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Questioni attuali sul processo esecutivo
L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca Consigliere della Corte di Cassazione
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Il pignoramento Contenuto e forma dell’atto di pignoramento
Art. 492 cod. proc. civ. Corte di Cassazione n. 8408/11- n. 6662/11- n. 1687/12- n. 2859/15 – n. 6835/15 Art. 555 cod. proc. civ. Corte di Cassazione n /11- n. 2110/14 – n /14- n. 7998/15 Art. 159 bis disp. att. cod. proc. civ. (Nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione) La nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo. Rettifica della nota di trascrizione Cass. n /14 – n. 3074/13- n /12 – n /08
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Deposito dell’atto di pignoramento
Art. 557 cod. proc. civ. (Deposito dell’atto di pignoramento). Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditor Articolo così sostituito dall’art. 18, co. 1, lett. c), d.l. 132/14. La disposizione si applica – ai sensi del co. 3 del medesimo art. 18 – a decorrere dal 30° giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. NON PIU’ ATTUALI: Cass. 22 marzo 2007 n Cass. 17 marzo 2009 n. 6426
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Perdita di efficacia del pignoramento
Art. 159-bis disp. att. cod. proc. civ. (Nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). La nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo. Art. 164 ter disp. att. cod. proc. civ.(Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo) Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.».
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L’istanza di vendita Art. 567 cod. proc. civ. .
istanza di vendita – inefficacia/estinzione per omesso deposito istanza di vendita: Cass. n. 9624/03 decorrenza del termine ex art. 497 cod. proc. civ.: Cass. n. 7998/15 termine di 60 gg per il deposito della documentazione e sua proroga; Cass. n /14
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La documentazione ipocatastale
documentazione: certificazione ventennale ipotecaria, estratto del catasto, estratto riassunto o copia integrale dell’atto di matrimonio, atto di provenienza etc. Cass. n /14 - inefficacia ed estinzione per omesso deposito documentazione: Cass. n. 5539/12
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La custodia dei beni pignorati
La nomina e il conferimento dell’incarico i rapporti con il giudice dell’esecuzione, con le parti del processo esecutivo (creditori procedente ed intervenuti, debitore esecutato), con gli altri ausiliari del giudice (esperto stimatore, professionista delegato), con i terzi (eventuali comproprietari, terzi occupanti o detentori del bene pignorato, aggiudicatari etc.) il compenso: Cass. ord. n. 6652/15
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Doveri e poteri del custode
Il rendiconto (art. 560, comma primo, cod. proc. civ.) l’amministrazione ordinaria e straordinaria (art. 560, ult. co., secondo inciso, cod. proc. civ.) la legittimazione attiva e passiva nei processi relativi al bene pignorato (art. 560, ult. co., secondo inciso, cod. proc. civ.) le attività propedeutiche alla vendita (art. 560, ult. co., primo inciso)
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Accesso forzoso e ordine di liberazione
l’accesso forzoso e la liberazione dell’immobile pignorato ai sensi dell’art. 560 cod. proc. civ. Corte di Cassazione n. 6836/15 – n. 3720/15
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La liberazione dai mobili ai sensi dell’art. 609 cod. proc. civ
La liberazione dai mobili ai sensi dell’art. 609 cod. proc. civ. (sostituito dall’art. 19, co. 1, lett. i, del d.l. n. 132/14) Intimazione di asportare i beni entro il termine assegnato: i beni vengono asportati Il termine scade: a) conservazione dei beni nell’immobile sotto la responsabilità del creditore b) richiesta di stima dei beni. DOPO LA STIMA: 1° caso: valore dei beni inferiore alle spese di custodia e asporto: SMALTIMENTO O DISTRUZIONE, salva istanza di consegna 2° caso. valore dei beni superiore alle spese di custodia e asporto (continua)
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609 cod. proc. civ.(cont.) VALORE DEI BENI SUPERIORE ALLE SPESE:
difetto di istanza di nomina del custode o di pagamento anticipato delle spese: se appare evidente l’utilità della vendita: varie tesi (sulla possibilità o meno di vendere) se non appare evidente l’utilità della vendita: smaltimento o distruzione b) richiesta di nomina del custode e anticipazione spese: asporto e vendita
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Vendita forzata Individuazione del bene pignorato
la provenienza e la titolarità Corte di Cassazione n /14 sulla provenienza successoria n. 6575/13 sul bene appartenente alla comunione legale n. 6833/15 sul pignoramento di quota gli errori nell’atto di pignoramento Corte di Cassazione n /13
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Stima del bene pignorato
L’art. 568 c.p.c. come sostituito dal d. l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 la nomina e i compiti dell’esperto stimatore Cass. n. 2474/15 - n. 4268/15 i nuovi criteri di liquidazione del compenso
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La relazione di stima 1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; L’ art. 173 disp. att. c.p.c., stabilisce che essa deve avere ad oggetto : 2) la sommaria descrizione del bene; 3) lo stato di possesso del bene e l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale l’occupazione avviene, , con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; 4) l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico; 5) l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente; 6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso, previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa. Ai contenuti necessari si aggiungono quelli richiesti dal legislatore del 2015 che ha integrato l’art. 173 bis disp. att. c.p.c. che prescrivendo che detta relazione debba recare le seguenti notizie: 7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull’eventuale presentazione delle istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini dell’istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’art. 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dell’art. 46, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli; 9) l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.
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Adempimenti pubblicitari
L’ART. 490 COD. PROC. CIV. L’ANTICIPAZIONE DELLE SPESE L’OMESSA OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI
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La vendita senza incanto
Offerta di acquisto ; offerta per persona da nominare Cauzione: Cass. n. 6186/09 Deliberazione sull’offerta Art. 572 cod. proc. civ. (Deliberazione sull’offerta). Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l’offerta e’ pari o superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, la stessa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
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Gara tra gli offerenti L’art. 573 c.p.c. come modificato dal d. l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 Questioni controverse
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La vendita con incanto Le modifiche del d.l. n. 132/14 convertito nella legge n. 162/14 Art. 503 cod. proc. civ. (Modi della vendita forzata). La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti. L’incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568 LE CONSEGUENZE APPLICATIVE IN TEMA DI : SOSPENSIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO AI SENSI DELL’ART. 568 COD. PROC. CIV. (vedi CASS. n /14, n /15) AUMENTO DI QUINTO
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L’assegnazione Nel regime introdotto dal decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, applicabile alle ordinanze di vendita emesse nelle procedure introdotte a partire dall’11 dicembre 2014 e, comunque, emesse a partire dal 28 giugno 2015, anche nelle procedure iscritte fino al 10 dicembre 2015, la istanza di assegnazione può essere avanzata alle stesse condizioni già definite dall’art. 588 c.p.c. nel testo previgente, ma, contrariamente, al passato, la stessa può essere proposta nel termine di dieci giorni prima di qualunque esperimento di vendita e può essere accolta anche quando quest’ultimo si sia svolto senza incanto.
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assegnazione (cont.) Se la vendita senza incanto dovesse comportare una aggiudicazione per un importo inferiore al prezzo base per il quale ha avuto luogo l’esperimento, tale aggiudicazione viene meno se vi è stata regolare e tempestiva presentazione di una istanza di assegnazione. Esame della disciplina risultante dal testo attuale degli artt c.p.c.
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L’aggiudicazione ORDINANZA DI AGGIUDICAZIONE
effetti sostanziali e processuali il pagamento del saldo prezzo: contratto di finanziamento; accollo di mutuo termine per il pagamento: Cass. n. 3607/15 – n. 7999/15 - pagamento rateale
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Decadenza dell’aggiudicatario
Ai sensi dell’art. 587 c.p.c., nel testo novellato dal decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 e successiva conversione, l’aggiudicatario decade dalla aggiudicazione in presenza di due diverse condizioni: mancato versamento del prezzo nel termine stabilito dal giudice dell’esecuzione; ritardo dell’aggiudicatario nel versamento delle rate in cui si articola la rateizzazione del prezzo quando sia superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza prevista dal piano di pagamento. Confisca della cauzione Condanna al risarcimento del danno
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Decreto di trasferimento
Contenuto Effetti sostanziali e processuali Adempimenti successivi all’emissione Art. 586 cod. proc. civ.: Cass. n /14; n /15 Rimedi ARTT COD. CIV.: Cass. n. 3603/15 – n. 6091/15
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Estinzione anticipata del processo esecutivo
L’art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ. (aggiunto dall’art. 19, co.2, lett. b, del d.l. n. 132/14) – Infruttuosità dell’espropriazione forzata. QUESTIONI. qualificazione giuridica: improcedibilità o estinzione? infruttuosità: nozione ragionevole soddisfacimento dei creditori: contemperamento degli interessi in gioco fase del processo esecutivo in cui trova applicazione riferimento ad altre ipotesi di improcedibilità o estinzione c.d. atipica L’art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ. Cass. S.U. n /12
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