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IL QUADRO LEGALE SUL COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI

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Presentazione sul tema: "IL QUADRO LEGALE SUL COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI"— Transcript della presentazione:

1 IL QUADRO LEGALE SUL COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI

2 Il coinvolgimenti dei lavoratori: dalla pratica al diritto
Le sfide che caratterizzano l’economia europea di oggi, lo sviluppo dei rapporti industriali nonché l’evoluzione delle strutture delle multinazionali hanno generato una necessità sempre più urgente per un quadro giuridico comune mirato a definire gli standard del coinvolgimento di lavoratori nel processo decisionale e a stabilire le procedure chiare da attuare in tutti gli stati membri e negli stati candidati. L’armonizzazione degli strumenti partecipativi è una condizione essenziale per il funzionamento corretto del dialogo sociale europeo e un principio di base dell’acquis dell’Ue.

3 Atti legislativi diversi, lo stesso obiettivo
Il coinvolgimento di lavoratori è un tema ampiamente rappresentato nel quadro giuridico dell’Ue. Affrontando gli aspetti legali del tema dobbiamo riferirci ad alcune direttive europee per crearci un’immagine delle priorità legislative e delle prospettive per le trasposizioni nazionali. Direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori; Direttiva sui Consigli Aziendali Europei; Direttiva sui licenziamenti collettivi; Direttiva del Consiglio 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori Direttiva del Consiglio 2003/72/CE che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori Direttiva sui trasferimenti delle imprese.

4 Direttiva che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nell’Unione europea. Oggetto e principi: 1. La direttiva si prefigge di istituire un quadro generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o stabilimenti situati nella Comunità. 2. Le modalità di informazione e di consultazione sono definite e applicate, in conformità della legislazione nazionale e delle prassi in materia di rapporti di lavoro vigenti nei singoli Stati membri, in modo tale da garantire l'efficacia dell'iniziativa. 3. In occasione della definizione o dell'applicazione delle modalità di informazione e di consultazione, il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori operano in uno spirito di cooperazione nel rispetto dei loro diritti e obblighi reciproci, tenendo conto nel contempo degli interessi dell'impresa o dello stabilimento e di quelli dei lavoratori. Direttiva 2002/14/CE

5 Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) La direttiva definisce: «impresa di dimensioni comunitarie», un’impresa che impiega almeno lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri; «gruppo di imprese», un gruppo costituito da una impresa controllante e dalle imprese da questa controllate; c) | «gruppo di imprese di dimensioni comunitarie», un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti: - il gruppo impiega almeno lavoratori negli Stati membri - almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi, - almeno un’impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un’altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro; Direttiva sui Consigli Aziendali Europei;

6 Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi Ai fini dell'applicazione della presente direttiva (a) per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati è, a scelta degli Stati membri: per un periodo di 30 giorni: - almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori; - almeno pari al 10 % del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori; - almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori; oppure, per un periodo di 90 giorni, almeno pari a 20, indipendentemente dal numero di lavoratori abitualmente occupati negli stabilimenti interessati; Direttiva sui licenziamenti collettivi

7 Direttiva del Consiglio 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Oggetto: 1. La presente direttiva disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle società per azioni europee (Societas Europaea, in seguito denominata "SE"), di cui al regolamento (CE) n. 2157/ A tal fine sono stabilite modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SE, conformemente alla procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui all'articolo 7, a quella prevista nell'allegato. Direttiva 2001/86/CE

8 Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Oggetto: 1. La presente direttiva disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle società cooperative europee (in seguito denominate "SCE"), di cui al regolamento (CE) n. 1435/ A tal fine sono stabilite modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SCE, secondo la procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui agli articoli 7 e 8, a quella prevista nell'allegato. Direttiva 2003/72/CE

9 Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti Ambito di applicazione e definizioni: 1. a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione. b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria. c) La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici, non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva. 2. La presente direttiva si applica se e nella misura in cui l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento da trasferire si trovi nell'ambito d'applicazione territoriale del trattato. Direttiva sui trasferimenti delle imprese

10 La posizione degli stati membri
In alcuni paesi, l’attuazione di queste direttive ha inciso poco sulla legislazione nazionale (ad esempio: In Germania). Gli eccezioni principali sono il Regno Unito, Lettonia, Lituania, Romania e Bulgaria dove mancava un quadro legale pre-esistente sull’informazione e sulla consultazione dei dipendenti. Ma nella maggior parte dei paesi, è l’applicazione della legge che crea le sfide.

11 L’impatto delle direttive sull’informazione, sulla consultazione e sul coinvolgimento di lavoratori
Anche se le direttive contengono i minimi che devono essere attuati da tutti gli stati membri dell’Ue, alcuni paesi hanno introdotto certe misure aggiuntive, tramite la legislazione nazionale oppure i contratti collettivi (Italia, Regno Unito). Dove funzionano le multinazionali, la legislazione introduce gli standard di base che può essere esteso dalle imprese tramite le politiche aziendali sulla partecipazione di lavoratori (il caso della Malta).

12 Alcune questioni rimangono aperte
Le organizzazioni del settore privato proprietà dei soggetti stranieri sono obbligate ad osservare la legge ma libere ad adottare le loro politiche, anche sviluppate nel corso dei negoziati con i sindacati, o a sottoscrivere i loro contratti collettivi. In alcuni stati membri dell’Ue, il dialogo sociale rimane relativamente poco sviluppato. Nella maggior parte dei paesi, il settore chimico è dominato dalle piccole e medie imprese, dove creare una rappresentanza collettiva dei lavoratori è difficile. Osserviamo quindi una necessità crescente per gli strumenti al livello aziendale che potrebbero stimolare la partecipazione dei lavoratori e la loro integrazione tramite il networking.

13 Le conclusioni In tutta l’Europa i sindacati organizzano le iniziative mirate a aumentare la partecipazione di lavoratori. La partecipazione di lavoratori nel processo decisionale nel settore chimico cambia a seconda del paese, anche se funziona nello stesso quadro legale europeo sull’informazione e sulla consultazione, e sulla partecipazione rispetto alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Tradizionalmente in maggior parte dei casi sono i sindacati a svolgere il ruolo del rappresentante dei lavoratori, mentre il dialogo sociale stabile e sviluppato contribuisce all’aumento della partecipazione.


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