Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoCarolina Pavone Modificato 5 anni fa
1
Prof. Avv. Michele Cerreta Già Associato di Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Perugia e Incaricato della disciplina per l’a.a Trasferimento d’azienda (melius: d’impresa) e rapporti di lavoro ______________________ Conferenza presso l’Ordine dei dottori commercialisti di Perugia 8 marzo 2016, dalle ore 11 e 45 alle ore 13 e 15
2
TRASFERIMENTO D’IMPRESA E RAPPORTI DI LAVORO
Conviene interrogarsi se l’art c.c., rubricato Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, faccia riferimento sostanziale invece al trasferimento di impresa e dei rapporti di lavoro, poiché rubrica non est lex. Secondo la tesi dominante, l’art disciplina la sostituzione soggettiva nella titolarità di un’attività economica organizzata, onde il riferimento di esso è all’impresa. Comunque, si tratta di un falso problema: la prevalente dottrina configura anche l’azienda come il complesso dei beni materiali ed immateriali, funzionale all’esercizio dell’impresa.
3
LA RILEVANZA DEROGATORIA DELL’ART. 2112 C. C
LA RILEVANZA DEROGATORIA DELL’ART C.C. RISPETTO ALLA DISCIPLINA GENERALE DEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA La disciplina in argomento, poiché finalizzata alla tutela dei lavoratori, è - non senza qualche eccezione - derogatoria rispetto a quella generale: è derogatoria rispetto all’art ss. c.c. sulla cessione del contratto, poiché stabilisce il trasferimento dei lavoratori all’impresa cessionaria indipendentemente dal loro consenso; è derogatoria rispetto alle regole sulla cessione dei crediti e dei debiti nella vicenda circolatoria dell’azienda (art ss. c.c.), poiché stabilisce, sia pure con l’eccezione del trasferimento dell’impresa in crisi, l’obbligazione solidale del cedente e del cessionario per i crediti dei lavoratori, anche indipendentemente dalla loro conoscibilità in base ai libri contabili.
4
LA FONTE DEL TRASFERIMENTO D’ IMPRESA E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Il trasferimento rilevante ai fini giuslavoristici è quello della sostituzione soggettiva nella titolarità di un’attività economica organizzata in conseguenza di qualsivoglia contratto, o di una fusione o scissione di società, o di un provvedimento dell’autorità amministrativa. Parrebbero esclusi i casi di istituzione di erede e di conferimento di legato, vuoi in considerazione del dato letterale dell’art c.c., vuoi in considerazione della disciplina speciale sull’istituzione di erede e sul conferimento di legato.
5
PROFILI GENERALI DELLE QUATTRO FATTISPECIE DI TRASFERIMENTO D’IMPRESA, O DI RAMO D’AZIENDA, E DEI RAPPORTI DI LAVORO L’art c.c. regola quattro fattispecie di trasferimento d’impresa unitamente ai rapporti di lavoro: fattispecie generale, integralmente applicabile nei confronti delle imprese con meno di 16 dipendenti; fattispecie speciale, applicabile alle imprese con più di 15 dipendenti con regole integrative di negoziazione collettiva; fattispecie speciale, riguardante il trasferimento di ramo d’impresa con una regola integrativa sull’autonomia delle parti nella determinazione di esso; fattispecie speciale, applicabile alle imprese in crisi, o anche di suoi rami d’azienda, per la derogabilità negoziata in sede collettiva alle regole legali di tutela dei rapporti di lavoro.
6
LA FATTISPECIE GENERALE DEL TRASFERIMENTO D’IMPRESA E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Gli effetti conseguenti alla sostituzione soggettiva del’attività economica organizzata sono: trasferimento di tutti i rapporti di lavoro al cessionario, salva la facoltà per il lavoratore di recedere con dimissioni per giusta causa entro tre mesi nel caso di un mutamento sostanziale della sua posizione, in aggiunta – come è ovvio – alla facoltà delle dimissioni con l’onere del preavviso; obbligazione solidale del cedente e del cessionario per i debiti verso il lavoratore, salvo eventuali conciliazioni ai sensi dell’art. 410 c. p. c. e delle disposizioni ad esso collegate; continuità dell’efficacia dei contratti collettivi applicati dal cedente nei confronti del cessionario fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi del medesimo livello applicabili all’impresa del cessionario.
7
LA FATTISPECIE SPECIALE DEL TRASFERIMENTO PER LE IMPRESE CHE ABBIANO PIU’ DI 15 DIPENDENTI
Si applicano le regole generali indicate nella diapositiva che precede. In aggiunta, il cedente ed il cessionario devono fornire informazioni alle rappresentanze sindacali aziendali, o, in mancanza, ai sindacati maggiormente rappresentativi, sul programmato trasferimento 25 giorni prima del perfezionamento dell’atto, e accettare l’eventuale richiesta di consultazione ai sensi dell’art. 47, comma 2, l. n. 428 del 1990. L’inottemperanza a tali obblighi si configura come condotta antisindacale. Vasto è stato il dibattito sulla validità ed efficacia, o no, del trasferimento d’impresa ad ogni ulteriore effetto nel caso di inottemperanza agli obblighi or detti. La Cassazione valuta che il trasferimento anche in tal caso è valido e tutt’al più che l’efficacia di esso è subordinata all’ottemperanza dell’ordine del giudice di avviare la consultazione. Praticamente, ciò che più conta, la consultazione può indurre le parti – cedente e cessionario - ad accettare condizioni migliorative allo scopo di ottenere la pace sociale. Ciò dipende in sostanza dalla “forza” dei sindacati e, in particolare, dalla loro attitudine a promuovere scioperi di solidarietà presso l’impresa del cessionario.
8
LA FATTISPECIE SPECIALE DEL TRASFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA
Alla fattispecie in argomento si applicano le regole della diapositiva n. 5 riguardante il caso comune, e di quelle integrative indicate nella diapositiva n. 6 qualora siano occupati nel ramo più di 15 dipendenti. Nell’uno e nell’altro caso si applica la regola integrativa dell’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, in base al quale le parti potrebbero determinare il ramo in argomento. La disposizione è stata oggetto di un’interpretazione restrittiva della Cassazione: l’autonomia in argomento è contenuta entro il duplice limite che il ramo determinato in base ad essa sia configurabile come un’unità produttiva autonoma, cioè suscettibile di realizzare un risultato produttivo autonomo (il c.d. Betrieb), e ulteriormente che non sia finalizzato a realizzare finalità discriminatorie o illecite ai sensi degli artt. 15 e 16, l. 300 del 1970 e dei decreti legislativi n.ri 215 e 216 del 2003.
9
LA FATTISPECIE SPECIALE DEL TRASFERIMENTO DELL’IMPRESA IN CRISI (o di un suo ramo)
Le regole sulle tutele dei lavoratori, segnalate nella diapositiva n. 5 sul caso comune che precede, possono essere derogate allo scopo di favorire comunque il mantenimento parziale dell’occupazione per i lavoratori dell’impresa cedente in crisi, o di una sua unità produttiva, eventualmente anche con una tutela ridotta per i lavoratori trasferiti in base ad accordi collettivi stipulati con le r. s. a., o con i sindacati maggiormente rappresentativi. Sulla nozione di impresa in crisi vedansi i commi 4 bis e 5 dell’art. 47 della l. n. 428 del Gli accordi possono prevedere il trasferimento solamente parziale presso la cessionaria e derogare anche più ampiamente all’art c.c., e quindi vuoi all’obbligo solidale del cedente e del cessionario per i crediti dei lavoratori, vuoi all’obbligo per il cessionario di applicare gli accordi collettivi prima efficaci nei confronti del cedente. Nel caso di trasferimento parziale dei lavoratori, quelli non trasferiti hanno un diritto di precedenza alle assunzioni che venissero fatte dal cessionario entro un anno dalla data del trasferimento dell’impresa.
10
Appendice normativa essenziale
I) Normativa nazionale I. 1 -Art c.c. (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) nel testo in vigore dal 24 ottobre 2003) 1. In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (1). 2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (1). 3. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello (1). 4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’art. 2119, primo comma. 5. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento (2). 6. Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’art (3). (1) I primi tre commi sono stati così sostituiti dall’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. (2) Il quinto comma è stato così sostituito dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276. (3) Comma aggiunto dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
11
I. 2 _ Art. 47 legge 29 dicembre 1990, n. 428 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)” nel testo vigente (ai sensi dell’art. 46 bis, comma 2, l. n. 134/2012) Testo vigente (ai sensi dell’art. 46 bis, comma 2, l. n. 134/2012) 1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’art.2112 c.c., un trasferimento d’azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d’azienda ,ai sensi del medesimo art.2112 c.c., il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti , se è precedente,, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie ,ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell’art.19 della legge 20/05/1970, n.300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve riguardare: a) la data effettiva ovvero la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d’azienda; c) le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. 2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo (1). 3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e2, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge n.300/70 (1). 4. Gli obblighi d’informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante (1). 4 bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’art del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende :
12
Segue art. 47 della legge 428 del 1990
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione dell’attività ovvero di mancata cessazione della stessa (3) b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo (4) b-ter) per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti».(5) 5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata , e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’art.2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante. (6) 6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell’acquirente, dell’affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall’acquirente, dall’affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d’azienda, non trova applicazione l’art.2112 del codice civile. (2) Nota Bene (1) comma così sostituito dall’art.2,.comma 1,dec.legvo n.18/2001 a decorrere dall’ 1 luglio 2001 (2) vedi anche l’art.44 legge n.449/1997 (4) lettera inserita dall’ art.46 bis, comma 2, d.l. n.83/12, convertito in legge n. 134/12 (5) lettera inserita dall’art 46 bis, comma 2, d.l. n.83/12 convertito in legge n.134/12 (6) L’art.19 quater della legge n.166/2009 ha soppresso nel precedente testo del comma 5 dell’art.47 le seguenti parole: “aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell’art.2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977 ,n.675″
13
II) Normativa comunitaria
Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 “concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti” IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando quanto segue: (1) La direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti è stata modificata in maniera sostanziale ed è, perciò, opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua codificazione. (2) L'evoluzione economica implica, sul piano nazionale e comunitario, modifiche delle strutture delle imprese effettuate, tra l'altro, con trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti a nuovi imprenditori in seguito a cessioni contrattuali o a fusioni. (3) Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti. (4) Sussistono differenze negli Stati membri per quanto riguarda l'entità della protezione dei lavoratori in questo settore e occorre attenuare tali differenze. (5) La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989 ("Carta sociale"), nei punti 7, 17 e 18 dispone in particolare che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale miglioramento deve consentire, ove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle concernenti i fallimenti. Occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, secondo modalità adeguate, tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati membri. L'informazione, la consultazione e la partecipazione devono essere realizzate tempestivamente, in particolare in occasione di ristrutturazioni o fusioni di imprese che incidono sull'occupazione dei lavoratori.
14
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Segue direttiva (6) Nel 1977 il Consiglio ha adottato la direttiva 77/187/CEE per promuovere l'armonizzazione delle legislazioni nazionali relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori e chiedere ai cedenti e ai cessionari di informare e consultare in tempo utile i rappresentanti dei lavoratori. (7) Detta direttiva è stata in seguito modificata alla luce dell'impatto del mercato interno, delle tendenze legislative degli Stati membri per quanto riguarda il salvataggio delle imprese con difficoltà economiche, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, e delle norme legislative già in vigore nella maggior parte degli Stati membri (8) La sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale chiarimento non ha modificato la sfera di applicazione della direttiva 77/187/CEE, quale interpretata dalla Corte di giustizia (9) La Carta sociale riconosce l'importanza della lotta contro tutte le forme di discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, sul colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze. 10) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I SEZIONE I Campo di applicazione e definizioni Articolo 1 1 . La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese , di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione . 2 . La presente direttiva si applica se e nella misura in cui l ' impresa , lo stabilimento o la parte di stabilimento da trasferire si trovi nel campo d ' applicazione territoriale del trattato 3 . La presente direttiva non si applica alle navi marittime .
15
Segue direttiva Articolo 2
1. Ai sensi della presente direttiva si intende: a) per "cedente", ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, perde la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dell'impresa o dallo stabilimento; b) per "cessionario", ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dell'impresa o dello stabilimento; c) per "rappresentanti dei lavoratori" ed espressioni connesse, i rappresentanti dei lavoratori previsti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri; d) per "lavoratore", ogni persona che nello Stato membro interessato è tutelata come tale nell'ambito del diritto nazionale del lavoro. 2. La presente direttiva non lede il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione di contratto o di rapporto di lavoro. Tuttavia, gli Stati membri non potranno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i contratti o i rapporti di lavoro a motivo unicamente: a) del numero di ore di lavoro prestate o da prestare; b) di rapporti di lavoro disciplinati da un contratto di lavoro di durata determinata a norma dell'articolo 1, punto 1, della direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale; o c) di rapporti di lavoro interinali a norma dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 91/383/CEE e del fatto che l'impresa, lo stabilimento o la parte d'impresa o di stabilimento trasferita è l'agenzia di lavoro interinale che è il datore di lavoro o parte di essa. SEZIONE II Mantenimento dei diritti dei lavoratori Articolo 3 1 . I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sono , in conseguenza di tale trasferimento , trasferiti al cessionario .
16
Segue direttiva Gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro . 2 . Dopo il trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest' ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo. Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro purché esso non sia inferiore ad un anno. 3 . I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, d' invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento ai sensi dell'articolo 1 , paragrafo 1 , per quanto riguarda i diritti , da essi maturati o in corso di maturazione , a prestazioni di vecchiaia , comprese quelle per i superstiti , dei regimi complementari citati al primo comma . Articolo 4 1. Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione. Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi a talune categorie delimitate di lavoratori non coperti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri in materia di tutela contro il licenziamento. 2. Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro.
17
Segue direttiva Articolo 5 1. A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente). 2. Quando gli articoli 3 e 4 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale), uno Stato membro può disporre che: a) nonostante l'articolo 3, paragrafo 1, gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima dei trasferimento o prima dell'apertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tali procedure diano adito, in virtù della legislazione dello Stato membro, ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro; e/o b) il cessionario, il cedente o la persona o le persone che esercitano le funzioni del cedente, da un lato, e i rappresentanti dei lavoratori, dall'altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano, modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti. 3. Uno Stato membro ha facoltà di applicare il paragrafo 2, lettera b), a trasferimenti in cui il cedente sia in una situazione di grave crisi economica quale definita dal diritto nazionale, purché tale situazione sia dichiarata da un'autorità pubblica competente e sia aperta al controllo giudiziario, a condizione che tali disposizioni fossero già vigenti nel diritto nazionale il 17 luglio La Commissione presenterà una relazione sugli effetti della presente disposizione entro il 17 luglio 2003 e sottoporrà eventuali proposte adeguate al Consiglio. 4. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l'abuso delle procedure di insolvenza privi i lavoratori dei diritti loro riconosciuti a norma della presente direttiva.
18
Segue direttiva Articolo 6
1. Qualora l'impresa, lo stabilimento o parte di un'impresa o di uno stabilimento conservi la propria autonomia, sussistono lo status e la funzione dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori interessati dal trasferimento, secondo le stesse modalità e alle stesse condizioni esistenti prima della data del trasferimento, previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da accordi, a patto che siano soddisfatte le condizioni necessarie per la costituzione della rappresentanza dei lavoratori. Il primo comma non si applica se, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o della prassi degli Stati membri o ai termini di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori, esistono le condizioni necessarie per la nuova designazione dei rappresentanti dei lavoratori o la nuova costituzione della rappresentanza dei lavoratori. Nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolge sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente), gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari al fine di garantire che i lavoratori trasferiti siano adeguatamente rappresentati fino alla nuova elezione o designazione di rappresentanti dei lavoratori. Qualora l'impresa, lo stabilimento o la parte di un'impresa o di uno stabilimento non conservi la propria autonomia, gli Stati membri adotteranno i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori trasferiti, che erano rappresentati prima del trasferimento, continuino ad essere adeguatamente rappresentati per il periodo necessario a provvedere ad una nuova costituzione o designazione della rappresentanza dei lavoratori, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale. 2. Qualora il mandato dei rappresentanti dei lavoratori interessati dal trasferimento scada a causa del trasferimento, questi rappresentanti continuano a beneficiare delle misure di protezione previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o della prassi degli Stati membri.
19
Segue direttiva Capo III Informazione e consultazione Articolo 7
1. Il cedente e il cessionario sono tenuti ad informare i rappresentanti dei rispettivi lavoratori interessati da un trasferimento sui seguenti punti: - data o data proposta del trasferimento, - motivi del trasferimento, - conseguenze giuridiche, economiche e sociali, del trasferimento per i lavoratori, - misure previste nei confronti dei lavoratori. Il cedente è tenuto a comunicare tali informazioni ai rappresentanti dei suoi lavoratori in tempo utile prima dell'attuazione del trasferimento. Il cessionario è tenuto a comunicare tali informazioni ai rappresentanti dei suoi lavoratori in tempo utile ed in ogni caso prima che i suoi lavoratori siano direttamente lesi dal trasferimento nelle loro condizioni d'impiego e di lavoro. 2. Se il cedente o il cessionario prevedono misure nei confronti dei rispettivi lavoratori, essi sono tenuti ad avviare in tempo utile consultazioni in merito a tali misure con i rappresentanti dei rispettivi lavoratori al fine di ricercare un accordo. 3. Gli Stati membri le cui disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedono la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori di ricorrere ad un'istanza di arbitrato per ottenere una decisione su misure da adottare nei confronti dei lavoratori, possono limitare gli obblighi previsti nei paragrafi 1 e 2 ai casi in cui il trasferimento realizzato comporta una modifica a livello dello stabilimento che può implicare svantaggi sostanziali per una parte consistente dei lavoratori. L'informazione e la consultazione devono almeno riferirsi alle misure previste nei confronti dei lavoratori. L'informazione e la consultazione devono aver luogo in tempo utile prima dell'attuazione della modifica a livello dello stabilimento di cui al primo comma. 4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano indipendentemente dal fatto che la decisione riguardante il trasferimento sia presa dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlla. Nell'esame delle pretese violazioni degli obblighi in materia di informazione e di consultazione previsti nella presente direttiva, non si deve tener conto quale mezzo di difesa del fatto che tale violazione è avvenuta in quanto l'impresa che controlla il datore di lavoro non gli ha trasmesso le informazioni necessarie.
20
Segue direttiva 5. Gli Stati membri possono limitare gli obblighi previsti nei paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese o agli stabilimenti che soddisfano, per quanto riguarda il numero dei lavoratori occupati, le condizioni per l'elezione o la designazione di un organo collegiale che rappresenti i lavoratori. 6. Gli Stati membri possono prevedere che, qualora in un'impresa o in uno stabilimento non vi siano rappresentanti dei lavoratori per motivi indipendenti dalla volontà degli stessi, i lavoratori interessati debbano essere informati in precedenza: - della data o della data proposta del trasferimento, - dei motivi del trasferimento, - delle conseguenze giuridiche, economiche e sociali del trasferimento per i lavoratori, - delle misure previste nei confronti dei lavoratori.
21
Segue direttiva CAPO IV – Disposizioni finali Articolo 8
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di incoraggiare o consentire l'applicazione di accordi collettivi o di accordi tra le parti sociali più favorevoli ai lavoratori. Articolo 9 Gli Stati membri introducono nelle loro normative nazionali i provvedimenti atti a consentire a tutti i lavoratori e ai loro rappresentanti che si ritengono lesi dall'inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, di tutelare i loro diritti con un'azione in giudizio dopo eventuali ricorsi ad altri organi competenti. Articolo 10 La Commissione presenta al Consiglio una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente direttiva entro il 17 luglio Essa propone le modifiche che risultano necessarie. Articolo 11 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 12 La direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione indicati all'allegato I, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II. Articolo 13 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 14 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.