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Corso Tirocinanti 2008/2009: I Redditi diversi

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Presentazione sul tema: "Corso Tirocinanti 2008/2009: I Redditi diversi"— Transcript della presentazione:

1 Corso Tirocinanti 2008/2009: I Redditi diversi
Mercoledì 12 novembre Dott. Rag. Federico Ambrosi Uzzano, 02 marzo 2004

2 Sommario Definizioni Plusvalenze da cessioni immobiliari Capital Gain
Cannara, 13 maggio 2004 Definizioni Plusvalenze da cessioni immobiliari Cessioni di fabbricati Cessione terreni non edificabili Cessioni di terreni oggetto di lottizzazioni Cessione terreni edificabili Esproprio ed occupazione di aree Capital Gain Cessioni di partecipazioni Non Black-list Black-list Altre categorie Affitto, usufrutto, locazione Redditi relativi agli immobili Premi e vincite

3 Redditi diversi D.p.r. 917/86 Titolo I capo VII da art. 67 a art. 71
Cannara, 13 maggio 2004 D.p.r. 917/86 Titolo I capo VII da art. 67 a art. 71 DEFINIZIONE: I redditi diversi sono tassativamente elencati dalla legge, è esclusa la tassazione al di fuori delle ipotesi previste. Sono redditi la cui caratteristica comune è quella di essere ipotesi residuali in quanto comprendono redditi che non possono essere classificati nelle altre categorie. SOGGETTI PASSIVI: Sono le persone fisiche residenti che percepiscono tali proventi al di fuori dell’esercizio di impresa, arti o professioni; gli enti non commerciali e le Onlus (per i proventi al di fuori dell’esercizio di attività commerciale); le società semplici (per i proventi al di fuori dell’esercizio di impresa, arti o professioni). SOGGETTI NON RESIDENTI: Per i non residenti, i redditi diversi sono imponibili, in linea generale, se derivanti da attività svolte nel territorio dello stato.

4 Plusvalenze da cessioni immobiliari
Cannara, 13 maggio 2004 Cessione di fabbricati - Art. 67 c. 1 lett. b) TUIR Sono imponibili le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di fabbricati: Acquistati o costruiti da non più di 5 anni; Acquisiti a seguito di donazione, se il donante li ha acquistati o costruiti da non più di 5 anni. Non producono plusvalenze e quindi non sono imponibili le cessioni di fabbricati: Acquisiti per effetto di successione o usucapione; Che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione (anche inferiore a 5 anni) sono stati adibiti ad abitazione principale del proprietario o dei suoi familiari. La plusvalenza è imponibile al momento della percezione del corrispettivo (principio di cassa). La plusvalenza è determinata come differenza tra il corrispettivo incassato ed il costo di acquisizione o costruzione. Il costo di acquisto comprende le spese inerenti (imposte e spese notarili, manutenzioni straordinarie ecc.). Il costo di costruzione comprende oltre al costo vero e proprio (appalto, progettazione, urbanizzazione) anche le spese inerenti (demolizioni, servitù, manutenzioni straordinarie). Nel caso di donazione il costo è quello sostenuto dal donante aumento delle spese inerenti. La plusvalenza può concorrere alla tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi, o in alternativa il venditore può optare per l’imposizione sostitutiva del 20% (che va applicata a cura del notaio). In caso di incasso rateizzato in più anni, il costo di acquisizione/costruzione va proporzionato al corrispettivo incassato.

5 Plusvalenze da cessioni immobiliari
Cannara, 13 maggio 2004 Cessione di terreni non edificabili - Art. 67 c. 1 lett. b) TUIR Sono imponibili le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili: Acquistati da non più di 5 anni; Acquisiti a seguito di donazione, se il donante li ha acquistati da non più di 5 anni. Non producono plusvalenze e quindi non sono imponibili le cessioni di terreni non edificabili : Acquisiti per effetto di successione o usucapione; La plusvalenza è imponibile al momento della percezione del corrispettivo (principio di cassa). La plusvalenza è determinata come differenza tra il corrispettivo incassato ed il costo di acquisizione. Il costo di acquisto comprende le spese inerenti (imposte e spese notarili) Per i terreni rivaluti in base ad apposite leggi (che comportavano il pagamento di un’imposta sostitutiva) il costo corrisponde al valore di perizia. La plusvalenza può concorrere alla tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi, o in alternativa il venditore può optare per l’imposizione sostitutiva del 20% (che va applicata a cura del notaio). In caso di incasso rateizzato in più anni, il costo di acquisizione va proporzionato al corrispettivo incassato.

6 Plusvalenze da cessioni immobiliari
Cannara, 13 maggio 2004 Cessione di terreni oggetto di lottizzazione (o risultati fabbricati) - Art. 67 c. 1 lett. a) Sono imponibili le plusvalenze derivanti: Dalla cessione, anche parziale, di terreni che sono stati oggetto di lottizzazione da parte del soggetto che li ha lottizzati; Dalla cessione di fabbricati costruiti su tali terreni da parte dello stesso soggetto che ha eseguito la lottizzazione. Le plusvalenze e realizzate con le suddette cessioni sono sempre imponibili (anche oltre i 5 anni). La plusvalenza è imponibile al momento della percezione del corrispettivo (principio di cassa). La plusvalenza è determinata come differenza tra il corrispettivo incassato ed il costo di acquisto così determinato: Se terreno acquistato a titolo oneroso entro i 5 anni precedenti la lottizzazione: prezzo di acquisto; Se terreno acquistato a titolo oneroso oltre i 5 anni precedenti la lottizzazione: valore normale al 5° anno anteriore alla lottizzazione Se terreno acquistato a titolo gratuito (per successione, o donazione): valore normale all’inizio della lottizzazione; Se terreno rivalutato in base ad apposite leggi: valore di perizia Le spese inerenti sono sempre considerate. La plusvalenza concorrere alla tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi. In caso di incasso rateizzato in più anni, il costo di acquisizione/costruzione va proporzionato al corrispettivo incassato.

7 Plusvalenze da cessioni immobiliari
Cannara, 13 maggio 2004 Cessione di terreni edificabili (o risultati fabbricati) - Art. 67 c. 1 lett. a) Sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili, anche se acquisiti a seguito di successione e donazione e a prescindere dal periodo di possesso. L’area è considerata edificabili in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune. La plusvalenza è imponibile al momento della percezione del corrispettivo (principio di cassa). La plusvalenza è determinata come differenza tra il corrispettivo incassato ed il costo di acquisto così determinato: Se terreno acquistato a titolo oneroso: prezzo di acquisto più spese inerenti (rivalutati in base all’istat); Se terreno acquistato a titolo gratuito (per successione, o donazione): valore indicato nelle varie denunce aumentato delle spese inerenti. Se terreno acquistato per usucapione: valore venale del bene alla data in cui è passato in giudicato la sentenza dichiarativa dell’usucapione. Se terreno rivalutato in base ad apposite leggi: valore di perizia La plusvalenza concorrere alla tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi, ovvero a tassazione separata con opzione in dichiarazione. In caso di incasso rateizzato in più anni, il costo di acquisizione va proporzionato al corrispettivo incassato.

8 Plusvalenze da cessioni immobiliari
Cannara, 13 maggio 2004 Esproprio ed occupazione di aree Sono imponibili le plusvalenze realizzate a seguito di esproprio o occupazione di aree dei terreni (edificabili e non) destinati ad opere pubbliche o infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D, o ad altri interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare. Rileva la classificazione del terreno all’inizio della procedura di esproprio. La plusvalenza è imponile al momento della percezione del corrispettivo (principio di cassa). La plusvalenza è determinata come differenza tra il corrispettivo incassato ed il costo di acquisto calcolato come per le cessioni di aree edificabili. La plusvalenza è tassata mediante ritenuta d’imposta definitiva (trattenuta dall’ente erogante) pari al 20%. Il contribuente può optare per la tassazione ordinaria in dichiarazione, in tal caso la ritenuta si considera a titolo di acconto.

9 Capital Gain Cannara, 13 maggio 2004 Rientrano in questa categoria le cessioni a titolo oneroso di Partecipazioni in società od enti Titoli e strumenti partecipativi assimilati alle azioni Titoli e strumenti finanziari emessi da non residenti Titoli non partecipativi (valute, metalli ecc..) Cessioni di Partecipazioni (art. 67comma 1 lett. c) TUIR): Le cessioni di partecipazioni qualificate attengono a partecipazioni in società di capitali, enti commerciali, società ed enti non residenti, società di persone. Sono quindi escluse le cessioni di quote di associazioni professionali, di enti non commerciali e di azioni di risparmio. Le partecipazioni sono definite qualificate: Per le Spa quotate in borsa o al mercato ristretto: le partecipazioni superiori al 2% dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, oppure superiore al 5% del capitale o patrimonio; Per le Spa non quotate e per le altre società di capitali: le partecipazioni superiori al 20% voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, oppure superiore al 25% del capitale o patrimonio Per le società di persone: le partecipazioni superiori al 25% del patrimonio

10 Capital Gain Cannara, 13 maggio 2004 …segue Cessioni di Partecipazioni (art. 67comma 1 lett. c) TUIR): Sono assimilate alle cessioni qualificate: Le cessioni di strumenti finanziari (assimilati alle azioni in quanto aventi remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati della società, oppure non rappresentativi di una partecipazione) Le cessioni di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza se superiori Per società in contabilità ordinaria non quotate, imprese in contabilità ordinaria: 25% del valore contabile del Patrimonio netto; Per le imprese in contabilità semplificata: 25% della somma tra le rimanenze finali e costo complessivo dei beni strumentali al netto degli ammortamenti. Le cessioni degli strumenti finanziari assimilati alle azioni rappresentativi di una partecipazione al patrimonio delle società emittente in misura superiore al 5% o al 25% a seconda che essa sia o meno quotata. La verifica del superamento della soglia di qualificazione va fatta considerando tutte le cessioni eseguite nell’arco dei dodici mesi precedenti, anche se ricadenti in esercizi diversi. In caso di superamento del limite, l’imposta sostitutiva del 12,5% corrisposta va detratta in sede di dichiarazione dei redditi.

11 Capital Gain Cannara, 13 maggio 2004 …segue Cessioni di Partecipazioni (art. 67comma 1 lett. c) TUIR): La plusvalenza è determinata come differenza tra il corrispettivo incassato ed il costo di acquisto così determinato (principali casistiche): Se partecipazione acquistata a titolo oneroso, o sottoscritta: prezzo di acquisto (il costo va aumentato per gli eventuali versamenti in denaro o in natura , a fondo perduto o c/capitale, nonché per le rinunce ai crediti vantati nei confronti della società) Se partecipazione acquistata per successione (aperta dopo il 25/10/01 e prima del 02/10/06): costo sostenuto dal de cuius; Se partecipazione acquistata per successione (aperta ante 25/10/01 e post 03/10/06): valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta sulle successioni; Se partecipazione acquistata per donazione: costo di acquisto del donante; Se il valore delle partecipazioni è stato sottoposto a Perizia di stima: valore peritale

12 Capital Gain Cannara, 13 maggio 2004 …segue Cessioni di Partecipazioni (art. 67comma 1 lett. c) TUIR): ASPETTI FISCALI (Art. 68 commi 3 e 4 TUIR) Regime applicabile alle cessioni realizzate ante 31/12/2008 Plusvalenze dalla cessione di partecipazioni qualificate non black list La plusvalenza va assoggettata al regime della dichiarazione, con calcolo analitico (cessione per cessione) del risultato. Le eventuali minusvalenze possono essere scomputate dalle plusvalenze. Il risultato globale del comparto “qualificate” concorre a formare il reddito complessivo nella misura del 40%. Le eventuali minusvalenze eccedenti sono portate in deduzione delle plusvalenze degli anni successivi, ma non oltre il quarto. Plusvalenze dalla cessione di partecipazioni non qualificate non black list La plusvalenza va assoggettata, in dichiarazione, ad imposta sostitutiva del 12,5%. In alternativa possono essere applicati i regimi del “risparmio gestito” o del “risparmio amministrato”

13 Capital Gain Cannara, 13 maggio 2004 …segue Cessioni di Partecipazioni (art. 67comma 1 lett. c) TUIR): ASPETTI FISCALI (Art. 68 commi 3 e 4 TUIR) Regime applicabile alle cessioni realizzate dopo il 31/12/2008 Plusvalenze dalla cessione di partecipazioni qualificate non black list La plusvalenza va assoggettata al regime della dichiarazione, con calcolo analitico (cessione per cessione) del risultato. Le eventuali minusvalenze possono essere scomputate dalle plusvalenze. Il risultato globale del comparto “qualificate” concorre a formare il reddito complessivo nella misura del 49,72% (a causa della riduzione dell’IRES dal 33% al 27,5%). Le eventuali minusvalenze eccedenti sono portate in deduzione delle plusvalenze degli anni successivi, ma non oltre il quarto. Plusvalenze dalla cessione di partecipazioni non qualificate non black list La plusvalenza va assoggettata, in dichiarazione, ad imposta sostitutiva del 12,5%. In alternativa possono essere applicati i regimi del “risparmio gestito” o del “risparmio amministrato”

14 Capital Gain Cessioni di Partecipazioni Black list
Cannara, 13 maggio 2004 Cessioni di Partecipazioni Black list ASPETTI FISCALI (Art. 68 commi 3 e 4 TUIR) Plusvalenze dalla cessione di partecipazioni qualificate black list In linea generale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate black list concorrono integralmente alla formazione del reddito del cedente. Tale norma generale è derogabile se venga dimostrato che le partecipazioni non sono possedute al fine di localizzazione i redditi in stati o territori privilegiati. Se la società ceduta trasferisce la sua sede in paese non black list, prima della cessione, il socio italiano può beneficare della tassazione sul 40% (49,72%). Le eventuali minusvalenze da cessioni partecipazioni black list possono esser compensate solo con corrispondenti plusvalenze da cessioni di partecipazioni black list. Plusvalenze dalla cessione di partecipazioni non qualificate black list In linea generale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate black list scontano un’imposta sostitutiva del 12,5%.

15 Capital Gain Altre categorie:
Cannara, 13 maggio 2004 Altre categorie: Cessioni di Titoli non partecipativi, valute, metalli preziosi ecc. Contratti a termine Contratti produttivi di redditi di capitale

16 Affitto, usufrutto, locazione ecc.
Cannara, 13 maggio 2004 Rientrano in tale categoria: L’affitto e l’usufrutto d’azienda; L’usufrutto di beni immobili; La sub locazione di immobili; L’affitto, la locazione, il noleggio e la concessione in uso di beni mobili. Questi redditi si ottengono quale differenza tra gli importi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) e le specifiche spese inerenti alla loro produzione.

17 Redditi relativi agli immobili.
Cannara, 13 maggio 2004 Rientrano in tale categoria i redditi derivanti dal possesso di immobili: per i quali il reddito non è determinabile catastalmente; situati all’estero Sono redditi non previsti nella determinazione catastale dei redditi fondiari. Il reddito è determinato sulla base dei corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) senza alcuna deduzione. Per i fabbricati esteri il reddito è determinato da quello che risulta tassabile nello stato estero. Se il reddito da locazione è soggetto ad imposta nello stato estero, spetta un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Se il reddito da locazione non è soggetto ad imposta nello stato estero, spetta la deduzione del 15%.

18 Premi e vincite Cannara, 13 maggio 2004 Sono: Vincite alle lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse organizzati per il pubblico; Premi da prove di abilità o dalla sorte; Premi attribuiti per il riconoscimento per particolari meriti artistici, sociali o scientifici. I redditi di cui trattasi concorrono, per l’ammontare percepito, alla formazione del reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono incassati (principio di cassa) e senza alcuna deduzione. Per i premi in natura vale il criterio del valore normale. Se corrisposti da sostituiti d’imposta, scontano una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con le seguenti aliquote: Lotterie, tombole, pesche, banchi di beneficenza: 10% Giochi radio Tv, competizioni sportive, di abilità e/o su rischio: 20% Vincite e premi diversi: 25% Le ritenute non si applicano: quando corrisposti a dipendenti, lavoratori autonomi, agenti e rappresentati; Se il valore complessivo dei premi non supera l’importo di € 25,82.

19 Cannara, 13 maggio 2004


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