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«Ordinamento» e complessità

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Presentazione sul tema: "«Ordinamento» e complessità"— Transcript della presentazione:

1 «Ordinamento» e complessità
Chi è il «legislatore»?

2 «Ordinamento» e complessità
Chi è il «legislatore»? Legislatore statale «storico» Codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Legge urbanistica 1942

3 «Ordinamento» e complessità
Chi è il «legislatore»? Legislatore statale «storico» e attuale b) Legislatore regionale

4 «Ordinamento» e complessità
Chi è il «legislatore»? Legislatore statale «storico» e attuale b) Legislatore regionale c) Legislatore Unione europea

5 «Ordinamento» e complessità
Complessità delle disposizioni Unicità della norma

6 Calderoli che brucia le leggi

7 Criterio cronologico e criterio gerarchico
Criterio cronologico = tra due norme contrastanti prevale quella più recente (l’altra è abrogata) – effetto del decorrere del tempo – fisiologia del rinnovo “dinamico” dell’ordinamento – agisce sull’efficacia, delimitandola: ossia la norma abrogata non produce più nuovi effetti giuridici – l’abrogazione opera ex nunc – principio di irretroattività delle leggi (art. 11 “Preleggi”: la legge “abrogante opera solo per il futuro) Criterio gerarchico = tra due norme contrastanti prevale quella di grado più elevato (l’altra è annullata) – effetto della gerarchia delle fonti – patologia nella “statica” dell’ordinamento – agisce sulla validità, ripristinando l’ordine: ossia gli effetti prodotti dalla norma invalida vanno rimossi – l’annullamento opera ex tunc – (artt. 1 e 4 delle “Preleggi”: le fonti sono disposte secondo una scala gerarchica, quelle inferiori non possono contrastare con quelle superiori) PS – Si consiglia di leggere la spiegazione di cosa siano le “Preleggi” nella apposita finestra del Manuale

8 Art. 11 Efficacia della legge nel tempo
Art. 11 “Preleggi” Art. 11 Efficacia della legge nel tempo La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Cost. 25.2).

9 Criterio gerarchico: Preleggi
Art. 1 - Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; [3) le norme corporative;]  4) gli usi. (1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 Art. 4 - Limiti della disciplina regolamentare. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.


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