Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
1
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
2
NORMA = REGOLA LE NORME SOCIALI
NORME RELIGIOSE NORME MORALI E DI BUONA EDUCAZIONE NORME SPORTIVE ….. DIRITTO
3
Regole tassativamente obbligatorie per tutti.
NORME GIURIDICHE Regole tassativamente obbligatorie per tutti.
4
IL DIRITTO (oggettivo) E’ L’INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE
5
L’ordinamento giuridico è costituito dall’insieme delle norme giuridiche in vigore in un determinato Stato. DIRITTO
6
LA STRUTTURA DELLA NORMA GIURIDICA (descrizione di un fatto)
FATTISPECIE (descrizione di un fatto) STATUIZIONE (conseguenza) DIRITTO
7
CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA
POSITIVITA’ RELATIVITA’ COATTIVITA’ o OBBLIGATORIETA’ GENERALITA’ ASTRATTEZZA BILATERALITA’ DIRITTO
8
Se non si rispetta una norma giuridica, si incorre in una SANZIONE.
DIRITTO
9
ESEMPI DI SANZIONI SONO LA MULTA, IL CARCERE, ECC.
LA SANZIONE E’ LA CONSEGUENZA NEGATIVA PREVISTA NEL CASO IN CUI NON SI RISPETTI LA NORMA GIURIDICA. ESEMPI DI SANZIONI SONO LA MULTA, IL CARCERE, ECC. DIRITTO
10
TIPOLOGIE DI SANZIONI PENALI VIOLAZIONE DI NORME A TUTELA DELLA COLLETTIVITA’ – SI APPLICANO NEL CASO IN CUI SI COMMETTA UN REATO CIVILI VIOLAZIONE DI NORME A TUTELA DI INTERESSI PRIVATI AMMINISTRATIVE ILLECITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIRITTO
11
FUNZIONI DELLE SANZIONI
PUNITIVA COMPENSATIVA PREVENTIVA DIRITTO
12
LE PARTIZIONI DEL DIRITTO POSITIVO
DIRITTO PRIVATO DIRITTO CIVILE DIRITTO COMMERCIALE DIRITTO PUBBLICO DIRITTO COSTITUZIONALE DIRITTO AMMINISTRATIVO DIRITTO PENALE DIRITTO PROCESSUALE DIRITTO ECCLESIASTICO DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO DIRITTO
13
LE FONTI DEL DIRITTO DIRITTO
14
LE FONTI DI PRODUZIONE Le fonti di produzione sono gli atti e i fatti cui l’ordinamento giuridico riconosce l’idoneità a produrre norme giuridiche. Si dividono in: FONTI INTERNE FONTI ESTERNE DIRITTO
15
LE FONTI DI COGNIZIONE Le fonti di cognizione del diritto sono i documenti ufficiali che consentono di conoscere il contenuto esatto della norma giuridica (es. Gazzetta Ufficiale) DIRITTO
16
LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO
COSTITUZIONE (approvata dall’Assemblea costituente nel 1947, entra in vigore il 1° gennaio del 1948). CARATTERI DELLA COSTITUZIONE VOTATA, RIGIDA E LUNGA LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE APPROVATE DAL PARLAMENTO DIRITTO
17
COSTITUZIONE = legge fondamentale dello Stato
COSTITUZIONE = legge fondamentale dello Stato. La Costituzione repubblicana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Può essere integrata con le leggi costituzionali e modificata con le leggi di revisione costituzionale, entrambe approvate dal Parlamento, mediante una procedura aggravata. DIRITTO
18
LEGGI ORDINARIE APPROVATE DAL PARLAMENTO
FONTI COMUNITARIE O DELL’UE TRATTATI, REGOLAMENTI E DIRETTIVE LEGGI ORDINARIE APPROVATE DAL PARLAMENTO LEGGI MATERIALI O ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE DECRETI APPROVATI DAL GOVERNO STATUTI REGIONALI E LEGGI REGIONALI REGOLAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIRITTO
19
DIRITTO COSTITUZIONE FONTI COSTITUZIONALI FONTI PRIMARIE
LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE (approvate dal Parlamento) FONTI PRIMARIE ATTI DELL’UNIONE EUROPEA (regolamenti dell’Unione Europea) LEGGI ORDINARIE (approvate dal Parlamento) LEGGI MATERIALI (decreti approvati dal Governo) LEGGI REGIONALI (approvate dalle Regioni) FONTI SECONDARIE REGOLAMENTI (approvati da organi della Pubblica Amministrazione: Governo, Regioni, Province, Comuni ….) USI E CONSUETUDINE. GIURISPRUDENZA DIRITTO
20
IL COORDINAMENTO DELLE FONTI
E SE DUE NORME GIURIDICHE SONO CONTRASTANTI? QUALE PREVALE? DIRITTO
21
1 – PRINCIPIO DELLA GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO: quando due norme giuridiche sono di diverso grado, le fonti costituzionali prevalgono su quelle primarie, le quali a loro volta prevalgono sulle secondarie. 2 – PRINCIPIO CRONOLOGICO: se due norme giuridiche sono di pari grado, la norma più recente abroga la norma più vecchia. DIRITTO
22
COSTITUZIONE = legge fondamentale dello Stato
COSTITUZIONE = legge fondamentale dello Stato. La Costituzione repubblicana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Può essere integrata con le leggi costituzionali e modificata con le leggi di revisione costituzionale, entrambe approvate dal Parlamento, mediante una procedura aggravata. DIRITTO
23
1 – LEGGE COSTITUZIONALE E LEGGE ORDINARIA;
ESERCITAZIONE - SONO PROPOSTI VARI CASI IN CUI CI SONO DUE NORME CONTRASTANTI. QUALE NORMA SI DEVE APPLICARE? 1 – LEGGE COSTITUZIONALE E LEGGE ORDINARIA; 2 – LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE E COSTITUZIONE; 3 – DECRETO–LEGGE E LEGGE ORDINARIA; 4 – DECRETO–LEGGE E DECRETO LEGISLATIVO; 5 – REGOLAMENTO DELL’UE E LEGGE ORDINARIA; 6 – LEGGE ORDINARIA E REGOLAMENTO. DIRITTO
24
CODICE DI PROCEDURA CIVILE CODICE DI PROCEDURA PENALE
I CODICI CODICE CIVILE CODICE PENALE CODICE DI PROCEDURA CIVILE CODICE DI PROCEDURA PENALE CODICE DELLA STRADA … DIRITTO
25
IL CODICE CIVILE LIBRO PRIMO – DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
LIBRO SECONDO – DELLE SUCCESSIONI LIBRO TERZO – DELLA PROPRIETA’ LIBRO QUARTO – DELLE OBBLIGAZIONI LIBRO QUINTO – DEL LAVORO LIBRO SESTO – DELLA TUTELA DEI DIRITTI DIRITTO
26
Il comma è il capoverso di un articolo.
ARTICOLI E COMMI Spesso le fonti normative sono lunghe. Per questo sono divise in articoli, numerati progressivamente. Il comma è il capoverso di un articolo. Quindi «art. 3 c.1 Cost.» significa articolo 3 comma primo della Costituzione. DIRITTO
27
EFFICACIA NEL TEMPO DELLA NORMA GIURIDICA
Quando diventa efficace una norma giuridica? La norma giuridica diventa efficace e quindi entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, salvo eccezioni. Questo vuol dire che fino al quindicesimo giorno i destinatari della norma giuridica non sono tenuti a rispettarla. Questo periodo in cui la norma non è ancora in vigore si chiama “vacatio legis”. La “vacatio legis” è quel periodo che va dalla pubblicazione della norma giuridica sulla Gazzetta Ufficiale alla sua entrata in vigore. DIRITTO
28
DOPO LA VACATIO LEGIS PRESUNZIONE ASSOLUTA DI CONOSCENZA
(Ignorantia legis non excusat …) PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ DIRITTO
29
LA CESSAZIONE DELL’EFFICACIA
ABROGAZIONE = ELIMINAZIONE DI UNA NORMA GIURIDICA. LA NORMA GIURIDICA CESSA DI ESSERE EFFICACE. Nel nostro ordinamento la norma giuridica può essere abrogata in due modi: abrogazione mediante una norma giuridica nuova di pari grado che abroga una norma giuridica precedente; abrogazione mediante referendum abrogativo. DIRITTO
30
ABROGAZIONE ESPRESSA o ESPLICITA: la norma successiva dice espressamente che la norma più vecchia è stata abrogata. ABROGAZIONE TACITA o IMPLICITA: la norma successiva non dice esplicitamente che la norma più vecchia è abrogata. L’abrogazione della norma precedente avviene comunque, ma nella nuova norma non è detto espressamente. Un referendum è una votazione cui partecipano tutti i cittadini che hanno diritto di voto. Un REFERENDUM ABROGATIVO è una votazione in cui viene chiesto ai cittadini se sono favorevoli all’abrogazione di una norma giuridica. Se la maggioranza vota per l’abrogazione, la norma giuridica cesserà di avere efficacia. DIRITTO
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.