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Progetto Welfare Aziendale
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Progetto Welfare Aziendale
INDICE Normativa e prassi Attività Profili lavoristici e sindacali Profili tecnologici Costruzione di un Piano Welfare Tabelle riepilogative
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Progetto Welfare Aziendale
Normativa e prassi
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I Fringe benefit I fringe Benefit in generale e in particolare gli oneri di utilità sociale in Italia sono molto poco sviluppati rispetto ad altri paesi industriali paragonabili: - sia come varietà (tipizzazione) - sia come possibilità quantitativa di esenzione, in termini assoluti o relativi Per non parlare della mancata rivalutazione degli importi Si tratta al momento di una – deliberata? – lenta rinuncia a un importante e moderno strumento di politica tributaria, di politica dei redditi, di politica sociale sussidiaria
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classificazione dei FB secondo la natura
I Fringe benefit: un tentativo di tassonomia classificazione dei FB secondo la natura quelli legati alla prestazione lavorativa: la ratio del vantaggio fiscale sta nel fatto che l’ordinamento riconosce che quella prestazione è erogata dal datore per permettere al lavoratore di svolgere la sua attività e o va a ristorare disagi che sono provocati dalle modalità di svolgimento di questa richieste dal datore, es.: auto promiscua, cell. promiscuo, trasloco, pasto, ecc. quelli legati a un valore sociale, cioè prestazioni che vanno a ristorare un bisogno del lavoratore cui l'ordinamento annette un particolare valore sociale. Medesimo fondamento che ha la detrazione per le spese meritorie ex art.13 per tutti i soggetti IRPEF (in molti casi specifici il vantaggio della non concorrenza al reddito di particolari prestazioni erogate dal datore per dipendenti e assimilati è incrementale o complementare rispetto al vantaggio generico della detrazione al 19% per la platea generale dei soggetti Irpef, vedi Le spese mediche)
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I Fringe benefit: un tentativo di tassonomia
Esempio di FB che cumula entrambi i caratteri della connessione alla prestazione e del valore sociale? La prestazione legata all’esigenza del pasto nella sua quadruplice declinazione: 1) prestazione di mensa diretta (esente) 2) indennità monetaria (tassata salvo particolari categorie in aree disagiate) 3) Ticket (esente con franchigia) 4) card - Borsellino elettronico
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I Fringe benefit: un tentativo di tassonomia
Classificazione dei FB per trattamento fiscale: tra le righe dell’art. 51, un sistema tripartito? FB tipizzati che hanno il loro specifico e differenziato trattamento di vantaggio fiscale (dal trasloco ai prestiti all'assistenza sanitaria, appunto al ticket, ecc.) FB non tipizzati che possono confluire nella franchigia dei 258 € del comma 3 (franchigia riempita in realtà già dalla parte non imponibile di FB tipizzati costituiti da beni promiscui, es. auto aziendale) Oneri di utilità sociale ex lett. F ed F- bis, del 51 comma 2: paletti nei requisiti, ma esenzione integrale
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Fringe Benefit Non costituiscono fringe benefits:
premi di assicurazione corrisposti dal datore di lavoro nel suo esclusivo interesse ossia che non comportano un arricchimento patrimoniale del dipendente (es. Assicurazioni di responsabilità civile per danni causati a terzi da dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni; assicurazione contro gli infortuni professionali e non extraprofessionali) in tali casi l’esclusivo interesse del datore si sostanzia nell’obbligo di risarcire il danno subito dal dipendente a causa di un’attività da cui trae beneficio il datore.
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Compensi in natura: compensi non tassati
Beni e servizi di modico valore (art. 51 c 3) Beni e servizi il cui valore (normale) non superi complessivamente, nel periodo d’imposta, euro 258,23 (franchigia esente): se invece beni e servizi ceduti hanno un valore superiore (es 500), questo concorre interamente alla formazione del reddito imponibile.
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“valore normale” - art. 9 TUIR
Compensi in natura: definizione «valore normale» “valore normale” - art. 9 TUIR In particolare si assume il prezzo o il corrispettivo dei beni o servizi al netto dell’IVA mediamente praticato: per i beni e i servizi della stessa specie o simili in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione (produzione, commercio all’ingrosso, al dettaglio) Nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
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Compensi in natura: definizione «valore normale»
Come parametri di confronto si assumono: Le leggi in vigore, se i beni sono soggetti alla disciplina legale dei prezzi prezzo normalmente praticato dal fornitore (desunto da listini o tariffe), se i beni sono in libero mercato mercuriali, listini delle Camere di commercio, tariffe professionali, tenendo conto anche di sconti d’uso, in mancanza di altro
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Compensi in natura: definizione «valore normale»
Se il datore, in virtù di apposite convenzioni, ha acquistato i beni o i servizi ad un prezzo ridotto rispetto al valore normale degli stessi, può assumersi come valore normale imponibile il prezzo scontato praticato dal fornitore (ris. 26/E del 2010) Per i beni in natura prodotti (oltre che commercializzati) dall’azienda e ceduti ai dipendenti il valore tassabile è pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista
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Fringe benefit vitto, mense, prestazioni e indennità sostitutive (art. 51 c.2) Somministrazioni di vitto da parte del datore (es. pasti consumati dai camerieri o dal cuoco di un ristorante; pasti somministrati a personale dipendente di navi o aerei; cestini preconfezionati ai dipendenti; etc) Somministrazioni di pasti in mense organizzate dal datore o gestite da terzi o in ristoranti convenzionati Prestazioni sostitutive (tickets restaurant, alimenti e bevande somministrati da pubblici servizi) fino ad un importo complessivo giornaliero (al netto di contributi previdenziali e assistenziali e di somme a carico dei lavoratori) di euro 5,29. L’eccedenza è tassata e non concorre al calcolo della franchigia esente (258,23€) che riguarda esclusivamente i compensi in natura (ris. 26/2010).
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Fringe Benefit Ai fini dell’esclusione dal reddito occorre inoltre (cfr. ris. 41/2000) la contemporaneità delle seguenti condizioni: un orario di lavoro con prevista pausa per il vitto Essere assegnati stabilmente a una sede di lavoro ubicata in un luogo che, in relazione al tempo concesso per la pausa, non consenta di recarsi, senza mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto. NB. La somministrazione di alimenti e bevande tramite card elettroniche (con verifica in tempo reale dell’utilizzo del servizio conseguente alla maturazione del diritto) è considerata mensa aziendale diffusa, quindi esclusa integralmente dalla base imponibile (ris. 63/2005)
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Compensi in natura Azioni del gruppo sottoscritte dalla generalità dei dipendenti (art. 51 c. 2 lett. g, c 2 bis) c.d. piani di azionariato diffuso. Riguardano le azioni offerte alla generalità dei dipendenti emesse dall’impresa con cui lavora il contribuente oppure da società (italiane o estere) che, direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa o ne sono controllate. Il valore di dette azioni è escluso dal reddito per un importo (al netto del corrisposto dal dipendente per l’assegnazione) non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a euro 2.065,83 (4 milioni di lire). Il valore eccedente la franchigia è tassato.
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Compensi in natura Il valore da considerare è il Valore normale ex articolo 9 TUIR. Condizioni: Le azioni devono essere offerte a tutti i dipendenti a tempo indeterminato Le azioni non devono essere riacquistate dalla società emittente o dal datore, o dalla società che controlla l’emittente Le azioni devono essere mantenute per almeno 3 anni dall’assegnazione. Nb. Se le azioni sono cedute prima del triennio (o, in qualunque momento, sono riacquistate dalla società emittente o dal datore), l’importo che non ha concorso al reddito (franchigia) è tassato, quale compenso in natura, nel periodo di paga in cui avviene la cessione.
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Fringe benefit/Trasporto Collettivo
Servizi e somme di carattere sociale e collettivo (art. 51 c.2 lett. d, f, f-bis) Servizi e somme non tassati se erogati alla generalità dei dipendenti o a intere categorie degli stessi: Servizi di trasporto collettivo per lo spostamento dei lavoratori dall’abitazione al lavoro e viceversa (navette) con o senza esborso da parte dei lavoratori stessi. Il servizio può essere organizzato dal datore o affidato a terzi (compresi esercenti di pubblici servizi) NB. Sono tassati: Indennità sostitutiva del servizio di trasporto concessa forfettariamente dal datore; somme corrisposte a titolo di rimborso di biglietti o tessere di abbonamento ai mezzi pubblici (ris. Min. 54/E del 1999) Messa a disposizione dei dipendenti di un ticket trasporto che riduca l’importo pagato per l’acquisto dell’abbonamento ordinario alla rete del trasporto pubblico (ris. 126/E del 2007) Rimborsi km anche se, in base al CCNL, costituiscono mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore (ris. Min. 191/E del 2000)
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Fringe benefit/ Oneri di utilità sociale
Esente l’utilizzo di opere e servizi con finalità di istruzione, educazione, ricreazione, culto, assistenza sociale e sanitaria (art. 51, c.2, lett. f), art.100 c.1) Esenti le somme -per frequenza asili nido e colonie climatiche e per borse di studio o simili (premi, assegni, sussidi)– erogate dal datore in favore dei familiari del dipendente (anche non a carico). (art. 51, c.2, lett. f-bis) Nb. Incluse somme corrisposte a dipendenti esteri trasferiti in Italia a titolo rimborso spese per la frequenza da parte dei figli di asili e scuole (ris. 378/2007) Con risoluzione 26/E del 2010 l’Agenzia delle entrate ha chiarito i criteri distintivi degli oneri di utilità sociale ex lett. f) e art. 100 c. 1 TUIR rispetto ai fringe benefits ex art. 51 c. 3 (Rinvio)
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Benefici previdenziali e assistenziali
Contributi, premi, spese che spesso i datori di lavoro versano in base a contratti collettivi, regolamenti o accordi aziendali. In virtù della natura previdenziale o assistenziale tali versamenti godono di un trattamento fiscale agevolato (esenzione o tassazione ridotta).
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Benefici previdenziali e assistenziali
Contributi per assistenza sanitaria (art. 51 c.2 lett. a) I contributi versati dal datore o dal lavoratore (anche congiuntamente) ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (es. Fasi per i dirigenti; Fondo Mario Negri) non concorrono a formare il reddito fino a 3.615,20 euro complessivi. Nb. Ai fini del computo concorrono i contributi versati al di fuori del rapporto di lavoro (art. 10, c.1, lett. e). Contributi a casse edili (circ. 55/E del 4/3/99) Decisi da contratti o accordi tra organizzazioni territoriali aderenti. La quota che alimenta prestazioni assistenziali concorre integralmente alla formazione del reddito, la quota per prestazioni sanitarie solo per la parte eccedente € 3.615,20. NB. Non formano reddito i contributi (versati dal datore alle casse) per fornitura indumenti da lavoro o protezione, formazione professionale, e gli accantonamenti (presso la cassa) per il pagamento di ferie e tredicesima.
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Benefici previdenziali e assistenziali
Spese sanitarie (art. 51 c.2 lett. h) Le erogazioni del datore (in base a contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali) per spese mediche di assistenza specifica per portatori di handicap non costituiscono reddito del dipendente; quelle per spese sanitarie sostenute dal dipendente (anche per coniuge o familiari a carico) sono reddito salvo, in sede di conguaglio (o di fine rapporto), il riconoscimento da parte del datore della detrazione del 19% sulla parte eccedente €129,11. Nb. Non costituiscono reddito i rimborsi al dipendente di spese sanitarie sostenute per malattia contratta a causa del servizio: trattasi di risarcimento danni (circ. 101/2000).
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Benefici previdenziali e assistenziali
Premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. Come per i rimborsi delle spese sanitarie detraibili, anche i premi assicurativi per polizze sulla vita e contro gli infortuni extraprofessionali (stipulate dal datore a favore dei dipendenti) sono tassati nel periodo in cui sono corrisposti salvo il riconoscimento (in sede di conguaglio o di fine rapporto) della detrazione del 19% calcolata su un importo massimo di € 1.291,14 per anno solare (art. 15 TUIR e art. 23 c.3 DPR 600/73). NB. La detrazione spetta se: le polizze assicurative sono previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali i premi sono certificati nel cud sono rispettate le condizioni di detraibilità, che variano in base alla data di stipula (es. per le polizze vita stipulate fino al 2000 i contratti devono avere durata almeno quinquennale) NB. I premi per polizze contro infortuni e malattie prof. non costituiscono reddito per i dipendenti (circ. 326/97).
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Erogazioni liberali e altri oneri
Erogazioni liberali (art. 51 c.2 lett. b, i,) Le liberalità (in denaro o in natura) che il datore eroga a favore dei dipendenti concorrono generalmente a formare il reddito. Altri oneri deducibili e detraibili (art. 51 c.2 lett. h) Come i contributi previdenziali obbligatori per legge e le spese sanitarie di assistenza specifica ai portatori di handicap, non costituiscono reddito le somme trattenute al dipendente per gli altri oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR (purché siano rispettate le condizioni previste per la deducibilità di ciascun onere).
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Oneri di utilità sociale
Oneri «liberali» ex art. 100, c. 1 TUIR Le spese sostenute volontariamente dall’imprenditore per opere o servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione (es. cene aziendali, viaggi), culto, assistenza sociale e sanitaria e destinati alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti sono deducibili nella misura massima del 5 per mille del totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente dell’esercizio (ossia risultante dalla dichiarazione dei redditi). Nb. Deve trattarsi di spese volontarie: quelle obbligatorie (ossia previste da contratti collettivi o accordi aziendali), non essendo liberalità, sono peraltro integralmente deducibili come costo del lavoro.
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La prassi Risoluzione 10/03/2004, n. 34/E L’AdE si sofferma sull'argomento sulla base di un interpello posto da un contribuente che voleva concedere ai propri quadri e ai dirigenti la possibilità di effettuare un check-up medico in strutture convenzionate: l'Agenzia, ribadendo che la non concorrenza dal reddito di lavoro dipendente è connessa al verificarsi di una serie di presupposti, accorda lo specifico beneficio anche al caso di specie.
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La prassi a. Deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti (menzionato dalla lettera della norma sia per lettera f che f-bis) b. Tali opere e servizi devono perseguire le specifiche finalità richiamate dal testo (si ritiene valga sia per la lettera f che f-bis) c. La spesa deve essere sostenuta volontariamente, e non in adempimento di un vincolo contrattuale (si ritiene valga solo per la lettera f in quanto la f-bis non richiama il 100) d. Il rapporto contrattuale con il prestatore del servizio in tutte le sue espressioni deve essere direttamente gestito dal datore di lavoro (si ritiene valga solo per la lettera f in quanto è menzionato solo dalla circ 34/04 e la f-bis prevedeva ab origine il passaggio diretto di somme)
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La prassi R.M. n.26/E del 2010, punto 2 con riferimento ai criteri distintivi degli oneri di utilità sociale sostenuti dai datori di lavoro per l’acquisto di opere e servizi la cui utilizzazione non concorre alla formazione del reddito secondo l’art.51, comma 2, lett. f), Tuir, l’Agenzia delle Entrate ricordando e ribadendo i principi della precedente R.M. n.34/04, conferma che:
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La prassi «anche che se restano escluse dall’ambito applicativo della disposizione di esenzione le ipotesi di erogazione di somme, anche indirette, da parte del datore di lavoro che possono consistere in rimborsi o anticipazioni di spese sostenute dal dipendente - in altri termini, l’esenzione è riferibile unicamente alle erogazioni in natura e non si estende alle erogazioni sostitutive in denaro - gli oneri di utilità sociale che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se corrisposti in denaro, sono espressamente previsti dal successivo comma 2, lett. F-bis)»
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La prassi L’Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che l’esenzione dalla tassazione riguarda soltanto le erogazioni in natura che possono avvenire anche attraverso il ricorso a strutture esterne allazienda, ma a condizione che, nel caso di strutture non di proprietà dell’azienda, il dipendente risulti estraneo al rapporto intercorrente tra la stessa e l’effettivo prestatore del servizio (sola lett. f). Per la RM del 2004, il requisito della non patrimonialità della dazione, viene rispettato anche con una previa convenzione che può dar luogo alla non imponibilità dei rimborsi dei titoli di spesa inerenti.
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La prassi L’Amministrazione Finanziaria ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione «alla generalità dei dipendenti>> ovvero a <<categorie di dipendenti>>, non riconosce l’applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel comma 2, 51, ogni qual volta le somme e i servizi ivi indicati siano rivolti ad personam ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori. <<…o a borse di studio a favore dei medesimi familiari» (compresi i libri di testo e le tasse scolastiche ex Circ. 238/2000).
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La prassi Circ. 326/97; Circ. 188/98 Inoltre, non costituisce ostacolo all’applicazione dell’art.51, comma 2, lett. f), la circostanza che i servizi offerti volontariamente comprendano anche servizi inquadrabili in altre lettere del comma 2 dell’art.51 del TUIR e i lavoratori della categoria non possano utilizzare contestualmente tutti i servizi offerti dalla società, dal momento che il budget assegnato a ognuno di essi è inferiore rispetto al valore complessivo dei servizi offerti. Ciò in quanto è stato affermato che affinché il regime di favore si applichi, è sufficiente che il datore di lavoro metta a disposizione i servizi offerti, a nulla rilevando la circostanza che alcuni lavoratori non fruiscano di fatto delle opere o servizi messi a disposizione <<…o a borse di studio a favore dei medesimi familiari» (compresi i libri di testo e le tasse scolastiche ex Circ. 238/2000).
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La prassi Per beneficiare della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente di cui all’art.51, comma 2, lett. f-bis) del TUIR, i benefits relativi agli “assegni o sussidi per la frequenza di asili nido o di colonie climatiche da parte dei familiari del dipendente…” devono essere offerti alla generalità o categorie omogenee di dipendenti, <<…o a borse di studio a favore dei medesimi familiari» (compresi i libri di testo e le tasse scolastiche ex Circ. 238/2000).
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La prassi Per poter applicare il regime di non imponibilità inoltre, nel caso in cui il benefit consista nell’attribuzione di una determinata somma di denaro, l’agevolazione è applicabile soltanto qualora il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo di tale somma da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali è stata corrisposta.
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La prassi Ciò sia nel caso in cui il datore di lavoro eroghi direttamente le somme ai dipendenti sia nell’ipotesi in cui rimborsi l’onere sostenuto ai propri dipendenti, ad esempio proprio per le rette mensili relative alla custodia dei figli in asili nido. Con il metodo della convenzione e del pagamento via Welfare Card, molto più evoluto del rimborso monetario, questa condizione è ancor più automaticamente rispettata
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Circ. Agenzia Entrate 238/2000 si esprime per l’interpretazione estensiva – non già delle finalità generiche indicate nella lett. f) – ma anche delle prestazioni specifiche indicate nella lett. f-bis. ha affermato che l’espressione <<…o a borse di studio a favore dei medesimi familiari>> vada interpretata come comprendente anche i libri di testo e le tasse scolastiche.
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La prassi Risposta a Interpello /2011 <<non sarebbe incompatibile l’utilizzo di un budget figurativo, espresso in valori monetari, entro i cui limiti il dipendente può usufruire dei servizi in questione. La scelta di attribuire un limite quantificato in un ammontare in denaro nascerebbe solo dalla volontà di rendere consapevoli i lavoratori del sacrificio economico che il datore di lavoro è disposto a sostenere…>>
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La prassi Risposta a Interpello /2011 <<Sarebbe irrilevante, ai fini della compatibilità con l’applicazione dell’art.51, comma 2, lett. f) del TUIR, anche il ricorso a strutture esterne all’azienda, in quanto la società intende negoziare preventivamente con ciascun fornitore le condizioni economiche e le modalità di prestazione del servizio che quest’ultimo sarà poi chiamato a rendere nei confronti di qualsiasi dipendente ne faccia richiesta.>>
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La prassi: la card elettronica per FB
Risoluzione 17/5/2005, n.63/E Per quanto riguarda il vitto nei confronti del dipendente la carta assume la funzione di rappresentare esclusivamente la prestazione di cui il soggetto interessato ha diritto (nei termini concordati tra datore di lavoro e fornitore del servizio) e non il corrispondente valore monetario utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni collegati al vitto presso gli esercizi convenzionati
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Risposta a Interpello 954-551/2011
La prassi: la card elettronica per FB Risposta a Interpello /2011 <<l’impiego di un budget figurativo, operando su un circuito elettronico, non rappresenta un titolo di credito, ma consente di individuare in tempo reale il lavoratore che attiva un servizio previsto dal Piano e, al contempo, di scongiurare un eventuale utilizzo improprio e/o fraudolento dei 39servizi stessi, quale potrebbe essere, ad esempio, la richiesta di altri servizi oltre quelli offerti dal datore di lavoro ovvero una loro diversa modalità di erogazione…>>
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Emendamento Della Vedova
6.264 DELLA VEDOVA Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti commi: 24-bis. Le disposizioni di cui alle lettere f) e f-bis) del comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano anche quando le somme, i servizi e le prestazioni sono erogati dal datore di lavoro attraverso un documento di legittimazione; anche in forma elettronica, con valore fisso o variabile. 24-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo Unico delle imposte dirette, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dell'articolo 51, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d): le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici anche con forme di abbonamento annuale al servizio dì 'trasporto pubblico locale»; b) al comma 1 dell'articolo 100 è soppressa la parola :«volontariamente»,' Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80,4»; all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019» con le seguenti: «22 milioni di euro per il 2015, 16, milioni per il 2016, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019»
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Progetto welfare aziendale
Attività
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Progetto Welfare aziendale:
strumenti Tavolo di Lavoro “fringe benefit oneri di utilità sociale e welfare aziendale” composto da funzioni HR, funzioni previdenziali, funzioni fiscali, funzioni CSR delle imprese 4 focus group: 1) Focus Group aspetti giuslavoristici e sindacali 2) Focus Group aspetti fiscali 3) Focus Group Progetti Pilota e strumenti tecnici 4) Focus Group aspetti di CSR misurazione economica e competitività territoriale
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Progetto Welfare aziendale: alcune aziende partecipanti
Accenture AdR Alitalia Almaviva Anas Autostrade Baxter Colgate Palmolive Convert Italia Day Ristoservice Deloitte Edenred Ericsson Enel Eni Fastweb Finmeccanica H3G Ised Larimart Marsh Poste Italiane Sogesid Studio Pirola Pennuto Zei & Associati Technip Telespazio Telecom Italia Thales Alenia Space Total Erg Towers Watson Trelleborg Vodafone Willis Wind
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Dal Tavolo: la Tabella di diagnosi delle priorità
PRESTAZIONE Rischio Complessità Valore Precedenza azione Canale AdE F-bis: Esenzione rimborso monetario titoli di spesa XX XXX no 1 F-bis: utilizzo di WCard aziendale per servizi da strutture convenzionate X Eventuale finanziamento da compensation variabile (sostituibilità Salary/Flexible Benefits Welfare A.) si 3 Definizione di <<categorie>> di beneficiari; modulazione risorse scarse 1/2 Volontarietà /non adempimento vincolo 2/3 Definizione «colonia climatica» si/no Definizione «scopi ricreativi» Definizione <<borse di studio>> Prestazioni di mobilità ai dipendenti <<valore normale>> beni e servizi prodotti dall’azienda
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Tabella indicatori Indicatori totalità categorie Altre indicazioni DR
Q I O/altro Capienza basket 5/ooo (sì/no) Valore assoluto prestazioni Percentuale Welfare Aziendale / totale retribuzione / totale FB “spesatura”Welfare Aziendale Parte “spesata” art.100 Parte “spesata” art. 51 Utilizzo ‘medio’ franchigia comma 3
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Articolo 51 comma 2 Art. 51 comma 2 lettera a) – assistenza sanitaria:
Percentuale di utilizzo : 100% Art. 51 comma 2 lettera a) – previdenza integrativa: Percentuale di utilizzo : 90%
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Articolo 51 comma 2 Art. 51 comma 2 lettera c) – vitto:
Percentuale di utilizzo : 100% Servizio diretto mensa - 10% vitto Card elettronica – 10% Sopra soglia imp. – 90% Buoni pasto – 80% Sotto soglia imp. – 10%
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Articolo 51 comma 2 Art. 51 comma 2 lettera d) - trasporti:
Percentuale di utilizzo : 10% Servizi offerti: servizi di trasporto collettivo, abbonamento trasporto pubblico Art. 51 comma 2 lettera f): Percentuale di utilizzo : 60% Servizi offerti: assistenza fiscale, campagna di vaccinazione antinfluenzale, biblioteca, prevenzione oncologica Art. 51 comma 2 lettera f) – bis Percentuale di utilizzo : 90% Servizi offerti: asili nido, colonie, borse di studio
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Articolo 51 comma 2 Art. 51 comma 2 lettera f) – bis Percentuale di utilizzo : 90% Servizi offerti: asili nido, colonie, borse di studio Art. 51 comma 2 lettera g) azioni: Percentuale di utilizzo : 20% Art. 51 comma 2 lettera h) spese sanitarie: Percentuale di utilizzo : 20%
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Articolo 51 comma 3 Art. 51 comma 3 : Percentuale di utilizzo: 90% Servizi offerti: cellulari, assicurazione vita, assicurazione rischi extraprofessionali, cral aziendale,
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Articolo 51 comma 4 Art. 51 comma 4 lettera a) – veicoli : Percentuale di utilizzo: 90% Art. 51 comma 4 lettera b) - prestiti: Percentuale di utilizzo : 20% Art. 51 comma 4 lettera c) – fabbricati: Percentuale di utilizzo : 20%
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Altri… iscrizioni annue ad Albi professionali
agevolazioni per i dipendenti a seguito di offerte promozionali ricevute da altre aziende per proprie politiche di marketing es. : People care: - vetrine esclusive (abbigliamento) prezzo felice (viaggi e tempo libero) testi scolastici acquisto bici e scooter elettrici b) Care services: baby-sitter e operatori socio –assistenziali c) Time and money saving: lavaggio Auto / Moto e Officina; servizio lavanderia e sartoria; manutenzioni domestiche; Colf e Maggiordomo; spesa a casa
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Percentuali riassuntive
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Articolo 100 Capienza basket: 5.000 € XXX per dipendente
XXX- impiegati Valori di benchmark XXX - quadri XXX - dirigenti
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Analisi indicatori Capienza basket 5/ooo (sì/no)
totalità categorie Altre indicazioni DR Q I O/altro Capienza basket 5/ooo (sì/no) Valore assoluto prestazioni Percentuale Welfare Aziendale Su totale retribuzione Su totale FB “spesatura”Welfare Aziendale Parte “spesata” art.100 Parte “spesata” art. 51 Utilizzo ‘medio’ franchigia comma 3
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Progetto Welfare Aziendale Aspetti lavoristici e sindacali
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Obiettivi individuali RETRIBUZIONE VARIABILE
Piani Welfare e PdR: obiettivi collettivi e individuali Si ritiene che i premi di risultato e altri istituti di retribuzione variabile possono derivare dal raggiungimento di obiettivi sia individuali sia collettivi; il PWA possa essere collegato normalmente solo a obiettivi aziendali salvo alcune eccezioni Obiettivi aziendali PIANI WELFARE Obiettivi individuali RETRIBUZIONE VARIABILE
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Prestazioni ex lett.F, comma 2 art.51 TUIR
Piani Welfare Aziendale: fonte giuridica PIANO WELFARE AZIENDALE OFFERTA UNILATERALE ACCORDO AZIENDALE Prestazioni ex lett.F, comma 2 art.51 TUIR Prestazioni ex lett.F-bis, comma 2 art.51 TUIR
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Piani Welfare e retribuzione integrativa
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La «Piramide dei Benefit» (Willis)
Piani Welfare e retribuzione integrativa PWA es. Educazione, istruzione, viaggi, educazione, palestre, assistenza domiciliare, etc. Benefits integrativi aziendali Contrattazione di II livello es. Ticket lunch, polizze sanitarie integrative, polizze vita etc. es. Polizza infortuni professionali, contributi a fondi pensione e sanitari di categoria, etc. Benefit obbligatori da CCNL La «Piramide dei Benefit» (Willis)
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Piano di retribuzione variabile e PWA separati
Piani Welfare e retribuzione integrativa Obiettivi ‘c’/ Budget 3 Individuale Benefit 3 Obiettivi ‘b’/ Budget 2 PdR Benefit 2 Obiettivi ‘a’/ Budget 1 Benefit 1 Piano Welfare Retribuzione integrativa Piano di retribuzione variabile e PWA separati con obiettivi comuni e prestazioni incrementali PdR 1
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Retribuzione variabile e PWA separati con minimo assicurato,
PWA e retribuzione integrativa ACCORDO AZIENDALE 1 OFFERTA UNILATERALE ACCORDO AZIENDALE 2 Obiettivi Individuali/ Budget RI 3 Obiettivi Individuali/ Budget Welfare 3 PdR Welfare Individuale Individuale Obiettivi generali «b»/ Budget Welfare 2 Obiettivi generali «a»/ Budget RI 2 PdR Obiettivi generali Benefit Welfare Budget RI 1 Budget Welfare 1 Retribuzione integrativa contrattazione Benefit Minimo assicurato Retribuzione variabile e PWA separati con minimo assicurato, obiettivi e budget separati, prestazioni incrementali PdR 1
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Piani Welfare e PdR: alternatività come complementarietà
Alternatività parziale intesa come complementarietà: la coppia di piani con 3 combinazioni di pari budget per i) livelli di medesimi o corrispondenti obiettivi o per ii) categorie
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Rapporto tra Piani Welfare e retribuzione variabile: i gradi di «rischio fiscale>>
Modalità Rischio 1 Autonomia e finanziamento incrementale nullo 2 Piano Welfare finanziato dal raggiungimento di obiettivi finanziari (maggiori entrate / minori spese) autonomi rispetto agli obiettivi della retribuzione variabile ‘’ 3 Piano Welfare dipendente dal raggiungimento di obiettivi, finanziari o meno, collettivi o meno, parzialmente alternativi rispetto a quelli della retribuzione variabile 4 Piano Welfare dipendente dal raggiungimento di obiettivi, finanziari o meno, collettivi o meno, integralmente alternativi rispetto a quelli della retribuzione variabile 5 Piano Welfare dipendente dagli stessi obiettivi della retribuzione variabile ma parzialmente alternativo rispetto a questa a scelta del dipendente 6 Piano Welfare dipendente dagli stessi obiettivi della retribuzione variabile ma integralmente alternativo rispetto a questa a scelta del dipendente 7 Piano Welfare integralmente sostitutivo e finanziato dalla retribuzione variabile Alto
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Piano Welfare Aziendale: esempio di struttura
Residuo: Obiettivi Individuali/ Budget Welfare 3 Carry Forward Dirigenti 3% White collar 1% Previdenza Integrativa Welfare Individuale Obiettivi generali/ Budget Welfare 2 Benefit Welfare collettivi Dirigenti 1% White collar 2% Blue collar 2% CASH Budget Welfare 1 Dirigenti 1% White collar 2% Blue collar 3% Nuovo Welfare garantito Ipotesi: Valore 5% RAL
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PWA: esempio paniere e modalità prestazione
RIMBORSABILE NON RIMBORSABILE Assistenza domiciliare Check-up Abbonamento mezzi pubblici Contributi aggiuntivi al fondo pensione (versamento diretto) Rimborso spese educazione e libri di testo Massimali spese mediche: Lenti e occhiali; Cure dentarie; Visite specialistiche Corsi non professionali Palestre e circoli sportivi Ingressi al Cinema Pacchetto Viaggio Centri benessere Attività per Bambini Degustazioni, Attività sportive Buoni spesa cura CURA lifestyle Benefit non erogabili in questa modalità
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PWA: convenienza per il lavoratore
Confronto tra un aumento retributivo di € sotto forma di salario, rispetto ad un analoga erogazione in budget Flex. Nell’erogazione in salario, sono stati conteggiati un’aliquota marginale IRPEF del 45% (carico dipendente) e contributi INPS + TFR medi del 34% (carico azienda). Nell’erogazione in budget flex, è stato calcolato un contributo di solidarietà pari al 10%. Tale livello di contribuzione fa riferimento ai benefit “contributi previdenziali” e “contributi per assistenza sanitaria”.
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convenienza PWA: impatto/1
esempio: prestazione di € monetari al dipendente Saving Azienda Saving Dip. beneficio effettivo al dipendente Se l’azienda avesse erogato i 4.000€ in denaro, si sarebbe trattato di una somma lorda e il dipendente avrebbe ottenuto un netto di 2.280€ a fronte di un costo per l’Azienda di 5.520€. Erogando prestazioni welfare per un valore di € abbiamo così ottenuto un saving aziendale pari a 1.520€, mentre il dipendente ha beneficiato di un saving di 1.720€.
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convenienza PWA: impatto/2
esempio: assicurazione di € netti al dipendente Corrisponde al beneficio reale del flex Se avesse dovuto garantire un beneficio netto di 4.000€ al dipendente l’Azienda avrebbe sostenuto un costo di 9.684€. Il dipendente avrebbe ottenuto in cash un valore soltanto equivalente a quello ottenibile in welfare. Il saving complessivo sarebbe quindi di 5.684€ da distribuire tra Azienda e Dipendente.
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Progetto Welfare Aziendale
Profili tecnologici
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PWA: funzionamento delle card aziendali/1
Con la Welfare Card è possibile integrare la funzionalità di pagamento con quella di erogazione di buoni di servizio per l’accesso a prestazioni sociali alla persona Carta con doppia funzionalità: pagamento e buoni di servizio Funzionalità di Pagamento e Strumento Finanziario: carta prepagata non contrattualizzata (non richiede la firma di alcun contratto) e non collegata ad un conto corrente carta per prelevare denaro e fare acquisti aderisce al circuito MasterCard come carta di pagamento aderisce al circuito commerciale Sconti per l’accumulo di sconti Funzionalità di buoni di servizio: caricamento di buoni pasto caricati sulla carta da spendere presso la mensa aziendale o qualsiasi esercizio convenzionati Caricamento di buoni di servizi welfare fruibili presso operatori convenzionati Le due funzionalità, finanziaria e di buoni servizio, sono indipendenti nei casi in cui l’importo speso è superiore al valore del buono, il pagamento dell’importo eccedente potrà avvenire utilizzando il saldo disponibile sulla carta
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PWA: funzionamento delle card aziendali/2
L’offerta di servizi per il welfare aziendale si realizza attraverso l’integrazione di strumenti e soluzioni già disponibili, quali: I “buoni di servizio welfare” caricati dall’azienda su una carta tipo Postepay multifunzione e/o su un portale (in co-brand con l’azienda\ente), utilizzabili da parte del dipendente per usufruire di servizi welfare Servizi Welfare ad esenzione fiscale e contributiva (Assistenza sanitaria e sociale, Istruzione, Ricreazione, Cura dell’infanzia, Palestre…) Altri Servizi a beneficio dei lavoratori non esenti (es: maggiordomo,..) Buoni pasto L’accredito dello stipendio\altre spettanze sulla carta e la sua spendibilità nel circuito ScontiBancoposta, che consente, con il valore medio di accredito degli sconti maturati, di favorire di fatto il mantenimento della capacità d’acquisto, a costo zero per l’azienda nonché un mezzo per il recupero dell’effetto dell’inflazione.
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PWA: funzionamento delle card aziendali/3 Il processo di erogazione
Acquisto servizio Attribuzione budget welfare ai beneficiari Distribuzione card ai beneficiari Reporting e monitoraggio Il processo di erogazione del servizio Beneficiario Azienda Ricezione card Scelta servizi\ portafoglio disponibile Utilizzo card nel circuito convenzionato Gestione proprio profilo sul portale
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PWA: funzionamento delle card aziendali/4
La piattaforma integra un circuito Welfare, che consente l’acquisto di servizi per educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, etc. Il sistema, inoltre, gestisce e monitora la rete di operatori convenzionati integrandola e ampliandola in base alle esigenze del personale. La piattaforma Welfare Card Azienda Dipendente Esercizio Convenzionato I processi gestionali del Sistema rispettano e attuano i principi della «terzietà» previsti dalla normativa, infatti: Il Sistema consente di emettere un unico documento contabile per l’azienda cliente. Tale documento viene utilizzato dall’azienda per dedurre le spese ai sensi della normativa fiscale. Gli esercizi affiliati richiedono tramite la piattaforma il rimborso dei buoni. Gestione dei Buoni di servizio Richiesta di pagamento Flusso finanziario Utilizzo del Buono presso gli esercizi convenzionati Distribuzione del titolo di legittimazione
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Progetto Welfare Aziendale Costruzione di un Piano Welfare
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Obiettivi 1/2 Revisione delle politiche retributive: arricchimento e differenziazione dell’offerta retributiva, consentendo alle persone di iniziare a sperimentare forme di personalizzazione del proprio pacchetto retributivo Sostenere il potere d’acquisto delle retribuzioni traendo vantaggio dalle agevolazioni impositive: massimizzazione delle opportunità di abbattimento del cuneo fiscale/contributivo offerte da normativa e prassi vigenti
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Obiettivi 2/2 Incremento del senso di appartenenza dei dipendenti e dell’orgoglio di lavorare in… Miglioramento del clima aziendale, della soddisfazione e della competitività Attrazione di talenti e fidelizzazione di risorse strategiche Contenimento e ottimizzazione dei costi del personale: in particolare cogliere opportunità di risparmio anche per l’azienda, in funzione delle eventuali agevolazioni contributive previste
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Previsione Sulla base delle prime stime, l’implementazione delle indicazioni del piano di attività e di risparmi aziendali per l’anno… da parte delle categorie… potrebbe consentire di generare un valore equivalente a… € l’anno da distribuire alle categorie suddette e alle loro famiglie sotto diverse forme, quali quelle indicate più sotto Le Parti concordano di istituire a breve una commissione paritetica per definire una regolamentazione di tale possibile sistema incentivante (anche in considerazione dei relativi oneri, diretti e/o indiretti per l'Azienda), da sottoporre poi all'Azienda e alle OO.SS. per discussione ed approvazione.
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Concept Nuove forme di retribuzione flessibile: Flexible benefits, modello di total reward e compensation Assegnazione di un budget a categorie omogenee di dipendenti Nel budget ciascun dipendente sceglie autonomamente e può variare di anno in anno la composizione del pacchetto, CAP: da un minimo di … € fino ad un massimo di € L’eventuale residuo non utilizzato rimarrà accantonato e portato avanti nel tempo Si liquida solo in caso di dimissioni o casi eccezionali L’azienda si impegna a garantire un determinato budget annuo, non una determinata prestazione, a prescindere dal suo costo
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Servizi Previdenza Integrativa Sanità integrativa
Asili Nido/«Colonie» (f-bis) Sostegno allo studio (f-bis) Servizi di educazione e istruzione (f/100) Servizi di Assistenza sociale e sanitaria (f/100) Servizi ricreativi (f/100) Prestazioni di trasporto collettivoabbonamenti a TPL o TPN
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Integrazioni 1) Previdenza integrativa:
versamenti una-tantum/aggiuntivi a fondi pensionistici Estensione della polizza vita Estensione della polizza infortuni 2) Sanità integrativa : Contributi straordinari Polizze sanitarie integrative
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Minori e istruzione Asili nido (servizio/rimborso)
colonie e soggiorni climatici (servizio/rimborso) Scuole italiane ed estere fino all’Università Ludoteche e doposcuola Master italiani ed esteri Testi scolastici e materiale didattico Rette per campus estivi Mensa scolastica corsi sportivi corsi di formazione extraprofessionale Borse di studio per dipendenti e familiari
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Assistenza Assistenza sociale (f)/100) Assistenza domiciliare
Case di riposo 2. Assistenza sanitaria (f)/100) esami di laboratorio visite specialistiche e dentistiche check up e prevenzione, rimborso delle franchigie e scoperti del fondo attuale medicina sportiva Rimborso massimale
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Fini ricreativi Iscrizione a circoli/palestre/piscine/sport
Abbonamenti cinema/teatro/riviste/pay tv/ skypass/ Week-end, viaggi Corsi personali non professionali Attività di solidarietà e utilità sociale (f)/100)
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Prestazioni di trasporto
Prestazioni di trasporto collettivo Abbonamento a TPL Abbonamento a mezzi di trasporto ferroviario Servizi di trasporto ferroviario (f/100) Abbonamento autostradale Utilizzo di mezzi del datore senza prenotazione Auto aziendale
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Previsione delle categorie:
Popolazione target Previsione delle categorie: totalità/aventi diritto specifiche mansioni categorie contrattuali Individuazione (risorse scarse): aventi diritto precedenza richiesta concorso a premi Partecipazione attività aziendali (questionari)
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Finanziamento ‘Alimentazione’ del piano flexible benefit/welfare:
riallocazione di budget (cost neutral) aumento del costo globale (almeno per una categoria) conversione a monte dei premi, dei bonus o della salary increase mix di tutte e 3 le modalità Finanziamenti pubblici a welfare e flessibilità
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Voucher e Buoni 1/1 Le Parti concordano che, a far data dal …, il Personale delle categorie…. al completamento del piano aziendale / al raggiungimento degli obiettivi intermedi avrà diritto a: un buono….del valore nominale di …. € per ogni… un buono….del valore nominale di ….€ dal settimo al dodicesimo per ciascun trimestre. esta, quindi, inteso che, alla scadenza di ogni trimestre (e, quindi, al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), il numeratore dei cambi Turno verrà azzerato ai fini del riconoscimento del buono benzina per il trimestre successivo
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Voucher e Buoni 2/2 A tutto il personale verrà riconosciuto in ogni caso un Voucher Dipendenti Azienda… Natale che dà diritto a una serie di beni e servizi negli esercizi convenzionati del circuito Dipendenti Azienda… scontati rispetto al valore facciale del Voucher (max 258 €) Le Parti si danno atto che il riconoscimento dei buoni di cui al paragrafo precedente avverrà sino al valore massimo annuo di € 258 annui per dipendente. Una volta raggiunto tale valore massimo, le prestazioni del personale considerate nel presente articolo saranno compensati con una indennità lorda (di …o…€, in base a quanto sopra stabilito) che sarà da intendersi onnicomprensiva di tutti i riflessi sugli elementi retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il TFR, e perciò non entrerà nelle loro basi di calcolo. Tale cifra, inoltre, annulla e sostituisce qualsiasi altra cifra riconosciuta a pari titolo dalla contrattazione nazionale ed aziendale ed è da intendersi utile ai fini degli sgravi contributivi e fiscali previsti dalla normativa in materia di decontribuzione ed incremento di produttività. Le Parti si danno, altresì, atto che i benefici economici previsti dal presente articolo costituiscono trattamento di miglior favore per il Personale di Manutenzione con qualifica
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Prestazioni tramite buoni o welfare card
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Tabelle riepilogative
a cura di Massimiliano Bondanini – Adelaide Iones – Stefano Liali
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