Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoSilvestro Baldi Modificato 6 anni fa
1
Pronunce della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità cost.
«definiscono il giudizio» sentenze Decisioni Art. 18,1 L. 87/1953 ordinanze decisioni «interlocutorie» (per es., «incidenti»)
2
Art. 18, legge 87/1953 La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere. Le ordinanze sono succintamente motivate.
3
Pronunce della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità cost.
di accoglimento: dichiarazione di illegittimità costituzionale di merito di rigetto: dichiarazione di infondatezza della questione sentenze mancano i requisiti del giudice o del giudizio l’atto manca della forza di legge di inammissibilità la qlc invade la discrezionalità del legislatore Decisioni Art. 18,1 L. 87/1953 la qlc è mal formulata …. di inammissibilità di restituzione al giudice a quo di manifesta inammissibilità ordinanze di manifesta infondatezza altre pronunce (per es. cessazione della materia del contendere nei giudizi in via d’azione)
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.