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Esercitazione 12 marzo 2019 Forme di lavoro subordinato e di lavoro autonomo Differenze tra lavoro subordinato e lavoro autonomo Il labile confine delle.

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Presentazione sul tema: "Esercitazione 12 marzo 2019 Forme di lavoro subordinato e di lavoro autonomo Differenze tra lavoro subordinato e lavoro autonomo Il labile confine delle."— Transcript della presentazione:

1 Esercitazione 12 marzo 2019 Forme di lavoro subordinato e di lavoro autonomo Differenze tra lavoro subordinato e lavoro autonomo Il labile confine delle casistiche e gli elementi identificativi Casi pratici: Foodora e i rider, Uber e gli autisti Le collaborazioni coordinate e continuative nel mercato odierno

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3 Lavoro subordinato e lavoro autonomo
Abbiamo un caso di lavoro subordinato quando un soggetto si obbliga dietro retribuzione a prestare il proprio lavoro per conto e sotto la direzione di un altro soggetto (datore di lavoro). Abbiamo un caso di lavoro autonomo quando un soggetto si impegna a compiere, dietro un corrispettivo, una determinata opera o servizio in piena autonomia per quanto riguarda il tempo, il modo e il luogo di lavoro.

4 Subordinazione del lavoro
Articolo 2094 del Codice Civile «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore». Si tratta di un’attività lavorativa in collaborazione con datore di lavoro ed eventuali colleghi. Sorge dunque un vincolo che lega il lavoratore dipendente a partecipare all’attività lavorativa e agli obiettivi del datore di lavoro. Il lavoro subordinato può essere intellettuale o manuale, tuttavia esso è appunto svolto sotto le direttive del datore di lavoro o di chi lo rappresenta in azienda.

5 Articolo 2222 del Codice Civile
Autonomia del lavoro Articolo 2222 del Codice Civile «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV». Si tratta pertanto di svolgere un’attività artigianale o professionale assumendosene il rischio d’impresa, occupandosi direttamente del reperimento dei clienti, dell’organizzazione del lavoro e del tempo e luogo in cui svolgerlo. Le modalità della gestione del lavoro sono quindi tutte nelle mani del lavoratore autonomo.

6 Alcuni elementi distintivi
Lavoro subordinato Lavoro autonomo Inserimento del soggetto nell’impresa Organizzazione autonoma Eterodirezione del lavoro Autonomia nella gestione del lavoro Assoggettamento al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo Discrezionalità nei tempi e nei modi della prestazione Obbligazione di mezzi Obbligazione di risultato […]

7 Alcuni elementi distintivi
Tra i criteri maggiormente utilizzati abbiamo: la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinare; l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, desumibile dall’assenza di un’organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore e dall’assoggettamento di questi al potere gerarchico del datore di lavoro; l’esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro; l’assunzione del rischio d’impresa da parte del datore di lavoro; il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione; l’osservanza di un orario di lavoro; la collaborazione intesa come continuità e sistematicità della prestazione.

8 Differenze tra le fattispecie
Laddove, infatti, dietro una falsa collaborazione esterna o un rapporto contrattuale con un soggetto titolare di partita Iva si cela invece un vero e proprio lavoro subordinato, il prestatore d’opera avrà diritto non solo ad essere correttamente inquadrato come dipendente full time a tempo indeterminato, ma anche al pagamento delle differenze retributive già maturate, ai contributi sugli stipendi, alle ferie non godute, al Tfr e a tutti gli altri emolumenti riconosciuti dal contratto collettivo nazionale di categoria. Ecco perché è molto importante non sottovalutare il momento di inizio delle relazioni tra una ditta e un collaboratore e saper, sebbene più costoso, rinunciare a forme contrattuali insidiose

9 Differenze tra le fattispecie

10 Parasubordinazione Essendo una figura ibrida, il lavoro parasubordinato presenta i tratti sia del lavoro subordinato classico che di quello autonomo: del primo conserva la collaborazione prolungata nel tempo e coordinata con la struttura organizzativa del datore di lavoro; del secondo l’assenza di un vincolo di subordinazione vero e proprio. Il lavoratore parasubordinato, infatti, si impegna a compiere un’opera o un servizio a favore del committente, senza alcun vincolo di subordinazione proprio come il lavoratore autonomo ma, a differenza di quest’ultimo, beneficia delle prestazioni e delle tutele tipiche dei lavoratori subordinati (quali, ad esempio, gli assegni per il nucleo familiare, l’indennità di malattia e di maternità, la tutela in caso di infortunio). Classici esempi di parasubordinazione sono i contratti a progetto (cosiddetti co.co.pro. che, come si dirà, non possono più essere stipulati, mentre quelli già instaurati proseguiranno sotto forma di altro rapporto) e quelli di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti co.co.co). Dal punto di vista previdenziale, il lavoratore parasubordinato  è tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata Inps, versando i contributi che sono per un terzo a suo carico, mentre la restante parte è a carico del committente.

11 Gig Economy La gig economy è una delle nuove forme di organizzazione dell’economia digitale, traducibile come «economia dei lavoretti». Corrisponderebbe a mestieri che una persona svolge a tempo perso, quasi come un secondo lavoro. Il modello, però, spinge verso un lavoro sempre più parcellizzato, affidato a freelance ma gestito dalle piattaforme con formule di organizzazione che molto spesso sono tal quali quelle del lavoro alle dipendenze. Talvolta si tende a confondere il termine con la sharing economy, vale a dire il caso in cui abbiamo pure la condivisione di risorse sottoutilizzate. Parlando invece della sola gig economy, vediamo che questa si configura come un lavoro vero e proprio, organizzato dalla piattaforma digitale attraverso freelance. L’esempio è chiaro se si confrontano i servizi di Uber e Blablacar. Con Blablacar, una persona che sta facendo un tragitto monetizza i posti liberi in auto ospitando persone che vanno nella stessa direzione. Ma se non trovasse nessuno, andrebbe comunque a destinazione. Un autista di Uber invece copre una determinata tratta perché è pagato appositamente per farla.

12 Esempi di compagnie basate su piattaforme digitali

13 Trattamento economico e normativo dei rider

14 La figura del rider dal punto di vista giuridico
«Secondo i Giudici, la norma in questione individua un terzo genere - che si colloca tra il lavoro subordinato, ex art c.c., ed il lavoro autonomo coordinato e continuativo, di cui all’art. 409, numero 3, c.p.c. - finalizzato a garantire maggiori tutele per i lavoratori della c.d. gig economy. Trattasi, in altri termini, di una etero-organizzazione presente in capo al committente che viene così ad avere il potere di determinare le modalità di esecuzione della prestazione del collaboratore, stabilendo i tempi ed i luoghi di lavoro, senza sconfinare nell’esercizio del potere gerarchico-disciplinare. Per la sentenza, ne consegue che il lavoratore etero-organizzato resta tecnicamente “autonomo”, ma per alcuni aspetti - quali retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie, previdenza, sicurezza e igiene - deve essere trattato alla stregua di un prestatore subordinato. Su tali presupposti, la Corte - visto che indubbiamente le modalità di esecuzione della prestazione erano organizzate dalla società committente e che l’attività dei food-rider poteva considerarsi continuativa in quanto svolta reiteratamente anche se in maniera intervallata - accoglie parzialmente il ricorso, riconoscendo ai fattorini l’applicabilità della citata disciplina introdotta dal Jobs Act».

15 Il caso di Foodora e dei rider: una fattispecie quasi ibrida
Descrizione del fenomeno Sentenza 07 maggio 2018, n. 778 del Tribunale di Torino Sentenza n. 26/2019 della Corte di Appello di Torino

16 Il caso degli autisti di Uber: autonomi o subordinati?
Descrizione del problema giuridico Ora, considerate che: «in Italia abbiamo solamente Uber Taxi, ovvero una versione in cui i tassisti versano una quota pari al 7% del costo di ogni corsa come commissione e vengono contattati tramite la piattaforma. A fine giornata, dal lunedì al venerdì, possono chiedere che il compenso quotidiano venga loro addebitato». Ritenete che questa variante risolva il problema sia sociale, che si era creato con i tassisti locali, sia giuridico circa il tipo di inquadramento lavorativo?


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