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IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA
Nuovo art. 83, co.1 del TUIR introdotto dall’art. 13-bis del D.L. 244/2016 (decreto milleproroghe): «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (…) e per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all’art ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili» Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA
Valgono ai fini fiscali i criteri di: qualificazione imputazione temporale classificazione in bilancio previsti dai principi contabili adottati dall’impresa. Restano esclusi dal principio di derivazione rafforzata i fenomeni valutativi. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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CRITERIO DELLA QUALIFICAZIONE (C.M. 7/E/2011, par. 3.2)
Il criterio della “qualificazione” delle operazioni aziendali riguarda l’esatta individuazione dell’operazione aziendale posta in essere e dei relativi effetti che da essa derivano sia sul piano economico-aziendale che sul piano giuridico, secondo un percorso logico di individuazione del modello giuridico-contrattuale cui ricondurre ogni operazione in relazione alla specifica funzione economica ed agli effetti che determina. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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CRITERIO DELLA QUALIFICAZIONE (C.M. 7/E/2011, par. 3.2)
Tale fase preliminare ha lo scopo di definire la natura delle operazioni aziendali sia per quanto riguarda l’aspetto economico-patrimoniale che per quanto riguarda l’aspetto giuridico, determinando sul piano fiscale due tipi di operazioni: quelle che generano flussi reddituali positivi e/o negativi (costi, ricavi, ammortamenti, plusvalenze, minusvalenze, etc.), che pertanto determinano conseguenze sulla determinazione dell’imponibile fiscale, e quelle che generano flussi patrimoniali (quali ad esempio il conferimento di risorse finanziarie), che si sostanziano unicamente in movimentazioni di patrimonio netto, non partecipando alla formazione del conto economico. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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CRITERIO DELLA CLASSIFICAZIONE (C.M. 7/E/2011, par. 3.2)
Il criterio della “classificazione” individua la specifica tipologia o classe di provento/onere (conto economico) di ciascuna operazione e la specifica tipologia o classe di attivo/passivo (stato patrimoniale) di ciascuna operazione, così come qualificate nella rappresentazione contabile. In sostanza, una volta individuato il modello giuridico-contrattuale a cui si riferisce l’operazione e stabilito se essa presenti profili patrimoniali o anche in tutto o in parte economici, occorre definirne gli effetti specifici che eventualmente produce sul reddito ai fini della corretta appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali. Un esempio di applicazione di tale criterio è dato dall’acquisto di beni con regolamento finanziario oltre l’anno: tale operazione determina un diverso trattamento del corrispettivo che va distinto nella componente finanziaria di costo per interessi passivi e nella componente di costo di acquisto per il residuo importo. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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CRITERIO DELL’IMPUTAZIONE TEMPORALE (C.M. 7/E/2011, par. 3.2)
Il criterio di “imputazione temporale” riguarda la corretta individuazione del periodo di imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere alla formazione della base imponibile. Imputare temporalmente una operazione significa individuare la sua maturazione economica, che potrebbe non coincidere con quella giuridica, e di conseguenza il periodo di imposta di competenza. Viene dunque dato rilievo ad un criterio di competenza basato sulla maturazione economica dei componenti reddituali e non più sulla loro maturazione giuridica. Maturazione economica che si manifesta quando si ritiene probabile che si manifesteranno i benefici economici e sarà possibile valutare in modo attendibile l’entità degli stessi e dei relativi costi. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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I FENOMENI VALUTATIVI Il principio di derivazione è qualificato come “rafforzato” e non “pieno”. Restano esclusi e non ricadono quindi nell’ambito applicativo del suddetto principio i fenomeni valutativi dei componenti di reddito fiscalmente rilevanti, non espressamente citati nella lettera dall’art. 83, ed alcune fattispecie per le quali il legislatore fiscale ha previsto regole differenziate (mantenendo in alcuni casi il previgente sistema normativo) ricorrendo a deroghe e/o integrazioni al principio di derivazione rafforzata. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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I FENOMENI VALUTATIVI Occorre distinguere tra:
le valutazioni che sono propedeutiche alle qualificazioni, ossia all’identificazione della natura dell’operazione da rappresentare in bilancio (es. nel caso di un prestito infruttifero, occorre determinare qual è l’importo che ha natura di apporto e ciò implica una valutazione, così come quelle legate alla verifica del trasferimento dei rischi e benefici). In tale caso gli atti valutativi conformi alla corretta applicazione dei principi contabili assumono diretta rilevanza fiscale, perché parte integrante delle qualificazioni. le valutazioni che sono compiute in modo indipendente dalle qualificazioni in bilancio e che si innestano quindi su un fatto gestionale rappresentato già in base alla sua sostanza economica (es. svalutazione di un credito già rilevato con il criterio del costo ammortizzato). In questo caso operano a pieno le regole fiscali che circoscrivono la deduzione/tassazione delle componenti valutative. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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D.M. 3 AGOSTO 2017 “Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS adopter, ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19” Disciplina le regole applicative del principio di derivazione rafforzata introdotto dall’art. 83, c. 1, T.U.I.R. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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D.M. 3 AGOSTO 2017 Il primo articolo contiene le modifiche al D.M. 8 giugno 2011 (c.d. secondo decreto IAS). Il secondo articolo definisce, nell’ambito dei due decreti IAS (D.M. n. 48 del 1° aprile 2009 e D.M. 8 giugno 2011) quelle che sono le disposizioni applicabili anche ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali e che non ricadano nella tipologia introdotta dal nuovo art ter, c.c. (micro – imprese). Il terzo articolo, attraverso la previsione di una clausola di salvaguardia, scagiona i comportamenti che non siano stati compliant con le previsioni del decreto del 2017 relativamente ai periodi di imposta antecedenti (2016 per i soggetti solari) per i quali non siano scaduti i versamenti a saldo delle imposte. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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RICODIFICA DEL PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
(art bis, n.1bis, C.C) “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto” Precedente art bis, n. 1, C.C. “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’attivo o del passivo considerato” Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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RICODIFICA DEL PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
Nella nuova formulazione, che riconosce piena rilevanza civilistica (e fiscale) al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, alla novità semantica, corrisponde anche una diversa portata applicativa del principio: la sostanza dell’operazione deve essere riferita alla singola operazione o al singolo contratto e non alla voce dell’attivo o del passivo di bilancio. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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Art. 2, comma 1, D.M. 48/2009 (disposizione applicabile anche ai soggetti OIC Adopter per effetto del DM 3 Agosto 2017) “Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio”. Per effetto del rimando operato dal D.M. 3 agosto 2017, la locuzione “per i soggetti IAS” va interpretata anche per i soggetti OIC. Il legislatore fiscale sancisce il superamento dei requisiti giuridico formali nella definizione dell’esercizio di competenza, rimandando esplicitamente alle regole stabilite dai principi contabili. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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DISAPPLICAZIONE DELL’ART. 109, COMMI 1 E 2 DEL TUIR
Art. 109, comma 1 TUIR «requisiti di certezza e obiettiva determinabilità» “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. ” Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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DISAPPLICAZIONE DELL’ART. 109, COMMI 1 E 2 DEL TUIR
Art. 109, comma 2 TUIR «momento di imputazione dei componenti reddituali» “Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.” Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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PRINCIPIO DI COMPETENZA SECONDO GLI OIC
OIC 11: “i ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti due condizioni: 1) Il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato: Lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà.” Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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PRINCIPIO DI COMPETENZA SECONDO GLI OIC
OIC 15, Par. 29 – Crediti I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando: il processo produttivo dei beni è stato completato; e si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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PRINCIPIO DI COMPETENZA SECONDO GLI OIC
OIC 15, Par. 29 – Crediti Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente (Es. clausole INCOTERMS), tale trasferimento si verifica: - alla data di spedizione o di consegna per i beni mobili; - alla data della stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili; - al momento della consegna nel caso di vendita a rate con riserva di proprietà, ai sensi dell’art. 1523, c.c., e ciò in quanto l’acquirente pur diventando proprietario del bene al pagamento dell’ultima rata, assume i rischi al momento della consegna; la rilevazione del ricavo deve quindi avvenire al momento della consegna indipendentemente dal passaggio della proprietà. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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PRINCIPIO DI COMPETENZA SECONDO GLI OIC
OIC 15, Par. 29 – Crediti I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè quando la prestazione è stata effettuata. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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PRINCIPIO DI COMPETENZA SECONDO GLI OIC
OIC 19, Par. 38 – Debiti Per quanto riguarda la rilevazione dei costi da acquisti di beni, l’OIC 19 - Debiti, par. 38, riprende i medesimi concetti espressi sul trasferimento dei rischi e benefici (passaggio sostanziale) già enunciati con riferimento ai ricavi dall’OIC 15, par. 29. I costi da acquisti di servizi “sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione è stata effettuata”. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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PRINCIPIO DI COMPETENZA SECONDO GLI OIC
OIC 11: PRINCIPIO DI CORRELAZIONE “I costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi costi siano essi certi o presunti.” Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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PRINCIPIO DI COMPETENZA SECONDO GLI OIC
OIC 11: PRINCIPIO DI CORRELAZIONE Detta correlazione può avvenire in tre diverse modalità: per associazione di causa ad effetto fra costi e ricavi. Detta associazione può avvenire analiticamente e direttamente come nel caso, ad esempio, delle provvigioni. Le conclusioni assunte per le provvigioni, possono essere estese, per analogia, al corretto momento di imputazione temporale delle royalties, nonché dei premi ai dipendenti e di management fees correlate ai ricavi, sempreché siano determinate prima della data di redazione del progetto di bilancio a cui si riferiscono. per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale; tipico esempio è rappresentato dall’ammortamento; per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio, o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA: PLUSAVALENZA DA LEASE BACK
Risoluzione Ministeriale 77/E/2017 Con riferimento ad operazioni di sale and lease back, l’imputazione temporale della plusvalenza, prevista in ambito civilistico, assume rilevanza fiscale, in deroga all’art. 86, comma 4, T.U.I.R.. Pertanto, “la plusvalenza realizzata dalla società concorrerà alla formazione del reddito: 1) ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria; 2) a partire del momento in cui inizia a decorrere il contratto di locazione finanziaria”. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA: VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
OIC 23: Criteri di contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione il criterio della percentuale di completamento o dello stato d’avanzamento (ex art n.11 c.c.); L’applicazione di detto criterio prevede, innanzitutto, la valutazione delle rimanenze per lavori in corso di esecuzione in misura corrispondente al ricavo attribuibile ai servizi ed alle opere eseguiti e, successivamente, il riconoscimento dei proventi e dei costi riferibili alle commesse nell’esercizio in cui i lavori sono eseguiti secondo diversi criteri suggeriti dalla prassi contabile; il criterio della commessa completata o del contratto completato (ex art n. 9 c.c.); i ricavi ed il margine di commessa vengono riconosciuti solo quando il contratto è completato, quando cioè avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene realizzato o i servizi sono resi. L’adozione di tale criterio implica che le rimanenze vengano valutate al costo e l’imputazione dell’utile sulla commessa avvenga nell’esercizio in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e benefici oppure nel momento in cui sono ultimati i servizi. In questo modo, il risultato “globale di commessa” (utile o perdita) viene interamente attribuito all’esercizio di ultimazione della commessa. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA: VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in occasione di Telefisco 2018 che non si applica il principio di derivazione rafforzata ai lavori in corso su ordinazione. L’art. 93 del TUIR, che disciplina fiscalmente la fattispecie, è da considerarsi norma valutativa che, quindi, deroga al principio di derivazione rafforzata. Quindi per la valutazione delle rimanenze continuano ad applicarsi le regole fiscali: Criterio del costo per le opere infrannuali; Criterio del corrispettivo maturato per quelle ultrannuali. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL BILANCIO OIC 29, par 59
I fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio dell’esercizio che devono essere recepiti nei valori di bilancio “sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza”. Per effetto della disapplicazione dei tradizionali requisiti di certezza e determinabilità oggettiva previsti dall’art. 109 del T.U.I.R., ai sensi del D.M. 3 agosto 2017, assumono, quindi, rilevanza fiscale tutti questi costi/ricavi che diventano certi nei primi mesi dell’anno successivo, ma che per effetto dell’OIC 29, par. 59, devono essere rilevati in bilancio in ossequio al principio di competenza. Tali componenti positive o negative diventano quindi tassabili o deducibili in forza del principio della derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del T.U.I.R.. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL BILANCIO OIC 29, par 59
ESEMPI: • “la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data” sentenza emessa o ad una transazione definita nei primi mesi dell’anno successivo, relative a fattispecie già in essere al 31/12 rilevazione di un rimborso assicurativo definito dopo il 31 dicembre, ma riferito ad un evento dell’esercizio precedente Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL BILANCIO OIC 29, par 59
ESEMPI: • “fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subìto riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio: - il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio” Debitore fallito dopo la chiusura del bilancio: principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 o regola specifica di cui all’art. 101, comma 5 del T.U.I.R. - “la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio” Fenomeno valutativo: non si applica il principio di derivazione rafforzata Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL BILANCIO OIC 29, par 59
ESEMPI: • “la determinazione, dopo la data di chiusura dell’esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento” conguagli delle utenze, conguagli dei premi assicurativi, rettifiche di costi e di ricavi generate dai resi, sconti, abbuoni o penalità definite dopo il 31 dicembre, ma prima della redazione del bilancio Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL BILANCIO OIC 29, par 59
ESEMPI: • “la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso” premi o una integrazione una tantum a valere sulle retribuzioni dell’esercizio precedente ai dipendenti, definiti nei primi mesi dell’anno in base agli accordi collettivi; premi Mbo dei dirigenti e simili che vengono quantificati in base ad elementi noti solo dopo la chiusura dell’esercizio; • “la scoperta di un errore o di una frode” Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL BILANCIO OIC 29, par 59
Tutte queste fattispecie previste dall’OIC 29, par 59 assumono ora piena rilevanza fiscale in quanto iscritte per competenza nel bilancio (principio di derivazione rafforzata). Risultano pertanto deducibili anche quei costi che sono ancora incerti alla data di chiusura dell’esercizio. Restano comunque ferme le regole di deducibilità previste per gli accantonamenti in virtù dell’applicazione dell’art. 9 del DM 8 giugno 2011, che ne dispone la deducibilità solo se rientranti tra gli accantonamenti di cui all’art. 107, commi da 1 a 3 del T.U.I.R.. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018
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