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Il SISTEMA GIURISDIZIONALE EUROPEO

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Presentazione sul tema: "Il SISTEMA GIURISDIZIONALE EUROPEO"— Transcript della presentazione:

1 Il SISTEMA GIURISDIZIONALE EUROPEO
Le istituzioni giudiziarie e i ricorsi contro gli Stati membri 2/22/2019

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3 Le istituzioni giudiziarie europee
Art. 13 TUE: La Corte di giustizia dell’Unione europea figura tra le istituzioni dell’Unione. L’istituzione “Corte di giustizia” si compone della Corte di giustizia, del Tribunale, e dei tribunali specializzati (al momento solo il Tribunale della funzione pubblica). Il funzionamento degli organi giudiziari è disciplinato, oltre che dai Trattati (articoli 19 TUE e TFUE), dal Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Quest’ultimo è modificabile con procedura legislativa ordinaria, su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte (art. 281 TFUE).

4 Le istituzioni giudiziarie europee
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha il compito di assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati (art. 19 TUE). La Corte si compone di un giudice per ogni Stato membro (quindi, attualmente, 27), assistiti da avvocati generali (attualmente 8, ma il numero può essere aumentato dal Consiglio, all’unanimità su richiesta della Corte). Il Tribunale è composto da “almeno” un giudice per ogni Stato membro (attualmente 27, ma l numero può essere aumentato con una modifica dello statuto). Nomina: i giudici, della Corte e del Tribunale, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi dei paesi membri (art. 253 TFUE). Un comitato, istituito dall’art. 255 TFUE e composto da 7 personalità scelte fra ex membri della Corte, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi, tra cui un membro del Parlamento europeo, ha il compito di esprimere un parere sull’adeguatezza dei candidati alle funzioni di giudice e di avvocato generale.

5 Le istituzioni giudiziarie europee
Ai sensi dell’art. 19 TUE i giudici designano il loro presidente, che rimane in carica per tre anni, e nominano il cancelliere. Inoltre, la Corte stabilisce il proprio regolamento di procedura, sottoposto poi all’approvazione del Consiglio. La Corte si riunisce in sezioni o in grande sezione. Le prime sono composte di tre o cinque giudici, la seconda di 13 (la Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un’istituzione dell’Unione che è parte in causa). Solo in casi molto particolari, previsti dallo Statuto stesso all’art. 16, la Corte si riunisce in seduta plenaria (sostanzialmente quando ci sia da constatare che persone che ricoprono incarichi istituzionali – Mediatore, membri della Commissione, giudici della Corte dei conti – non soddisfano più i requisiti richiesti per il loro incarico o non hanno adempiuto ai loro obblighi, e quando la stessa Corte, sentito l’avvocato generale, reputa che una casa rivesta un’importanza eccezionale).

6 Le istituzioni giudiziarie europee
Avvocati generali – il ruolo degli avvocati generali è quello di “presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause” che vengono sottopose alla Corte (art. 252 TFUE). La Corte non è vincolata dalle conclusioni dell’avvocato generale. Può farvi riferimento, come può del tutto disattenderle. Il Tribunale non prevede avvocati generali, ma è possibile che uno dei giudici sia chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale (art. 49 Statuto).

7 Competenze della Corte, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica
Ai sensi dell’art. 256 TFUE, il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi per annullamento, per carenza, per risarcimento del danno, tranne quando sono proposti da uno Stato membro o da un’istituzione contro un atto o un’astensione dal pronunciarsi del Consiglio, del Parlamento o delle due istituzioni congiuntamente, o della Commissione (v. art. 51 dello Statuto); sono poi competenza della Corte i ricorsi proposti da uno Stato membro contro un altro Stato membro, e le pronunce su rinvio pregiudiziale da parte di un giudice nazionale, benché l’art. 256, n. 3, TFUE, preveda che il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali in materie specifiche, che dovranno essere stabilite dallo statuto.

8 Competenze della Corte, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica
Rinvio alla Corte – il Tribunale, se ritiene che una questione sottoposta alla sua cognizione richieda una decisione di principio che rischi di mettere in gioco l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte affinché si pronunci. Tribunale della funzione pubblica – composto da 7 giudici, è competente a pronunciarsi in primo grado in merito alle controversie tra l’Unione e i suoi agenti.

9 Competenze della Corte, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica
Impugnazione – a) le sentenze del Tribunale possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto; b) le sentenze del Tribunale della funzione pubblica possono essere impugnate di fronte al Tribunale Riesame – non è un vero e proprio ulteriore grado di giudizio, ma un’altra garanzia, di carattere eccezionale, a tutela dell’unità e della coerenza del diritto dell’Unione. Possono essere sottoposte al riesame della Corte le sentenze del Tribunale emesse su impugnazione di sentenza del Tribunale della funzione pubblica e le sentenze che saranno in futuro eventualmente emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali (v. art. 256, n. 2, e n. 3, TFUE).

10 I rimedi giurisdizionali nel sistema europeo.
Schema introduttivo

11 Pareri (accordi internazionali)
Pronunce sentenze pregiudiziali Ricorsi diretti Pareri (accordi internazionali)

12 2/22/2019 Rinvii pregiudiziali:
Rinvii provenienti da giudici nazionali Interpretatione del diritto europeo Validità degli atti dell’Unione Compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione (indirettamente attraverso l’interpretazione del diritto UE) 2/22/2019

13 Contro gli Stati membri
Ricorsi diretti Contro l’Unione Contro gli Stati membri

14 Responsabilità extracontrattuale Controversie del personale
Contro l’Unione Annullamento Carenza Responsabilità extracontrattuale Controversie del personale

15 Contro gli Stati membri
Da parte della Commissione Da parte di un altro Stato membro

16 I ricorsi contro gli Stati membri
Si tratta delle cosiddette procedure di infrazione, ricorsi che possono essere proposti nei confronti di uno Stato membro che abbia commesso violazioni di obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Molto frequentemente l’obbligo violato riguarda la tempestiva trasposizione delle direttive. Possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) o da un altro Stato membro (art. 259 TFUE), benché quest’ultima ipotesi sia la meno frequente.

17 I ricorsi contro gli Stati membri
Il procedimento di cui all’art. 258 inizia con una fase precontenziosa, avviato dalla Commissione con una lettera di messa in mora allo Stato inadempiente, volta ad indurre questo a presentare le proprie osservazioni in merito alle contestazioni della Commissione. La lettera di messa in mora ha lo scopo di circoscrivere la materia del contendere, e successivamente ad essa non possono essere mossi nuovi addebiti allo Stato nell’ambito dello stesso procedimento. Segue un parere motivato, della stessa Commissione, nel quale essa indica le modalità di adempimento dell’obbligo e fissa un termine allo Stato per adempiere. Qualora lo Stato membro non si conformi al parere motivato entro il termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia e dare così avvio alla fase contenziosa del procedimento.

18 I ricorsi contro gli Stati membri
Nel caso in cui sia un altro Stato membro ad avviare il procedimento, ai sensi dell’art. 259 TFUE, esso deve comunque segnalare la violazione alla Commissione, allo scopo di avviare un contraddittorio tra gli Stati interessati. La Commissione può emettere anche in questo caso un parere motivato. In ogni caso, lo Stato può proporre ricorso alla Corte di giustizia. Secondo l’art. 260 TFUE, qualora la Corte accerti, a seguito di procedura di infrazione, la sussistenza di una violazione, lo Stato interessato deve prendere i provvedimenti che la sentenza della Corte comporta. In altre parole, la sentenza della Corte è una sentenza di accertamento, ed essa obbliga lo Stato a porre fine alla violazione.

19 I ricorsi contro gli Stati membri
Se lo Stato, nonostante la sentenza di condanna, persiste nell’inadempimento, è prevista dallo stesso art. 260 TFUE un’ulteriore procedura, analoga a quella dell’art. 258, in cui la Commissione contesta allo Stato membro la mancata esecuzione della sentenza. In questo caso, il procedimento può concludersi con la comminazione, da parte della Corte, di una sanzione pecuniaria, sotto forma di una somma forfettaria o di una penalità.

20 I ricorsi contro gli Stati membri
Il meccanismo di garanzia del rispetto degli obblighi dell’Unione da parte degli Stati membri è tuttavia poco efficace, visto che può accadere che lo Stato membro, se ha un interesse di natura politica a non adempiere, non sia indotto all’adempimento neanche dalla sanzione pecuniaria. È per questo motivo che la Corte ha elaborato altri strumenti di garanzia dei diritti conferiti ai singoli dal diritto europeo: l’obbligo dello Stato di risarcire il danno causato al singolo, la possibilità per i singoli di invocare direttamene davanti ai giudici nazionali la direttiva non trasposta entro i termini, l’obbligo per i giudici nazionali di interpretare il diritto azionale applicabile in modo conforme alla direttiva inattuata.

21 I ricorsi contro gli Stati membri
Nel caso in cui la violazione commessa dallo Stato membro consista nell’omessa comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, l’art. 260, par. 3 prevede una procedura volta a rafforzare il sistema di garanzia contro le violazioni statali: in questi casi, che sono tra i più numerosi, la Commissione potrà, già nel ricorso per inadempimento, “indicare l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguata alle circostanze”. Dunque in queste ipotesi non sarà più necessario attendere la seconda procedura di condanna per poter infliggere la sanzione pecuniaria.


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