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Licenziamenti: sanzioni
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Conseguenza licenziamento ILLEGITTIMO
1° RIPRISTINATORIA PIENA (licenziamento discriminatorio, licenziamento orale, in concomitanza di matrimonio, in violazione dei divieti di maternità, altre cause di nullità per legge, motivo illecito determinante) RISARCIMENTO INTEGRALE PERIODI PREGRESSI (in attesa del giudizio) - Minimo 5 mensilità OPZIONE PER LE 15 MENSILITA’ 2° RIPROSTINATORIA ATTENUATA (insussistenza fatto contestato, non proporzionalità sanzione rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi, co. 4; manifesta infondatezza nei licenziamenti per GMO, inidoneità fisica/psichica o licenziamento durante la malattica, co. 7) MAX 12 MESI DI RISARCIMENTO DANNO + REINTEGRA (oppure 15 mensilità) 3° RISARCIMENTO PIENO (nelle altre ipotesi di licenziamenti disciplinari- es. licenziamento sproporzionato o tardivamente contestato; vizi procedurali nei licenziamenti collettivi giusta causa – GMO che non rientrano nelle precedenti ipotesi) INDENNITA’ RISARCITORIA ONNICOMPRENSIVA DA 12 A 24 MENSILITA’ 4° RISARCIMENTO ATTENUATO (licenziamento privo di motivazione scritta, violazioni formali) INDENNITA’ RISARCITORIA ONNICOMPRENSIVA DA 6 A 12 MENSILITA’
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DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO DOPO IL D. LGS ATTUATIVO DEL JOBS ACT (n
DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO DOPO IL D.LGS ATTUATIVO DEL JOBS ACT (n. 23 del 4 Marzo 2015) In vigore dal 7 Marzo 2015 Contratto di lavoro subordinato a t.i. “a tutele crescenti” Norme applicabili a tutti i dipendenti assunti con contratto a t.i. dopo l’entrata in vigore del d.lgs Marginalità della tutela reale con diritto del lavoratore alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro, in favore di quella obbligatoria (risarcitoria)
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LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO INDIVUALE: tutela ripristinatoria residuale
Conseguenze: Reintegrazione commutabile (diritto di opzione: il lavoratore può richiedere un’indennità di 15 mensilità, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro) + Indennita’ risarcitoria (non inferiore a 5 mensilità) NULLITA’ (matrimonio, congedi) DISCRIMINAZIONE MANCANZA DI FORMA SCRITTA DISABILITA’ FISICA O PSICHICA VIOLAZIONE ART 2110 C.C (malattia, gravidanza, puerperio)
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Tutela risarcitoria Rapporto estinto alla data del licenziamento
Indennità risarcitoria nella misura di 2 mensilità per ogni anno di anzianità da 6 a 36 Nelle imprese con meno di 15 dipendenti: 1 mensilità di ammontare pari alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio (non inferiori a 2, né superiori a 6 mensilità). Non si applica la procedura presso la DTL ex art. 7 legge n. 604/1966 prevista dalla Legge Fornero in caso di licenziamenti per gmo
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Eccezione: GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO E GIUSTA CAUSA
Insussistenza materiale del fatto contestato al lavoratore: reintegrazione commutabile + indennità (non superiore a 12 mensilità) se dimostrata in giudizio, con onere a carico del lavoratore non si applica nelle imprese con meno di 15 dipendenti: in difetto di fatto materiale si applicherà sempre tutela economica
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VIZI FORMALI E PROCEDURALI
1 mensilità dell’ultima retribuzione pari a quella di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio (non inferiore a 2, né superiore a 12) Per le imprese con meno di 15 dipendenti: ½ mensilità per ogni anno di servizio, commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non inferiore a 1 né superiore a 6 mensilità
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RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE E OFFERTA DI CONCILIAZIONE DA PARTE DEL DATORE
Entro 60 giorni dal licenziamento (termine per impugnazione) per evitare il giudizio; Pagamento di un’indennità risarcitoria pari a una mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio con un min di 2 e un max di 18 (oppure min 1 e max 6 per piccole imprese). Il rapporto è risolto è l’impugnazione del licenziamento rinunciata.
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Eccedenze di personale
Varie cause: crisi, recupero produttività e profittabilità Effetti: ridimensionamento del personale I licenziamenti come ultima ratio Bilanciamento tra tutela dei singoli e diritto di riorganizzazione (libertà di iniziativa economica)
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Strumenti di governo Riassorbimento delle eccedenze senza risolvere i rapporti (cassa integrazione e contratti di solidarietà) Risoluzione indolore (dimissioni o risoluzioni consensuali con incentivi all’esodo) Risoluzione unilaterale (licenziamento collettivo) con eventuali misure di accompagnamento sociale
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Attori della partita Datori di lavoro
Sindacati (ricerca di garanzie e strumenti indolore) Stato (misure di sostegno al reddito – ammortizzatori sociali: cassa integrazione, contratti di solidarietà difensivi, mobilità, tutela contro la disoccupazione – d.lgs. 22/2015 e 148/2015 -, ma anche ammortizzatori in deroga, provvedimenti ad hoc - Alitalia, l. 166/2008)
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Riforma ammortizzatori sociali
Riforma Fornero (l. n. 92/2012): contro la disoccupazione involontaria: Assicurazione Sociale per l’Impiego – ASPI, allargamento della platea dei destinatari Abolizione dell’indennità di mobilità dal 2017 Riforma Renzi JOBS Act: d.lgs. n. 148/2015 (cassa integrazione e contratti di solidarietà), d.lgs. n. 22/2015 (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI)
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Cassa Integrazione Guadagni
In presenza di certe cause collegate ad eventi aziendali critici, l’imprenditore riduce l’orario di lavoro o sospendere la loro prestazione Senza retribuzione, ma indennità a carico dell’ente previdenziale
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Presupposti – d.lgs. n. 148/2015 L’impresa rientra nel campo oggettivo di applicazione Causali di intervento (cause integrabili) Domanda di ammissione e autorizzazione dell’Autorità amministrativa, previa procedura di consultazione (atto gestionale + provvedimento amministrativo)
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Ambito CIGO Alle imprese, senza limite di numeri di dipendenti, nei seguenti settori (art. 10-d.lgs. 148/2015): Imprese industriali manifatturiere, del trasporto, estrattive, di installazione impianti, produzione e distribuzione di energia, acqua, gas Cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività simili alle imprese industriali Imprese industria boschiva, forestale e del tabacco Cooperative agricole, zootecniche Imprese noleggio e distribuzione di film e stampa Imprese industriali produttrici di calcestruzzo, impianti elettrici, armamenti ferroviari, imprese industriali e artigiane dell’edilizia, imprese industriali e artigiane per escavazione
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Ambito CIGS Art. 20, d.lgs. n. 148/2015 imprese, con più di 15 dipendenti in media nel semestre precedente inclusi apprendisti e dirigenti, del settore industriale, artigiane, imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione, pulizia, settore ausiliario dei servizi ferroviari, cooperative di trasformazioni prodotti agricoli, imprese di vigilanza; imprese commerciali, agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti imprese trasporto aereo, partiti e movimenti politici a prescindere dal numero dei dipendenti
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Cause integrabili CIGO: situazioni ed eventi aziendali transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e le situazioni temporanee di mercato (art. 11, d.lgs. n. 148/2015) CIGS: riorganizzazione aziendale e crisi aziendale (art. 21, d.lgs. n. 148/2015); contratto di solidarietà difensivo (non una domanda e autorizzazione, ma un contratto collettivo con i sindacati in cui si fissa una riduzione dell’orario di lavoro e retribuzione in modo da evitare o ridurre gli esuberi)
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CDS difensivo (I) Il contratto di solidarietà presuppone non una domanda preceduta dalla informazione e partecipazione sindacale, ma un vero e proprio contratto collettivo aziendale tra l’impresa e le OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le RSA riconducibili a tali associazioni, o la RSU Il CDS deve pattuire una riduzione dell’orario e della retribuzione in modo da evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero anche attraverso un uso più razionale delle risorse
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CDS difensivo (II) La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati Per ciascun lavoratore la riduzione non può essere superiore al 70% nell’arco della durata del CDS
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CDS espansivo (I) Strumento a metà strada da incentivo e ammortizzatore Comporta un contributo economico triennale a carico INPS o di un incentivo contributivo all’imprenditore che concorda una riduzione di orario per l’assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato (art. 41, d.lgs. n. 148/2015)
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Procedura fase sindacale per CIGO e CIGS (I)
Informazione e consultazione sindacale con comunicazione a RSA e RSU o OS territoriali in cui si indicano le cause, l’entità e la durata, il numero dei lavoratori Esame congiunto su richiesta, da esaurirsi entro 25 gg o 10 gg per le imprese fino a 50 dipendenti In caso di CIGO se ci sono eventi che presentano ragioni di urgenza i termini sono ridotti
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Procedura fase sindacale per CIGO e CIGS (II)
L’esame congiunto ha ad oggetto la problematica aziendale e il programma di sospensioni, la durata, il numero dei lavoratori, i criteri di scelta, altre soluzioni, la rotazione dei lavoratori, la coerenza delle cause di intervento con i criteri di scelta Domanda amministrativa può procedere anche se non vi è accordo; se vi è accordo, di ciò si da atto nella domanda amministrativa
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Procedimento (I) CIGO: procedura telematica INPS entro 15 gg dall’inizio della sospensione o riduzione di orario INPS territorialmente competente autorizza verificando le cause Il trattamento è concesso se l’INPS competente ritiene che le ragioni sono conformi a legge ed effettive
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Procedimento (II) CIGS: domanda al Ministero del lavoro e all’Ispettorato competente entro 7 gg dalla consultazione sindacale o dalla stipula del contratto di solidarietà, corredata dall’elenco dei lavoratori e da un programma di riorganizzazione o risanamento La sospensione o riduzione decorre non prima del 30° giorno successivo alla presentazione della domanda L’impresa deve allegare: programma di riorganizzazione o programma di risanamento Con DM il Ministero autorizza l’intervento entro 90 gg, verifiche ispettive sui programmi
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Indennità (I) a carico dell’INPS
80% retribuzione entro un massimale fissato e adeguato all’inflazione I periodi di CIG sono riconosciuti a fini pensionistici, tramite contribuzione figurativa
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Indennità (II) Fonti di finanziamento: contribuzione ordinaria a carico di tutte le imprese che rientrano nel campo oggettivo della CIGS e CIGO + un contributo addizionale a carico delle imprese che fanno ricorso all’istituto + eventuale sostegno pubblico Divieto di svolgere attività retribuita per i lavoratori in CIG, a pena di decadenza dal trattamento Obblighi di attivazione del lavoratore se sospeso per più del 50% nell’arco di 12 mesi (art. 22, d.lgs. n. 150/2015): patto di servizio personalizzato
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Durata CIGO: 13 settimane continuative prorogabili trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane; per periodi non consecutivi non può superare le 52 settimane in un biennio (eccezioni per taluni eventi non evitabili) CIGS: riorganizzazione > mesi anche continuativi in 5 anni crisi > mesi anche continuativi CDS > mesi anche continuativi estendibili a 36 mesi in 5 anni Per CIGS e CIGO vi è limite massimo di 24 mesi in un quinquennio per ciascuna unità produttiva
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LICENZIAMENTO COLLETTIVO DOPO IL JOBS ACT
1: Art. 24 comma 1, Legge n. 223/1991: Per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro (criterio qualitativo) Almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva (criterio quantitativo) 2. Art. 4, legge n. 223/1991, per le aziende che provengono da CIGS straordinaria
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IPOTESI ESCLUSE DALLA LEGGE n. 223/1991
Esclusione applicabilità disciplina dei licenziamenti collettivi “nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali e saltuarie” Giustificate dalla natura dei rapporti contrattuali
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PROCEDURA Comunicazione scritta preventiva, ex art. 4 commi 2-3 legge 223/1991 alle RSA, RSU ed associazioni di categoria con indicazione esuberi, ragioni che li giustificano e motivi che impediscono soluzioni alternative Iter di negoziazione tra azienda e sindacato, poi con le Istituzioni: Regione o Ministero del Lavoro Possibilità di raggiungere accordi sindacali (es: sui criteri di scelta o sul ricorso alla CIGS)
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CRITERI DI SCELTA Art. 5 legge n. 223/1991;
Esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale Criteri previsti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati (es: prossimità alla pensione) Criteri legali dei carichi di famiglia (es: assegni familiari), anzianità (servizio in azienda)
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