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PubblicatoMarta Di Matteo Modificato 5 anni fa
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La normativa e il futuro dei controlli ufficiali Giuseppe Durazzo
Nuove linee guida del controllo ufficiale per l'attività di esportazione di alimenti La normativa e il futuro dei controlli ufficiali Giuseppe Durazzo
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Il quadro delle modifiche del sistema sanzionatorio
Il progetto di modifica al sistema penale sta procedendo contestualmente all‘adozione di nuove norme che sanzionano amministrativamente alcuni dei momenti più « normali » della vita di un'azienda alimentare. Il D.L.vo 27/2017 sanzioni di cui al Reg. CE 1924/2006 (claim) Il D.L.vo 29/2017 sanzioni ai Reg. CE 1935/2004, 1895/2005, 2023/2006, 282/2008, 450/2009, 10/2011 (materiali a contatto)
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D.L.vo 26/2017, sanzioni al Reg CE 767/2009 (mangimi)
Nuove norme : il prossimo testo sulla sede di stabilimento (ora alla conferenza Stato Regioni) o il prossimo regolamento UE di esecuzione in tema di origine.
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Ma il 2016 é stato anche l'anno della Comunicazione della Commissione sull'attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare riguardanti i programmi di prerequisiti (PRP), le procedure HACCP, e la flessibilità, 278/2016) E delle nuove Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Reg. 854 E 882/2004,
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Tra i grandi temi dei controlli (mia personale selezione!)
I controlli (e gli autocontroli) sui prodotti sminuzzati, polverizzati,sbriciolati, quali prodotti erboristici, prodotti per infusioni, spezie, funghi, ittici, delle mandorle amare. Il controllo degli enzimi, delle loro fonti, del loro impiego, regolato in alcuni Stati e non in altri. Il controllo degli aromi, di quelli naturali, oltre che di quelli di sintesi Il tema della sicurezza delle confezioni dalla manomissione criminale
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Le norme non armonizzate
I decreti nazionali (ad esempio quelli latte francese ed italiano) stanno avendo anche un effetto metagiuridico poiché spingono anche gli operatori non vincolati ad adeguarsi a quello che diventa uno standard nazionale. Sono decine le disposizioni nazionali adottate sulla base del Reg. CE 1169/2011. Anche in tema di allergeni le differenze ci sono: Francia:0,1 mg per la proteina di mandorle, 0,2 per la proteina di arachide, calcolati sulla dose di consumo.
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Il caso Svizzera in tema di allergeni
L’obbligo di dichiarazione anche per presenza accidentale. Vi sono delle soglie legali alla dichiarabilità degli allergeni: 10 mg di prolamina (gliadina) per 100 g in massa liofilizzata di derrata alimentare, nel caso di cereali contenenti glutine; bbis.4 1 g per kg o l di derrata alimentare pronta al consumo, nel caso del lattosio;
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c. 1 g per kg o l di derrata alimentare pronta al consumo, per tutti gli altri casi; d.5 nel caso degli oli e grassi vegetali contenenti olio d'arachidi completamente raffinato: 10 g di olio di arachidi per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo.
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Alcune riflessioni sulla tracciabilità
La tracciabilità dovrebbe entrare tra i fatti tutelati penalmente. La tracciabilità sui prodotti prima dell’importazione La tracciabilità dei prodotti composti e le sue ricadute ai fini dell’identificazione della causa della non conformità La tracciabilità e il bilancio di massa come strumenti antifrode (sull’origine, sulla qualità – bio/non bio- ecc.)
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Le sanzioni in tema di claim D.L.vo 27/17
Indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro a euro , se l'indicazione e' sulla salute e da euro a euro , se l'indicazione e' nutrizionale.
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....utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita' degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato del regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta violazione o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tale elenco e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro a euro
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...indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro a euro indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro a euro
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...senza comprendere nell'etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicita', le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell'articolo 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro a euro (stile di vita,dieta varia)
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...e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro a euro
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La reiterazione specifica
la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa all'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.
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La bozza del D.L.vo sulla sede dello stabilimento (del 22/3/17)
Non é stato ancora notificato a Bruxelles Non si applica ai prodotti dell’OCM (latte, carne, vini, frutta, ecc. per esportazione) Si indica la sede di produzione o quella di confezionamento, se diversa. E’ simile all’obbligo del numero del centro di imballaggio obbligatorio in Francia.
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…puo’ essere omessa Quando la sede sociale coincide con la sede di produzione o confezionamento Quando vi sia il marchio di identificazione Quando il marchio aziendale indichi la sede dello stabilimento. Entrata in vigore 180 giorni dalla pubblicazione…
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Grazie! gdurazzo@libello.com Tel. 0033661107134 Avv. Giuseppe Durazzo
Tutti i diritti riservati. Divieto di riproduzione Giuseppe Durazzo Bureau d’Etudes et Conseils, Monaco, mars 2017
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