La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Gli effetti del procedimento penale La Copertura Assicurativa

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Gli effetti del procedimento penale La Copertura Assicurativa"— Transcript della presentazione:

1 Gli effetti del procedimento penale La Copertura Assicurativa
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO Gli effetti del procedimento penale La Copertura Assicurativa 02/01/2019

2 Gli effetti del procedimento penale
02/01/2019

3 L’art. 19 del CCNL del ha provveduto ad armonizzare la disciplina preesistente con le leggi sopravvenute L , n. 97: “Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche” (art. 3, comma 1) L , n. 350 (Finanziaria 2004): art. 3, comma 57, sul ripristino del rapporto di impiego a seguito di sospensione o collocamento anticipato in quiescenza per un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento (modificato e integrato dalla L , n. 126 “Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento” 02/01/2019

4 Il dirigente può essere sospeso dal servizio:
L’articolo 19 ha disapplicato la norma di cui all’art. 30 del CCNL del 1996, che regolava gli effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro, intervenendo sul regime delle sospensioni dal servizio sia facoltative che obbligatorie. SOSPENSIONE FACOLTATIVA Il dirigente può essere sospeso dal servizio: nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale; nel caso di rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti anche estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996; nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001 (ad es.peculato, concussione, corruzione per atto d’ufficio). 02/01/2019

5 Il dirigente deve essere sospeso obbligatoriamente :
L’articolo 19 ha disapplicato la norma di cui all’art. 30 del CCNL del 1996, che regolava gli effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro, intervenendo sul regime delle sospensioni dal servizio sia facoltative che obbligatorie. SOSPENSIONE OBBLIGATORIA Il dirigente deve essere sospeso obbligatoriamente : nel caso in cui sia colpito da misura restrittiva della libertà personale; nei casi di sentenze di condanna in primo grado, anche non definitive, per i reati contro la pubblica amministrazione; nei casi di condanna definitiva per alcuni delitti previsti dell’art. 15 della legge n.55 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni (Associazione di tipo mafioso, peculato mediante profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato ) 02/01/2019

6 Durata Quando vi sia stata sospensione sia facoltativa che obbligatoria, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio. 02/01/2019

7 La Copertura Assicurativa
Il nuovo CCNL ,prevede che siano le A.S.L. e le A.O. a garantire una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti dell’area della dirigenza medica e veterinaria ( ivi comprese le spese di giudizio) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 02/01/2019

8 La Copertura Assicurativa
L’azienda ha l’obbligo di assicurare; Il dirigente ha l’obbligo di partecipare alle spese con quote già stabilite. 02/01/2019

9 La Copertura Assicurativa
Alla copertura dei relativi oneri le aziende provvedono con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000) ad un massimo di € 50, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di “ulteriori rischi” non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata. A titolo di interpretazione autentica, le parti contraenti il CCNL hanno chiarito che l’espressione “ulteriori rischi” del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell’azione di rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave. 02/01/2019

10 La Copertura Assicurativa
La contrattazione collettiva fa salve le eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa. 02/01/2019

11 La Copertura Assicurativa
In favore dei dirigenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, le aziende stipulano apposita polizza assicurativa rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto. 02/01/2019


Scaricare ppt "Gli effetti del procedimento penale La Copertura Assicurativa"

Presentazioni simili


Annunci Google