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PubblicatoLeonzia Luisa Cecchini Modificato 6 anni fa
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Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti e dei consulenti esterni (art. 53 Decreto Legislativo 165/2001) Eva Aiello Ufficio Scolastico di Biella Tel / 811 mail
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Per il personale delle amministrazioni pubbliche vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio e per i quali è previsto un compenso. L’Art. 24 della L. 412/1991 istituisce l’Anagrafe delle Prestazioni L’Art. 53 del D.Lgs. 165/2001 ne contiene l’attuale disciplina Finalità della norma: monitoraggio e controllo della spesa pubblica misurazione qualitativa e quantitativa degli incarichi svolti al di fuori dei compiti d’ufficio
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L’Art. 24. della legge n° 412 del 30 dicembre 1991
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per garantire l'efficacia, l‘imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, e' istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica una anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui dovranno essere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con i relativi compensi, ricevuti da tutto il personale delle amministrazioni pubbliche compresi i magistrati e il personale della Banca d'Italia. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 riguardano gli arbitrati, i collaudi di opere pubbliche, i consigli di amministrazione, i collegi sindacali, dei revisori dei conti in enti vari, universita', scuole, e ogni altro tipo di prestazione professionale.
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Il Decreto Legislativo n
Il Decreto Legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, ai commi dall’11 al 16, definisce tempi e procedure del monitoraggio degli incarichi: Co.11. Entro il 30 aprile di ogni anno, i soggetti pubblici o privati devono comunicare i compensi erogati l’anno precedente ai dipendenti pubblici a cui affidati incarichi, alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi; Co.12. Entro il 30 giugno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono/autorizzano incarichi retribuiti ai dipendenti devono comunicare, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco degli incarichi conferiti/autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente,con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto; Co.13. nonché i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11;
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L’Anagrafe non ha fini fiscali, ma di analisi statistica
Co.14. entro il 30 giugno le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; devono, inoltre, comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza; Co.15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono; Co.16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa e la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi. L’Anagrafe non ha fini fiscali, ma di analisi statistica
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Gli Adempimenti previsti dall’art. 53 del D
Gli Adempimenti previsti dall’art. 53 del D.Lgs 165/01, riprendono in buona parte le disposizioni del D.Lgs 80/98: Entro il 30 giugno di ciascun anno, le istituzioni scolastiche comunicano al Dipartimento della Funzione Pubblica (attraverso il sistema PERLA PA) l’elenco degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d’Ufficio conferiti e/o autorizzati ai propri dipendenti nell’anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto (comma 12); Sempre entro il 30 giugno, comunicano con le stesse modalità, i compensi erogati ai dipendenti nell’anno precedente (comma 13); inoltre, semestralmente comunicano l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza (Art. 26 D.Lgs n. 80/1998).
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Legge 190 del 6 novembre 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione All’Art. 42 si prevede la modifica del decreto 165/2001 nei seguenti punti: Introduce il termine di 15 giorni per la comunicazione degli incarichi conferiti e/o autorizzati, retribuiti e/o gratuiti da parte della PA; Introduce il termine di 15 giorni per la comunicazione alle PA, da parte dei soggetti pubblici o privati, dei compensi erogati al personale autorizzato/incaricato; Mantiene il termine del 30 giugno per la comunicazione di «non aver conferito o autorizzato incarichi» ; Mantiene il termine del 30 giugno per la comunicazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, dei compensi erogati ai personale; Mantiene le scadenze semestrali del 30 giugno e del 31 dicembre per gli incarichi dei collaboratori esterni e consulenti.
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Gli incarichi Art. 53 comma 6 del D.Lgs 165 prevede che:
Le disposizioni del D.Lgs si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 % di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonchè di docenza e di ricerca scientifica.
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Legge 125 del 30 ottobre 2013 Disposizioni urgenti per il conseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni All’Art quinquies si prevede la modifica dell’Art. 53 comma 6 del decreto 165/2001: alla lettera f-bis) sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè di docenza e di ricerca scientifica». Sostanzialmente, è stata ampliata la fattispecie delle attività non soggette ad autorizzazione.
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Le modalità di comunicazione
1° periodo: le scuole comunicavano i dati ai Provveditorati che inserivano gli incarichi al S.I.M.P.I (antenato del SIDI) 2° periodo: dal 2001 le istituzioni scolastiche e gli USP inseriscono i dati nel sito 3° periodo: dal 2011 i dati vengono inseriti all’ indirizzo web
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Le modalità di comunicazione
L’onere dell’inserimento nell’Anagrafe delle prestazioni grava sull’amministrazione autorizzante Per il Revisore dei conti in rappresentanza del MIUR, la comunicazione è effettuata dall’Istituzione Scolastica
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Adempimento prima della legge 190/2012
ADEMPIMENTI ANAGRAFE PRESTAZIONI- TAVOLA SINOTTICA -1 AZIONE SOGGETTO Adempimento prima della legge 190/2012 Adempimento dopo la legge 190/2012 Autorizzazione incarico RETRIBUITO Amministrazione di appartenenza Comunicare incarichi tramite sistema PERLA PA, entro il 30 giugno di ogni anno per gli incarichi dell' anno precedente. Comunicare incarichi tramite sistema PERLA PA, entro 15 giorni dal conferimento Conferimento/Autorizzazione incarico A TITOLO GRATUITO NESSUNO Conferimento incarico RETRIBUITO Erogazione compenso Amministrazione pubblica, diversa da quella di appartenenza, o privati Comunicare, all' amministrazione di appartenenza del dipendente, entro il 30 aprile di ogni anno i compensi erogati per gli incarichi retribuiti dell' anno precedente. Comunicare, all' amministrazione di appartenenza del dipendente, i compensi erogati per incarichi retribuiti, entro 15 giorni dall' erogazione.
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Adempimento prima della legge 190/2012
ADEMPIMENTI ANAGRAFE PRESTAZIONI- TAVOLA SINOTTICA -2 AZIONE SOGGETTO Adempimento prima della legge 190/2012 Adempimento dopo la legge 190/2012 Erogazione compenso Amministrazione di appartenenza Comunicare incarichi tramite sistema PERLA PA, entro il 30 giugno di ogni anno per gli incarichi dell' anno precedente. Comunicare entro il 30 giugno di ogni anno i compensi relativi all' anno precedente, erogati direttamente o di cui si è avuta conoscenza entro 15 giorni dall' erogazione, tramite sistema PERLA PA. Si tratta della conferma o della modifica dell' importo presunto già indicato sul sistema PERLA PA al momento dell' inserimento dell' incarico. Conferimento incarico A TITOLO GRATUITO NESSUNO Comunicare incarichi tramite sistema PERLA PA, entro 15 giorni dal conferimento Conferimento incarichi di consulenza a collaboratori esterni Qualsiasi amministrazione Comunicare elenco collaboratori esterni, con l' indicazione dell' incarico e l'ammontare del compenso, tramite sistema PERLA PA.Scadenza semestrale - 30 giugno e 31 dicembre per incarichi conferiti nel semestre precedente Comunicare elenco collaboratori esterni, con l' indicazione dell' incarico e l'ammontare del compenso, tramite sistema PERLA PA. Scadenza semestrale - 30 giugno e 31 dicembre per incarichi conferiti nel semestre precedente Erogazione compenso per incarichi di consulenza a collaboratori esterni Comunicare compensi erogati nel semestre precedente a prescindere dal semestre di affidamento, tramite il sistema PERLA PA. Scadenza semestrale - 30 giugno e 31 dicembre per erogazioni effettuate nel semestre precedente
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Adempimento prima della legge 190/2012
ADEMPIMENTI ANAGRAFE PRESTAZIONI- TAVOLA SINOTTICA -3 AZIONE SOGGETTO Adempimento prima della legge 190/2012 Adempimento dopo la legge 190/2012 Dichiarazione di non conferimento o autorizzazione incarichi Qualsiasi amministrazione Dichiarazione negativa tramite PERLA PA . Entro Il 30 giugno di ogni anno per l' anno precedente Autorizzazione ai propri dipendenti a svolgere incarichi per "attvità di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione e docenza" Amministrazione di appartenenza Autorizzare. Termini: 30 giorni dalla richiesta (45 giorni in casi particolari) NESSUNO Conferimento/autorizzazione incarichi per "attvità di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché docenza" Comunicare incarichi tramite sistema PERLA PA, entro il 30 giugno di ogni anno per gli incarichi dell' anno precedente. Amministrazione pubblica, diversa da quella di appartenenza, o privati Comunicare, all' amministrazione di appartenenza del dipendente, entro il 30 aprile di ogni anno i compensi erogati per gli incarichi retrbuiti dell' anno precedente.
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Un caso concreto Eva Aiello ha svolto l’incarico di Presidente di Commissione esaminatrice per i corsi di Formazione Professionale svolti presso la Provincia di Biella (rif. D.G.R. Reg. Piemonte n. 31 del 27/7/2011 – “Nuova disciplina delle commissioni esaminatrici”) ……come procedere:
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1° step: il soggetto incaricato deve chiedere autorizzazione alla proprio amministrazione di appartenenza (in questo caso il MIUR) 2° step: dopo aver ottenuto l’autorizzazione, l’incaricato PERLA PA procede, entro 15 gg dalla data di autorizzazione, al caricamento dell’incarico sulla piattaforma dedicata, con indicazione del compenso presunto 3° step: la società che ha chiesto l’incarico è tenuta a comunicare l’avvenuta liquidazione del compenso entro 15 gg dalla emissione dell’ordine di pagamento
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4° step: l’incaricato PERLA PA deve inserire il pagamento sulla piattaforma
5° step: ogni 30 giugno l’incaricato PERLA PA deve inviare la dichiarazione dei compensi erogati nell’anno precedente, per gli incarichi conferiti/autorizzati ai propri dipendenti
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Altri casi Compiti e doveri d’Ufficio:
L’art. 53 del d.lgs 165/2001 al comma 6 cita che devono essere comunicati ..tutti gli incarichi anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio..» Ma al comma 14 …le P.A. sono tenute a comunicare …entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio…» Quindi???? SUGGERIMENTO: Inseriamo anche gli incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio per i quali è previsto un compenso.
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Le docenze L’ USP nomina come RSPP un assistente amministrativo:
L’art. 2 della Legge 125/2013, ha modificato l’art.53 della Legge 165/2001, inserendo tra gli incarichi non soggetti ad autorizzazione le attività di docenza e di ricerca scientifica. L’ USP nomina come RSPP un assistente amministrativo: Qual’ è l’ amministrazione di appartenenza che deve rilasciare l’autorizzazione? La scuola? SI Chi deve inserire l’incarico? La scuola che autorizza o il MIUR? ENTRAMBI
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Le novità della Legge n. 114 del 01/08/2014 (Legge Madia)
L’Art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012. disponeva il divieto alle pp.aa. di attribuire incarichi "a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse“ collocati in quiescienza. L’art. 6 della Legge Madia modifica il su citato articolo disponendo il divieto per tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Incarichi e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Le disposizioni si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (25/06/2014)
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La Circolare 6/2014 Il divieto si estende a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza, indipendentemente dalla natura del precedente datore di lavoro e del soggetto che corrisponde il trattamento di quiescenza Ai fini dell'applicazione dei divieti, occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l'oggetto dell'incarico. i divieti descritti operano indipendentemente dalla fonte di finanziamento con la quale gli interessati sono retribuiti: è irrilevante, per esempio, che si tratti di fondi provenienti dall'Unione europea o anche trasferiti all'amministrazione conferente da soggetti privati.
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Incarichi vietati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati Incarichi ammessi: incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza Incarichi di ricerca Incarichi di docenza ma è necessario che l'impegno didattico sia definito con precisione e il compenso sia commisurato all'attività didattica effettivamente svolta incarichi nelle commissioni di concorso o di gara partecipazione a organi collegiali consultivi partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici, ove essa non dia luogo di fatto a incarichi di studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali incarichi dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purché non abbiano, in base alle disposizioni organizzative dell'amministrazione stessa, natura dirigenziale.
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