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L’Unione economica e monetaria
da Maastricht al Fiscal Compact
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Alle origini 1971 : Rapporto Werner 1971
Proposta di revisione del Trattato coinvolgente politica economica (coordinamento), monetaria (Unione monetaria) e supporti istituzionali (ipotesi realizzazione: 1980) 1972: il cd Serpente Valutario (stabilizzare il rapporto di cambio tra le rispettive valute e con il dollaro) 1973: crisi petrolifera. Nuova instabilità monetaria 1979 : Sistema Monetario Europeo Scopo : riduzione delle fluttuazioni di cambio delle monete europee con il dollaro (accordo di cambio) Stabilità monetaria unità di conto comune ECU SME : esterno alle istituzioni comunitarie, affidato alle scelte delle banche centrali e dei governi nazionali Crisi dello SME
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Atto unico europeo (1986) : verso il mercato unico
segue Atto unico europeo (1986) : verso il mercato unico Preambolo Riferimenti all’Unione economica e monetaria (completamento del processo di integrazione) ed allo SME. Gli obiettivi indicati: stabilità dei prezzi, crescita equilibrata e uniforme, convergenza dei livelli di vita e occupazione
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La prima fase dell’Unione economica e monetaria
1990: Completa libertà di circolazione dei capitali Rafforzamento della cooperazione fra le banche centrali Libero utilizzo dell’ECU (Unità di conto europea, sostituito in seguito dall’euro) Miglioramento della convergenza economica
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Il trattato di Maastricht (1992)
Art. 2 : instaurazione di un’unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica (fra gli obiettivi dell’UE) Politica economica : coordinamento delle politiche economiche nazionali Politica monetaria e del cambio uniche : verso la moneta unica Scelte relative all’economia reale : alla responsabilità degli Stati Gestione della moneta : trasferita alla Comunità
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La seconda fase dell’UEM
1994: Creazione dell’Istituto monetario europeo (IME) Divieto di finanziamento del settore pubblico da parte delle banche centrali Maggiore coordinamento delle politiche monetarie e cooperazione fra le banche centrali Rafforzamento della convergenza economica Progressiva realizzazione dell’indipendenza delle banche centrali nazionali, da completarsi al più tardi entro la data di istituzione del Sistema europeo di banche centrali 1997: Il Patto di stabilità e crescita il Consiglio europeo adottò nel giugno 1997 il Patto di stabilità e crescita, che comprende due regolamenti ed è volto a garantire la disciplina di bilancio nell’ambito dell’UEM. Una dichiarazione del Consiglio del maggio 1998 completava il Patto e ne ampliava gli impegni. Le norme a tale proposito sono state modificate nel 2005 e nel 2011.
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Segue: la seconda fase 1998: istituzione della BCE
La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti costituiscono l’Eurosistema, che formula e definisce la politica monetaria unica nella Terza fase dell’UEM.
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La terza fase dell’UEM 1° gennaio 1999:
affiancamento e poi sostituzione dell’euro alle monete nazionali conduzione di una politica monetaria unica sotto la responsabilità della BCE Una volta che gli Stati sono entrati a far parte dell’area, le rispettive banche centrali sono state automaticamente accolte nell’Eurosistema (SEBC)
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Politica monetaria alla Banca Centrale europea ed al Sistema delle Banche centrali a cui gli Stati hanno devoluto le funzioni sovrane in materia monetaria (competenza esclusiva dell’UE) Dal 1 gennaio 2002 : le banche centrali hanno immesso in circolazione banconote denominate euro I compiti dell’Unione monetaria : art. 119 TFUE (le istituzioni : art. 13 TUE e art. 282 n. 1 TFUE) Istituzione del SEBC e della BCE : competenze di attribuzione dissociazione fra organi politici ed organi monetari a cui è affidato in via esclusiva il controllo della moneta
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segue Il SEBC : non è definito nel Trattato
È modello organizzativo frutto della partecipazione incrociata di membri delle banche centrali nazionali e della BCE Alla BCE : personalità giuridica ed autonomia istituzionale Poteri decisionali: affidati dal Trattato alla BCE o alle banche nazionali
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La politica monetaria nel Trattato di Lisbona
La BCE è diventata Istituzione dell’UE (composta da un Presidente, un vicepresidente e 4 membri nominati per 8 anni a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento e del Consiglio direttivo della BCE) è indipendente nell’esercizio delle funzioni (art TFUE) ha un potere normativo autonomo (art. 132 TFUE); può adottare anche regolamenti Rapporto annuale sull’attività del SEBC a Parlamento, Consiglio e Commissione Ogni trimestre il presidente della BCE o un altro membro del consiglio direttivo rispondono dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo a domande sulle prospettive economiche e sulla conduzione della politica monetaria nell’area dell’euro
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Il quadro istituzionale del SEBC
art. 127 TFUE (stabilità dei prezzi in un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza; art TFUE) Gli organi della BCE : consiglio direttivo (membri del comitato esecutivo e governatori delle banche centrali degli Stati membri della zona euro) e comitato esecutivo (Presidente, vicepresidente, 4 membri designati dal Consiglio europeo con votazione a maggioranza qualificata (art. 283 TFUE)
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Le banche centrali sottoscrivono il capitale della BCE
esercitano in via decentrata i compiti del SEBC eseguono gli indirizzi ed istruzioni della BCE e provvedono al successivo controllo godono di elevata indipendenza nei confronti delle istituzioni UE e dei governi nazionali (art. 130 TFUE)
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segue i governatori delle banche centrali possono essere sollevati dall’incarico dalle rispettive autorità nazionali solo : per gravi mancanze se non soddisfano più le condizioni per l’espletamento delle funzioni Possibile ricorso alla Corte di giustizia da parte dei governatori e del consiglio direttivo per violazione del Trattato
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Politica economica I pilastri della integrazione economica:
Mercato unico e politica di concorrenza Coordinamento delle politiche macroeconomiche Regole di bilancio comuni Agli Stati la sovranità in materia di politica economica con meri obblighi di coordinamento nell’ambito del Consiglio Al Consiglio : progetti di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità.
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Procedura di infrazione affidata al Consiglio
segue Disciplina di bilancio: (ex art. 104 Trattato) Obiettivo: evitare disavanzi pubblici eccessivi (due parametri : Rapporto tra il disavanzo pubblico ed il PIL inferiore o pari al 3% Rapporto debito pubblico e PIL: non superiore al 60% Procedura di infrazione affidata al Consiglio Patto di stabilità (1997) : severa applicazione della disciplina delle finanze pubbliche
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La politica economica nel Trattato di Lisbona
artt. 119 e ss. TFUE (dopo il Trattato di Lisbona : miglioramento della governance economica dell’UE) I fondamenti: Raccomandazioni del Consiglio volte ad armonizzare le politiche economiche degli Stati membri in vista di obiettivi comuni; il patto di stabilità e crescita, volto a controllare i deficit pubblici degli Stati membri
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segue Le forme di controllo
Alla Commissione : potere di rivolgere agli Stati membri ritenuti inadempienti degli “avvertimenti” (art. 126, n. 5 TFUE) Al Consiglio: potere di adottare una Raccomandazione nei confronti dello Stato inadempiente ove ritenga che sia stato raggiunto un disavanzo “eccessivo” Procedura di “sorveglianza” assai simile a quella di infrazione
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Dopo la crisi scoppiata nel 2008:
2010: regolamento istitutivo dell’EFSM (fondo iscritto nel bilancio dell’UE a disposizione della Commissione); poi EFSF una società a responsabilità limitata (titoli garantiti pro-quota dagli Stati membri. Operante per tre anni 2011: patto EUROPLUS, approvato dai Capi di Stato e di governo e avallato dal Consiglio europeo (coordinamento delle politiche fiscali ed altre aree fra cui occupazione, competitività, sostenibilità delle finanze pubbliche). Modifica del Patto di stabilità e crescita semestre europeo:sistema procedurale di coordinamento delle politiche economiche degli Stati dell’Eurozona e di controllo ex ante Six Pack : 5 regolamenti ed 1 direttiva che rafforzano l’azione di sorveglianza sui bilanci pubblici e sugli squilibri macroeconomici. Ruolo centrale a Commissione e Consiglio (sorveglianza multilaterale e controllo delle istituzioni ue)
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L’incidenza sulle Costituzioni
I trattati del 2012 Il 22/2/2012: trattato istitutivo del MES (evoluzione del Fondo Salva-Stati) Versamenti di capitali degli Stati aderenti Sostegno degli Stati che si trovino in “gravi problemi finanziari”: modifica dell’art. 136 TFUE Organismo intergovernativo Voto “ponderato” Il 2/3/2012 : trattato su stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e monetaria (la “golden rule”) L’incidenza sulle Costituzioni
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I problemi attuali della governance europea dell’economia
Nuovo patto di bilancio stipulato il 2 marzo da capi di Stato e di governo degli Stati membri ad eccezione del Regno unito e della Repubblica ceca Fiscal compact : principio del pareggio di bilancio Deficit ammesso solo a seguito di un impatto sul bilancio del ciclo economico o per eccezionali circostanze Equilibrio di bilancio : deficit strutturale al massimo livello dello 0,5 % del PIL Sanzioni da versare al Meccanismo europeo di stabilità
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Il meccanismo europeo di stabilità
Approvato il 2 febbraio 2012 (ESM) Fondo Salva-Stati permanente (prestiti, assistenza finanziaria precauzionale, acquisto di obbligazioni di Stati membri, prestiti per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie) con personalità giuridica e statuto in caso di urgenza : decisioni a maggioranza qualificata dell’85% dei voti espressi dal marzo 2013 : la concessione di assistenza finanziaria dell’ESM dipende dalla ratifica del Trattato sulla stabilità e dall’attuazione della regola del pareggio di bilancio Obiettivi: rassicurare i mercati, mettere freno alla speculazione; ridare stabilità alla moneta unica
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Il caso delle OMT Programma Outright Monetary Transactions (Operazioni definitive monetarie, cd allentamento monetario) approvato dalla BCE il 6 settembre 2012 Il programma: acquisto illimitato di titoli di Stato da parte della BCE i titoli di Stato interessati sono quelli in scadenza da 1 a 3 anni, ovvero a breve termine le transazioni possono avvenire solo sul mercato secondario, ovvero quello dei titoli in circolazione, per poter ricevere gli aiuti previsti dalle OMT, gli Stati interessati devono sottoscrivere preventivamente un cosiddetto programma di condizionalità, aderendo al programma del MES, accettando di sottoporre il proprio bilancio ad una sorveglianza esterna e di attuare riforme fiscali e finanziarie
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Segue: il caso OMT ricorsi (individuali e istituzionali) al Tribunale costituzionale tedesco Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia di Lussemburgo : Conformità al diritto primario dell’Unione (è rispettato il divieto di finanziamento monetario degli Stati membri?) Compatibilità con il mandato attribuito alla BCE dagli artt. 119, 123 e 127 TFUE (c’è invasione di competenza degli Stati membri?)
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segue Problema: quale il confine fra politica monetaria e politica economica? È misura di “perequazione finanziaria” non prevista dai trattati comunitari? viola il divieto di finanziamento monetario del bilancio a carico della BCE? viola il principio di identità nazionale ed il principio democratico?
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segue La “risposta” della Corte di giustizia
Il programma OMT rientra nella politica monetaria (la crisi ha determinato l’aumento dei tassi di interesse dei titoli del debito pubblico di alcuni paesi della zona euro; la frammentazione del mercato dei titoli di Stato ha compromesso la corretta trasmissione degli impulsi monetari; l’intervento della BCE è finalizzato a ripristinare il corretto funzionamento dei canali di trasmissione monetaria) mira a preservare l’unicità della politica monetaria contribuisce all’obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi
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Segue le condizioni: termine minimo fra l’emissione dei titoli sul mercato primario e loro acquisto su quello secondario; la decisione di acquisto e il volume degli acquisti non possono essere oggetto di annunci anticipati
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La risposta del Tribunale costituzionale tedesco (21 giugno 2016)
Adesione alla pronuncia della Corte UE, con precisazioni. l’attribuzione di sovranità nazionale alle istituzioni comunitarie ai sensi dell’art. 23 I 2 Legge Fondamentale (LF) determina una priorità di applicazione del diritto dell’Unione rispetto alla disciplina nazionale il principio democratico chiarisce come la legittimazione democratica del processo di integrazione europeo si basi sul trasferimento di sovranità operato dal potere statale, che a sua volta trae la propria legittimità democratica dalle libere elezioni, e in questo modo sull’espressione della volontà popolare
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segue il controllo sul rispetto dell’identità nazionale implica che ove dei provvedimenti delle istituzioni europee, seppure emessi in conseguenza di trasferimenti di sovranità interna, dovessero rivelarsi in contrasto con principi fondamentali dell’ordinamento nazionale (intangibilità della dignità umana, principio democratico, principio di legalità, etc.) risulterebbero di conseguenza illegittimi il Tribunale costituzionale verifica l’eventuale natura Ultra Vires di atti emanati da istituzioni comunitarie occorrerà valutare la conformità agli standard sopra menzionati anche delle singole misure che verranno in futuro poste in essere
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