a determinate misura di salvaguardia, quali la licenza di importazione o altre misure di vigilanza. La licenza è un documento rilasciato a seguito istruttoria dal Ministero delle Attività Produttive. Altri divieti previsti: embargo, armi e materiali d’armamento, beni a duplice uso, armi chimiche, beni culturali, flora e fauna in via di estinzione, animali e prodotti di origine animale, piante e vegetali, ecc. Le violazione dei divieti economici, anche se depenalizzate dal 1999 a parte le norme speciali previste per alcuni settori, sono di competenza degli uffici doganali e la procedura per le contestazioni delle violazione compreso il sequestro sono quelli previste per le sanzioni amministrative dettate dalla legge n. 689 del 1881. Dazi antidumping: sono tra le misure principali di difesa commerciale previste dalla legislazione comunitaria. Si applicano nei confronti di imprese di paesi terzi che vendono prodotti sul mercato europeo a prezzi inferiori a quelli di vendita sul mercato interno. Altri strumenti di difesa riguardano “misure antisovvenzione” applicate all’importazioni da Paesi terzi a imprese che godono di aiuti e sovvenzioni statali nel proprio Paese, e “ misure di salvaguardia”, che possono essere attivate in presenza di grave danno alle imprese comunitarie derivanti da distorsioni del mercato, come i flussi anomali di importazioni. I Regolamenti comunitari disciplinano le varie misure, i casi e le procedure.
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Origine Non Preferenziale - Aspetti Generali
L’origine non preferenziale rappresenta uno degli elementi indispensabili per dichiarare le merci in dogana (insieme alla qualità, alla quantità e al valore) Misure collegate all’origine: -applicazione dei dazi nell’ambito della Tariffa Doganale Comune; -applicazione dei dazi antidumping; -applicazione dei divieti economici e delle misure di politica commerciale; -applicazione di contingenti tariffari e massimali; -applicazione delle norme riguardanti la tutela del “Made in” In questo slide ho ripreso parte della precedente aggiungendo solo il riferimento all’applicazione del “Made In”. L’origine non preferenziale è quella tipicamente doganale
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Origine Non Preferenziale - Regole
Merci interamente prodotte (art. 23 Reg. CE 2913/92); Merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (art. 24 Reg. CE 2913/92) Bisogna ricordare che le regole di origine non preferenziale non sono armonizzate. Pertanto ogni Paese decide in proprio, rispettando però l’Accordo di Base sviluppato nel dall’OMC. Il Codice Modernizzato, che ho citato prima, ha ridotto i quattro criteri, quanto meno nel nuovo codice, ad uno solo: l’ultima trasformazione sostanziale. Va anche detto che le vigenti Disposizioni di Applicazione del Codice rimandano agli allegati 10 (tessili) e 11 (altri prodotti ) la determinazione delle regolare relative ad alcuni prodotti. Per tutti gli altri, si rimanda alle regole di lista reperibili sul sito di DG TAXUD che rappresentano la posizione ufficiale dell’Unione Europea.
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Origine Preferenziale
Accordi bilaterali: disciplinati da i Protocolli di “origine” allegati agli Accordi sottoscritti dalla Comunità con taluni paesi; Concessioni unilaterali: atti autonomi dell’Unione Europea a favore dei Paesi in via di sviluppo (P.V.S.) Si ribadisce che l’origine preferenziale è quella che permette di applicare ai prodotti dazi ridotti o nulli. Per questo motivo può anche essere non attribuita se le regole non sono rispettate E’ importante accertarsi sempre dell’eventuale esistenza di accordi preferenziali o concessioni unilaterali
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Origine Preferenziale - Principali elementi comuni agli accordi
Prodotti interamente ottenuti in un paese o ottenuti da materiali di Paesi Terzi che hanno subito una lavorazione o trasformazione sufficiente (Allegato II) Prodotti ottenuti da cumulo di lavorazioni anche di minore entità Principio della territorialità Trasporto diretto del prodotto tra i due Paesi firmatari dell’accordo Prove di origine (EUR1 e dichiarazioni su fattura EUR1) - Misure di cooperazione amministrativa tra le autorità doganali dei due paesi per la verifica a posteriori dei certificati presentati Per ciò che riguarda i prodotti sufficientemente lavorati o trasformati, le regole possono variare a seconda del prodotto (e quindi ancora l’importanza di attribuire la corretta classifica agli stessi). Ho preparato alcune slides su dei casi pratici. Il cumulo indica che i prodotti che hanno lo status di prodotti originari in un paese partner possono essere utilizzati con prodotti che hanno origine nell’altro paese partner senza pregiudizio dello status preferenziale del prodotto finito. Può essere bilaterale, diagonale, totale, regionale (SPG) La nozione d’origine di un prodotto deve essere rispettata senza interruzione. E’ il cosiddetto principio della territorialità, in base al quale un prodotto, esportato vero un altro paese, non è più considerato originario al suo rientro, a meno che non viene dimostrato che si tratta del medesimo prodotto esportato in precedenza e che nel paese di destinazione non è stato sottoposto ad alcuna operazione, tranne ovviamente quelle dirette alla sua conservazione o operazioni minime similari.
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Origine Preferenziale - Regola del Cumulo
- Il cumulo può essere effettuato soltanto tra Paesi che applicano regole di origine identiche. - Tutti i paesi che partecipano alla produzione di una merce devono aver concluso tra loro e con il paese di destinazione un Accordo di Libero Scambio nonché applicare un protocollo di origine comune (Es.: Accordo Pan Euro Mediterraneo) - I benefici daziari sono previsti indipendentemente dal fatto che i prodotti siano originari dell’uno o dell’altro paese o fabbricati con materiali di diversa origine purché all’interno dei paesi partecipanti al “cumulo”
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Applicazione Origine Preferenziale - Allegato II degli Accordi
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Applicazione Origine Preferenziale - Esempio n.1
CRITERIO DEL CAMBIO DI VOCE DOGANALE Voci doganali dell'intero capitolo 42 della tariffa: lavori di cuoi o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Bauli voce 4202Al fine di poter dunque considerare la merce in questione di origine preferenziale comunitaria è necessario che non vengano importati da Paesi extracomunitari (da altri Paesi della UE è tuttavia possibile farlo), prodotti finiti, semilavorati o materie prime già classificati nel capitolo 42 in quanto non si potrebbe sostenere che la lavorazione effettuata sul territorio comunitario sia stata tale da modificare la nomenclatura combinata. L'importazione da Paese extracomunitario di qualsiasi altro componente non classificato nel capitolo 42 non pregiudica l'origine preferenziale del prodotto finito esportato con la voce doganale del capitolo 42
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Applicazione Origine Preferenziale - Esempio n. 2
CRITERIO DEL VALORE DEI MATERIALI TERZI UTILIZZATI Prodotti di cui alla voce 8407: Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. COMMENTO ALLA REGOLA La percentuale del 40% viene conteggiata sul prezzo di vendita franco fabbrica (senza considerare cioè il costo del trasporto e dell'assicurazione dopo l'uscita delle merci dalla fabbrica). Al fine di poter conferire l'origine preferenziale comunitaria ai motori a scoppio e necessario che non vengano impiegati più del 40% dei componenti di origine non comunitaria. La percentuale viene conteggiata sul prezzo di vendita franco fabbrica (senza considerare cioè il costo del trasporto e dell'assicurazione dopo l'uscita delle merci dalla fabbrica). La valorizzazione dei componenti extracomunitari impiegati deve essere effettuata mantenendo come riferimento il valore dichiarato in importazione. Se tale valore non e noto si deve fare utile riferimento al primo prezzo verificabile pagato per detti materiali
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Applicazione Origine Preferenziale - Esempio n. 3
DOPPIA CONDIZIONE: CAMBIO DELLA VOCE DOGANALE + CRITERIO DEL VALORE AGGIUNTO SUFF ICIENTE Prodotti di cui alla voce 4819: Scatole, sacchi, sacchetti, imballaggi di carta, di cartone, ecc... REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli della stessa voce del prodotto E Il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto COMMENTO ALLA REGOLA Il venire meno anche di una sola delle due condizioni pregiudica l'origine preferenziale del prodotto finito. Al fine dunque di poter conferire l'origine preferenziale comunitaria ai prodotti di cui alla voce doganale 4819 e necessario il rispetto congiunto delle due condizioni sopra citate. Il venire meno anche di una sola delle due condizioni pregiudica l'origine preferenziale del prodotto finito.
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Applicazione Origine Preferenziale - Esempio n. 4
COMBINAZIONE DI ULTERIORI REGOLE ALTERNATIVE - Esempio : Prodotti di cui alla voce 8482: cuscinetti a sfere o a rulli REGOLA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto E Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto IN ALTERNATIVA: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica COMMENTO ALLA REGOLA Nel caso indicato la regola alternativa prevede la possibilità di utilizzare componenti extracomunitari, indipendentemente dalla circostanza che la lavorazione in ambito UE permetta o meno di cambiare la voce doganale (la “tolleranza" sulla componentistica extracomunitaria impiegata scende al 25% EXW). Al fine di conferire l'origine preferenziale comunitaria ai beni e necessario che l'azienda soddisfi le prime due condizioni congiuntamente (si rimanda agli esempi precedenti) oppure in alternativa soddisfi soltanto la condizione alternativa. Nel caso indicato la regola alternativa prevede la possibilità di utilizzare componenti extracomunitari, indipendentemente dalla circostanza che la lavorazione in ambito UE permetta o meno di cambiare la voce doganale, riducendo però la "tolleranza" sulla componentistica extracomunitaria impiegata che scende cosi al 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.
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Esempio differenza tra Origine Preferenziale e Non Preferenziale
Prodotti della voce 8408: motori a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel). REGOLA DI ORIGINE PREFERENZIALE Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali (extracomunitari) utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE Non essendo espressamente prevista alcuna regola di origine non preferenziale per la voce doganale in questione (vedi ALL. 9 e 11 DAC) si dovrà fare utile riferimento alle regole di lista disponibili a livello UE sulla pagina web di DG TAXUD in base al quale e’ necessario partire da componenti di qualsiasi voce ad eccezione della 8409 o il 45% di valore aggiunto COMMENTO ALLE REGOLE In questo caso la merce potrebbe essere di origine non preferenziale italiana (es. 45% VA) ma non essere considerata di origine preferenziale comunitaria in quanto il valore dei materiali Terzi utilizzati ha superato i limiti previsti
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Origine - Consultazione Tariffa Doganale
Percorso: Tariffa Doganale TARIC /Accedi alla Tariffa Doganale/Consultazione Utili informazioni reperibili su: Nomenclature – Note - Certificati
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NON PREFERENZIALE PREFERENZIALE
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Grazie per la vostra attenzione
Dott. Luciano Calaciura Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di Verona Via Sommacampagna, 26 - Verona Tel Fax
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