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Registri canonici.

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Presentazione sul tema: "Registri canonici."— Transcript della presentazione:

1 Registri canonici

2 Registri di Battesimo bro dei battesimi (liber baptizatorum) è il registro in cui i parroci annotano i nominativi di coloro che hanno ricevuto il sacramento del battesimo. Ogni parroco è tenuto a compilarlo e a conservarlo a partire dalle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del Concilio di Trento. Istruzioni relative ai formulari da utilizzare nella compilazione dei dati sono fornite dal Rituale romano del 1583, successivamente riprese in quello del 1614.  Secondo le indicazioni stabilite dalla normativa, sui registri dei battesimi i parroci hanno il compito di annotare il nome del battezzato, paternità e maternità, la data del battesimo, il nome del celebrante, i nominativi di padrini e madrine. Vengono aggiunte delle precisazioni in caso di illegittimi, esposti, diattezzati sub conditione o di celebrante differente dal parroco.

3 . In base a istruzioni successive e all’accuratezza della compilazione dei parroci, i registri dei battesimi possono riportare informazioni più complete che comprendono, per esempio, anche luogo e data di nascita del battezzato e nome dell’ostetrica. Il Codice di diritto canonico del 1983 prevede che nel libro dei battezzati sia annotato successivamente anche la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, all'adozione, all'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito.…

4 . Il libro dei battesimi come fonte per la storia Grazie alle informazioni raccolte insieme alle note relative al sacramento, i Libri dei battesimi sono utili non solo per la conoscenza della situazione religiosa e sacramentale di una parrocchia, ma anche come fonte fondamentale per studi demografici, sociali, giuridici, di onomastica e per ricerche genealogiche. è una tipologia documentaria conservata negli archivi parrocchiali di pertinenza, insieme agli altri libri canonici o parrocchiali (libro dei cresimati, libro dei matrimoni, libro dei defunti e agli stati delle anime). Nel caso di una parrocchia soppressa o accorpata, la loro conservazione può essere affidata anche all’archivio diocesano, dove spesso si trovano serie documentarie costituite dalle copie dei registri dei sacramenti, tra le quali anche i duplicati dei libri dei battesimi, che i parroci sono tenuti a consegnare secondo quanto stabilito da disposizioni vescovili e dal Codice di diritto canonico del 1917, che impone di depositare annualmente in curia vescovile una copia dei libri canonici, eccetto gli stati delle anime.

5 STORIA L’origine della tenuta di registrazioni relative all’amministrazione del sacramento del battesimo è piuttosto antica. Pur non essendo una prassi generalizzata, esempi di registri di questo tipo sono attestati in Italia già nel XIV e XV secolo. I dati vengono raccolti con finalità differenti rispetto a quelle attuali, per esempio con valore dimostrativo per l’accesso a cariche pubbliche, per garantire la legittimità di una nascita o la cittadinanza di un individuo. Per questo motivo, le registrazioni più antiche possono riportare informazioni relative al battezzato differenti rispetto alle disposizioni tridentine. A partire dal XVI secolo si nota una maggiore attenzione pastorale nella raccolta dei dati.

6 . La produzione dei libri dei battesimi diviene significativa dopo il Concilio di Trento che ne fissa anche modalità di compilazione. La riforma tridentina tratta di questo sacramento nel contesto di quello del matrimonio. La registrazione di padrini e madrine, infatti, permette di verificare ed escludere una cognatio spiritualis, legame che si instaura tra padrino e battezzato, motivo di impedimento per un matrimonio.  Gregorio XIII nel Rituale romanum e Rituale di Paolo V.

7 BIBLIOGRAFIA G. Badini, Archivi e Chiesa
BIBLIOGRAFIA G. Badini, Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa, Bologna, Patron, 2005. Chiesa cattolica, Codice di diritto canonico. Testo ufficiale e versione italiana. Sotto il patrocinio della Pontificia Università Lateranense e della Pontificia Università Salesiana, Roma, Unione Editori Cattolici Italiani 1983. A. Gallo, Libri parrocchiali in Enciclopedia cattolica, Città del Vaticano, Ente per l’enciclopedia cattolica e per il libro cattolico, 1949. A. Turchini, Archivi della Chiesa e archivistica, Brescia, La Scuola, 2011 (Saggi; 15. Storia).

8 Registri dei morti Registro dei defunti  Il libro dei defunti (liber defunctorum) è il registro in cui i parroci annotano i nominativi di coloro che sono morti e la loro condizione sacramentale. La tenuta di questo registro è introdotta dal Rituale romanum del Questo tipo di documentazione è piuttosto difforme a seconda dei territori e del periodo in cui sono redatti. Il formulario è fissato dal Rituale, altre norme per la compilazione di questi documenti sono emanate nel corso degli anni da vescovi e cardinali. Sui registri dei morti i parroci annotano il nome del defunto, la data della morte o della sepoltura, l’età, lo stato civile, la causa della morte, il luogo della tumulazione, il conferimento dei sacramenti, in particolare il sacramento dell’estrema unzione, il sacerdote che ha conferito i  i sacramenti o accompagnato il defunto.

9 , Registri simili ai libri dei morti sono rintracciabili dal XIV secolo ma sono compilati con finalità differenti, in particolare quando previsti dal potere civile. Rispetto ad altri libri parrocchiali, le annotazioni delle sepolture si diffondono tardivamente, solo a partire dalla fine del XVI secolo. L’uso delle registrazioni relative ai defunti è sancito ufficialmente dal Rituale romano di Paolo V del 1614 che ne prescrive la tenuta per le chiese in cui si provvede alla sepoltura dei defunti. BIBLIOGRAFIA Codice di diritto canonico. Testo ufficiale e versione italiana. Sotto il patrocinio della Pontificia Università Lateranense e della Pontificia Università Salesiana, Roma, Unione Editori Cattolici Italiani, 1983.

10 matrimoni  dati riportati sui registri dei matrimoni variano, e sono più o meno dettagliati, a seconda della formula utilizzata dai parroci per annotare il sacramento, ma anche in base al contesto in cui viene celebrato il matrimonio (in caso di omissione delle pubblicazioni per dispensa vescovile, di celebrazione su licenza se il ministro non è il parroco o se gli sposi provengono da altra parrocchia o diocesi, in caso di dispensa per consanguineità, etc.).  Nel libro dei matrimoni sono indicati, più comunemente, la data della cerimonia del matrimonio e delle tre pubblicazioni canoniche o l’indicazione della dispensa vescovile che ne ha permesso la riduzione a un numero inferiore, il nome e il titolo del celebrante (archipresbiter, presbiter, rector), il nome degli sposi, loro paternità e maternità, parrocchia o luogo d’origine, il nominativo dei testimoni con loro paternità. In alcuni casi i registri dei matrimoni possono riportare anche informazioni più dettagliate riguardo agli sposi come l’età, la professione, l’alfabetizzazione.

11 Gli stati delle anime Gli stati delle anime (status animarum) sono dei registri che contengono dati anagrafici e religiosi di una comunità parrocchiale. Ogni parroco è tenuto a compilarli già dal Questa documentazione è redatta o aggiornata annualmente, di solito in occasione della visita compiuta dal sacerdote nelle case dei parrocchiani per la benedizione pasquale. Sul registro sono annotati i fedeli secondo i nuclei o fuochi famigliari, intesi non come famiglia naturale, cioè composta da tutti gli individui uniti da vincoli di parentela, ma come comunità comprensiva di chi si è unito alla famiglia per altre ragioni, solitamente economiche, lavorative o per condivisione dell’abitazione. A partire dal capofamiglia, di ciascun individuo sono riportati, generalmente, nome e cognome, età, rapporto di parentela che lo lega al nucleo famigliare, condizione rispetto ai sacramenti di cresima, confessione, comunione o eventuale soddisfazione dell’obbligo pasquale (indicati semplicemente con le sigle C oppure Ch o Chr, Con o Conf, Com a seconda delle usanze locali, più raramente con altri simbol

12 Badini, Archivi e Chiesa
 Badini, Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa, Bologna, Patron, 2005. Chiesa cattolica, Codice di diritto canonico. Testo ufficiale e versione italiana. Sotto il patrocinio della Pontificia Università Lateranense e della Pontificia Università Salesiana, Roma, Unione Editori Cattolici Italiani, 1983. A. Gallo, Libri parrocchiali in Enciclopedia cattolica, Città del Vaticano, Ente per l’enciclopedia cattolica e per il libro cattolico, 1949. A. Manfredi, Vescovi, clero e cura pastorale. Studi sulla Diocesi di Parma alla fine dell’Ottocento, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1999 (Analecta Gregoriana, 278; Analecta Gregoriana. Series Facultatis historiae ecclesiasticae. Sectio B; 37). L. Osbat, Dagli archivi episcopali agli archivi diocesani. La nascita e l’organizzazione degli archivi diocesani in età moderna, Manziana, Vecchiarelli, 1999. A. Turchini, Archivi della Chiesa e archivistica, Brescia, La Scuola, 2011 (Saggi; 15. Storia).


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