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PubblicatoIsidoro Santoro Modificato 5 anni fa
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DISCIPLINA DEL LAVORO COOPERATIVO DI CUI ALLA LEGGE 13 aprile 2001, n° 142 – MODIFICHE – Circolare n° 10/04 del 18 marzo 2004
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La legge 30/2003 all’articolo 9, ha portato modifiche alla legge 142/2001 con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore; Le modifiche hanno riguardato la disciplina relativa ai:
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Soci lavoratori di cooperativa Diritti e individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa Trattamento economico del socio lavoratore
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Altre normative applicabili al socio lavoratore Regolamento interno della legge n. 142/2001 appena citata
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Articolo 1, comma 3 Il rapporto associativo è prevalente su quello del lavoro Il rapporto di lavoro è strumentale rispetto al vincolo di natura associativa, a causa degli obblighi sociali posti a carico del socio lavoratore di cooperativa che sono:
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Articolo 1, comma 3 Concorso nella gestione dell’impresa; Partecipazione alle decisioni aziendali; Contribuzione alla formazione del capitale sociale La messa a disposizione delle proprie capacità professionali.
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Articolo 1, comma 3 La correzione in materia di rapporti tra soci e cooperativa crea i presupposti di chiarezza, le cause di recesso, di esclusione o di decadenza del socio
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Articolo 1, comma 3 Il rapporto di lavoro è conseguente da quello associativo: 2° comma art. 5, “il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile”.
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2526. Recesso del socio. La dichiarazione di recesso (1373), nei casi in cui questo è ammesso dalla legge (2523) o dall’atto costitutivo (2518 n. 8), deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.
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Essa ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo (2529, 2530).
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2527. Esclusione del socio. L’esclusione del socio, qualunque sia il tipo di società, oltre che nel caso indicato nell’articolo 2524, può aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall’atto costitutivo (2518 n. 8).
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Articolo 1, comma 3 Con tale norma le dinamiche del rapporto di lavoro sono assoggettate a quelle del rapporto associativo, in caso di estinzione di quest’ultimo.
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Articolo 2 La modifica non priva i soci lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, dei diritti sindacali previsti dal Titolo III della legge n. 300/70, subordinandone l’esercizio alla stipula di un accordo collettivo, che deve tener conto del principio di compatibilità con lo status di socio lavoratore.
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Articolo 2 L’accordo deve essere stipulato tra le Associazioni nazionali del movimento cooperativo e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
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Articolo 2 Secondo l'accezione tradizionale per Associazioni nazionali del movimento cooperativo si intendono quelle di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui al decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n
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Articolo 3. comma 2-bis: cooperative della piccola pesca La norma ha introdotto all’articolo 3, della legge n. 142/01, il comma 2-bis. Lo stesso prevede che le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/58 possono, in deroga alle disposizioni sui trattamenti economici minimi da riconoscere ai soci lavoratori
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Articolo 3. comma 2-bis: cooperative della piccola pesca Corrispondere a questi ultimi un compenso proporzionato all’entità del pescato, secondo criteri e parametri da stabilirsi nel regolamento interno di cui all’articolo 6.
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Articolo 3. comma 2-bis: cooperative della piccola pesca In pratica viene codificata con norma una prassi consolidata nel mondo della piccola pesca, secondo la quale il socio pescatore viene retribuito in proporzione all’entità del pescato (cosiddetta retribuzione “alla parte”).
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Articolo 5, comma 2 Come già evidenziato il 2° comma dell’articolo 5 rafforza la prevalenza del rapporto associativo ed evidenzia la strumentalità del rapporto di lavoro in funzione del raggiungimento dello scopo mutualistico:
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Articolo 5, comma 2 è prevista come conseguenza automatica dello scioglimento del vincolo associativo l’estinzione del rapporto di lavoro.
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Articolo 5, comma 2 La delibera di accettazione del recesso o di esclusione deve essere deliberata nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con le specifiche norme dettate dal codice civile.
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Articolo 5, comma 2 Anche per tale aspetto, sulla base dell’autonomia statutaria delle cooperative ed in virtù del principio generale di “previdenza delle norme di miglior favore”, lo statuto può disciplinare diversamente rispetto all’automatismo di legge introdotto con il 2° comma dell’articolo 5.
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La delibera La delibera presa secondo le norme del codice civile (artt ) e dello statuto ed adeguatamente motivata in considerazione alla particolare delicatezza degli effetti che si introducono, costituisce causa di interruzione del rapporto di lavoro in essere con il socio, sia esso di tipologia subordinata, autonoma o di collaborazione.
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La cooperativa, in caso di estinzione del rapporto di lavoro subordinato, deve chiudere la posizione previdenziale ed assicurativa. Nelle controversie tra socio lavoratore e cooperativa relativamente alla delibera di accettazione del recesso o di esclusione è di competenza del giudice ordinario.
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La competenza del giudice ordinario attrae gli aspetti del rapporto di lavoro in quanto diretta conseguenza dello scioglimento del vincolo associativo
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I riferimenti agli articoli del codice civile contenuti nel comma (2526 e 2527) sono da intendersi agli articoli 2532 e Questi ultimi, a seguito della riforma del diritto societario, riguardano rispettivamente il recesso e l’esclusione del socio .
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Articolo 6, comma 1: termine per l’adozione del regolamento interno. Il termine per l’approvazione dei regolamenti di cui all’articolo 6 della legge n° 142, è stata prorogata al 31 dicembre 2004. - Legge 47/2004, conv. D.L. n° 355/2003
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Articolo 6, comma 1: termine per l’adozione del regolamento interno. Tale legge n. 47/2004, all’art. 23-sexies, prevede che il mancato rispetto del termine comporta l’applicazione dell’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile
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Articolo 6, comma 1: termine per l’adozione del regolamento interno. “in caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l’autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario”.
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DISCIPLINA DEL LAVORO COOPERATIVO
Articolo 6, comma 1: termine per l’adozione del regolamento interno. In mancanza di adozione del regolamento interno, le cooperative non possono inquadrare i propri soci con rapporto diverso da quello subordinato
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Articolo 6, comma 1: termine per l’adozione del regolamento interno. In mancanza di adozione del regolamento interno, le cooperative non possono: deliberare nelle materie di cui alle lettere d). E) e f), dell’articolo 6.
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Articolo 6, comma 1: termine per l’adozione del regolamento interno. In mancanza di adozione del regolamento interno, le cooperative non possono: d) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti:
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Articolo 6, comma 1: termine per l’adozione del regolamento interno. In mancanza di adozione del regolamento interno, le cooperative non possono: La possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 2; Il divieto, per l’intera durata del piano, di distribuzione di eventi utili;
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Articolo 6, comma 1: termine per l’adozione del regolamento interno. e) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, nell’ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie
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Articolo 6, comma 1: termine per l’adozione del regolamento interno. f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costruzione, la facoltà per l’assemblea della cooperativa di deliberare un piano d’avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite
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Articolo 6, comma 1: termine per l’adozione del regolamento interno. f) in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
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Articolo 6, comma 1, lettera a) Prevede che il regolamento deve in ogni caso contenere il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
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Articolo 6, comma 1, lettera a) Al riguardo resta ferma la disposizione di cui all’art. 3, comma 1,, che richiama l’applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore o della categoria affine con riferimento al trattamento economico del socio lavoratore e per quanto attiene ai minimi previsti, per prestazioni analoghe.
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DISCIPLINA DEL LAVORO COOPERATIVO
Articolo 6, comma 2: trattamento economico del socio lavoratore Con la modifica al secondo comma dell’articolo 6 della legge n. 142/01, introdotta dall’articolo 9, comma 1, lett. F), della legge n. 30/03, è stata eliminata la previsione che impediva al regolamento interno di contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto alle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi.
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Articolo 6, comma 2: trattamento economico del socio lavoratore La nuova norma prevede che, salvo gli specifici casi indicati, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto al trattamento economico minimo di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 142/01.
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Articolo 6, comma 2: trattamento economico del socio lavoratore Al socio lavoratore inquadrato con rapporto di lavoro subordinato deve essere garantita: Una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali; La retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR);
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Articolo 6, comma 2: trattamento economico del socio lavoratore Le voci retributive fisse; Il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale); Sussiste l’obbligo di applicazione di istituti normativi che la legge disciplina per le generalità dei lavoratori (TFR, ferie, ecc…).
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DISCIPLINA DEL LAVORO COOPERATIVO
Articolo 6, comma 2-bis: disposizioni relative alle cooperative sociali La norma in oggetto prevede che le cooperative sociali di cui all’articolo 1, lett. b), della legge n. 381/91, possono definire accordi con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative,
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Articolo 6, comma 2-bis: disposizioni relative alle cooperative sociali al fine di rendere compatibile l’applicazione del contratto collettivo nazionale del settore di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 1.
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RAPPORTO ASSOCIATIVO Il rapporto associativo nasce con l’adesione del socio alla cooperativa. Il socio ha diritti e doveri specifici: concorre alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
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RAPPORTO ASSOCIATIVO Partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; Contribuisce alla formazione del capitale sociale e partecipa al rischio d’impresa, ai risultati economici;
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DISCIPLINA DEL LAVORO COOPERATIVO
RAPPORTO ASSOCIATIVO Contribuisce alla formazione del capitale sociale e partecipa al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; Mette a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali
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RAPPORTO DI LAVORO Quando il socio presta il proprio lavoro per la cooperativa instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere prestato in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.
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RAPPORTO DI LAVORO Le regole relative al lavoro dei soci vengono definite da un regolamento che le cooperative hanno l’obbligo di redigere e di depositare presso la Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.
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DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO LAVORATORE Dal rapporto di lavoro derivano diritti e doveri legati allo specifico contratto di lavoro stipulato con la cooperativa. Tuttavia, in mancanza dell’adozione del regolamento interno, le cooperative non potranno inquadrare i soci con un rapporto diverso da quello subordinato
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DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO LAVORATORE Si evidenzia comunque che per il RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: La retribuzione del socio non può essere inferiore rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi del settore o delle categorie affini;
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DISCIPLINA DEL LAVORO COOPERATIVO
DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO LAVORATORE Si applica lo Statuto dei Lavoratori tranne l’art. 18. Infatti in caso di cessazione del rapporto associativo (quindi di perdita della qualità di socio a seguito di esclusione o recesso) cessa anche il rapporto di lavoro: il socio escluso senza causa o giustificato motivo non può chiedere di essere reintegrato nel posto di lavoro
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DISCIPLINA DEL LAVORO COOPERATIVO
DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO LAVORATORE e che per il RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O IN ALTRA FORMA: In assenza di contratti o accordi collettivi specifici, si deve fare riferimento ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
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DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO LAVORATORE Si applicano le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori relative a: libertà di opinione, divieto di indagine sulle opinioni, diritto di associazione e attività sindacale, divieto di atti discriminatori Anche in questo caso si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
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DISCIPLINA DEL LAVORO COOPERATIVO
GLOSSARIO SCOPO MUTUALISTICO La cooperativa deve avere quale scopo principale un beneficio per l’attività lavorativa dei soci. Questo beneficio può essere rappresentato da maggiori opportunità di lavoro, da migliori condizioni di mercato o, comunque, da una valorizzazione della propria attività lavorativa.
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DISCIPLINA DEL LAVORO COOPERATIVO
GLOSSARIO RISCHIO DIMPRESA Rischio, gravante sull’imprenditore, di non coprire con il ricavo dei beni e servizi prodotti i costi sostenuti (retribuzione dei dipendenti, costi delle materie prime, costi dei macchinari, etc…).
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GLOSSARIO LAVORO SUBORDINATO Lavoro di “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (art c.c.).
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DISCIPLINA DEL LAVORO COOPERATIVO
GLOSSARIO Per distinguere il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri, il principale dei quali è il vincolo di soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
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DISCIPLINA DEL LAVORO COOPERATIVO
GLOSSARIO Ci sono poi dei criteri sussidiari ritenuti idonei ad accertare in via presuntiva gli elementi essenziali della subordinazione. Tra questi occorre ricordare il rischio d’impresa che grava sul datore di lavoro, la forma della retribuzione, l’orario di lavoro prestabilito, la continuità temporale della prestazione.
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GLOSSARIO LAVORO AUTONOMO E’ il lavoro di chi si obbliga ad una determinata prestazione lavorativa a favore di un altro soggetto senza il vincolo della subordinazione (vedi lavoro subordinato) e con l’assunzione del rischio.
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