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Lezioni di diritto dell’ambiente (Parte speciale)

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Presentazione sul tema: "Lezioni di diritto dell’ambiente (Parte speciale)"— Transcript della presentazione:

1 Lezioni di diritto dell’ambiente (Parte speciale)
9 – LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI 10/05/2019

2 Il problema dei residui
Parte IV del D.L.vo n. 152/2006. Il consumo e la produzione industriale di massa comportano il problema del controllo ambientale sulle sostanze residue (residui di consumo, es. pneumatici, apparecchi fuori uso e residui di produzione, es. inerti da movimentazione dei terreni). 10/05/2019

3 Le fonti comunitarie Direttive: 75/442/CE 2006/12/CE
(modificativa della precedente) 2008/98/CE  da attuare entro il 10/05/2019

4 La disciplina dell’uso dei residui e dei “rifiuti”
Il concetto di gestione dei rifiuti non equivale a quello di smaltimento. La prevenzione è attività di impedimento della produzione del rifiuti; es. uso di “tecnologie pulite” o produzione di “sottoprodotti” ). L’uso dei rifiuti in senso proprio si articola secondo una scala gerarchica ed un criterio di sussidiarietà dello smaltimento: prima e fin dove possibile occorre favorire il riciclo o il recupero. Lo smaltimento è definito come la fase residuale della gestione dei rifiuti. 10/05/2019

5 La nozione di rifiuto L’art. 183, comma 1 lettera a) del
D.L.vo n. 152/2006 definisce il rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto (che rientra nelle categorie di cui all’allegato A del presente decreto e) di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.  (rinvio della trattazione del problema dell’allegato A) 10/05/2019

6 Il problema del significato del termine disfarsi
Il termine disfarsi non rimanda ai concetti romanistici delle res nullius o derelictae: è un concetto che rimanda al “fine vita” di un prodotto, cioè alla mancanza, originaria o sopravvenuta, della sua capacità di servire ad un qualsiasi uso. Il termine disfarsi si definisce quindi per differenza dai casi in cui un materiale od una sostanza residua è ancora Utilizzabile. In questi casi, il detentore non se ne disfa e siamo in presenza di un prodotto (o, il che è lo stesso ai nostri fini, un “sottoprodotto”) 10/05/2019

7 Il sottoprodotto Perché una sostanza od un materiale
sia un sottoprodotto e non un rifiuto, sono necessarie una serie di condizioni (si veda l’art. 183 comma 1 lettera p) del D.L.vo n. 152/2006, ma la nozione risale comunque alla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE. 1) Certezza del riutilizzo 2) Mancanza di trasformazioni preliminari 3) Riutilizzo nel corso del processo di produzione 4) Non aggravamento dell’impatto ambientale 10/05/2019

8 L’Allegato A ala parte IV del D. L. vo n
L’Allegato A ala parte IV del D.L.vo n. 152/2006 (il problema degli elenchi) L’allegato A elenca una serie di sostanze, ma come si ricava dalla sua ultima lettera Q16 (“qualunque sostanza … che non rientri nelle categorie sopra elencate”), l’elenco non è tassativo, ma solo indicativo). L’art. 184 comma 4, nel classificare le tipologie rifiuti, rimanda inoltre all’allegato D alla parte IV del D.L.vo n. 152/2006. Qui si trova la riproduzione in ambito nazionale (trascritto fedelmente) il CER (Catalogo Europeo dei rifiuti). Anche tale elenco però non è prescrittivo, nel senso che anche una sostanza non compresa può essere rifiuto se risponde alla definizione di cui all’art. 183 lett. a) 10/05/2019


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