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15 Ottobre 2010 Sede dell’Ordine Piazzale delle Belle Arti, 2 Roma

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Presentazione sul tema: "15 Ottobre 2010 Sede dell’Ordine Piazzale delle Belle Arti, 2 Roma"— Transcript della presentazione:

1 15 Ottobre 2010 Sede dell’Ordine Piazzale delle Belle Arti, 2 Roma
IL REGIME TRIBUTARIO DEGLI ONERI FINANZIARI Convegno di Formazione Professionale Continua 15 Ottobre 2010 Sede dell’Ordine Piazzale delle Belle Arti, 2 Roma

2 LA DETERMINAZIONE DELL’ECCEDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL ROL
Art. 96, comma 1 DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI Fino a concorrenza … ... della quota di interessi attivi eventualmente presenti nel Conto Economico ECCEDENZA DI INTERESSI PASSIVI? Deducibili nel limite del 30% del ROL Per il 2008 e il 2009 la soglia (30% del Rol) è stata maggiorata rispettivamente di e euro C. 34 Finanziaria ‘08

3 (A) - (B) = Risultato operativo lordo
Art. 96, comma 2 Risultato operativo lordo (Rol) Differenza tra valori e costi della produzione (A)-(B) 2425 c.c. Ad esclusione di … Ammortamento immobilizzazioni materiali (B.10.A); Ammortamento immobilizzazioni immateriali (B.10.B); Canoni di locazione Finanziaria; Conto economico Pagina Titolo della Presentazione : Inserire Data / Titolo / Relatore (A) - (B) = Risultato operativo lordo Circolare 19/2009: Si rendono così irrilevanti le modalità seguite per l’acquisizione delle immobilizzazioni (in proprietà o tramite contratto di locazione finanziaria).

4 Risultato operativo lordo (rol) Limite deducibilità interessi passivi
Art. 96, comma 2 Risultato operativo lordo (rol) 30% Limite deducibilità interessi passivi Pagina Titolo della Presentazione : Inserire Data / Titolo / Relatore

5 Il meccanismo di deduzione degli interessi
Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009 Il ROL É una grandezza civilistica con cui il legislatore ha inteso misurare la congruità degli oneri di indebitamento rispetto all’utile di bilancio. Assumono rilevanza a questi fini le regole civilistico-contabili relative alla formazione di tale utile; regole che potranno essere sindacate dall’Amministrazione finanziaria se non correttamente applicate. Per le imprese che seguono i principi contabili nazionali, occorrerà far riferimento a questi principi

6 Il meccanismo di deduzione degli interessi
Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009 Per quelle IAS, ai principi tout court IAS, anche laddove tali principi risultino derogati ai fini della determinazione del reddito imponibile della società. Essendo il conto economico IAS a schema libero, la norma richiede ai contribuenti di prendere le componenti individuate con i criteri IAS che nelle classificazioni del bilancio tradizionale rientrerebbero nella produzione ordinaria: in sostanza, i criteri di qualificazione e quantificazione sono IAS, ma le classificazioni (operazioni ordinarie, finanziarie o straordinarie) sono quelle tradizionali ed è compito del contribuente individuarle.

7 Il meccanismo di deduzione degli interessi
Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009 Non si può escludere nell’individuazione del ROL Le svalutazioni dei beni strumentali (voce 10, lett. c) dei costi della produzione di cui al citato art cod. civ.): Questo sembra penalizzi ingiustamente le imprese che, in aderenza ai principi di prudenza del bilancio, operino tali rettifiche, inducendole a comportamenti contrari ai principi di bilancio. Le svalutazioni dei beni strumentali rispondono, in effetti, ad un’esigenza valutativa complementare a quella cui rispondono gli ammortamenti, con i quali vanno a coordinarsi.

8 Il meccanismo di deduzione degli interessi
Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009 Il problema assume poi rilevanza ancora maggiore per le imprese IAS adopter, quando si tratta della valutazione di beni che non sono suscettibili di ammortamento, ma possono essere svalutati, come i beni a vita utile indefinita (ad esempio, i marchi) e l’avviamento.

9 Il meccanismo di deduzione degli interessi
Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009 Situazioni in cui il ROL non risponde esattamente alle funzioni che il legislatore gli assegna. Un caso evidente è quello delle imprese petrolifere che adottano i principi contabili nazionali e che, in aderenza alla disciplina del decreto-legge n. 112 del 2008, passano, nella valutazione del valore delle rimanenze dei prodotti petroliferi, ai fini sia fiscali che contabili, dal criterio Lifo al criterio Fifo con un eventuale incremento del valore di magazzino. Sotto un profilo logico sistematico, non c’è dubbio che il passaggio dal Lifo al Fifo determini un incremento delle valutazioni di magazzino e, dunque, anche un incremento dell’utile di periodo; tuttavia, queste imprese (che, oltretutto, negli anni successivi, avendo un magazzino rivalutato, avranno, relativamente alle vendite di tali prodotti, utili di bilancio minori) devono contabilizzare questa operazione incrementativa del magazzino fra quelle straordinarie del conto economico, che come tali non influenzano il ROL così come definito dall’art. 96 del TUIR. Dunque, solo ragioni contabili porterebbero ad escludere la rilevanza di tali componenti nel ROL; sarebbe, pertanto, opportuno che per tali situazioni venga prospettata, da parte dei competenti organi, un’equa soluzione

10 Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009
É in potere dell’Amministrazione verificare che il ROL sia stato determinato in base alle corrette regole contabili Se la società che offre il ROL ne ha errato la determinazione, questo suo errore si riflette sulla corretta deduzione degli interessi passivi da parte della società presso la quale tali interessi emergono. Nel silenzio della norma, tuttavia, è tale ultima società a subire, in sede di accertamento, il recupero dell’imposta e le conseguenti sanzioni, giacché la determinazione dell’imponibile recante la deduzione degli interessi è individualmente riferibile alla società che utilizza in compensazione il ROL. Almeno sotto il profilo civilistico sarebbe logico che ad essa venga riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni a carico dell’altra società per le sanzioni eventualmente subite.

11 Riporto in avanti del Rol inutilizzato …
Art. 96, comma 1 dal 2010 … Riporto in avanti del Rol inutilizzato … … la quota di Rol prodotta e non utilizzata per la deduzione di interessi passivi e oneri finanziari di competenza, può incrementare il Rol dei successivi periodi di imposta

12 Riporto in avanti degli interessi passivi indeducibili
Art. 96, comma 4 Riporto in avanti degli interessi passivi indeducibili Gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili in un determinato periodo di imposta, possono essere dedotti in periodi di imposta successivi Senza limiti di tempo A condizione che … Pagina Titolo della Presentazione : Inserire Data / Titolo / Relatore L’eccedenza degli interessi passivi di competenza eccedenti gli interessi attivi, sia inferiore al ROL di competenza

13 Attenzione! Non è possibile riportare in avanti l’eventuale eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi, maturati in un determinato periodo di imposta! Circolare 19/2009

14 Il meccanismo di deduzione degli interessi
Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009 In presenza del ROL di esercizio (o, nei periodi in cui avrà efficacia il regime di riporto, di ROL pregresso riportato a nuovo) Se il contribuente non deduce gli interessi passivi, perde la riportabilità del ROL Si tratta di un’affermazione corretta, ma che merita di essere meglio precisata: Gli interessi passivi suscettibili di deduzione non dovrebbero più essere dedotti nei successivi esercizi (non possono, cioè, più essere riportati a nuovo), ove si siano verificate nell’esercizio le condizioni necessarie e sufficienti per la loro imputazione fiscale.

15 Il meccanismo di deduzione degli interessi
Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009 La necessità di procedere alla deduzione degli interessi sussiste nel periodo in cui si verifica la coesistenza di interessi passivi e di ROL capiente, ovvero, in presenza di interessi passivi eccedenti riportati da esercizi precedenti, si verifichi la sopravvenuta emersione di un ROL capiente (o l’emersione, in caso di riporto di ROL, di interessi passivi eccedenti il 30 per cento del ROL di periodo).

16 Il meccanismo di deduzione degli interessi
Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009 Le stesse considerazioni fatte per gli interessi passivi valgono anche quando vengono ad esistenza interessi attivi idonei a consentire la deduzione di un corrispondente ammontare di interessi passivi d’esercizio e/o, in aggiunta, di interessi passivi di esercizi pregressi oggetto di riporto Su questo punto, l’art. 96 del TUIR non fa alcuna esplicita precisazione. Sembra tuttavia una soluzione logica, sul piano interpretativo, che gli interessi attivi ed assimilati, possano (rectius debbano) essere utilizzati per la deduzione delle quote di interessi passivi, maturati in precedenza e non dedotti, per insufficienza degli interessi attivi e del ROL di periodo. Conferma c. 38/E 10

17 Il meccanismo di deduzione degli interessi
Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009 Le eccedenze di interessi passivi riportate a nuovo dovrebbero condividere lo stesso trattamento fiscale degli interessi passivi di competenza di ciascun esercizio, nel senso che se gli interessi attivi eccedono quelli di periodo, fino a concorrenza di tale eccedenza, anche gli interessi passivi riportati a nuovo si rendono automaticamente deducibili, secondo il segnalato principio di competenza, alla stessa stregua di quanto avviene in sede di utilizzo delle eccedenze di ROL. Conferma c. 38/E 10

18 L’ESPOSIZIONE DEI DATI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
No di natura commerciale (ded. 100%) C. 38/E 2010 (impliciti ed espliciti) Di natura finanziaria Art. 96, comma 4 Int. passivi deducibili Int. Passivi pregressi Eccedenza Int. Passivi Int. passivi Int. attivi Art.1 comma 33 l.f. 2008 Franchigia euro (Solo per il 2009) 18

19 ESEMPIO UTILIZZO FRANCHIGIA 2009
La “Franchigia” di 5 mila Euro poteva essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui l’ammontare degli interessi passivi (di periodo e pregressi) non trovasse interamente capienza nel 30 per cento del ROL di periodo. 30 per cento di ROL pari a di franchigia ESEMPIO UTILIZZO FRANCHIGIA 2009 Int. Passivi pregressi Int. passivi deducibili Eccedenza Int. Passivi Int. passivi Int. attivi 13.000 20.000 10.000 10.000 3.000 20.000 11.000 2.000

20 Nel rigo RF54, con il codice 13, va indicato l’importo relativo alla quota di interessi passivi indeducibili nell’esercizio precedente che può essere dedotto nel presente periodo d’imposta ai sensi dell’art. 96 del TUIR; Int. passivi deducibili Int. Passivi pregressi Eccedenza Int. Passivi Int. passivi Int. attivi 20.000 10.000 10.000 3.000 13.000 20.000 11.000 2.000 Dato da (eccedenza pregressa) – (eccedenza di periodo) = (eccedenza pregressa deducibile nell’anno) 13 1.000 20 20

21 CONTROLLO 13 1.000 21

22 Nella colonna 1, del rigo RF16 va indicato l’importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 96 del TUIR come modificato dall’art. 1, comma 34, lett. i) della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 30 per cento di ROL pari a di franchigia Int. passivi deducibili Int. Passivi pregressi Eccedenza Int. Passivi Int. passivi Int. attivi 20.000 10.000 10.000 3.000 13.000 4.000 6.200 6.800 Dato da (eccedenza totale) – (pregressa) = (eccedenza di periodo) 22 3.800 4.000 22

23 CONTROLLO 3.800 4.000 23 23

24 (Interpretazione favorevole al contribuente!)
Circolare 38/E 2010 Si è dell’avviso che qualora, in un determinato periodo d’imposta, gli interessi attivi di periodo sono superiori agli interessi passivi dello stesso periodo di imposta, l’eccedenza degli interessi attivi è utilizzabile per dedurre gli interessi passivi riportati da esercizi precedenti in quanto non deducibili. Di conseguenza, le eccedenze di interessi passivi riportate saranno immediatamente deducibili negli esercizi successivi anche con riferimento agli interessi attivi dell’esercizio. (Interpretazione favorevole al contribuente!)

25 MINOR IMPORTO TRA COLONNA 1 E COLONNA 2
Int. passivi deducibili Int. Passivi pregressi Eccedenza Int. Passivi Int. passivi Int. attivi 15.000 9.000 9.000 vuoto 6.000 Importo colonna 4 (“zero”) + differenza positiva tra le colonne 1 e 2 ( 6.000) MINOR IMPORTO TRA COLONNA 1 E COLONNA 2

26 CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE E PER LE SOCIETA’ ESTERE
Art. 1, comma 33, lett. i) Finanziaria 2008 Art. 96, comma 7 In caso di partecipazione al consolidato nazionale …. l’eventuale quota non dedotta di interessi passivi di un soggetto potrà essere recuperata in diminuzione del reddito di gruppo (e non di quello della singola società) Pagina Titolo della Presentazione : Inserire Data / Titolo / Relatore Se un altro soggetto aderente al consolidato abbia una eccedenza di Rol non sfruttata

27 RATIO L’operazione di utilizzo delle eccedenze è effettuato dalla capogruppo che redige la dichiarazione di consolidato in quanto …. … ha a disposizione la situazione complessiva delle società partecipanti; … può ottimizzare l’utilizzo del parametro eccedente del ROL per la deduzione degli interessi passivi; Tale operazione può essere considerata una RETTIFICA DI CONSOLIDAMENTO? Le rettifiche di consolidamento devono ritenersi di diritto di pertinenza delle singole società della fiscal unit Ris. n. 160 del 2007 Pagina Titolo della Presentazione : Inserire Data / Titolo / Relatore A nulla rileva la circostanza che le variazioni devono essere operate solo ed esclusivamente dal soggetto consolidante nella dichiarazione dei redditi del gruppo consolidato Conferma circolare 19/2009

28 Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale Eccedenza degli interessi non dedotta nell’ambito del gruppo eccedenze di Rol non sfruttato L’eccedenza degli interessi riportata in avanti potrà essere dedotta nei successivi esercizi, anche impiegando il ROL disponibile delle altre società del gruppo Pagina Titolo della Presentazione : Inserire Data / Titolo / Relatore

29 Si deve verificare una corrispondenza tra:
Circolare 19/2009 Si deve verificare una corrispondenza tra: - le eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato (perché indeducibili individualmente) e - le eccedenze di Rol trasferite alla stessa fiscal unit a compensazione delle prime Gli importi dei ROL “individuali” eccedenti rispetto all’ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi netti indeducibili evidenziate dai soggetti partecipanti al regime, non possono formare oggetto di trasferimento alla fiscal unit e, pertanto, possono essere riportate in avanti (a partire dal periodo d’imposta avente inizio al 1° gennaio 2010) esclusivamente dai soggetti che le hanno generate. Allo stesso modo dei soggetti che non partecipano al consolidato Non è possibile utilizzare il Rol (inutilizzato) di società che, seppur incluse nel consolidato, non applicano la disciplina dell’articolo 96 (es. società di progetto).

30 Qualora non esercitata?
Il conferimento del Rol capiente ma inutilizzato rappresenta una scelta Qualora non esercitata? No obbligo! Se una società decide di non attribuire al consolidato il proprio ROL capiente individuale, pur in presenza di interessi passivi netti di periodo o di precedenti annualità, quest'ultimo non potrà essere attribuito alla fiscal unit in successivi esercizi, ma risulterà riportabile esclusivamente su base individuale Analogamente a quanto avverrebbe per un soggetto non operante nell'ambito del consolidato nazionale che: a) non registri nell'esercizio interessi passivi netti; o b) registri un'eccedenza di interessi passivi su quelli attivi comunque compresa nel limite del 30 per cento del ROL.

31 Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009
Le disposizioni di favore per le società partecipanti al consolidato nazionale Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009 In sintesi L’incrocio fra interessi passivi e ROL di società diverse che partecipano al medesimo consolidato è facoltativo Di volta in volta le parti interessate possono anche soprassedervi, senza che ciò determini alcuna violazione dei principi di competenza, al contrario di quanto abbiamo visto nell’ambito della medesima società

32 Società che hanno generato interessi passivi
Le disposizioni di favore per le società partecipanti al consolidato nazionale Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009 Società che hanno generato interessi passivi Un’altra questione importante attiene all’ipotesi in cui gli interessi passivi riportabili ai sensi dell’art. 96 del TUIR, si siano formati in parte durante la vigenza del regime di consolidamento e in parte in epoca precedente. In questo caso, si verifica la particolare situazione in cui: gli interessi passivi formatisi ante consolidato possono essere assorbiti solo dal proprio ROL e, quindi, sono trattati come se la società non partecipasse al consolidato. gli interessi passivi formatisi durante il consolidato possono essere assorbiti anche dall’eventuale ROL disponibile delle altre società partecipanti al consolidato.

33 Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009
Le disposizioni di favore per le società partecipanti al consolidato nazionale Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009 Se vengono ad esistenza per primi ROL o interessi attivi propri e questi non sono in grado di consentire la deduzione di tutti gli interessi oggetto di riporto, occorre stabilire su quali interessi tale ROL agisca prioritariamente Nel silenzio della norma, parrebbe logico ed equo adottare una soluzione favorevole ai contribuenti, in base alla quale il ROL proprio, così come gli interessi attivi propri, dovrebbe assumersi volto a rendere anzitutto deducibili gli interessi passivi ante consolidato, con la conseguenza che gli interessi passivi sorti durante il periodo di consolidamento dovrebbero restare deducibili anche attraverso l’utilizzazione del ROL altrui

34 CASO PARTICOLARE: Società consolidata che presenta un’eccedenza di interessi passivi netti indeducibili e che ha delle perdite fiscali “pregresse”, ossia realizzate in esercizi precedenti quello di avvio del regime. L’eccedenza di interessi passivi netti registrati da detta società (indeducibile su base individuale), che in altri casi potrebbe essere “liberata” a livello di fiscal unit utilizzando il ROL “capiente” di un altro (o di altri) soggetto(i) partecipante(i) al medesimo regime, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato (rectius trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili. In caso contrario, infatti, verrebbe ad essere aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse di cui all’ articolo 118, comma 2, del TUIR.

35 Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009
Le disposizioni di favore per le società partecipanti al consolidato nazionale Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009 Nel caso di gestione congiunta, da parte delle società comprese nel consolidato, di eccedenze di interessi passivi e di perdite pregresse maturate ante consolidato. L’attribuzione dell’eccedenza di interessi passivi al consolidato costituisce una facoltà della quale la società può non avvalersi, anche in presenza di ROL messo a disposizione da altre società comprese nel consolidato stesso, l’eventuale rinuncia operata dalla società comporta, come pure abbiamo rilevato, che essa resta soggetta all’ordinario trattamento applicabile alle società non appartenenti al consolidato e, quindi, il reddito imponibile che si sia eventualmente determinato per effetto dell’indeducibilità degli interessi passivi può (rectius: deve) essere compensato con le perdite pregresse ove ne ricorrano i presupposti

36 Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009
Le disposizioni di favore per le società partecipanti al consolidato nazionale Circolare Assonime n.46 del 18 novembre 2009 Gli interessi passivi in questione vanno riportati a nuovo e, come già precisato, si renderanno compensabili con il futuro ROL e i futuri interessi attivi eccedenti quelli passivi di periodo delle società medesime, ovvero, in assenza di tali requisiti di deducibilità, con il ROL che dovesse essere nuovamente messo a disposizione del consolidato; compensazione, quest’ultima, che resta facoltativa.

37 Art. 1, comma 33, lett. i) Finanziaria 2008
Nel caso in cui la consolidante possegga delle partecipazioni estere - L’eventuale eccedenza del 30% del Rol sugli interessi passivi netti delle partecipate estere, potrà essere utilizzato per la deduzione degli interessi passivi delle società residenti aderenti al consolidato; - Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al ROL della società estera. Pagina Titolo della Presentazione : Inserire Data / Titolo / Relatore circ. 12/08 Il comma 8 ha la finalità di non discriminare l’acquisizione di imprese estere rispetto all’acquisizione di imprese italiane potenzialmente consolidabili Conferma Circolare 19/2009!

38 “inclusione virtuale” I requisiti delle partecipate estere
Si tratta di partecipate estere che, se residenti, sarebbero potenzialmente consolidabili Infatti “inclusione virtuale” I requisiti delle partecipate estere - Requisito del controllo di diritto, requisito della quota di partecipazione minima al capitale sociale e all’utile di bilancio (Artt. 117, comma 1, e 120 Tuir) - Identità dell’esercizio sociale e revisione dei bilanci delle società interessate (Art. 132, comma 2, lett. b) e c) Tuir) Pagina Titolo della Presentazione : Inserire Data / Titolo / Relatore Il soggetto consolidante acquisirà le eventuali eccedenze di Rol in misura integrale A prescindere dalla percentuale di partecipazione

39 Circolare 19/2009 - Non è possibile l’inclusione virtuale nel consolidato nazionale di società estere che in base alla normativa interna non sarebbero soggette all’ordinaria disciplina prevista dall’articolo 96 del Tuir. - La società controllata estera potrà apportare alla fiscal unit solo l’eccedenza di Rol e non gli di interessi passivi indeducibili in presenza di un Rol incapiente. Infatti, se si ammettesse la trasferibilità al consolidato nazionale da parte del soggetto estero della relativa quota dell'eccedenza di interessi passivi netti, si consentirebbe la deduzione di un componente negativo che ha concorso alla determinazione di un reddito di un soggetto residente all'estero.

40 Segue … - in presenza di ROL capiente evidenziato sia da soggetti residenti partecipanti al consolidato nazionale che da soggetti controllati non residenti (in quest'ultimo virtualmente inclusi ai limitati fini dell'applicazione della disposizione di cui al predetto comma 8), il ROL evidenziato dai soggetti residenti deve essere utilizzato con priorità rispetto a quello registrato dalle entità controllate estere. - L'inclusione virtuale delle società controllate estere non e' consentita alla società residente che non partecipi ad un regime di consolidato nazionale.

41 ASSONIME 46/2009 “A ben guardare, peraltro, se la ratio del comma 8 era – come abbiamo visto – quella di non discriminare, ai fini della disciplina di deducibilità degli interessi passivi, le società che detenessero partecipazioni in società estere rispetto a quelle che detenessero partecipazioni in società italiane, la condizione dell’obbligatoria attivazione di un consolidato nazionale solleva alcune perplessità. Da un lato, infatti, la società residente che controlli società residenti ed estere potrebbe accedere al consolidato nazionale e ai conseguenti benefici, in punto di deducibilità degli interessi passivi, consentiti dai commi 7 e 8 dell’art. 96 del TUIR, mentre analoga facoltà sarebbe preclusa alla società residente che controlli solo società estere e che, dunque, non possa optare per il consolidato nazionale.

42 Segue … D’altro lato, la condizione in esame sembra comunque facilmente superabile, prestandosi così ad un’attivazione del consolidato nazionale meramente strumentale a fruire dell’opportunità concessa dal legislatore fiscale con il comma 8 dell’art. 96 del TUIR. Ben potrebbe, infatti, la società residente che controlli solo società non residenti creare strumentalmente un controllo societario in Italia al solo fine di attivare quel consolidato nazionale che le consente l’accesso al regime in esame.

43 Nella determinazione del reddito complessivo …..
Riepilogo … Art. 96, comma 7 Nella determinazione del reddito complessivo ….. è ammessa la possibilità di COMPENSARE …. La quota interessi passivi netti indeducibili determinatasi in capo ad una società del gruppo (sia consolidante che consolidata) ….. … con la capienza di ROL che residua dopo la compensazione individuale Circ. 12/08 CAPOGRUPPO Nella determinazione del reddito complessivo si utilizzerà la compensazione SOCIETA’ consolidata SOCIETA’ consolidata ROL eccedente Pagina Titolo della Presentazione : Inserire Data / Titolo / Relatore interessi passivi indeducibili ROL eccedente Ha natura facoltativa + COMPENSAZIONE Dal 2010: Riporto in avanti del Rol capiente (c. 19/09)


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