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La Cessione d’Azienda 17 marzo 2016
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Importante: contratto di cessione
Cessione d’Azienda Importante: contratto di cessione Nel contratto di cessione le parti possono accordarsi per una cessione globale dell’intero patrimonio aziendale, oppure accordarsi per una cessione parziale dei beni aziendali, escludendo per esempio il denaro in cassa, il saldo debitore o creditore del conto corrente bancario, i beni che non sono di interesse per l’acquirente, ecc. Il contratto di cessione deve inoltre specificare quali crediti e quali debiti debbano essere inclusi o esclusi dalla cessione. 17 Marzo 2016
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Importante: contratto di cessione – art. 2560 c.c.
Cessione d’Azienda Importante: contratto di cessione – art c.c. Nel contratto di cessione, stipulato dinnanzi al Notaio, le parti possono accordarsi affinchè i debiti ed i crediti rimangano in capo al cedente l’azienda. Soprattutto i debiti. Bisogna però tener presente che: Crediti relativi all’azienda ceduta: Il cessionario dell’azienda diventa il titolare dei rapporti di credito a partire dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. La norma precisa che «tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante». 17 Marzo 2016
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Importante: contratto di cessione – art. 2560 c.c.
Cessione d’Azienda Importante: contratto di cessione – art c.c. Nel contratto di cessione, stipulato dinnanzi al Notaio, le parti possono accordarsi affinchè i debiti ed i crediti rimangano in capo al cedente l’azienda. Soprattutto i debiti. Bisogna però tener presente che: 2. Debiti relativi all’azienda ceduta: L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. Di conseguenza il cedente, per il solo fatto di aver alienato l’azienda, non è liberato dalle obbligazioni assunte, salvo dichiarazione espressa del debitore. 17 Marzo 2016
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Importante: contratto di cessione
Cessione d’Azienda Importante: contratto di cessione Pertanto, quando all’interno del contratto di cessione, per tutela dell’acquirente, si mette la clausola in base alla quale si dice che i debiti ed i crediti dell’azienda ceduta rimangono in capo all’alienante, colui che acquista l’azienda deve sapere che questa è solo una pattuizione valida tra i due «attori» del contratto e non anche vincolante per i creditori dell’alienante. Questi possono richiedere il pagamento al soggetto più solvibile. Per cui, l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. 17 marzo 2016
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Importante: contratto di cessione
Cessione d’Azienda Importante: contratto di cessione Mentre il cessionario dell’azienda risponde dei debiti se «essi risultano dai libri contabili obbligatori». Tale norma è posta a tutela dell’acquirente dell’azienda, che è tenuto al pagamento dei debiti purchè essi siano: Relativi all’azienda; Sorti antecedentemente alla data della compravendita; Evidenziati nelle scritture contabili. (Cass. Sez. L, 3 aprile 2002, n. 4726) In caso di cessione d’azienda, l’iscrizione dei debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda e non può essere surrogata dalla prova che l’esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell’acquirente medesimo. 17 marzo 2016
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Importante: contratto di cessione
Cessione d’Azienda Importante: contratto di cessione L’art. 14 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 472 prevede la responsabilità di chi cede e di chi acquista l’azienda, per il pagamento di imposte e sanzioni riferibili all’azienda ceduta. Le imposte sono tutte quelle di natura fiscale (Irpef, Ires, Irap, Iva, Imposte di registro, ipotecarie, catastali, IMU, ecc.). Chi cede l’azienda è responsabile in via principale di tutte le imposte a lui riferibili. Chi acquista l’azienda è invece responsabile in solido con chi l’ha ceduta, per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferite a : Violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione dell’azienda e nei 17 Marzo 2016
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Importante: contratto di cessione
Cessione d’Azienda Importante: contratto di cessione due anni precedenti, non ancora contestate alla data di cessione dell’azienda; Violazioni già contestate nell’anno di cessione dell’azienda e nei due precedenti, anche se riferiti a periodi antecedenti. Occorre precisare che la responsabilità dell’acquirente dell’azienda è limitata al valore dell’azienda al momento dell’acquisto, per cui all’acquirente non potranno essere chiesti importi superiori al valore dell’azienda acquistata. Per valore dell’azienda si intende quello dichiarato nell’atto o quello accertato dall’ufficio del registro. Cosa dobbiamo fare per tutelare l’acquirente di un’azienda nostro cliente: Dobbiamo farci dare l’estratto del ruolo di Equitalia, richiedere un estratto all’Inps se ci sono dipendenti, 17 Marzo 2016
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Importante: contratto di cessione
Cessione d’Azienda Importante: contratto di cessione se è stato stabilito che i debiti per lavoro dipendente non passano con l’acquisto di azienda, la prova dell’avvenuta interruzione del rapporto di lavoro, la prova dell’avvenuto pagamento dei debiti per mensilità e tfr, richiedere la prova del pagamento degli F24 per le imposte correnti, per le imposte comunali, ecc. E comunque, se tutte queste cose non vengono fornite, possiamo chiedere da soli, a norma dell’art. 14 del D.lgs n. 472/97, ai vari uffici fiscali interessati, un certificato dal quale risulti: L’esistenza di contestazioni fiscali in corso; L’esistenza di debiti tributari, per contestazioni tributarie già definite, ma non ancora saldate. Gli uffici dovranno rispondere entro 40 giorni. Se in questo lasso di tempo l’ufficio emette un certifcato dal quale non emergono contestazioni oppure non risponda, il cessionario non risponderà più delle imposte e sanzioni riferite all’azienda acquistata. 17 Marzo 2016
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Scritture contabili cedente e cessionario
Cessione d’Azienda Scritture contabili cedente e cessionario Vedi caso. 17 Marzo 2016
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Aspetti Fiscali – Imposte Dirette
Cessione d’Azienda Aspetti Fiscali – Imposte Dirette E’ importante definire l’oggetto della cessione: cioè se si intende cedere un’azienda o un ramo di azienda o, al contrario, una pluralità di beni non qualificabili come tale. La distinzione è determinante in quanto la cessione d’azienda è fuori campo Iva ed è soggetta ad imposta di registro proporzionale (da capitalizzare fra i costi di impianto e ampliamento). Mentre la cessione di singoli beni in regime di impresa è soggetta ad Iva. Imposte dirette Il RISULTATO DELLA CESSIONE si calcola come differenza tra il corrispettivo pattuito ed il valore dei beni componenti l’azienda. Se tale differenza è positiva si ha plusvalenza, se è negativa si ha minusvalenza. 17 Marzo 2016
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Aspetti Fiscali – Imposte Dirette
Cessione d’Azienda Aspetti Fiscali – Imposte Dirette 1. PUSVALENZA: La cessione di azienda a titolo oneroso genera normalmente una plusvalenza, tassabile ai fini Irpef ed Ires, che rientra nella categoria dei redditi d’impresa. La plusvalenza è invece esclusa dalla base imponibile IRAP. Nella tabella sotto si riportano i regimi di tassazione applicabili a seconda che il soggetto cedente sia imprenditore individuale o una società, ed in base al periodo di possesso dell’azienda: 17 Marzo 2016
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Aspetti Fiscali – Imposte Dirette
Cessione d’Azienda Aspetti Fiscali – Imposte Dirette 17 Marzo 2016
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Aspetti Fiscali – Imposte Dirette
Cessione d’Azienda Aspetti Fiscali – Imposte Dirette 17 Marzo 2016
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Aspetti Fiscali – Imposte Dirette
Cessione d’Azienda Aspetti Fiscali – Imposte Dirette 17 Marzo 2016
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Aspetti Fiscali – Imposte Dirette
Cessione d’Azienda Aspetti Fiscali – Imposte Dirette • REGIME NORMALE: Si tratta dell’unica modalità di tassazione possibile se l’azienda è posseduta da meno di tre anni. La plusvalenza concorre per intero al reddito complessivo d’impresa nell’esercizio in cui è realizzata. Sul reddito complessivo si applicano le imposte (Irpef o Ires, no Irap). Può essere conveniente se si hanno perdite pregresse da scomputare. • REGIME NORMALE-DIFFERITO: Se l’azienda è posseduta da tre anni, il soggetto cedente può optare per la tassazione frazionata della plusvalenza in quote costanti nell’esercizio in cui è stata realizzata ed al massimo nei quattro successivi. Se il cedente cessa l’attività d’impresa prima dei 5 anni, tutte le quote rimanenti vanno tassate nell’esercizio di cessazione dell’attività. 17 Marzo 2016
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Aspetti Fiscali – Imposte Dirette
Cessione d’Azienda Aspetti Fiscali – Imposte Dirette • REGIME DI TASSAZIONE SEPARATA: Si tratta di modalità concessa solo all’imprenditore individuale che possiede l’azienda da più di 5 anni. Su opzione dell’imprenditore, la plusvalenza non concorre alla formazione del reddito complessivo di periodo. E’ comunque dovuto un acconto pari al 20% della plusvalenza nell’esercizio in cui la stessa è realizzata. I redditi soggetti a tassazione separata sono esclusi dal cumulo con gli altri redditi prodotti nell’anno dal contribuente e non sono soggetti all’applicazione delle aliquote progressive. Si applicano aliquote non pre-derminate, ma variabili in base al reddito del contribuente negli anni precedenti. 17 Marzo 2016
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Aspetti Fiscali – Imposte Dirette
Cessione d’Azienda Aspetti Fiscali – Imposte Dirette • REGIME DI TASSAZIONE SEPARATA: Il contribuente può optare per la tassazione separata, purchè sia espressamente richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui i redditi rientrano nel reddito d’impresa. In caso contrario, si applica il regime ordinario di imposizione. L’imposta, nel suo intero ammontare, è liquidata dall’AE (non dal contribuente); essa comunica ai contribuenti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’attività di liquidazione. Regola generale: si applica l’aliquota media calcolata relativamente ad un biennio di riferimento. Il biennio è quello precedente al periodo d’imposta in cui la plusvalenza, nel nostro caso, deve essere tassata. 17 Marzo 2016
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Aspetti Fiscali – Imposte Dirette
Cessione d’Azienda Aspetti Fiscali – Imposte Dirette • ESEMPIO: 17 Marzo 2016
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Aspetti Fiscali – Imposte Dirette
Cessione d’Azienda Aspetti Fiscali – Imposte Dirette MINUSVALENZA: La minusvalenza è un componente negativo, deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa complessivo. Se il cedente è un imprenditore individuale che cede l’unica azienda posseduta, la minusvalenza costituisce una perdita d’impresa, che può essere dedotta in sede di dichiarazione dei redditi se si realizzano le seguenti condizioni: se il risultato dell’esercizio dà luogo ad una perdita, questa può essere compensata con eventuali altri redditi d’impresa o di partecipazione posseduti – nessuna compensazione è consentita con altre categorie di reddito. 17 Marzo 2016
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Aspetti Fiscali – Imposte Dirette
Cessione d’Azienda Aspetti Fiscali – Imposte Dirette Se i suddetti redditi mancano o non sono sufficienti a coprire la perdita, quella eccedente può essere riportata negli esercizi successivi, al fine di essere compensata con redditi futuri della stessa categoria, per l’intero importo che trova capienza in essi: - Senza limiti temporali, se la perdita è realizzata nei primi tre periodi d’imposta; - Entro il quinto anno dalla sua formazione, in tutti gli altri casi. 17 Marzo 2016
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Caso particolare – Unica azienda affittata
Cessione d’Azienda Caso particolare – Unica azienda affittata In caso di cessione, da parte di una persona fisica, dell’unica azienda concessa in affitto o usufrutto, l’eventuale plusvalenza concorre alla determinazione del reddito complessivo del cedente come reddito diverso (avendo questi perso la qualifica di imprenditore a seguito dell’affitto dell’unica azienda); la plusvalenza deve essere determinata come differenza tra l’ammontare prcepito nel periodo d’imposta ed i costi afferenti secondo le regole previste per il reddito d’impresa e va indicata nel quadro RL (redditi diversi). La plusvalenza non è soggetta ad Irap. Non è possibile applicare la tassazione differita, né quella separata. 17 Marzo 2016
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Determinazione Avviamento
Cessione d’Azienda Determinazione Avviamento Nell’ottica del rapporto con l’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro sugli atti di cessione d’azienda, la valorizzazione, che le parti danno nell’atto all’avviamento, costituisce un aspetto assolutamente centrale. Nella prassi, infatti, la gran parte degli accertamenti (e del conseguente contenzioso) relativi alla determinazione dell’imposta di registro dovuta su trasferimenti di complessi aziendali interessa l’aspetto legato alla valutazione dell’avviamento. Ancorché a livello normativo il disposto dell’art. 2 comma 4 del DPR 460/96 non sia più in vigore, i criteri di determinazione dell’avviamento ivi stabiliti sono stati recentemente richiamati dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria. 17 Marzo 2016
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Determinazione Avviamento
Cessione d’Azienda Determinazione Avviamento Con la comunicazione di servizio n. 52 del 25 luglio 2003, l’Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che il contribuente, in ipotesi di cessione d’azienda, può determinare il valore dell’avviamento secondo il metodo di calcolo previsto dall’art. 2 comma 4 del DPR 460/96. È però appena il caso di ribadire che il criterio di calcolo “forfetario” dell’avviamento introdotto dal DPR 460/96 si inquadrava nell’ambito della disciplina dell’accertamento con adesione in materia di imposte indirette (poi abrogata dalla normativa “a regime” introdotta dal DLgs. 218/97) ed il suo richiamo da parte della comunicazione di servizio n. 52 del 25 luglio 2003 risponde all’esigenza interna dell’Amministrazione finanziaria di stabilire criteri selettivi per gli uffici ai fini dell’individuazione dei casi “meritevoli” di approfondimento mediante apposite ispezioni, accessi e verifiche. 17 Marzo 2016
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Determinazione Avviamento
Cessione d’Azienda Determinazione Avviamento Nell’ottica del contribuente, dunque, le metodologie di calcolo sancite dal “resuscitato” art. 2 comma 4 del DPR 460/96 costituiscono un importantissimo punto di riferimento in termini di verifica del grado di potenziale “rischio-conflittualità” con l’Amministrazione finanziaria, ma nulla più. Gli uffici dell’Agenzia Entrate continuano ad usare il sistema sopra indicato. 17 Marzo 2016
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Determinazione Avviamento
Cessione d’Azienda Determinazione Avviamento Tabella - Esempio di calcolo dell’avviamento “fiscalmente congruo” Caso di un’azienda ceduta nel 2010 da parte di un’impresa con i seguenti dati fiscali ANNO REDDITO IMPONIBILE RICAVI IMPONIBILI % DI REDDITIVITÀ ,00% ,33% ,55% ,36% Come percentuale di redditività non può essere assunto un valore inferiore al 6,36%, ossia alla percentuale di redditività relativa al periodo di imposta nel corso del quale la cessione d’azienda si è perfezionata. La media dei ricavi relativa ai tre periodi precedenti (2007, 2008 e 2009) è euro. L’avviamento “fiscalmente congruo” è pari a (= 6,36% x x 3). Se sussiste uno dei presupposti che consente di moltiplicare la media dei ricavi per due, anziché per tre, l’avviamento “fiscalmente congruo” scende a euro. 17 Marzo 2016
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Cessione d’Azienda IMPOSTA DI REGISTRO
La registrazione del contratto di cessione di azienda è sempre obbligatoria, e va effettuata nell’ordinario termine di 20 gg dalla stipula dell’atto. La base imponibile è data dal valore corrente dell’azienda. Il valore corrente si determina con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, dedotte le passività ad essa imputabili. Nella Determinazione di tale valore è ammesso il controllo in rettifica da parte dell’ufficio sulla base del valore venale in comune commercio; a tal fine non sussiste alcun vincolo alle scritture contabili, se non con riferimento alle eventuali passività di cui l’ufficio finanziario deve tener conto (Cass. 19 giugno 2007 n ). Vedi esempio calcolo. 17 Marzo 2016
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