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Le collaborazioni in ambito sportivo udine, 23/10/2018
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Le collaborazioni in ambito sportivo
Le associazioni/società sportive dilettantistiche possono instaurare qualsiasi tipologia di collaborazione da individuare in ragione della: a) disponibilità dei soci; b) natura della prestazione resa; c) modalità di realizzazione; d) sostenibilità economica. Collaborazione gratuita Compenso sportivo Lavoro autonomo Lavoro dipendente N.B. L’erogazione di compensi o indennità non deve essere tale da qualificarsi come distribuzione indiretta di utili. L’erogazione di compensi sportivi deve essere attentamente valutata.
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Possibile contestazione in capo alla ASD
E’ fatto divieto ad ogni livello dell’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ciò si verifica quando: si corrispondono ai componenti gli organi amministrativi e di controllo indennità di carica annue superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle spa (= circa € ,55); si corrispondono ai lavoratori dipendenti salari/stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. Es: istruttore in possesso di diploma o di titolo equipollente conseguito c/o Federazioni/Enti di promozione sociale con approfondita competenza tecnico-professionale e notevole esperienza, che opera in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle discipline sportive di competenza = terzo livello = € 1.379,95 (se superiore a € 1.655,94 = distribuzione indiretta di utili).
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Il lavoro gratuito = ATTIVITA’ PRESTATA A TITOLO GRATUITO SALVO IL DIRITTO DI RICEVERE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE, DEBITAMENTE DOCUMENTATE (= A PIÈ DI LISTA) E (PREFERIBILMENTE) PREVIAMENTE AUTORIZZATE Strumenti di tutela Far sottoscrivere ai soci volontari la dichiarazione di volontà di svolgere l’attività a titolo gratuito. La dichiarazione non vincola in ogni caso le parti/l’amministrazione quando si dimostri in realtà l’esistenza di un rapporto di lavoro retribuito
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Il compenso sportivo: la norma
Art. 67 comma 1 lettera m) del T.U.I.R. (D.p.r. 917/86) Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
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Il compenso sportivo: requisito soggettivo
Il compenso sportivo può essere erogato: dal Coni; dalle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline sportive Associate; dall’Unire (Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine) dagli Enti di promozione sportiva (UISP); da qualunque organismo comunque denominato (Associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica), Società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, Società cooperative sportive dilettantistiche) che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.
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Il compenso sportivo: requisito oggettivo
Il compenso deve essere erogato nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche E’ stato chiarito che nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35 D.L. 207/2008). Quindi i soggetti che percepiscono il compenso possono essere: Istruttori, allenatori, tecnici; Quando NON si tratta dell’attività professionale e/o esclusiva del percipiente. Indici di professionalità (ENPALS Circolare n. 13/2006): l'attività sviluppata con caratteristiche di abitualità (ripetitività, regolarità, stabilità, sistematicità dei comportamenti) anche se esercitata in via non esclusiva né preminente; le somme complessivamente percepite non abbiano caratteristiche di marginalità. E' stato inoltre sottolineato che la professionalità ricorre anche se vi siano normali interruzioni nell'esercizio di attività e nel caso di committenza plurima, effettiva o potenziale.
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Ispettorato del Lavoro
L’ispettorato del Lavoro con Circolare nr. 1 del 1 dicembre 2016, fornisce due indicazioni operative: sulla qualifica del soggetto che eroga il compenso: L’associazione sportiva dev’essere regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nell’apposito registro sulla natura delle prestazioni svolte dal collaboratore: Il soggetto percettore deve svolgere mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni
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Il compenso sportivo: il trattamento fiscale
Non costituisce reddito e, di conseguenza, non è soggetto a ritenute, per un importo complessivo pari o inferiore ai euro annui. Per importi superiori ai euro si applica la ritenuta IRPEF del 23% (1° scaglione di reddito), l'addizionale regionale 1,23% e l'eventuale addizionale comunale (se prevista dal Comune di residenza del percipiente); La ritenuta è a titolo d’imposta che diventa a titolo d’acconto sulla soglia che supera € ,28. Scaglioni di reddito Da Fino a Aliquota Irpef Aliquota regionale Aliquota comunale , % --% --% , % 1,23% ? 30.658,28 ……. 23% 1,23% ?
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Le co.co.co. amministrativo gestionali
Caratteristiche: natura amministrativo-gestionale della collaborazione = i compiti tipici di segreteria dell’Associazione quali la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti; natura non professionale dell’attività; resi a società o associazioni sportive dilettantistiche, da EPS/FSN; di natura continuativa, con coordinazione, inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e assenza del vincolo di subordinazione. (Agenzia delle Entrate Circolare n.21 del 22/4/2003) Regime fiscale = ai compensi sportivi Regime previdenziale e assicurativo = compensi sportivi Adempimenti: comunicazione preventiva al Centro per l’impiego (Ministero del Lavoro nota circolare del 14/02/2007); predisposizione del Libro Unico del Lavoro; predisposizione della busta paga
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Il compenso sportivo: strumenti
Conferimento d'incarico per la promozione dell'attività sportivo dilettantistica all'interno del quale viene specificato: la natura endoassociativa della collaborazione; la durata e il compenso della collaborazione; di non svolgere professionalmente tale attività; di non avere una posizione Enpals aperta in relazione all’attività di istruttore; di non essere un dipendente pubblico oppure di essere un dipendente pubblico e di aver comunicato (nel caso di ASD o SSD) o chiesto l'autorizzazione (nel caso di EPS o FSN) all'amministrazione di appartenenza l’inizio di tale attività.
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Se è un dipendente pubblico ….
è necessario acquisire l’autorizzazione del relativo Dirigente in quanto la norma che prevede la semplificazione – solo comunicazione e non autorizzazione – è riferita alle sole associazioni e società sportive dilettantistiche (ex art.90 L.289/ Circ. Agenzia delle Entrate 21/2003). L'autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dal Comitato o dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 gg dalla richiesta. Si applica il SILENZIO DINIEGO. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, l’associazione comunica all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. DLgs 30/03/2001 n. 165 Articolo 53 comma 11.
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Adempimenti Emettere la ricevuta sui compensi percepiti
Il collaboratore deve … Emettere la ricevuta sui compensi percepiti Sottoscrivere una autocertificazione in cui dichiara di non aver superato, o di aver superato - in tutto o in parte - il limite dei euro da calcolarsi per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre con riferimento al momento in cui sono state incassate le somme (= principio di cassa) … L’associazione deve … Acquisire le informazioni necessarie per verificare se sia corretta l’erogazione di compensi sportivi Far sottoscrivere una lettera di incarico per collaborazione endoassociativa di natura sportiva (non obbligatorio per legge ma consigliato) Verificare se sia necessario versare le ritenute fiscali Inviare entro il 7 marzo la certificazione unica all’agenzia delle entrate in via telematica Rilasciare - entro il 31 marzo di ogni anno - la certificazione unica dei compensi erogati e delle (eventuali) ritenute operate Inserire le eventuali ritenute operate nel Modello 770 (Dichiarazione dei sostituti di imposta) da inviare entro il 31 ottobre di ogni anno. Emettere la ricevuta sui compensi percepiti Il collaboratore deve
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I possibili rischi 1) rischio lavoristico: qualificazione del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato; 2) rischio gestionale: sospensione dell’attività quando viene accertata presenza di lavoratori non iscritti nel Libro unico del lavoro >20% del tot. dei lavoratori presenti; 3) rischio fiscale: sanzione per omesso versamento delle ritenute fiscali; 4) rischio previdenziale: sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali all’ENPALS.
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Lavoro autonomo Apertura della partita iva ed impossibilità di ricevere compensi sportivi per l’attività; assoggettamento ad Enpals (33%) con versamento a cura del committente che dovrà avere una posizione ENPALS; tassazione dell’introito (ritenuta a titolo di acconto del 20% + versamento acconti e saldi + Dichiarazione UNICO PF).
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Contatti Recapiti: Tel. 041 5947844 Fax 041 5947836
Indirizzo mail: - Sito Web:
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