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FISCO E FUNDRAISING – LE ATTIVITA’ DI NATURA NON COMMERCIALE: il principio di riferimento è che le attività di interesse generale (cioè istituzionali)

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Presentazione sul tema: "FISCO E FUNDRAISING – LE ATTIVITA’ DI NATURA NON COMMERCIALE: il principio di riferimento è che le attività di interesse generale (cioè istituzionali)"— Transcript della presentazione:

1 FISCO E FUNDRAISING – LE ATTIVITA’ DI NATURA NON COMMERCIALE: il principio di riferimento è che le attività di interesse generale (cioè istituzionali) degli enti del terzo settore si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito oppure a fronte di versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle pubbliche amministrazioni. La disposizione sarà probabilmente in vigore dal 2020 (periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Domodossola, 6 Ottobre 2017

2 FISCO E FUNDRAISING: La riforma vuole incentivare e professionalizzare le raccolte fondi da parte degli enti del terzo settore. Si prevede infatti che gli enti del terzo settore possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti e donazioni, mediante sollecitazione al pubblico, mediante cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. Non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Domodossola, 6 Ottobre 2017

3 FISCO E FUNDRAISING – QUANDO L’ATTIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI E’ DI NATURA NON COMMERCIALE E QUANDO INVECE DIVENTA COMMERCIALE : Diventa fondamentale, ai fini del trattamento fiscale dell’ente, verificare che l’ente svolga in misura prevalente attività di interesse generale, con modalità non commerciali. Per le associazioni del terzo settore, si considera di natura non commerciale l’attività svolta nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi, in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Tuttavia, si considerano attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito (d’impresa o diverso). La disposizione sarà probabilmente in vigore dal 2020 (periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Domodossola, 6 Ottobre 2017

4 vendita diretta di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari;
FISCO E FUNDRAISING – LE ATTIVITA’ NON COMMERCIALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO: La riforma ha l’intento di agevolare l’attività delle ODV dal punto di vista fiscale, prevedendo per esse maggiori benefici rispetto a quelli introdotti per la generalità degli enti del terzo settore. In particolare, non si considerano commerciali le seguenti attività svolte dalle ODV, purchè senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato: vendita diretta di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione; vendita diretta di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni a carattere occasionale; attività svolte a fronte di versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi; Inoltre, i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale sono esenti dall’IRES. La disposizione sarà probabilmente in vigore dal 2020 (periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), salvo per l’esenzione IRES per i redditi degli immobili istituzionali, applicabile già dal 2018. Domodossola, 6 Ottobre 2017

5 Si considerano invece di natura commerciale le seguenti attività:
FISCO E FUNDRAISING – LE ATTIVITA’ NON COMMERCIALI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: La riforma prevede importanti agevolazioni per le APS, nell’ottica di promuovere tali enti e le loro attività. In particolare, non si considerano commerciali le seguenti attività svolte dalle APS: - le attività svolte a fronte di versamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore; le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni istituzionali, purchè cedute prevalentemente agli associati ed ai familiari conviventi degli stessi; la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la sede sociale e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, purchè complementari alle finalità istituzionali ed effettuate presso le sedi sociali, nei confronti degli associati e del loro familiari conviventi e senza utilizzo di strumenti pubblicitari; la vendita diretta di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, senza organizzazione professionale. Inoltre, i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale sono esenti dall’IRES. Si considerano invece di natura commerciale le seguenti attività: le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto, di deposito, di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici con caratteristiche diverse da quelle sopra citate, la gestione di spacci aziendali e di mense, la gestione di fiere ed esposizioni commerciali, la pubblicità, le telecomunicazioni, l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore. La disposizione sarà probabilmente in vigore dal 2020 (periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), salvo per l’esenzione IRES per i redditi degli immobili istituzionali, applicabile già dal 2018. Domodossola, 6 Ottobre 2017

6 FISCO E FUNDRAISING – IL MIGLIORAMENTO DELLA DEFISCALIZZAZIONE DELLE DONAZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: la riforma ha l’obiettivo di incentivare sia le piccole donazioni effettuate dalle persone fisiche, sia le donazioni più rilevanti eseguite da parte di società ed enti. Per le persone fisiche, è detraibile dall’Irpef il 30% delle erogazioni liberali effettuate, fino ad un importo complessivo non superiore a euro annui. L’importo è elevato al 35% per le erogazioni liberali in favore delle ODV (rispetto all’attuale 26% previsto per le Onlus). Per le persone fisiche, gli enti e le società sono deducibili le erogazioni liberali fino al 10% del reddito dichiarato, senza più il limite precedente di euro annui. Ove la deduzione sia superiore al reddito complessivo, l’eccedenza potrà essere compitata in deduzione dal reddito degli anni successivi, non oltre il quarto. Le norme in oggetto si applicano a condizione che l’ente del terzo settore dichiari la propria natura non commerciale al momento dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La disposizione si applica dal 2018 per ONLUS, ODV e APS. Posto che la nuova normativa ha abrogato dal 3 agosto 2017 la precedente agevolazione del c.d. «più dai, meno versi», si attende una soluzione in via interpretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate, a salvaguardia delle donazioni effettuate negli ultimi mesi del 2017. Domodossola, 6 Ottobre 2017

7 FISCO E FUNDRAISING: IL SOCIAL BONUS
- Si prevede il riconoscimento di un Credito di imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e pari al 50% se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un PROGETTO per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata. Limite: il credito di imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito di impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annuali. Modalità di utilizzo del credito di imposta: ripartizione in tre quote annuali di pari importo ed utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997. Trattamento fiscale: il credito di imposta è irrilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Adempimenti: gli enti del terzo settore beneficiari delle erogazioni liberali effettuate per la realizzazioni di interventi di cui sopra devono comunicare trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’AMMONTARE delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento e devono dare comunicazione pubblica di tale ammontare e della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web e in apposito portale gestito dal medesimo Ministero. Entrata in vigore: esercizio successivo a quello in corso al , dunque dal 2018, per le ONLUS, le OdV e le APS iscritte negli appositi registri. Attesa di apposito decreto che individui le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dall’articolo 81, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili. Domodossola, 6 Ottobre 2017

8 FISCO E FUNDRAISING – LE IMPOSTE MINORI E LOCALI: La riforma introduce importanti agevolazioni per gli enti del terzo settore in materia di imposte indirette minori e di tributi locali, quali: - l’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni e ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo Settore. - L’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli  atti costitutivi e per le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione. L’applicazione in misura fissa delle  imposte di registro, ipotecaria e catastale ai trasferimenti onerosi di immobili a favore degli enti del Terzo settore, a determinate condizioni. L’esenzione dall’imposta di bollo per tutti i documenti richiesti o emessi dagli enti del Terzo Settore. - L’esenzione IMU e TASI per gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti del Terzo settore, destinati esclusivamente alle attività istituzionali, svolte con modalità non commerciali. - L’esonero dall’imposta sugli intrattenimenti per le manifestazioni svolte occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L’esenzione dalle tasse sulle concessioni governative degli atti e dei provvedimenti relativi agli enti del terzo settore. Le agevolazioni entrano in vigore dall’anno 2018 per ONLUS, ODV ed APS iscritte negli appositi registri, mentre per gli altri enti del terzo settore entreranno in vigore presumibilmente dall’anno 2020 (anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Domodossola, 6 Ottobre 2017

9 FISCO E ATTIVITA’ COMMERCIALI – LE ATTIVITA’ DIVERSE: la riforma ha l’obiettivo di incentivare le attività di autofinanziamento da parte degli enti del terzo settore, attraverso lo svolgimento anche di attività diverse da quelle istituzionali. Si prevede infatti la possibilità di esercitare attività diverse da quelle di interesse generale (cioè istituzionali), a condizione che lo statuto lo preveda e che siano secondarie e strumentali, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all’insieme delle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate nelle attività di interesse generale. Un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà determinare i parametri qualitativi e quantitativi di tali attività diverse. Domodossola, 6 Ottobre 2017

10 FISCO E ATTIVITA’ COMMERCIALI – IL CONCETTO DI PREVALENZA E LA POSSIBILITA’ DI DIVENTARE ENTE COMMERCIALE: Gli enti del terzo settore potranno mantenere la qualifica di ente non commerciale soltanto a patto che le entrate derivanti da attività non commerciali non superino, nell’anno, quelle di natura commerciale. Per entrate derivanti da attività non commerciale si intendono i contributi sia pubblici che privati, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative, le raccolte pubbliche occasionali di fondi, i corrispettivi delle attività di interesse generale che non eccedono i costi effettivi delle stesse. Nel calcolo della prevalenza, inoltre, al fine di favorire il reperimento di fondi, viene esclusa la rilevanza delle sponsorizzazioni. Per entrate/proventi di natura commerciale si intendono i proventi delle attività di interesse generale svolte con modalità imprenditoriale oppure i proventi delle cosiddette attività diverse. La perdita della qualifica di ente non commerciale comporta l’attrazione di ogni entrata al regime ordinario del reddito d’impresa, a partire dal 1^ gennaio dell’anno interessato. Domodossola, 6 Ottobre 2017

11 FISCO E ATTIVITA’ COMMERCIALI – LA FORFETTIZZAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE E L’IVA PER ODV E APS:
La riforma del terzo settore introduce un regime fiscale di particolare favore per i proventi derivanti dalle attività commerciali svolte da ODV e APS, applicabile se i ricavi dell’anno precedente non hanno superato la soglia di euro Ai fini IRES, il reddito imponibile viene determinato in misura forfettaria, applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari all’1% per le ODV ed al 3% per le APS. L’applicazione del regime forfettario comporta l’esonero da registrazioni e scritture contabili e l’esonero dall’applicazione di ritenute alla fonte sui compensi erogati a terzi. Permane solo l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. Ai fini IVA, non viene applicata la rivalsa dell’imposta e non si ha correlativamente diritto alla detrazione della stessa sugli acquisti. Si prevede l’esonero da versamento e dichiarazione IVA. La disposizione sarà probabilmente in vigore dal 2020 (periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Domodossola, 6 Ottobre 2017


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