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L’irretroattività delle norme parasostanziali

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Presentazione sul tema: "L’irretroattività delle norme parasostanziali"— Transcript della presentazione:

1 L’irretroattività delle norme parasostanziali
A cura di: Davide Marrazzi Michelangelo Martino 2018/2019 Caso 4: sentenza Corte Cassazione n. 5471/2019

2 Il caso in pillole Accertamento
VS Accertamento Viene accertato che la contribuente, tra il 2005 e il 2008, non aveva compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi, nel quale si indica il possesso di disponibilità finanziarie all'estero.

3 Opposizione della contribuente
Il caso in pillole Presunzione dell’AE Gli investimenti fatti o le somme detenute in Stati a fiscalità privilegiata (cd. Paradisi fiscali) si presume che siano provento di redditi sottratti a tassazione, salva la prova contraria. (art. 12 comma 2 d.l. 78/2009) Opposizione della contribuente Non applicabilità retroattiva della presunzione

4 Art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 Comma 2: «In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita' di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del 28 giugno 1990, n. 167, decreto-legge, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.»

5 Accordo monitoraggio fiscale
Le norme dell’articolo 12 d.l. 78/ danno attuazione ad un’intesa comunitaria, tra tutti i paesi aderenti all’OCSE, in materia di emersione di attivita' economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare il livello di : trasparenza fiscale; scambio di informazioni; cooperazione amministrativa tra Stati.

6 Norme procedimentali e processuali
Disposizioni tributarie: classificazione ed efficacia Quale regime si applica all’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009? Efficacia Leggi Norme sostanziali Si applicano quelle vigenti al momento in cui si verifica il presupposto. Art. 11 preleggi; Art. 3, c.1, l. 212/2000 Norme procedimentali e processuali Si applica il principio «tempus regit actum» Principio generale del diritto processuale e amministrativo Irretroattività Retroattività

7 Tesi amministrazione finanziaria
Amministrazione finanziaria: sostiene che la norma in questione abbia natura procedimentale, per tanto devono essere applicate le norme vigenti nel momento in cui è stato compiuto l’atto di accertamento, in applicazione del principio «tempus regit actum» 2005 2008 2009 Detenzione attività finanziarie in paese a fiscalità privilegiata Presunzione redditi sottratti a tassazione

8 Norme parasostanziali
Norme che ribaltano l’onere probatorio: Natura procedimentale Modalità Natura sostanziale In mancanza di prova contraria il rapporto «nasce» così come presunto Potenziali effetti

9 Motivazione Cassazione
Quale regime di efficacia temporale si applica alle norme parasostanziali? Irretroattività Si obbligherebbe il contribuente ad addurre prove che, sulla base del quadro normativo previgente, al momento del compimento del presupposto non aveva interesse a conservare. Violazione articoli 24 e 3 Costituzione : diritto alla prova (difesa) e principio di uguaglianza

10 P.Q.M. Decisione: rigetto del ricorso Motivazione:
La presunzione di evasione non ha efficacia retroattiva, in quanto non ha natura processuale, dato che le norme in tema di presunzioni sono collocate nel Codice Civile tra quelle sostanziali Una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.- pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente.

11 Grazie per l’attenzione!


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