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Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018
Il trust Mario Miscali - Diritto Tributario
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Mario Miscali - Diritto Tributario - 2018
Definizione di trust Il trust è un negozio giuridico di affidamento fiduciario per mezzo del quale del quale un dato soggetto, persona fisica, giuridica o ente (settlor o disponente) trasferisce (con atto tra vivi, revocabile o irrevocabile o con atto mortis causa) ad un altro soggetto (trustee) la titolarità di uno o più diritti, conferendogli l’incarico di utilizzare i medesimi (che costituiscono il patrimonio del trust) a vantaggio di uno o più terzi soggetti (beneficiari), ovvero per il perseguimento di un determinato scopo. L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale, in virtù della quale i beni apportati in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee, con l’effetto di escludere tali beni dal rischio di escussione da parte dei creditori del trustee, del disponente o del beneficiario. Mario Miscali - Diritto Tributario
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La soggettività passiva dei trust è stata oggetto di regolamentazione da parte del legislatore italiano solo di recente, con la Legge finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) che ha introdotto nel corpo dell’art. 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) le norme in materia di trust in base alle quali, i trust, sono stati inseriti tra i soggetti passivi dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES). Sotto il profilo soggettivo, il trust si può qualificare come: Ente commerciale residente (art. 73, comma 1, lett. C. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917); Ente non commerciale residente (art. 73, comma 1, lett. C. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917); Ente non residente avente o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lett. C. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Mario Miscali - Diritto Tributario
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Trust trasparente Sono definiti trasparenti quei trust con beneficiari individuati, in questo caso i redditi del trust vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi. Il reddito del trust viene imputato al beneficiario indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo il principio della competenza economica. La mera identificazione dei nomi dei beneficiari non è sufficiente affinché gli stessi possano considerarsi individuati. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito sul punto che: È necessario che il beneficiario risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata; Il trust non può essere considerato come trasparente se il trustee dispone della discrezionalità di decidere se, quando, in quale proporzione e/o a quali soggetti attribuire il reddito del trust. Il beneficiario individuato è un soggetto che ha un diritto attuale, e non una mera aspettativa, di percepire il reddito del trust. I redditi imputati al beneficiario sono inclusi tra i redditi di capitale (art. 44, comma 1, lett. g-sexies, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Mario Miscali - Diritto Tributario
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Trust opaco In caso di trust opaco la tassazione è effettuata direttamente in capo allo stesso, che è considerato un autonomo soggetto IRES, secondo le regole previste per gli enti commerciali o gli enti non commerciali, a seconda che abbia o meno per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale. In particolare, il trust è assimilato: agli enti commerciali se ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; agli enti non commerciali se non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; agli enti non residenti, nel caso in cui la residenza fiscale sia situata all’estero. Divieto di doppia imposizione: i redditi conseguiti e tassati in capo al trust prima dell’individuazione dei beneficiari non possono scontare una nuova imposizione al momento dell’attribuzione a quest’ultimi (Circ. n. 48/2007). Mario Miscali - Diritto Tributario
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Tassazione del trust e imposte dirette: sintesi
TRUST OPACO (SENZA BENEFICIARI INDIVIDUATI) TRUST TRASPARENTE (CON BENEFICIARI INDIVIDUATI) Il trust è autonomo soggetto passivo di imposta I redditi conseguiti sono tassati a fini IRES con aliquota fissa (oggi 24%) L’attribuzione successiva ai beneficiari non è soggetta ad ulteriore tassazione Il trust non è soggetto passivo di imposta I redditi sono imputati ai beneficiari proporzionalmente alla loro quota di partecipazione o, in mancanza, in parti uguali I redditi dei beneficiari sono sempre considerati redditi di capitale Mario Miscali - Diritto Tributario
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