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relatore Rag. Stefania Roscini

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Presentazione sul tema: "relatore Rag. Stefania Roscini"— Transcript della presentazione:

1 relatore Rag. Stefania Roscini
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART.182-BIS L.F. PIANI DI RISANAMENTO EX ART.67.L.F. LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA OIC NUOVO PRINCIPIO CONTABILE ASPETTI FISCALI CONCORDATO FISCALE EX ART.182 TER L.F. relatore Rag. Stefania Roscini

2 relatore Rag. Stefania Roscini
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART.182-BIS L.F. LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA relatore Rag. Stefania Roscini

3 GLI ACCORDI EX ART. 182- bis L.F
13) LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA 14) LA RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA 15) I REQUISITI DEL PROFESSIONISTA STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

4 RAPPORTI CON IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO
Confronto tra accordi di ristrutturazione ex art. 182 l.f. e piano di risanamento ex art. 67 l.f. Termine “risanamento” e “ristrutturazione” STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

5 RAPPORTI CON IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO
Rapporto tra “genus” e “species” STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

6 RAPPORTI CON IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO
ART.182 BIS L.F. OMOLOGAZIONE DEL TRIBUNALE ART. 67 L.F. NO COINVOLGIMENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

7 RAPPORTI CON IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO
- accordi di ristrutturazione vincolo al coinvolgimento e maggioranze dei creditori - piano di risanamento è svincolato dei creditori. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

8 RAPPORTI CON IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO
Il piano attestato presupposto RISANAMENTO STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

9 CONTENUTO ALLEGATI: RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
2) DOCUMENTAZIONE ART.161 L.F. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

10 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
relazione di un esperto 1)attuabilità dell’accordo 2)regolare pagamento dei creditori estranei. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

11 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
REQUISITI DELL’ESPERTO 1) PRIMA DEL 2007 2) DOPO IL DLGS N.169/2007 STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

12 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
REQUISITI DELL’ESPERTO Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore ART.28 LF a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' per azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

13 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
RESPONSABILE DELLA RELAZIONE ANCHE UN’ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI (Cass., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8853) che riconosce le associazioni fra professionisti come “autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici” con i terzi. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

14 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
INDIPENDENZA GARANTIRE L’ATTUABILITA’ DEL PIANO GARANTIRE IL REGOLARE PAGAMENTO DEI CREDITORI ESTRANEI STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

15 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
FUNZIONE INFORMATIVA FUNZIONE ISTRUTTORIA STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

16 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
“regolare pagamento” non significa pagamento conforme agli altri, ma pagamento esatto alle scadenze. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

17 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
LEGGE FALLIMENTARE GIUDIZIO PARTE PREVISIONALE SI DATI DI PARTENZA STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

18 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
LIMITED REVIEW: CONTRADDITTORIO STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

19 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
No veridicita’ sottoscrizioni aderenti all’accordo STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

20 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
attento esame della situazione patrimoniale, economica e finanziaria sistema degli indici di bilancio: - la corretta composizione degli impieghi e delle fonti, - la solidità del sistema impresa - l’idoneità dell’area caratteristica a generare redditività.

21 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
no schema di relazione standard: il raggiungimento delle maggioranze imposte; la natura ed il contenuto dell’accordo; la finalità dell’accordo; la fondatezza della previsione di soddisfacimento dei debiti nei confronti dei creditori estranei, accertando che sussista il consenso dei creditori per almeno il 60% dei crediti.

22 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
ESAME PROGNOSTICO SCENARIO FUTURO IPOTIZZATO SIA REALIZZABILE STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

23 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
profilo penale è possibile escludere l’applicabilità dei reati di falso STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

24 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
Può comunque ravvisarsi una ipotesi di concorso in bancarotta o truffa se l’attestazione infedele può essere identificata tra le concause del fallimento o del dissesto. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

25 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
la responsabilità verso l’imprenditore tipo contrattuale, la responsabilità verso i creditori aderenti può essere qualificata come responsabilità per legge o da contatto sociale.

26 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
responsabilità extracontrattuale verso creditori non aderenti o ulteriori terzi STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

27 PIANI DI RISANAMENTO EX ART.67 L.F. RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA

28 I PIANI DI RISANAMENTO EX ART.67 L.F.
LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA 1.2. Il “piano attestato” L’art. 67, comma 3°, lett. d), prevede che “Non sono soggetti all’azione revocatoria: (…) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile”.

29 I PIANI DI RISANAMENTO EX ART.67 L.F.
L’istituto del piano attestato è menzionato dalla legge fallimentare al solo fine di una esenzione da revocatoria, e non ad altri fini. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

30 I PIANI DI RISANAMENTO EX ART.67 L.F.
Raccomandazione n. 1 AZIENDA IN CRISI ATTI NON REVOCABILI SE GARANTITI DA PIANO DI RISANAMENTO STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

31 I PIANI DI RISANAMENTO EX ART.67 L.F.
IL PIANO DI SALVATAGGIO PREDISPOSTO DALL’IMPRENDITORE CON O SENZA AUSILIO DI CONSULENTE PIANO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE + RELAZIONE STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

32 I PIANI DI RISANAMENTO EX ART.67 L.F.
ESPERTO POSIZIONE INDIPENDENZA E TERZIETA’ DALL’IMPRENDITORE E DAI CREDITORI CHE PARTECIPANO AL PIANO STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

33 I PIANI DI RISANAMENTO EX ART.67 L.F.
1) RUOLO DISTINTO TRA PROFESSIONISTA E CONSULENTE 2) LAVORO IN PARALLELO RIDUZIONE DEI TEMPI E DEI COSTI 3) INTERVENTO ANTICIPATO PER TEMPI E COSTI STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

34 I PIANI DI RISANAMENTO EX ART.67 L.F.
Raccomandazione n. 2 INDIPENDENZE TERZIETA’ E TEMPESTIVITA’ DELL’INTERVENTO NO CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ PREVISTE PER LA REVISIONE CONTABILE DELLE SOCIETA’ QUOTATE

35 I PIANI DI RISANAMENTO EX ART.67 L.F.
PROFESSIONITA NON DEVE ESSERE LEGATO A COLORO CHE HANNO INTERESSE AL SALVATAGGIO DELL’ATTIVITA’ STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

36 I PIANI DI RISANAMENTO EX ART.67 L.F.
NON DEVE AVERE RAPPORTI: CON I CREDITORI COLORO CHE BENEFICIANO DELLE AZIONI REVOCATORIE 2) CON ACQUIRENTE DELL’AZIENDA 3) NON PUO’ ESSERE IL SINDACO IL COMMERCIALISTA L’AMMINISTRATORE IL SOCIO STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

37 I PIANI DI RISANAMENTO EX ART.67 L.F.
PROFESSIONISTA SCELTO DALL’IMPRENDITORE STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

38 I PIANI DI RISANAMENTO EX ART.67 L.F.
COME NEGLI ACCORDI ANCHE NEI PIANI IL PROFESSIONISTA DEVE VERIFICARE CHE I DATI DI PARTENZA SIANO ATTENDIBILI E CONTROLLARE PRINCIPALI VOCI DELLE VOCI RESIDUE STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

39 I PIANI DI RISANAMENTO EX ART.67 L.F.
LA CIRCOSTANZA DELL’ESENZIONE DELL’AZIONE RE VOCATORIE IL PROFESSIONISTA SVOLGE UNA FUNZIONE DI GARANTE DELLA SERIETA’ DEL PIANO STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

40 I PIANI DI RISANAMENTO EX ART.67 L.F.
LA GARANZIA PER I TERZI E’ LA RESPONSABILITA’ DELL’ATTESTATORE STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

41 I PIANI DI RISANAMENTO EX ART.67 L.F.
REQUISITI DEL PROFESISONISTA ART.28 L.F. SE DEBITORE SPA O SAPA L’ESPERTO DOVREBBE ESSERE DESIGNATO DAL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI HA SEDE LA SOCIETA’ STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

42 ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART.182-BIS L.F. ESEMPIO DI RELAZIONE
relatore Rag. Stefania Roscini

43 relatore Rag. Stefania Roscini
OIC NUOVO PRINCIPIO CONTABILE RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO relatore Rag. Stefania Roscini

44 RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO OIC NUOVO PRINCIPIO CONTABILE
Il Consiglio di Gestione dell'OIC ha diffuso il 21 aprile 2010, la bozza di un nuovo principio contabile intitolato “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio” . La finalità del documento è di definire il trattamento contabile e l'informativa integrativa da fornire in merito agli effetti prodotti da un'operazione di ristrutturazione del debito nel bilancio dell'impresa debitrice ed è destinato alle società italiane che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali.

45 RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO OIC NUOVO PRINCIPIO CONTABILE
I principali argomenti trattati sono:  la data della ristrutturazione, ovvero il momento a partire dal quale si devono rilevare nel bilancio del debitore gli effetti economici e/o finanziari dell’operazione di ristrutturazione e fornire le relative informazioni;  le modalità di rilevazione degli effetti contabili dell’operazione di ristrutturazione realizzata per il tramite di modifiche ai termini originari del debito, cessione di attività e conversione del debito in capitale;  la rappresentazione all’interno degli schemi di bilancio e della nota integrativa degli effetti dell’operazione di ristrutturazione, STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

46 ll nuovo principio contabile è destinato a:
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO OIC NUOVO PRINCIPIO CONTABILE  il trattamento contabile da seguire per gli oneri legati all’operazione di ristrutturazione, quali ad esempio: costi di consulenza, compensi a professionisti e commissioni per servizi finanziari. ll nuovo principio contabile è destinato a:  società italiane (o gruppo d’imprese) che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali, per le quali si ipotizzi il principio di continuità aziendale. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

47 RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO OIC NUOVO PRINCIPIO CONTABILE
OSSERVA Le operazioni di ristrutturazione del debito che hanno finalità liquidatoria dell’impresa debitrice si intendono escluse dal nuovo principio Oic, in quanto riferibili al principio contabile OIC 5 Bilanci di liquidazione. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

48 RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO OIC NUOVO PRINCIPIO CONTABILE
I debiti oggetto di ristrutturazione sono quelli che risultano iscritti nel passivo dello stato patrimoniale alla data della ristrutturazione: DEBITI VERSO FORNITORI O DEBITI COMMERCIALI sono iscritti in bilancio al netto degli sconti commerciali DEBITI VERSO BANCHE O DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI È rappresentato dall’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati alla data di bilancio DEBITI PER CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO Anche se tali debiti non risultano iscritti tra le passività dello stato patrimoniale, devono essere esposti nella nota integrativa.

49 RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO OIC NUOVO PRINCIPIO CONTABILE
In linea generale l’informativa integrativa deve dar conto di: situazione di difficoltà finanziaria/economica dell’impresa debitrice, cause che hanno generato tali difficoltà, chiara ed esaustiva esposizione debitoria dell’impresa; le caratteristiche principali dell’operazione di ristrutturazione del debito; gli effetti del piano di ristrutturazione del debito, negli esercizi interessati dall’operazione. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

50 RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO OIC NUOVO PRINCIPIO CONTABILE
Tali esposizioni devono essere rappresentate in modo chiaro ed esaustivo per i bilanci:  dell’esercizio in cui sono in corso le trattative;  dell’esercizio in cui ricade la data di perfezionamento dell’operazione di ristrutturazione;  degli esercizi successivi in cui gli aspetti economico-finanziari dell’operazione rimangono rilevanti. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

51 LA TRANSAZIONE FISCALE EX ART.182 TER L.F.
relatore Rag. Stefania Roscini

52 TRANSAZIONE FISCALE EX ART.182 TER L.F.
Norma introdotta con effetto 16/7/2006 per il concordato preventivo. Dall’1/1/2008 applicabile anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis) DLGS 169/2007 STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

53 TRANSAZIONE FISCALE EX ART.182 TER L.F.
E’ preclusa alle altre procedure concorsuali e non è possibile effettuarla al di fuori del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

54 TRANSAZIONE FISCALE EX ART.182 TER L.F.
I Tributi che possono formare oggetto di transazione: i tributi amministrati dalle agenzie fiscali: IRPEG, IRES ed IRPEF con le relative addizionali ed imposte sostitutive, IRAP, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni, tasse automobilistiche, imposta sugli intrattenimenti, tasse sui contratti di borsa, canone di abbonamento della televisione, imposte demaniali, dazi di importazione ed esportazioni, imposte di fabbricazione e di consumo; i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie con i rispettivi accessori, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’ Unione Europee; i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

55 TRANSAZIONE FISCALE EX ART.182 TER L.F.
Tributi che non possono formare oggetto di transazione: 􀁹 I tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione Europea; 􀁹 I tributi propri degli enti locali (ad es. ICI, imposta sulla pubblicità, ecc …) 􀁹 Per quanto riguarda l’IVA, la norma prevede che la proposta di transazione possa prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento del tributo e non il pagamento parziale dello stesso (art. 32 c. 5 D.L. 28/11/2008 n. 185).

56 TRANSAZIONE FISCALE EX ART.182 TER L.F.
Può riguardare non solo l’IVA, ma anche tutti gli altri tributi (Circ. Agenzia Entrate 14/E 10/4/09). La proposta di rateazione può eccedere i limiti previsti (72 rate mensili) dall’art. 19 dpr n. 602/73(Circolare Agenzia delle Entrate n. 40/E del 18/4/2008 ‐ punto 5.6). STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

57 TRANSAZIONE FISCALE EX ART.182 TER L.F.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 40/E del 18/4/2008: • Punto e – possono costituire oggetto di transazione anche i crediti privilegiati non iscritti al ruolo, pertanto, rientrano sia i crediti tributari chirografari sia quelli assistiti da privilegio, comprensivi di tutti i crediti tributari muniti di diritto di prelazione. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

58 TRANSAZIONE FISCALE EX ART.182 TER L.F.
Punto 5.1 – la proposta di transazione può avere ad oggetto anche i tributi per i quali sia pendente una lite. Al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale, il debitore, contestualmente al deposito presso il Tribunale, dovrà presentarne una copia debitamente documentata, sia al competente agente della riscossione, sia all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate . Tale presentazione costituisce un onere il cui assolvimento rileva come requisito di ammissibilità della transazione fiscale. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

59 TRANSAZIONE FISCALE EX ART.182 TER L.F.
La domanda di transazione fiscale dovrà contenere, oltre agli allegati richiesti dalla legge, almeno: 􀀹 Le indicazioni complete del contribuente che richiede latransazione; 􀀹 Se del caso, gli elementi identificativi della procedura di concordato preventivo in corso ; 􀀹 Completa ed esauriente ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, con indicazione di eventuali contenziosi pendenti; 􀀹 L’illustrazione della proposta di transazione, con l’indicazione dei tempi, delle modalità e delle garanzie prestate per il pagamento, tenendo conto di tutti gli elementi utili per un giudizio di fattibilità e convenienza della transazione; 􀀹 L’indicazionedel contenuto del piano concordatario STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

60 TRANSAZIONE FISCALE EX ART.182 TER L.F.
Possono essere pagati parzialmente nelle seguenti percentuali non inferiori a: • 100% ‐ crediti privilegiati di cui al n. 1 del 1° comma dell’art. 2778 c.c. (contributi IVS); • 40% ‐ crediti privilegiati di cui al n. 8 del 1° comma dell’art. 2778 c.c. (contributi relativi ad altre forme di assicurazione nonché gli accessori dei contributi IVS limitatamente al 50%); • 30% ‐ crediti di natura chirografaria. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

61 TRANSAZIONE FISCALE EX ART.182 TER L.F.
In caso di accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f., se l’Agenzia o l’Ente Previdenziale non accetteranno la proposta transattiva, dovranno essere pagati integralmente STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

62 TRANSAZIONE FISCALE EX ART.182 TER L.F.
Non è necessaria, per la transazione fiscale, la nomina dell’esperto di cui al 2° comma dell’art. 160 l.f. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

63 TRANSAZIONE FISCALE EX ART.182 TER L.F.
Anche l’ Iva non assolta puo’ essere oggetto di falcidia in sede di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato preventivo. Tale tributo non costituisce una risorsa propria dell’unione europea. L’abbattimento non modifica l’imponibile nazionale su cui si calcola l’ammontare di destinazione comunitaria. Tribunale di Milano, Sezione II civile, Decreto 12 ottobre 2009 n. 43 LA MASSIMA IVA – Concordato preventivo E’ ammissibile il pagamento in percentuale del debito IVA proposto da un’azienda in crisi contestualmente alla richiesta di accesso alla procedura di concordato preventivo. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

64 TRANSAZIONE FISCALE EX ART.182 TER L.F.
NOTA BENE L’IVA non costituisce una risorsa propria dell’Unione Europea. La previsione dell’art. 182 ter, co. 1, l. fall., è stata modificata dall’art. 32, co. 5, D.L , n. 185. La riforma è intervenuta proprio sulla transazione fiscale dell’IVA, ammettendola formalmente. NOTA BENEL’art. 32, co. 5, D.L , n. 185, ha riformulato l’art. 182 ter, l. fall., estendendo la transazione fiscale anche all’IVA.La nuova formula, dunque, prevede che: “con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

65 TRANSAZIONE FISCALE EX ART.182 TER L.F.
NOTA BENE E’ ammessa la falcidia dell’IVA in sede di omologa dal concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti La possibilità di pagamento percentuale dell’IVA rende più agevole il ricorso alla procedura del concordato preventivo. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

66 SOPRAVVENIENZE ATTIVE
ART.88 COMMA 4 TUIR “non si considerano sopravvenienze attive…la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

67 SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Nel caso in cui l’accordo di ristrutturazione preveda la parziale remissione del debito, nel bilancio del debitore deve essere contabilizzata una sopravvenienza attiva corrispondente alla riduzione del debito. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

68 SOPRAVVENIENZE ATTIVE
CARENZA NORMATIVA STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

69 SOPRAVVENIENZE ATTIVE
1) CIRCOLARE 8/E DEL 2009 CONFERMA TASSAZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE 2) VIDEOCONFERENZA MAP TENUTASI A TORINO IL 18 MAGGIO 2006 DAL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE E CONTENZIOSO DELL’AGENZIA DELLA ENTRATE: ART.88 NON E’ APPLICABILE AGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 3) NOTA DEL PROT STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

70 SOPRAVVENIENZE ATTIVE
CIRCOLARE 26/E DEL 2002 AGENZIA ENTRATE SI RITIENE CHE L’APPLICAZIONE DI CUI ALL’ART.88 TUIR SIA APPLICABILE A TUTTE LE PROCEDURE CONCORDATARIE STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

71 SOPRAVVENIENZE ATTIVE
IRAP TASSAZIONE NO AI SENSI DELL’ART.5 COMMA 1 DLGS 446/1997 LE SOPRAVVENIENZE SONO TASSABILI QUELLE ORDINARIE O QUELLE STRAORDINARIE CHE RILEVANO NEI PRECEDENTI PERIODI SOPRAVVENIENZE STRAORDINARIE DA RISTRUTTURAZIONI SI CONSIDERANO NON TASSABILI PERCHE’ NON RILEVANTI NEGLI ANNI PRECEDENTI. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

72 SOPRAVVENIENZE ATTIVE
DICHIARAZIONE IRAP IC 55 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONIE STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

73 PERDITE SU CREDITI ART.101 COMMA 5 TUIR del T.U.I.R., le perdite su crediti “sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso…se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”. STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

74 - Accordi di ristrutturazione dei debiti NO le procedure concorsuali
PERDITE SU CREDITI 1) Telefisco 2009 2) Circolare 8/E del 13/03/2009, - Accordi di ristrutturazione dei debiti NO le procedure concorsuali - Le perdite su crediti non potranno essere considerate “realizzate” per presunzione e non saranno quindi immediatamente deducibili.

75 DIFFERENZE TRA ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E ALTRE
PERDITE SU CREDITI DIFFERENZE TRA ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA

76 PERDITE SU CREDITI negli accordi di ristrutturazione non c’è nessuno spossessamento del debitore, che rimane arbitro della gestione del patrimonio dell’impresa; non è previsto alcun organo della procedura, il Tribunale interviene solo nella fase conclusiva dell’omologazione; negli accordi di ristrutturazione non opera alcuna regolazione concorsuale e non c’è il rispetto della par condicio creditorum; negli accordi di ristrutturazione non è presente una collettività di creditori, ma una somma di creditori e pertanto la maggioranza non si forma, ma è precostituita rispetto alla formazione dell’accordo stesso.

77 PERDITE SU CREDITI SUPREMA CORTE CON SENTENZA N DEL 3 AGOSTO 2005 ARGOMENTO DEDUCIBILITA’ PERDITE SU CREDITI PER PROCEDURE CONCORSUALI L’ANNO DI COMPETENZA PER LA DEDUZIONE DELLA PERDITA DEVE COINCIDERE CON QUELLO IN CUI SI ACQUISTA LA CERTEZZA CHE IL CREDITO NON PUO’ PIU’ ESSERE SOFFISFATTO STUDIO ROSCINI RAG. STEFANIA


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