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GLI ORGANI COSTITUZIONALI

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Presentazione sul tema: "GLI ORGANI COSTITUZIONALI"— Transcript della presentazione:

1 GLI ORGANI COSTITUZIONALI
1

2 IL PARLAMENTO

3 IL PARLAMENTO È UN ORGANO
COSTITUZIONALE poiché rientra nell’organizzazione costituzionale dello Stato COMPLESSO perché costituito da due organi in posizione di parità IL PARLAMENTO È UN ORGANO COLLEGIALE in quanto sia il Parlamento che gli organi interni non agiscono individualmente ma come collegio RAPPRESENTATIVO in quanto rappresenta la volontà politica del corpo elettorale 2

4 LEGISLATIVE ad esso spetta il potere di esprimere la volontà politica del corpo elettorale attraverso l’emanazione di leggi; CON FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO sull’operato del Governo che deve godere della fiducia delle Camere per poter governare; GIURISDIZIONALI O DI ACCUSA per la messa in Stato di accusa del Presidente della Repubblica e il rinvio a giudizio innanzi alla Corte Costituzionale 3

5 LA STRUTTURA CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA Montecitorio
Palazzo Madama 4

6 BICAMERALISMO PERFETTO
entrambe le Camere sono poste su un piano di parità, hanno gli stessi compiti, le stesse funzioni e gli stessi poteri; i loro componenti sono scelti direttamente dai cittadini attraverso libere elezioni; hanno identica durata: 5 anni (c.d. legislatura) 6

7 DIFFERENZE Elettorato attivo (età minima per votare) 18 anni 25 anni
CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA Elettorato attivo (età minima per votare) 18 anni 25 anni Elettorato passivo (età minima per essere eletti ) 40 anni Numero dei componenti 630 deputati 315 senatori + alcuni senatori a vita 7

8 LE CAMERE RIUNITE IN SEDUTA COMUNE
Il Parlamento si riunisce in seduta comune nel seguenti casi: elezione del Presidente della Repubblica; giuramento del Presidente della Repubblica; messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura; elezione di un terzo dei giudici costituzionali 8

9 LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE
Art. 88 Cost. «Le Camere possono essere sciolte singolarmente o congiuntamente dal Presidente della Repubblica» Le ipotesi più comuni in cui si procede allo scioglimento delle Camere sono le seguenti: quando non appaiono più rappresentative delle forze politiche esistenti nel Paese; quando sia impossibile formare una maggioranza politica stabile nel Parlamento; quando si determini un insanabile contrasto politico tra le due assemblee. 9

10 LE IMMUNITÀ Art. 67 Cost: Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato Art. 68 Cost. c.II: Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza

11 LA FUNZIONE LEGISLATIVA
L’Iter di formazione delle leggi si articola nelle seguenti fasi: L’iniziativa legislativa; La fase dell’esame e dell’approvazione da parte di una Camera; Il passaggio del testo all’altra Camera e la sua approvazione con il medesimo testo; La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica; La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore. 11

12 LA RIFORMA COSTITUZIONALE

13 (deve avvenire entro 30 gg. dalla promulgazione)
Consiste nell’inserimento del testo nella «Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana» e nella pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» LA PUBBLICAZIONE (deve avvenire entro 30 gg. dalla promulgazione) La legge entra in vigore, e quindi diventa obbligatoria per tutti i periodo c.d. di destinatari, dopo il L’ENTRATA IN VIGORE vacatio legis, in genere 15 gg. dopo la pubblicazione a meno che la legge non prescriva un termine minore o maggiore. Dal momento dell’entrata in vigore, la legge si presume conosciuta da tutti i destinatari e vige il principio «ignorantia legis non excusat» 13

14 IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE
Pertanto la sua modificazione può essere attuata dal Parlamento solo attraverso una procedura più complessa, detta aggravata. (Art.138 Cost.) La Costituzione italiana è rigida La proposta di legge può provenire soltanto dal Parlamento o dal Governo Il testo di legge deve essere approvato due volte da parte di ciascuna Camera Tra la prima e la seconda deliberazione deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi; Se la legge viene approvata a maggioranza qualificata, ossia con i 2/3 dei voti, la legge viene approvata definitivamente ed entra in vigore; Se, invece, ottiene la maggioranza assoluta, la legge, entro tre mesi dalla sua approvazione, potrebbe essere sottoposta ad un referendum popolare su richiesta di un quinto dei membri di una Camera, elettori o 5 Consigli Regionali 14

15 REVISIONE COSTITUZIONALE (art.138 Cost.)

16 LA QUESTIONE DI FIDUCIA
L’Art.94 Cost. stabilisce che il Governo deve presentarsi alle Camere entro 10 gg. dalla sua formazione, per ottenerne la fiducia. LA MOZIONE DI FIDUCIA E’ l’atto attraverso il quale il Parlamento manifesta la volontà di far venir meno il rapporto fiduciario con il Governo: revoca la fiducia al Governo (deve essere votata per appello nominale) LA MOZIONE DI SFIDUCIA Si ha quando il Governo pone la fiducia su un disegno di legge avvertendo che, in caso di mancata approvazione di una proposta essenziale per il suo programma, ciò equivale ad una mozione di sfiducia e, dunque, rassegnerà le dimissioni. LA QUESTIONE DI FIDUCIA 16

17 IL GOVERNO Palazzo Chigi, a Roma, è la sede del Governo

18 COSTITUZIONALE poiché rientra nell’organizzazione costituzionale dello Stato
COMPLESSO in quanto costituito, al suo interno da più organi: Il Presidente del Consiglio, i Ministri il Consiglio dei Ministri. IL GOVERNO È UN ORGANO DI PARTE in quanto espressione delle forze politiche di maggioranza che lo sostengono con la fiducia

19 In quanto deve dare esecuzione alle leggi emanate dal Parlamento
ESECUTIVE In quanto deve dare esecuzione alle leggi emanate dal Parlamento LEGISLATIVE In quanto può emanare norme giuridiche mediante atti aventi forza di legge ex Art. 76 e 77 Cost. (decreti legge e decreti delegati) CON FUNZIONI Dirige l’attività della pubblica amministrazione e stabilisce le linee più importanti della politica nazionale

20 LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL GOVERNO E’COMPOSTO DA I MINISTRI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri

21 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
È nominato con decreto del Capo dello Stato e dura in carica fino a che il Governo è sorretto dalla fiducia del Parlamento; Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile; Mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo di tutti i Ministri; Promuove e coordina l’attività dei Ministri; Chiede alle Camere la fiducia; Controfirma gli atti più importanti del Presidente della Repubblica; Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa

22 I MINISTRI I Ministri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Hanno funzioni POLITICHE Perché partecipano alle decisioni del Consiglio dei Ministri AMMINISTRATIVE perché sono a capo di un Ministero (c.d. «Ministri con portafoglio») I «ministri senza portafoglio» sono, invece, ministri che non hanno sotto di sé un complesso apparato amministrativo ma solo limitate strutture con pochi dipendenti (si tratta spesso di tecnici)

23 LA RESPONSABILITA’ DEI MINISTRI
Tipo di Responsabilità Conseguenze POLITICA : quando non vi è più la fiducia tra Parlamento e Governo Dimissioni del Governo (o di un singolo ministro se la sfiducia è individuale) CIVILE: si verifica se i ministri provocano danni ad altri soggetti (violano norme di diritto civile) Risarcimento del danno (art.2043 cod.civ.) PENALE: si verifica se i ministri commettono reati nell’esercizio delle loro funzioni Reclusione e/o pena pecuniaria (sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione della Camera di appartenenza se il ministro è un Parlamentare oppure del Senato se il Ministro non è un membro del Parlamento)

24 IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
È un organo collegiale formato dal Presidente del Consiglio e da tutti i Ministri (con e senza portafoglio); Ha la funzione di indirizzo politico e amministrativo del Paese; Stabilisce gli obiettivi fondamentali dell’attività della Pubblica Amministrazione; Intrattiene rapporti politici e di fiducia con il Parlamento.

25 CRISI DI GOVERNO Il Governo si può dimettere per una crisi che può essere PARLAMENTARE a seguito di sfiducia del Parlamento. In pratica il Parlamento (anche una sola Camera) revoca la fiducia al Governo mediante l’approvazione di una mozione di sfiducia EXTRA PARLAMENTARE Se non vi è più accordo tra i componenti del Governo o tra le forze politiche che lo sostengono Quando vi è una crisi di Governo, il P.d R. avvia la fase delle consultazioni per formare un nuovo Governo

26 LA FORMAZIONE DEL GOVERNO
LE CONSULTAZIONI IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO L’ATTIVITA’ DELL’INCARICATO 4. LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO E DEI MINISTRI PRESIDENTE DEL IL GIURAMENTO LA FIDUCIA

27 Il Presidente della Repubblica
1. LE CONSULTAZIONI interroga le forze politiche al fine di individuare la persona più idonea Governo; vengono a formare il nuovo Il Presidente della Repubblica consultati i Presidenti delle Camere, i Presidenti dei Gruppi Parlamentari, i Segretari di partito, le personalità istituzionali

28 2. IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Conferisce l’incarico alla persona che ritiene sia in grado di formare il nuovo Governo: l’INCARICATO il quale accetta l’incarico con riserva Il Presidente della Repubblica

29 3.ATTIVITA’DELL’INCARICATO
svolge, a sua volta, delle consultazioni tra i Capi gruppo parlamentari al termine delle quali può: L’incaricato accettare l’incarico (sciogliendo la riserva) rinunciare all’incarico

30 4. LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI
Una volta che l’incaricato scioglie la riserva, il Presidente della Repubblica nomina con decreto: il Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, i Ministri

31 Il Presidente del Consiglio ed i Ministri
5. IL GIURAMENTO devono prestare giuramento di fedeltà alla Costituzione e alla Repubblica nelle mani del Capo dello Stato Il Presidente del Consiglio ed i Ministri

32 Entro 10 giorni dal decreto di nomina, il Governo
6. LA FIDUCIA si deve presentare davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia Se la fiducia non Entro 10 giorni dal decreto di nomina, il Governo viene non concessa, il Governo entra in carica (e il P.d.R. può conferire l’incarico ad altra personalità o sciogliere anticipatamente le Camere)

33 Su delega del Parlamento
FUNZIONI DEL GOVERNO NORMATIVA Consiste nella facoltà di emanare norme giuridiche attraverso ESECUTIVA Che consiste nel dare esecuzione alle leggi del Parlamento DECRETI LEGGE Nei casi di necessità e di urgenza DECRETI LEGISLATIVI Su delega del Parlamento

34 I DECRETI LEGISLATIVI Sono emanati dal Governo sulla base di una legge del Parlamento (legge delega) che indica l’oggetto, i tempi, i principi e i criteri cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega. Il procedimento attraverso cui si forma il decreto legislativo può essere diviso in due momenti: 1.Delega del Parlamento al Governo (mediante una legge, c.d. legge delega) 2.Emanazione del Decreto Legislativo da parte del Governo Il Parlamento (organo delegante) trasferisce al Governo (organo un’apposita legge di delegazione, l’esercizio della funzione legislativa. Il Governo, sulla base della delega ricevuta, emana il decreto legislativo. delegato), attraverso

35 Sono emanati dal Governo nei casi straordinari di necessità e di urgenza
Sono pubblicati sulla G.U. immediatamente dopo la loro emanazione I DECRETI LEGGE Entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione Devono essere convertiti in legge entro 60 giorni altrimenti perdono efficacia

36 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Palazzo del Quirinale a Roma Sergio Mattarella

37 (es. gli Usa) (es. l’Italia)
REPUBBLICA PRESIDENZIALE (es. gli Usa) Il Presidente della Repubblica è posto sia a Capo dello Stato che del Governo ed ha pertanto ampi poteri decisionali L’organo di maggiore rilevanza è il Parlamento mentre il Presidente della Repubblica svolge prevalentemente funzioni formali e di rappresentanza REPUBBLICA PARLAMENTARE (es. l’Italia)

38 IL PRESIDENTE È UN ORGANO
COSTITUZIONALE perché rientra nell’organizzazione costituzionale dello Stato MONOCRATICO no Collegiale CON FUNZIONI IMPARZIALI di rappresentanza dello Stato IL PRESIDENTE È UN ORGANO SUPER PARTES al di fuori e al di sopra dei poteri dello Stato NEUTRALE perché garante dell’UNITA’ del sistema costituzionale nel suo complesso

39 ELEGIBILITÁ la cittadinanza italiana l’età (non inferiore a 50 anni)
il pieno godimento dei diritti civili e politici non appartenere, per discendenza o legame di parentela, alla Casa Savoia Requisiti per l’elezione di Presidente alla carica della Repubblica sono:

40 CON QUALSIASI ALTRA CARICA
INCOMPATIBILITÁ L’UFFICIO DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E’ INCOMPATIBILE CON QUALSIASI ALTRA CARICA

41 Da chi è eletto il Presidente della Repubblica?
ELEZIONE Il P.D.R. è eletto dal Parlamento in Seduta Comune integrato da tre delegati di ogni Regione (tranne la Val d’Aosta che ne designa uno soltanto) Avviene a scrutinio segreto a maggioranza, non dei votanti, ma dei componenti l’assemblea: nei primi tre scrutini occorre la maggioranza dei 2/3; successivamente almeno la maggioranza assoluta. Da chi è eletto il Presidente della Repubblica? In che modo avviene l’elezione?

42 DURATA DELLA CARICA Il Presidente della Repubblica dura in carica
7 ANNI ed è immediatamente rieleggibile

43 GIURAMENTO Ai sensi dell’Art.91 Cost., il P.d.R., prima di assumere le sue funzioni, deve prestare GIURAMENTO dinanzi al Parlamento in seduta Comune di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione

44 CESSAZIONE DALLA CARICA
MORTE FINE DEL SETTENNIO DIMISSIONI CESSAZIONE DALLA CARICA IMPEDIMENTO PERMANENTE

45 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
indice le elezioni delle nuove Camere può inviare messaggi alle Camere può sciogliere le Camere o anche una sola di esse tranne negli ultimi 6 mesi del suo mandato (c.d. semestre bianco) RELATIVE ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa promulga le leggi ed emana gli atti aventi forza di legge prima di promulgare una legge può chiedere un secondo esame alle Camere indice il referendum popolare nomina 5 senatori a vita

46 dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere
nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri nomina i funzionari dello Stato (ad es. il Presidente della Corte dei Conti) RELATIVE ALLA FUNZIONE ESECUTIVA dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere ha il comando delle forze armate ratifica i trattati internazionali può sciogliere i consigli regionali

47 Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura
Nomina 5 giudici della Corte Costituzionale Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura RELATIVE ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE Può concedere la grazia

48 LA RESPONSABILITA’ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ATTI COMPIUTI NELL’ ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni tranne che per Alto Tradimento e Attentato alla Costituzione (art.90 Cost.) Di tali atti sono responsabili i Ministri che li controfirmano ATTI COMPIUTI AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI Di tali atti il capo dello Stato risponde al pari di qualsiasi cittadino. Tuttavia, nel silenzio della Costituzione, si ritiene che non si possa procedere contro di lui finchè resti in carica

49 LA MAGISTRATURA Insieme dei giudici cui è affidato l’esercizio della funzione giurisdizionale Consiste nell’applicare le norme giuridiche ai casi concreti al fine di risolverli nel rispetto della legge

50 PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE DISCIPLINANO L’ATTIVITA’ DEI GIUDICI
Tramite Concorso Pubblico al fine di garantire una migliore selezione dei candidati e un criterio di scelta più trasparente (c.d. giudici ordinari ) (Art.106 Cost.) ASSUNZIONE DEI GIUDICI Esistono anche altri giudici che non vengono assunti tramite concorso ma sono selezionati sulla base di titoli come ad es. il giudice di pace (c.d. giudici onorari)

51 E INDIPENDENZA DEI MAGISTRATI
A norma dell’Art.104 Cost. la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere , autonomia garantita da un organo di autogoverno il «Consiglio Superiore della Magistratura» L’ Art. 107 , 1° co. Cost. sancisce il principio dell’inamovibilità dei magistrati nel senso che non possono essere trasferiti dalla loro sede senza il loro consenso per evitare che sia bloccata un’inchiesta a seguito del trasferimento coatto del giudice AUTONOMIA E INDIPENDENZA DEI MAGISTRATI L’Art.107, 3° co. Cost. prevede l’assenza di gerarchia tra i magistrati: si distinguono solo per diversità di funzioni

52 IL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO
Garantisce: Che il processo sia incentrato sul contraddittorio tra le parti; Che le parti siano in condizioni di parità; IL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO (Art.111 Cost) Che il processo sia sottoposto alla decisione di un giudice imparziale; Che tutti i provvedimenti del giudice siano motivati; Che i provvedimenti del giudice possano essere riesaminati da un altro giudice su richiesta di una delle parti in causa (principio del doppio grado di giurisdizione);

53 LA GIURISDIZIONE ORDINARIA SPECIALE CIVILE PENALE Militare
Amministrativa Contabile Militare

54 LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
E’ diretta alla risoluzione di che insorgono tra tra Qual è la competenza della giurisdizione amministrativa? controversie pubbliche amministrazioni o amministrazioni e privati cittadini per la tutela dei loro interessi legittimi PARTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO = RICORRENTE E RESISTENTE

55 ORGANI DELLA GIURIUSDIZIONE AMMINISTRATIVA
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI (TAR) 1° grado CONSIGLIO DI STATO 2° grado Corte di Cassazione (solo per questioni attinenti alla giurisdizione)


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