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LA GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

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Presentazione sul tema: "LA GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE"— Transcript della presentazione:

1 LA GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
(ASPETTI CIVILISTICI, FISCALI E DEL LAVORO) Nola, 7 maggio 2019 Avv. Simona Bardi

2 CONI 44 Federazioni Sportive Nazionali 19 Discipline Sportive
Associate 15 Enti di Promozione Sportiva Associazioni e Società sportive dilettantistiche Fonte: Elaborazione Centro Studi del Coni su dati ISTAT, 2017 Avv. Simona Bardi

3 Le associazioni e società sportive dilettantistiche possono assumere le seguenti forme:
associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del DPR 361/2000; società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti. Avv. Simona Bardi

4 Nel 2017, le associazioni e le società sportive dilettantistiche risultano costituite nelle seguenti forme giuridiche: 93,76 % Associazione sportiva senza personalità giuridica; 1,52 % Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; 3,52 % Società sportiva di capitali o cooperativa. Avv. Simona Bardi

5 L’ ATTO COSTITUTIVO deve avere la forma della scrittura privata o dell’atto pubblico (per le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche che intendono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica); Nella DENOMINAZIONE SOCIALE è obbligatorio indicare la finalità sportiva e la ragione dilettantistica. Avv. Simona Bardi

6 Non è considerata commerciale l’attività svolta in diretta attuazione dello scopo istituzionale purché lo STATUTO risulti conforme alle seguenti clausole: a) assenza di scopo di lucro (divieto di distribuzione anche in forma indiretta degli utili); b) principio di uguaglianza degli associati (voto singolo); c) principio di democraticità (sovranità dell’assemblea, elettività delle cariche sociali); d) obbligo di redigere e approvare annualmente il rendiconto; e) modalità di scioglimento e obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo; g) divieto per gli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva; h) obbligo di conformarsi alle norme del CONI e agli statuti e regolamenti della Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva ai quali è affiliata. Avv. Simona Bardi

7 iscrizione presso il registro pubblico del CONI;
Per godere del regime fiscale agevolato di cui alla legge 398/91, che il legislatore riconosce alle asd e alle ssd il cui bilancio non supera i euro l’anno, è necessario porre in essere determinati adempimenti di carattere fiscale ed amministrativo: registrazione presso l’Agenzia delle Entrate dell’ atto costitutivo e statuto nella forma della scrittura privata; (Per le società e le associazioni che intendono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica la costituzione avviene mediante atto pubblico). conformità dello statuto ai principi di cui all’art. 90, comma 18 e 18 bis, l. 289/2002 e all’art. 148 del TUIR; iscrizione presso il registro pubblico del CONI; invio telematico del modello EAS. Avv. Simona Bardi

8 Fogli cassa a cadenza settimanale o mensile; Bilanci annuali;
REGISTRI E LIBRI CONTABILI DA CONSERVARE PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA: Fogli cassa a cadenza settimanale o mensile; Bilanci annuali; Registro soci / tesserati; Registro verbali consiglio direttivo; Registro verbali assemblea soci. Avv. Simona Bardi

9 DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA (art. 21 c.c.):
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese A MAGGIORANZA DEI VOTI, con la presenza di almeno la metà degli associati (I conv.) o qualunque sia il numero degli intervenuti (II conv.). Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della MAGGIORANZA DEI PRESENTI. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO ¾ DEGLI ASSOCIATI. Avv. Simona Bardi

10 GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!
Avv. Simona Bardi


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