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Economia circolare in agricoltura: norme e tecniche di sostenibilità ambientale Princìpi di sicurezza degli alimenti, obblighi di informazione e scelte.

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Presentazione sul tema: "Economia circolare in agricoltura: norme e tecniche di sostenibilità ambientale Princìpi di sicurezza degli alimenti, obblighi di informazione e scelte."— Transcript della presentazione:

1 Economia circolare in agricoltura: norme e tecniche di sostenibilità ambientale Princìpi di sicurezza degli alimenti, obblighi di informazione e scelte alimentari personali: tutela del consumatore o difesa dei diritti umani? Quistello (MN) 09/03/2019 Avv. Angelo Lerario Via Morosini 22 – Milano Tel:

2 Sicurezza alimentare: diverse definizioni
In senso ampio (World Food Summit del 1996): garantire in modo costante e generalizzato acqua e alimenti per soddisfare il fabbisogno energetico di cui l’organismo necessita per la sopravvivenza e la vita, in adeguate condizioni igieniche. In senso sanitario (Reg. CE 178/2002): sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti e dei mangimi (food safety) nell'ottica di filiera integrata ambientale. In senso economico-sociale: misure che assicurano la copertura delle esigenze delle popolazioni da un raccolto all'altro, con un sufficiente livello di scorte per le evenienze negative.

3 Food safety e food securiuty nel settore alimentare
La parola «sicurezza» evoca due concetti fondamentali, distinti ma complementari: food safety e food security entrambi riconducibili al più generale concetto di sviluppo sostenibile (in prestito dall’art. 3-quater d. lgs /06 – codice dell’ambiente).

4 Food Safety Rimanda alle istanze di igiene e salubrità dell’alimento a tutela della salute umana. Alimento «insicuro» è: quello alterato quello contaminato da sostanze tossiche, non edibili, dannose per l’uomo.

5 Food Safety (segue) Food safety acclude il significato di:
sicurezza tossicologica (cioè comprensiva della composizione in sé dell’alimento, senza riferimento a fattori esogeni); sicurezza nutrizionale (come assenza di svantaggi per il consumatore sul piano nutrizionale); sicurezza informativa (che comporta un’adeguata e completa comunicazione al consumatore in merito alle caratteristiche dell’alimento e sulle sue modalità o quantità di consumo).

6 Evoluzione storica Anni 60 – prime necessità di regolamentazione;
Anni 90 – morbo della «Mucca Pazza» (BSE) – libera circolazione delle merci – legislazione emergenziale su etichettatura e tracciabilità; Libro Verde sui principi generali della legislazione in materia alimentare nell’Unione europea; 2000 – Libro Bianco sulla sicurezza alimentare; Regolamento CE 178/2002 – EFSA;

7 Food Security È intrisa di concetti etici e umanitari: è la possibilità diffusa, universale, di accesso a una quantità di cibo sufficiente per condurre una vita attiva e salutare e dignitosa. È quindi la «disponibilità in ogni momento di adeguate derrate alimentari di base per sostenere una pronta espansione del consumo alimentare e per eliminare fluttuazioni nella produzione e nei prezzi». Così M. Ramajoli, Dalla food safety alla food security e ritorno, in Amministrare, 2-3/2015, p. 277.

8 Evoluzione del quadro normativo europeo
Inizialmente interventi del Giudice comunitario: diretti a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti alimentari (sent. Dassonville e Cassis de Dijon). Successivamente il Reg. CE 178/2002: prima legge-quadro del diritto alimentare; Ancora dopo “alluvionale” legislazione europea: su etichettatura alimentare (Reg. UE 1169/2011), commercializzazione di organismi geneticamente modificati e regimi di qualità.

9 Approccio «risk based»
Il Reg. CE 178/2002 infatti definisce il rischio: “la funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo”. Pertanto, la regolazione del rischio è lo strumento di cui il Legislatore comunitario si è servito per garantire la sicurezza alimentare dei cittadini rispetto ai molteplici rischi insiti nella società moderna. Analisi del rischio

10 “gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato”
Analisi del rischio Art. 14 Reg. CE 178/2002: “gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato” L’analisi del rischio si pone quale architrave del risk regulation nel settore alimentare, col fine di: garantire un elevato livello di protezione della salute il buon funzionamento del mercato interno Essa si compone di 3 distinte fasi procedimentali: Risk assessment Risk management Risk comunication

11 L’informazione sugli alimenti: l’etichettatura
Etichetta: rappresenta una sorta di carta d’identità del bene prodotto. Interesse del consumatore nei confronti di prodotti alimentari salutistici ha reso necessaria la regolamentazione dell’informazione sugli alimenti. Con il Regolamento (CE) n. 178/2002, il consumatore diviene il destinatario di una serie di regole di protezione contro l’induzione in errore (art. 8, lett. c), affiancandosi al diritto alla salute un vero e proprio diritto a non essere tratto in inganno (art. 8 lett. a e b). Con il Regolamento (UE) n. 1169/2011 vengono accluse in un unico testo le precedenti normative sulla pubblicità, sull’etichettatura, sull’indicazione degli allergeni e sull’etichettatura nutrizionale.

12 Regolamento (UE) n. 1169/2011 Dopo aver definito le nozioni di «informazioni sugli alimenti» e «etichetta», il Regolamento UE distingue tra: informazioni obbligatorie (artt. 9-35); informazioni volontarie (artt ); informazioni obbligatorie complementari (capo V e all. III).

13 Le informazioni obbligatorie
l’elenco degli ingredienti; la denominazione dell’alimento; qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; la quantità netta dell’alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare; il paese d’origine o il luogo di provenienza; le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; una dichiarazione nutrizionale.

14 L’importanza dell’etichetta
L’intento del Legislatore comunitario è quello di considerare l’informazione dell’etichetta quale vero e proprio: «diritto» del consumatore e «obbligo» per le imprese del settore atteggiandosi a elemento di valutazione del rischio, strumentale all’effettuazione di scelte consapevoli e informate.

15 Il d. lgs. n. 231/2017: regime sanzionatorio per l’etichettatura alimentare
Il Legislatore italiano si è adeguato ai precetti comunitari mediante il d. lgs. n. 231/2017, con il quale si attua la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1169/2011.

16 Scelte alimentari: esercizio del diritto all’autodeterminazione del singolo
Con l’attuale assetto normativo da una parte si protegge la salute e degli interessi dei consumatori e dall’altra si garantiscono le scelte consapevoli degli stessi. Tramite la corretta informazione alimentare si garantisce il diritto di ciascun individuo di decidere in piena autonomia l’alimentazione da impiegare per il proprio sostentamento, diritto che si ricava altresì da quelle disposizioni costituzionali che promuovono il diritto all’autodeterminazione nell’esercizio della irrinunciabile libertà di coscienza.

17 Scelte alimentari nella Costituzione italiana
Numerose sono le fonti a tutela delle scelte alimentari, presenti nella Carta Costituzionale: Artt. 13 e 32 Cost: libertà del singolo di decidere autonomamente sulle sorti del proprio corpo (finanche di rinunciare una prestazione sanitaria o addirittura qualunque nutrimento); Artt. 2, 19 e 21 Cost.: libertà di coscienza dell’individuo sulla propria esistenza, in considerazione delle aspirazioni (di natura esistenziale, pure di origine religiosa e morale) che appartengono al modo di pensare di ogni soggetto. In questa chiave di lettura anche le azioni conseguenti alle proprie convinzioni, circa le modalità di soddisfare il proprio bisogno alimentare, ricadono sotto la tutela costituzionale.

18 Concludendo: qual è il bene protetto?
Pertanto sino ad ora abbiamo parlato di un sistema normativo Posto a tutela delle scelte consapevoli del consumatore O Posto effettivamente a difesa dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascun individuo?

19 Grazie per l’attenzione
Avv. Angelo Lerario Via Morosini 22 – Milano Tel:


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