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PubblicatoBerto Giannini Modificato 5 anni fa
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TIVOLI, 5 giugno 2019 continuità aziendale nella crisi d’impresa
Programma della giornata PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA Italia) 570 – CONTINUITà AZIENDALE; OIC 11; OIC 30; IAS 34; INSUFFICIENZA PATRIMONIALE e STATO D’INSOLVENZA. 1 Relatore: Dott. Maurizio Cari
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Principio ISA Italia 570 - Indice
Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia) Presupposto della continuità aziendale Responsabilità della valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento Data di entrata in vigore Obiettivi Regole Procedure di valutazione del rischio e attività correlate L’apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze Conclusioni del revisore Implicazioni per la relazione di revisione Comunicazione con i responsabili delle attività di governance Ritardo significativo nella redazione del bilancio Linee guida ed altro materiale esplicativo 2
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Oggetto del principio ISA Italia 570
Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio, relativamente alla continuità aziendale, e delle implicazioni per la relazione di revisione.
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DEFINIZIONE La continuità aziendale è una «circostanza in atto», insita in un’impresa, a durare nel tempo, lungo le direttrici di competitività, coesione ed economicità. La continuità aziendale è altresì un postulato di bilancio ovvero un assioma obbligatorio previsto dall’art bis 1° comma del Codice Civile, cui occorre attenersi nel redigere il bilancio d’esercizio.
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DEFINIZIONE Il presupposto della continuità aziendale in base al quale redigere il rendiconto annuale è dunque un postulato che, al pari degli altri postulati di bilancio tra cui in particolare quello della «prudenza», della «competenza economica», della «prevalenza della sostanza della sostanza sulla forma», della «comparabilità dei dati», qualifica la regolarità dell’informativa di bilancio e con essa la veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda nel suo complesso.
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Oggetto del principio ISA Italia 570
Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n tratta della responsabilità del revisore relativamente alla comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione. Tale principio prevede che, quando esso viene applicato, gli aspetti relativi alla continuità aziendale possono essere identificati come aspetti chiave della revisione e spiega che un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento è, per sua natura, un aspetto chiave della revisione
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Presupposto della continuità aziendale
In base al presupposto della continuità aziendale, il bilancio è redatto assumendo che l’impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti utilizzando il presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l’impresa o interromperne l’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.
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Presupposto della continuità aziendale
I bilanci redatti per scopi specifici possono o meno essere predisposti in conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria per il quale il presupposto della continuità aziendale sia pertinente (per esempio, il presupposto della continuità aziendale non è pertinente per alcuni bilanci redatti a fini fiscali in particolari ordinamenti giuridici). Quando l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale.
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Responsabilità della valutazione della continuità aziendale
Talvolta il quadro normativo sull’informazione finanziaria prevede esplicitamente che la direzione effettui una valutazione specifica della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e stabilisce principi e regole sugli aspetti da considerare e sulla informativa da fornire in materia di continuità aziendale. Per esempio, il Principio contabile internazionale (IAS) 1 richiede che la direzione valuti la capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Disposizioni dettagliate sulla responsabilità della direzione nel valutare la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e sulla relativa informativa di bilancio possono essere anche definite in leggi o regolamenti.
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Responsabilità della valutazione della continuità aziendale
Altre volte il quadro normativo sull’informazione finanziaria può non prevedere esplicitamente che la direzione effettui una valutazione specifica della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Tuttavia, laddove il presupposto della continuità aziendale costituisca un principio fondamentale per la redazione del bilancio, come illustrato in precedenza, la redazione del bilancio richiede alla direzione la valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, ancorché il quadro normativo sull’informazione finanziaria non lo preveda in modo esplicito.
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Responsabilità della valutazione della continuità aziendale
La valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento effettuata dalla direzione comporta una valutazione, in un dato momento, sull’esito futuro di eventi o circostanze per loro natura incerti. Ai fini di tale valutazione rilevano i seguenti fattori: • il grado di incertezza associato all’esito di un evento o di una circostanza aumenta significativamente quanto più l’evento, la circostanza ovvero l’esito si collocano in un futuro lontano. Per questo motivo, la maggior parte dei quadri normativi sull’informazione finanziaria che richiedono esplicitamente una valutazione da parte della direzione specificano anche il periodo in relazione al quale essa deve prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili; • qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata. Eventi successivi possono dar luogo a esiti non coerenti con valutazioni che erano invece ragionevoli al momento della loro formulazione.
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Responsabilità della valutazione della continuità aziendale
• le dimensioni e la complessità dell’impresa, la natura e le circostanze della sua attività e la misura in cui è soggetta all’influenza di fattori esterni, sono elementi che influiscono sulla valutazione circa l’esito di eventi o circostanze; Uno strumento utile a tal fine è l’Analisi SWOT:
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Responsabilità della valutazione della continuità aziendale
Le responsabilità del revisore sono quelle di: a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo; b) concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Tali responsabilità sussistono anche se il quadro normativo sull’informazione finanziaria utilizzato nella redazione del bilancio non prevede esplicitamente che la direzione effettui una specifica valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
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Responsabilità della valutazione della continuità aziendale
Seguono esempi di eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Tale elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l’esistenza di un’incertezza significativa. Indicatori finanziari • situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; • prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine; • indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori; • bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi; • principali indici economico-finanziari negativi;
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Responsabilità della valutazione della continuità aziendale
Altri Indicatori finanziari • consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa; • difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi; • incapacità di pagare i debiti alla scadenza; • incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; • cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”; • incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
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Responsabilità della valutazione della continuità aziendale
Indicatori finanziari STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO IMPIEGHI anno X valori % Attivo immobilizzato AI 85,14% - Immobilizzazioni immateriali 1.739 0,01% - Immobilizzazioni materiali 83,31% - Immobilizzazioni finanziarie 1,82% Attivo Circolante lordo AC 14,86% - Disponibilità non liquide D 0,00% - Liquidita' differite Ld 13,96% - Liquidita' immediate li 0,89% TOTALE CAPITALE INVESTITO K 100,00% FONTI Patrimonio netto PN 16,15% di cui Capitale Sociale CS 4,45% Passività consolidate Pc 1,99% Passività correnti pb 81,86% TOTALE CAPITALE ACQUISITO
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Responsabilità della valutazione della continuità aziendale
Indicatori finanziari Indici di composizione anno X dell'attivo % Attivo immobilizzato AI 0,85 K % Liquidità Ld+li 0,15 del passivo % Capitale permanente PN+Pc 0,18 % Correnti pb 0,82 % Capitale proprio PN 0,16 % Capitale di terzi Pc+pb 0,84 Indici di Struttura Finanziaria 1) Elasticità degli impieghi AC 2) Liquidità capitale investito 3) Rigidità dei finanziamenti 1,22 4) Grado di indebitamento 6,19 5) Solidità patrimoniale 3,63 CS
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Responsabilità della valutazione della continuità aziendale
Indicatori di Redditività CONTO ECONOMICO DI ANALISI REDDITUALE anno X % Valore della produzione (a) Costi per materie 16,32% Costi per servizi 23,11% Costi per godimento beni di terzi 6.277 0,29% Variazione delle rimanenze di materie prime 0,00% Oneri diversi di gestione 25,36% Totale costi esterni (b) 65,08% Valore aggiunto (a)-(b) 34,92% Costi del personale 15,10% Margine operativo lordo 19,81% Ammortamenti e svalutazioni 5,43% Accantonamenti 2.184 0,10% Totale amm, sval e accantonamenti 5,53% Reddito operativo (Ro) 14,28% Risultato dell'area finanziaria -3.387 -0,16% Risultato dell'area straordinaria Risultato dell'area atipica Totale aree non operative Reddito prima delle imposte 14,12% Imposte sul reddito 8,89% Risultato d'esercizio (Rn) 5,24%
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Responsabilità della valutazione della continuità aziendale
Indicatori di Redditività Indici di situazione economica Anno X Tasso di redditività del capitale investito nell'area operativa: Ro 2,21% ROI (Return on Investment) K Tasso di redditività del capitale proprio: Rn 4,99% ROE (Return on Equity) PN Indice di economicità delle vendite: 16,55% ROS (Return on Sales) Rv Tasso di rotazione del capitale investito nell'area operativa: 0,13 Ko Costo medio del capitale preso a prestito a titolo oneroso: Of 0,06% ROD (Return on Debt) Df
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Responsabilità della valutazione della continuità aziendale
Indicatori gestionali • intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività; • perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione; • perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; • difficoltà con il personale; •scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti; • comparsa di concorrenti di grande successo.
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Responsabilità della valutazione della continuità aziendale
Altri indicatori • capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari; • procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte; • modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa; • eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti. La rilevanza di tali eventi o circostanze può spesso essere attenuata da altri fattori. Ad esempio, il fatto che un’impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati flussi di cassa con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l’aumento di capitale. Analogamente, la perdita di un importante fornitore può essere attenuata dalla disponibilità di un’adeguata fonte alternativa di approvvigionamento.
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Responsabilità della valutazione della continuità aziendale
Le procedure per la valutazione del rischio aiutano il revisore a stabilire se è probabile che l’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale sia una problematica importante e quale sia il suo impatto sulla pianificazione del lavoro di revisione. Tali procedure consentono altresì di confrontarsi con la direzione in modo più tempestivo e di discutere i piani predisposti da quest’ultima, nonché le decisioni relative a problematiche di continuità aziendale identificate dalla direzione stessa. Inoltre le dimensioni di un’impresa possono influire sulla sua capacità di resistere a condizioni avverse. Le imprese di dimensioni minori possono essere in grado di reagire rapidamente in modo da sfruttare le opportunità ma possono mancare di fondi per sostenere le attività.
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Responsabilità della valutazione della continuità aziendale
Tra le condizioni particolarmente significative per le imprese di dimensioni minori vi è il rischio che le banche e altri finanziatori possano cessare di sostenere l’impresa, così come la possibile perdita di un importante fornitore o cliente, di una figura chiave nell’ambito del personale dipendente, ovvero del diritto a svolgere la propria attività garantito da una concessione, da un contratto di distribuzione o da altro contratto. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 richiede al revisore di riconsiderare la propria valutazione del rischio e quindi di modificare le procedure di revisione in precedenza pianificate qualora, nel corso della revisione, siano acquisiti ulteriori elementi probativi che influiscono sulla sua valutazione del rischio. Se vengono individuati eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento dopo che il revisore ha effettuato la valutazione del rischio, può essere necessario che egli riconsideri la propria valutazione del rischio di errori significativi. L’esistenza di tali eventi o circostanze può influenzare anche la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione conseguenti in risposta ai rischi identificati e valutati. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 «Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati» stabilisce regole e fornisce una guida al riguardo.
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L’apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione
Il revisore deve valutare a sua volta la valutazione della direzione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Nell’apprezzare la valutazione della direzione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, il revisore deve coprire lo stesso periodo considerato dalla direzione nell’effettuare la propria valutazione, come richiesto dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, ovvero da leggi o regolamenti qualora questi specifichino un periodo più lungo. Se la valutazione della direzione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi a partire da quella data. Nell’apprezzare la valutazione della direzione, il revisore deve considerare se questa includa tutte le informazioni pertinenti di cui sia venuto a conoscenza in seguito al lavoro di revisione svolto.
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L’apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione
La valutazione della direzione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento rappresenta un punto fondamentale della considerazione del revisore sull’utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione. Non è responsabilità del revisore porre rimedio alla mancanza di analisi da parte della direzione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In alcune circostanze, peraltro, la mancanza di un’analisi dettagliata della direzione a supporto della propria valutazione può non impedire al revisore di concludere se l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione sia appropriato alle circostanze. Per esempio, quando l’impresa ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la direzione può effettuare la propria valutazione senza il supporto di analisi dettagliate. In tal caso, il revisore può valutare l’appropriatezza della valutazione della direzione senza svolgere procedure dettagliate di valutazione purché le altre procedure adottate siano sufficienti per consentirgli di concludere se l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione, nella redazione del bilancio, sia appropriato alle circostanze.
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L’apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione
In altre circostanze, la valutazione da parte del revisore della valutazione della direzione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, può includere una valutazione del processo adottato dalla direzione per effettuare la propria valutazione, delle assunzioni sulle quali si basa la valutazione, dei piani d’azione futuri della direzione e se tali piani siano attuabili nelle circostanze. La maggior parte dei quadri normativi sull’informazione finanziaria che richiedono esplicitamente una valutazione da parte della direzione specificano anche il periodo in relazione al quale è richiesto alla direzione di tenere conto di tutte le informazioni disponibili.
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L’apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione
Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori In molti casi, la direzione delle imprese di dimensioni minori può non aver predisposto una valutazione dettagliata in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento ma può invece contare su una profonda conoscenza dell’attività aziendale e sulle prospettive future attese. Nondimeno, in conformità alle regole del presente principio di revisione, il revisore è tenuto a valutare la valutazione della direzione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Per le imprese di dimensioni minori può risultare appropriato discutere con la direzione sui finanziamenti dell’impresa a medio e lungo termine, sempre che le assunzioni della direzione siano supportate da elementi documentali sufficienti e non siano incoerenti con la comprensione dell’impresa da parte del revisore. Pertanto, la regola che impone al revisore di richiedere alla direzione di estendere la propria valutazione può, ad esempio, realizzarsi mediante una discussione, un’indagine o un’ispezione della documentazione di supporto, ad esempio ordini ricevuti per forniture future, valutati in relazione alla loro fattibilità o comprovati in altro modo.
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L’apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione
Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori Un sostegno permanente da parte dei proprietari-amministratori è spesso importante ai fini della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento per le imprese di dimensioni minori. Qualora un’impresa di dimensioni minori sia finanziata in ampia misura da un prestito del proprietario-amministratore, può risultare importante che tali risorse non vengano meno. Per esempio la continuità di un’impresa di dimensioni minori che versi in difficoltà finanziarie può dipendere dall’eventualità che un prestito del proprietario- amministratore sia subordinato rispetto a quelli ricevuti da una banca o da altri creditori, ovvero che egli ottenga un prestito a favore dell’impresa fornendo i propri beni personali a garanzia. In tali circostanze il revisore può acquisire appropriati elementi probativi documentali sulla subordinazione del prestito del proprietario- amministratore o sulla garanzia. Quando un’impresa dipende dal sostegno aggiuntivo del proprietario-amministratore, il revisore può valutare la capacità dello stesso di ottemperare agli obblighi previsti dall’accordo di sostegno. Inoltre, il revisore può richiedere una conferma scritta dei termini e delle condizioni connessi a tale sostegno e delle intenzioni o della comprensione della situazione da parte del proprietario- amministratore.
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Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione
Il revisore deve indagare presso la direzione circa gli eventi o le circostanze, di cui questa sia a conoscenza, successivi al periodo considerato nella valutazione, che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Il revisore presta la propria attenzione alla possibile esistenza di eventi noti, pianificati o meno, o di circostanze che si verificheranno nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione che possano mettere in discussione l’appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. Poiché il grado di incertezza relativo all’esito di un evento o di una circostanza aumenta quanto più l’evento o la circostanza si riferiscono ad un futuro lontano, nel considerare tali eventi o circostanze è necessario che gli indizi relativi alla problematica della continuità aziendale risultino significativi prima che il revisore consideri se intraprendere ulteriori azioni. Se vengono individuati tali eventi o circostanze, il revisore può avere necessità di richiedere alla direzione di valutare la potenziale rilevanza dell’evento o della circostanza sulla propria valutazione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
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Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione
Il revisore non ha la responsabilità di svolgere altre procedure di revisione, oltre alle indagini presso la direzione, per individuare eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione, che non può essere inferiore ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
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Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista o meno un'incertezza significativa relativa a tali eventi o circostanze (di seguito "incertezza significativa") mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti.
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Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
Tali procedure devono includere: a) la richiesta alla direzione di effettuare una valutazione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, laddove la direzione non vi abbia già provveduto; b) la valutazione dei piani d’azione futuri della direzione connessi alla sua valutazione della continuità aziendale, della misura in cui la realizzazione di tali piani possa migliorare la situazione e se tali piani siano attuabili nelle specifiche circostanze;
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Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
c) ove l’impresa abbia predisposto una previsione dei flussi di cassa e l’analisi della previsione rappresenti un fattore significativo nel considerare l’esito futuro di eventi o circostanze nella valutazione dei piani d’azione futuri della direzione: i) la valutazione dell’attendibilità dei dati sottostanti utilizzati per predisporre la previsione dei flussi di cassa; ii) stabilire se le assunzioni sottostanti a tale previsione siano adeguatamente supportate; d) la considerazione se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, si siano resi disponibili ulteriori fatti o informazioni; e) la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, relative ai piani d’azione futuri ed alla loro fattibilità.
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Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
In particolare, tali procedure di revisione includono: • analisi e discussione con la direzione sui flussi di cassa ed i profitti futuri nonché su altri dati previsionali pertinenti; • analisi e discussione con la direzione sugli ultimi bilanci intermedi disponibili dell’impresa; • lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze; • lettura critica dei verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi responsabili delle attività di governance e di altri comitati pertinenti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie; • indagine presso i consulenti legali dell’impresa sull’esistenza di controversie legali e contestazioni e sulla ragionevolezza delle valutazioni della direzione circa il loro esito e circa la stima dei relativi effetti economico-finanziari;
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Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
• conferma dell’esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi accordi con parti correlate e soggetti terzi volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario e valutazione della capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti; • valutazione dei piani dell’impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti; • svolgimento di procedure di revisione sugli eventi successivi per identificare quelli che mitigano o comunque influenzano la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento; • conferma dell’esistenza, dei termini e dell’adeguatezza delle agevolazioni creditizie; • acquisizione e riesame delle relazioni su attività di vigilanza; • determinazione dell’adeguatezza del supporto derivante da eventuali cessioni pianificate di attività.
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Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze
La valutazione dei piani d’azione futuri della direzione può comprendere indagini presso la direzione riguardo tali piani inclusi, ad esempio, quelli riguardanti l’alienazione di attività, la richiesta di prestiti o la ristrutturazione di debiti, la riduzione o il differimento delle spese e gli aumenti di capitale. Inoltre il revisore può mettere a confronto: • le previsioni economico-finanziarie per i periodi amministrativi precedenti più recenti con i risultati storici; • le previsioni economico-finanziarie per il periodo amministrativo in corso con i risultati ottenuti fino al momento della verifica. Quando le assunzioni formulate dalla direzione includono il sostegno costante da parte di soggetti terzi, sia mediante la subordinazione dei prestiti o gli impegni a mantenere o a fornire ulteriori finanziamenti, sia mediante le garanzie e tale sostegno sia importante ai fini della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, può essere necessario che il revisore consideri se richiedere una conferma scritta (che includa i termini e le condizioni) da parte di tali soggetti e se acquisire evidenza della loro capacità di fornire tale sostegno.
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Conclusioni del revisore
Il revisore deve valutare se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e deve giungere ad una conclusione a tale riguardo. Sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore deve concludere se, a suo giudizio, esista un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Esiste un’incertezza significativa quando l’entità dell’impatto potenziale di eventi o circostanze e la probabilità che essi si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un’informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di: a) una corretta rappresentazione del bilancio, in presenza di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione; ovvero b) un bilancio non fuorviante, in presenza di un quadro normativo basato sulla conformità.
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Conclusioni del revisore
L’espressione “incertezza significativa” viene utilizzata nello IAS 1 con riferimento alle incertezze relative ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, che dovrebbero essere oggetto di informativa in bilancio. In altri quadri normativi sull’informazione finanziaria, l’espressione “incertezza significativa” viene utilizzata in circostanze simili. Il paragrafo 18 indica che esiste un'incertezza significativa quando l’entità dell'impatto potenziale degli eventi o delle circostanze e la probabilità che essi si verifichino sono tali che si rende necessaria un’informativa appropriata al fine di fornire una corretta rappresentazione (per i quadri normativi basati sulla corretta rappresentazione) o affinché il bilancio non sia fuorviante (per i quadri normativi basati sulla conformità). Il paragrafo 18 richiede al revisore di concludere sull'esistenza di un'incertezza significativa indipendentemente dal fatto che, o da come, il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile definisca un'incertezza significativa.
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Conclusioni del revisore
Adeguatezza dell’informativa quando sono stati identificati eventi o circostanze ma non esiste nessuna incertezza significativa Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento ma, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore conclude che non esiste nessuna incertezza significativa, il revisore deve valutare se, alla luce delle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, il bilancio fornisca un'informativa adeguata in merito a tali eventi o circostanze.
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Conclusioni del revisore
Adeguatezza dell’informativa quando sono stati identificati eventi o circostanze ma non esiste nessuna incertezza significativa Anche quando non esiste nessuna incertezza significativa, il Principio richiede al revisore di valutare se, alla luce delle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, il bilancio fornisca un'informativa adeguata sugli eventi o sulle circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Alcuni quadri normativi sull’informazione finanziaria possono prevedere un'informativa su quanto segue: • gli eventi o le circostanze principali; • la valutazione da parte della direzione della significatività di tali eventi o circostanze in relazione alla capacità dell’impresa di adempiere alle proprie obbligazioni; • i piani della direzione che attenuano l'effetto di tali eventi o circostanze; ovvero • specifiche valutazioni significative effettuate dalla direzione nell'ambito della propria valutazione complessiva in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
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Conclusioni del revisore
Adeguatezza dell’informativa quando sono stati identificati eventi o circostanze ma non esiste nessuna incertezza significativa Quando il bilancio è redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, la valutazione del revisore in merito al fatto se il bilancio fornisca una corretta rappresentazione include la considerazione della presentazione, della struttura e del contenuto del bilancio nel suo complesso, e se il bilancio, incluse le relative note, rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. A seconda dei fatti e delle circostanze, il revisore può stabilire che siano necessarie ulteriori informazioni per fornire una corretta rappresentazione. Questo potrebbe verificarsi, per esempio, quando sono stati identificati eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento ma, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore conclude che non esiste nessuna incertezza significativa e il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile non richiede esplicitamente nessuna informativa in merito a tali circostanze.
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Conclusioni del revisore
Adeguatezza dell’informativa quando sono stati identificati eventi o circostanze ed esiste un'incertezza significativa Se il revisore conclude che l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione è appropriato alle circostanze ma esiste un’incertezza significativa, egli deve stabilire se il bilancio: a) fornisca un'informativa adeguata degli eventi o delle circostanze principali che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, nonché dei piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze; b) evidenzi chiaramente che esiste un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell’attività aziendale.
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Conclusioni del revisore
Adeguatezza dell’informativa quando sono stati identificati eventi o circostanze ed esiste un'incertezza significativa Il Principio richiede al revisore di determinare se l'informativa di bilancio tratti gli aspetti esposti in tale paragrafo. Tale determinazione è ulteriore rispetto a quella sull'adeguatezza dell'informativa su un'incertezza significativa richiesta dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. Alcuni quadri normativi sull’informazione finanziaria richiedono un'informativa ulteriore rispetto agli aspetti esposti nel paragrafo 19, che può riguardare: • la valutazione da parte della direzione della significatività degli eventi o delle circostanze in relazione alla capacità dell’impresa di adempiere alle proprie obbligazioni; ovvero • specifiche valutazioni significative effettuate dalla direzione nell'ambito della propria valutazione complessiva in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Alcuni quadri normativi sull’informazione finanziaria possono fornire ulteriori indicazioni riguardo alla considerazione, da parte della direzione, dell'informativa sull'entità dell'impatto potenziale degli eventi o delle circostanze principali nonché sulla probabilità e sulla tempistica del loro accadimento.
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Implicazioni per la relazione di revisione
Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale Se il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, l’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio è inappropriato, egli deve esprimere un giudizio negativo. Qualora l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale non sia appropriato nelle circostanze, la direzione può essere tenuta, ovvero può scegliere, di redigere il bilancio sulla base di un altro criterio (per esempio, secondo il criterio di liquidazione). Il revisore può essere in grado di svolgere la revisione contabile su quel bilancio purché stabilisca che tale altro criterio è accettabile nelle circostanze. Il revisore può essere in grado di esprimere un giudizio senza modifica su quel bilancio purché contenga un’informativa adeguata sul criterio in base al quale il bilancio è stato redatto, ma può ritenere appropriato o necessario inserire, nella propria relazione, un richiamo d’informativa in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706 «Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente» per richiamare l’attenzione del lettore su tale criterio alternativo e sulle ragioni per il suo utilizzo.
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Implicazioni per la relazione di revisione
Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale Se il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, l’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio è inappropriato, egli deve esprimere un giudizio negativo. Si precisa che, se il bilancio è stato redatto utilizzando il presupposto della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, tale utilizzo da parte della direzione è inappropriato, la regola dettata dal presente Principio, che richiede al revisore di esprimere un giudizio negativo, si applica a prescindere dal fatto che il bilancio includa o meno un’informativa sull’utilizzo inappropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale.
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Implicazioni per la relazione di revisione
Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di un’incertezza significativa Informativa adeguata nel bilancio sull'incertezza significativa Se il bilancio presenta un’informativa adeguata sull'incertezza significativa, il revisore deve esprimere un giudizio senza modifica e la relazione di revisione deve includere una sezione separata dal titolo “Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale” al fine di: a) richiamare l’attenzione sull’informativa resa in bilancio in cui sono descritti gli aspetti di cui al paragrafo 19; b) dichiarare che tali eventi o circostanze indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e che il giudizio espresso dal revisore, per quanto concerne tale aspetto, è un giudizio senza modifica.
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Implicazioni per la relazione di revisione
Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di un’incertezza significativa L'identificazione di un'incertezza significativa è un aspetto importante per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori. L'utilizzo di una sezione separata con un titolo che fa riferimento al fatto che esiste un'incertezza significativa relativa alla continuità aziendale avverte gli utilizzatori di questa circostanza. Il paragrafo 22 stabilisce le informazioni minime che è necessario presentare nella relazione di revisione in ciascuna delle circostanze descritte. Il revisore può fornire informazioni aggiuntive per integrare le dichiarazioni richieste, per esempio per spiegare: • che l'esistenza di un'incertezza significativa è fondamentale per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori; ovvero • in che modo l'aspetto è stato affrontato nel corso della revisione contabile.
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Implicazioni per la relazione di revisione
Esempi di relazioni di revisione riguardanti la continuità aziendale • Esempio 1(I) - Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio contenente un giudizio senza modifica quando il revisore ha concluso che l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato ma esiste un'incertezza significativa e che l'informativa nel bilancio è adeguata - International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e ulteriori provvedimenti normativi che fanno parte del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile rilevanti nelle circostanze – EIP • Esempio 2(I) - Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio contenente la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio a causa dell’esistenza di molteplici incertezze significative che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale – International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e ulteriori provvedimenti normativi che fanno parte del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile rilevanti nelle circostanze – EIP • Esempio 3(I) – Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene un giudizio con rilievi quando il revisore ha concluso che l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato ma esiste un’incertezza significativa non adeguatamente descritta nelle note al bilancio; la carenza di informativa è significativa ma non pervasiva – International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e ulteriori provvedimenti normativi che fanno parte del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile rilevanti nelle circostanze – EIP
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Implicazioni per la relazione di revisione
Esempi di relazioni di revisione riguardanti la continuità aziendale • Esempio 4(I) – Relazione di revisione sul bilancio consolidato che contiene un giudizio negativo quando il revisore ha concluso che l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato ma esiste un’incertezza significativa non adeguatamente descritta nelle note al bilancio; la carenza di informativa è significativa e pervasiva – Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Società diversa da EIP • Esempio 5(I) – Relazione di revisione sul bilancio consolidato che contiene un giudizio negativo quando il revisore ha concluso che l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è inappropriato – International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e ulteriori provvedimenti normativi che fanno parte del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile rilevanti nelle circostanze – EIP • Esempio 6(I) - Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio a causa del rifiuto degli amministratori di effettuare o estendere la propria valutazione in merito alla capacità dell’impresa di operare come un’entità in funzionamento - Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Società diversa da EIP
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Implicazioni per la relazione di revisione
Esempio n.3 RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 [integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento] Agli azionisti della ABC S.p.A. Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio Giudizio con rilievi [Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa][, dal conto economico], dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati. A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione di quanto riportato nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi della presente relazione, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea [e a (identificazione degli ulteriori provvedimenti normativi rilevanti nelle circostanze)].
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Implicazioni per la relazione di revisione
Esempio n.3 Elementi alla base del giudizio con rilievi [Descrizione della situazione specifica dell’impresa indicando la/le circostanza/e per la/le quale/i il revisore ritiene che l’informativa relativa all’esistenza delle incertezze significative sulla continuità aziendale non sia stata fornita in modo adeguato nelle note al bilancio. Si ricorda che il revisore, come indicato nel paragrafo 23 del presente principio, deve affermare nel testo del paragrafo che esiste un’incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Concludere con la seguente formulazione: Il bilancio e la relativa informativa non rappresentano in modo adeguato tale[i] circostanza[e].] [Si rammenta che quanto indicato nel precedente paragrafo dovrà essere integrato, se del caso, con quanto previsto dal paragrafo 13(I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701 in conformità al paragrafo 15(I) del medesimo principo.] [Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le [mie][nostre] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. [Sono indipendente][Siamo indipendenti] rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. [Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio con rilievi.
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Implicazioni per la relazione di revisione
Esempio n.3 Aspetti chiave della revisione contabile Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il [mio][nostro] giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da [me][noi] affrontati nell’ambito della revisione contabile e nella formazione del [mio][nostro] giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non [esprimo][esprimiamo] un giudizio separato. Oltre a quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi, [ho][abbiamo] identificato gli aspetti di seguito descritti come aspetti chiave della revisione da comunicare nella presente relazione. [Descrizione di ciascuno degli aspetti chiave della revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701.]
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Implicazioni per la relazione di revisione
Esempio n.3 Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea [e ai (identificazione degli ulteriori provvedimenti normativi rilevanti nelle circostanze)] e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
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Implicazioni per la relazione di revisione
Esempio n.3 Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio d’esercizio I [miei][nostri] obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il [mio][nostro] giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio
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OIC 11 – «Finalità e postulato del bilancio d’esercizio»
Il nuovo Principio contabile OIC 11 entra in vigore a partire dai bilancio degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2018, fatta salva la facoltà di applicazione anticipata. Tuttavia, per i paragrafi dal 21 al 24, ovvero la parte che tratta del postulato della “continuità aziendale”, è prevista l’entrata in vigore per i bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2017 con l’effetto anche di sospendere l’applicazione del capitolo 7 dell’OIC 5 riferito alle valutazioni nel bilancio nell’ipotesi del venir meno del going concern. Le indicazioni che si possono trarre dall’Oic 11 in merito al postulato della continuità aziendale ed agli effetti che esso produce, in senso positivo o negativo, sulla valutazione delle poste di bilancio sono principalmente le seguenti:
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OIC 11 – «Finalità e postulato del bilancio d’esercizio»
la “continuità aziendale” si sostanzia nella capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio; la crisi di impresa non è di per sé una giustificazione sufficiente ad abbandonare i criteri di continuità; tuttavia, in questa condizione, detti criteri vanno applicati con estrema cautela; quindi, quando gli amministratori intravedono “significative incertezze” in merito alla capacità dell’azienda di permanere nelle condizioni suddette, nella Nota integrativa essi devono fornire in modo chiaro le informazioni relative ai “fattori di rischio”, alle “assunzioni effettuate” e alle “incertezze identificate”, nonché ai “piani aziendali futuri” volti a fronteggiare dette incertezze. Nella Nota integrativa dovranno essere poi esplicitate anche le ragioni che qualificano tali incertezze come “significative” ed infine le ricadute che possono determinare sulla continuità aziendale;
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OIC 11 – «Finalità e postulato del bilancio d’esercizio»
Qualora gli amministratori concludano ritenendo che non sussistono le condizioni per poter operare in “continuità aziendale” (e che non vi sono quindi ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività) ma non si sono ancora verificate le condizioni di scioglimento della società ex articolo 2484 cod. civ., la valutazione di bilancio deve ancora essere informata a criteri di funzionamento e quindi ispirata alla continuità aziendale, ma occorre tenere conto nella applicazione pratica di tali criteri del limitato orizzonte temporale residuo. Cosa significa in concreto tutto ciò? L’OIC 11 fornisce alcuni esempi: significa che nel valutare le immobilizzazioni materiali ed immateriali occorre tenere conto di una revisione della vita utile nonché di perdite durevoli di valore (OIC 9) innescate appunto dalla limitata prospettiva del loro impiego; che occorre esaminare i contratti esistenti e le obbligazioni che ne derivano, poiché la società potrebbe essere esposta a rischi e passività potenziali per inadempimenti contrattuali; che le relazioni di copertura dei derivati (OIC 32) potrebbero venire meno; che la recuperabilità delle imposte anticipate andrebbe ragionevolmente rivista; ecc.
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OIC 11 – «Finalità e postulato del bilancio d’esercizio»
21. L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. 22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale
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OIC 11 – «Finalità e postulato del bilancio d’esercizio»
23. Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art del codice civile cause di scioglimento di cui all’art del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società. Di seguito si riportano alcuni esempi non esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull’applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio:
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OIC11 – «Finalità e postulato del bilancio d’esercizio»
a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” e dell’OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l’uso in azienda; b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d’uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile; c) l’esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell’OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”. La limitatezza dell’orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti; d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento; e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”, alla luce delle mutate prospettive aziendali.
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OIC 11 – «Finalità e postulato del bilancio d’esercizio»
24. Quando, ai sensi dell’articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile, il bilancio d’esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio.
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Oic 30 – bilanci intermedi
SCOPO CONTENUTO Il presente principio tratta la normativa relativa: ai bilanci intermedi delle società quotate nei mercati regolamentati; alle relative relazioni semestrali e trimestrali. Scopo di questo Principio è quello di definire i principi contabili per la presentazione e la redazione dei bilanci intermedi. Questi ultimi sono bilanci diversi dai bilanci d’esercizio e da quelli consolidati in quanto offrono una rappresentazione riferita ad una data che cade nel corso dell’esercizio e non al termine di esso. Pertanto i bilanci intermedi non sono sempre costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma hanno talvolta una composizione semplificata in relazione alle finalità per i quali sono richiesti. I bilanci intermedi sono redatti per: eventi particolari eccezionali espressamente disciplinati dal codice civile; utilità d’informazione; esigenza di dare pubblicità dell’andamento aziendale in corso d’anno.
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I bilanci intermedi si distinguono in obbligatori, quando sono prescritti dalle norme di legge o da regolamenti, e volontari, quando sono redatti per utilità o convenienza dell’imprenditore. Alcuni bilanci intermedi possono definirsi straordinari perché sono legati ad eventi straordinari nella vita dell’impresa, hanno scopi e sono redatti con criteri di formazione e valutazione diversi dai bilanci d’esercizio. I bilanci straordinari, redatti in occasione di trasformazioni, conferimenti, liquidazioni, non formano oggetto di questo Principio contabile. Non sono tuttavia bilanci straordinari le situazioni patrimoniali redatte dalle società partecipanti alla fusione (art quater) ed alla scissione (art novies);,
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2. I BILANCI INTERMEDI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
Le situazioni che possono richiedere in determinate circostanze la redazione di bilanci intermedi e che sono trattati in questo documento sono le seguenti: Riduzione del capitale sociale per perdite; Riduzione del capitale sociale; Emissione di un prestito obbligazionario; Distribuzione di acconti sui dividendi; Aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve; Acquisto di azioni proprie; Delibere di fusione e scissione.
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2.2.1 La situazione patrimoniale ex artt. 2446 e 2447 cod. civ.
Art Riduzione del capitale per perdite. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.
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Art Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
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Riduzione del capitale sociale (art. 2445, cod. civ
Riduzione del capitale sociale (art. 2445, cod. civ.) Disciplina generale Art Riduzione del capitale sociale. La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli e L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale. (1 ) La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.
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L’attuazione della delibera di riduzione del capitale
La riduzione del capitale deve effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie, eventualmente possedute dopo la riduzione, non eccedano la decima parte del capitale sociale (art. 2445, 2° comma, cod. civ.) e può avvenire in uno dei seguenti modi: 1) liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti; 2) rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt e 2413, cod. civ.; 3) acquisto e successivo annullamento di azioni proprie. In ordine all'incidenza della riduzione del capitale sulle partecipazioni azionarie, i primi due modi di riduzione, previsti dal 1° comma dell'art. 2445, cod. civ., possono comportare o la riduzione del valore nominale di tutte le azioni o l'eliminazione di una parte delle azioni (proporzionale a quelle possedute da ciascun socio e quindi sempre nel rispetto della parità di trattamento). Il terzo modo di riduzione, richiamato dagli artt e 2357-bis, cod. civ., può invece, realizzarsi solo attraverso il riscatto e l'annullamento di una parte delle azioni in circolazione. Per la riduzione di capitale attraverso l'acquisto e l'annullamento di azioni proprie, si rinvia a quanto già esposto nel Principio contabile 20 Titoli e partecipazioni (punto III Azioni proprie). Una circostanziata relazione che illustri più dettagliatamente la proposta di riduzione del capitale sociale può essere richiesta dai soci in assemblea. L’organo amministrativo potrà quindi prepararla, corredandola, ove ritenuto opportuno, da una situazione patrimoniale aggiornata. La situazione sarà necessaria, anche per rispettare il diritto d’informazione, se dalla chiusura dell’ultimo esercizio si sono verificati eventi che abbiano rilevantemente inciso sul patrimonio netto.
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Emissione di prestiti obbligazionari (art. 2410, cod. civ.)
L’emissione di prestiti obbligazionari è attualmente prevista per le società per azioni e, per effetto del rinvio contenuto nell’art c.c., per le società in accomandita per azioni (non per le società a responsabilità limitata8). La norma di riferimento circa i limiti di emissione è l’art. 2412, cod. civ., che al primo comma stabilisce che “la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato”. Tale disposizione si applica anche nel caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni. I commi successivi dell’art. 2412, cod. civ., prevedono specifiche deroghe a tale limitazione; tali deroghe non vengono qui riportate perché ininfluenti al fine del problema in esame. La normativa sopra richiamata fa riferimento all’“ultimo bilancio approvato”. Deve intendersi quindi l’ultimo bilancio di esercizio che è stato approvato e in tal caso non sorge la necessità di redigere un bilancio intermedio. La giurisprudenza tuttavia ha concordemente ritenuto ammissibile la redazione di un bilancio “intermedio” utilizzabile ai fini dell’art. 2412, cod. civ., a condizione che sia approvato con delibera assembleare. Sotto questo profilo pertanto si pone il problema della redazione di un bilancio “intermedio” e quindi dei criteri di redazione dello stesso. Tale bilancio deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. I criteri di presentazione e valutazione sono quelli del bilancio d’esercizio. È opportuno che l’organo amministrativo motivi in apposita relazione l’emissione del prestito obbligazionario con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse finanziarie ottenibili e al recupero dell’investimento ai fini di giustificare il piano di rimborso.
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2.5. Distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433-bis, cod. civ.)
Stabilisce l’art bis cod. civ. che le società per azioni “il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all’albo speciale”, possono distribuire acconti sugli utili in corso, se tale distribuzione è prevista dallo statuto e se dal bilancio dell’esercizio precedente non risultino delle perdite ancorché esse siano relative ad esercizi precedenti. L’ammontare di tali acconti non può superare la minore somma tra l’importo degli utili in corso, al netto della quota destinata a riserva legale e statutaria, e quello delle riserve disponibili. La possibilità della distribuzione di acconti sui dividendi deve risultare da un prospetto contabile e da una relazione, assoggettati al parere della società di revisione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consenta tale distribuzione. Si ritiene che il prospetto contabile debba essere costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti secondo gli schemi edittali, non necessariamente accompagnati dalla nota integrativa. Infatti i due citati documenti offrono una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda sociale. I due documenti devono essere aggiornati onde offrire un’informazione tempestiva e debbono essere corredati da informazioni e dati complementari onde consentire di prendere consapevolmente la decisione richiesta dalla fattispecie in esame. La relazione dovrà evidenziare i criteri di valutazione applicati nella redazione dei documenti citati; tali criteri devono essere quelli che sovrintendono alla formazione del bilancio d’esercizio. Nella relazione dovrà essere comunicato l’importo degli utili in corso, al netto e al lordo dell’effetto fiscale, e messo in relazione detto importo, al netto dell’effetto fiscale, con le riserve distribuibili al fine di determinare la somma massima disponibile per un acconto sul dividendo. La relazione infine illustrerà la proposta formulata all’assemblea, ovvero l’acconto proposto e la sua compatibilità con le risultanze di bilancio.
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2.6. Aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve (art. 2442, cod. civ.)
Il 1° comma dell’art. 2442, cod. civ. stabilisce: “l’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili”. Trattasi di aumento “nominale” del capitale sociale con utilizzo di riserve disponibili di utile o di capitale. Dall’esame letterale e sistematico della norma si evince che le società, nel caso sopra descritto, non devono redigere alcun bilancio ad hoc. Le riserve ed i fondi a cui si riferisce l’articolo sono quelli iscritti nell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea che può essere o il bilancio di esercizio o anche un bilancio intermedio ad hoc redatto con i criteri del bilancio d’esercizio ed approvato dall’assemblea, allorché s’intende utilizzare una riserva costituita dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio9.
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2.7. Acquisto di azioni proprie (art. 2357, cod. civ.)
Il 1° comma dell’art. 2357, cod. civ., recita: “La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate”. L’acquisto di azioni proprie, consentito secondo le modalità indicate nell’art. 2357, 1° comma, cod. civ., deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria. Tale norma non lascia alcun dubbio interpretativo: alle società viene posto il limite dato dai valori risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Non è previsto un bilancio intermedio allorché si decida di acquistare azioni proprie. È chiaro che nel caso in cui l’organo amministrativo procede alla redazione di un bilancio intermedio questo dovrà essere sottoposto all’assemblea per l’approvazione10. In particolare si evidenzia che per “utili distribuibili” si intendono quelli che l’assemblea, in passato, avrebbe potuto distribuire deliberandone invece l’accantonamento, mentre le riserve citate nell’articolo sono quelle disponibili.
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2.8. Fusione e scissione Nei trenta giorni che precedono l’assemblea, convocata per deliberare la fusione, devono essere depositate presso la sede delle società che partecipano alla fusione, oltre al progetto di fusione con le relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti e ai bilanci degli ultimi tre esercizi, le situazioni patrimoniali delle società medesime redatte con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio e riferite ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno del deposito (artt quater, 1° comma cod. civ.). La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima della data del summenzionato deposito (art quater, 2° comma). Conformemente alla dottrina prevalente e alla prassi giurisprudenziale, la situazione patrimoniale è costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in quanto essa consente di valutare compiutamente le società partecipanti alla fusione e le cause delle variazioni intervenute nel periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato. Pur nel silenzio del legislatore e tenuto conto, peraltro, della giurisprudenza e della dottrina sul punto11, è raccomandata la presentazione della nota integrativa. Quanto sopra esposto si applica anche in caso di scissione (art ter, comma 1, cod. civ.).
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3. I BILANCI INTERMEDI: ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI PER LA LORO REDAZIONE 3.1. Definizione e obiettivi In questo capitolo sono trattate le modalità di presentazione e redazione di bilanci intermedi destinati ad uso esterno. In questo contesto un bilancio intermedio è definito come un bilancio d’impresa12, di norma, per un periodo inferiore ai dodici mesi13. In genere si tratta di bilanci di durata pari a tre, sei o nove mesi a cui si fa riferimento con la dizione di bilanci trimestrali (primo, secondo, terzo trimestre) o semestrali (nel caso di bilanci presentati per il secondo trimestre). Un bilancio intermedio come sopra definito ha l’obiettivo di informare il pubblico circa l’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per quelli reddituali, e risponde all’esigenza degli utilizzatori del bilancio di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale. Sono, invece, generalmente esclusi altri obiettivi, tipici del bilancio d’esercizio, quali, fra gli altri, la misurazione dell’utile distribuibile. Inoltre questi tipi di bilanci intermedi non sempre richiedono l’approvazione da parte dei soci. In alcuni casi specifici, individuati dal codice civile, i bilanci intermedi sono soggetti a particolari formalità quali il deposito nella sede della società.
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3.1. Definizione e obiettivi
Essendo documenti contabili pubblici, destinati ad informare i lettori sull’andamento dell’impresa in corso d’anno, i bilanci intermedi devono osservare i requisiti del secondo comma dell’art cod. civ.: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”. Un bilancio intermedio, affinché sia di effettiva utilità per i destinatari, deve essere comunicato con tempestività poiché il ritardo nella rilevazione dell’informazione può rendere la stessa scarsamente significativa per coloro che, sulla base di tale bilancio, avrebbero dovuto prendere delle decisioni. Tuttavia le imprese non devono essere gravate di costi eccessivi per produrre continuamente informazioni finanziarie destinate al pubblico. Pertanto, pur dovendo rispettare i criteri generali sopra citati, i bilanci intermedi possono essere predisposti con un dettaglio informativo più contenuto e con modalità di rappresentazione più sintetiche, come sarà illustrato nel seguito di questo documento. Se il bilancio intermedio non rispetta tutte le regole formali di un bilancio d’esercizio, le imprese dovranno evitare nelle titolazioni ed in ogni riferimento il termine “bilancio”, specificando inoltre che i dati contabili oggetto di presentazione si riferiscono ad un periodo inferiore all’esercizio. Si possono utilizzare, per esempio i termini “relazione trimestrale” (o semestrale), prospetto contabile” (art bis c.c.), “situazione patrimoniale” (art e 2501-ter c.c.); nel contesto internazionale si usa la dizione “interim financial reporting”. Inoltre, nella nota illustrativa, si dovrà specificare che, in funzione del fatto che trattasi di bilancio intermedio, sono state adottate regole semplificate di presentazione
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3.2. Criteri di rappresentazione
Fatta eccezione per alcune situazioni patrimoniali redatte in occasione di operazioni straordinarie, un bilancio intermedio deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota illustrativa. Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono gli stessi previsti dagli articoli 2424 e 2425, cod. civ. per il bilancio d’esercizio. È tuttavia possibile aggregare alcune voci purché tale aggregazione non alteri significativamente l’intelligibilità dei prospetti contabili. L’aggregazione massima è comunque costituita: — per lo stato patrimoniale, almeno dalle voci precedute da numeri romani, — per il conto economico, almeno dalle voci precedute da numeri arabi. Per non alterare la comparabilità nel tempo dei bilanci intermedi, il tipo di aggregazione prescelta non può di norma essere modificato nei periodi successivi, salvo fornire un maggiore dettaglio qualora se ne presenti la necessità per migliorare l’intelligibilità del bilancio. Il contenuto della nota illustrativa può essere ridotto, anche in misura sostanziale, rispetto a quanto dettagliatamente previsto per la nota integrativa dal cod. civ. per il bilancio d’esercizio. Le imprese devono però includere nelle note ai bilanci intermedi quelle informazioni ritenute essenziali per non fuorviare il lettore del bilancio. L’argomento è più diffusamente trattato nel successivo paragrafo 3.5 di questo capitolo. Infine i bilanci intermedi (non necessariamente le situazioni patrimoniali redatte in occasione di operazioni straordinarie) devono essere comparativi, ovvero presentare il raffronto con l’analogo periodo precedente e, ove ritenuto necessario, con la situazione patrimoniale dell’ultimo esercizio.
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3.3. Principi contabili nazionali
I bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole sulla formazione del bilancio d’esercizio. Si applicano pertanto ai bilanci intermedi i criteri di redazione previsti dal codice civile in materia di bilancio d’esercizio, interpretati ed integrati sul piano della tecnica dai principi contabili di riferimento. Ciò equivale a considerare il periodo contabile intermedio come un autonomo “esercizio”, ancorché di durata inferiore all’anno. Nel linguaggio internazionale questo criterio è noto con il termine di discrete method. Conseguentemente, ogni elemento di costo o ricavo deve essere contabilizzato in stretta osservanza del postulato della competenza economica, riferita al periodo; pertanto eventi di competenza di periodi successivi destinati a modificare in misura significativa il risultato finale dell’esercizio, dovranno essere oggetto di informazione solo nella nota illustrativa. Si dovrà tener conto invece di eventi avvenuti dopo la chiusura del periodo intermedio che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio e richiedono pertanto modifiche ai valori delle attività e passività. Nel bilancio intermedio dovranno inoltre essere utilizzati gli stessi criteri di valutazione adottati per il bilancio d’esercizio; salvo il caso di cambiamento di principi contabili nel bilancio d’esercizio (v. Principio contabile 29 § A “Cambiamenti di principi contabili”) che può essere anticipato nei bilanci intermedi. Si è anche esaminato un criterio alternativo, noto internazionalmente con il termine di integral approach, secondo il quale un periodo intermedio deve essere considerato come parte integrante ed inscindibile dell’intero esercizio annuale. Secondo questo criterio, costi e ricavi di periodo sono ritenuti “frazioni” ideali di costi e ricavi che si avranno nell’arco dell’esercizio annuale. Ne consegue che costi e ricavi aventi un andamento erratico nel corso dell’anno sono contabilizzati nei bilanci intermedi come pro-quota dell’importo atteso a fine anno anziché in funzione del loro effettivo sostenimento o maturazione. Si e concluso che l’uso dell’integral approach non è idoneo per la redazione di bilanci intermedi che correttamente soddisfino l’obiettivo di rappresentare l’andamento gestionale di un’impresa in un periodo inferiore a quello annuale. Infatti, l’integral approach elimina gli effetti della stagionalità e della volatilità che, invece, sono un fenomeno tipico per le imprese. Pertanto i loro effetti devono essere riflessi nei rendiconti periodici in modo da permettere al destinatario dell’informazione contabile di apprezzare l’andamento aziendale nei vari periodi intermedi e di formarsi un giudizio su come l’impresa ha operato. Della non comparabilità dei dati di periodo con i dati di un intero esercizio, dovuta per esempio, a stagionalità si dovrà dare notizia nella nota integrativa, ovvero nelle note a corredo del bilancio intermedio.
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3.4. Specifici criteri di valutazione 3.4.1. Premessa
Come enunciato al paragrafo precedente, nei bilanci intermedi devono essere osservate le regole di valutazione previste per i bilanci annuali, considerando il periodo intermedio come un autonomo “esercizio”. Vi sono tuttavia situazioni particolari per le quali l’osservanza del principio generale sopra descritto può comportare alcune difficoltà interpretative. In questo capitolo sono trattate alcune delle fattispecie più ricorrenti.
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3.4.2. Costi di ricerca e sviluppo
Nel bilancio d’esercizio i costi di ricerca e sviluppo sono imputati a conto economico quando sostenuti oppure, alternativamente ed a certe condizioni, essi possono essere capitalizzati come attività immateriali e poi soggetti ad un processo di ammortamento. Nel caso in cui l’impresa adotti nel bilancio d’esercizio il criterio alternativo, si pone il problema, anche nei bilanci intermedi, di verificare il rispetto delle condizioni previste per la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo. Queste condizioni si riferiscono alla realizzabilità del progetto e alla recuperabilità dei costi tramite ricavi futuri generati dal progetto stesso. Il problema consiste nel fatto che, in corso d’esercizio, possono non essere noti tutti gli elementi occorrenti per verificare il rispetto delle condizioni necessarie per la capitalizzazione dei costi, ma tali elementi potrebbero rendersi disponibili a fine esercizio18. In tale circostanza, si potrebbe considerare di capitalizzare, nei bilanci intermedi, i costi di ricerca e sviluppo, rinviando a fine esercizio la determinazione finale dell’esistenza dei requisiti per la loro capitalizzazione. Non si ritiene, invece, che ciò sia possibile perché in contrasto con i principi generali enunciati nel Principio contabile 24 Le immobilizzazioni immateriali. Infatti, in merito alla realizzabilità del progetto, il predetto Principio contabile stabilisce che “….i costi di ricerca e sviluppo vengano capitalizzati solo dal momento in cui il progetto si dimostri realizzabile”. Si tratta perciò di una condizione che fa riferimento ad un istante e non ad un arco temporale. Analoga considerazione è altresì applicabile per analogia al secondo requisito (recuperabilità dei costi tramite flussi futuri di ricavi).
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Costi di manutenzione È regola generale che ogni costo deve essere rappresentato nei bilanci intermedi in funzione del suo effettivo sostenimento19. In osservanza della predetta regola, i costi per interventi programmati di manutenzione, che si prevede saranno sostenuti in un certo periodo dell’anno, non possono essere accantonati nei bilanci intermedi dei periodi precedenti e, pertanto, devono essere imputati a conto economico quando sostenuti. Quanto sopra esposto non si applica, ovviamente, al Fondo manutenzione ciclica che deve essere alimentato con accantonamenti periodici, come previsto dal Principio contabile 19 (nella parte Fondi per rischi ed oneri) al quale si rimanda sia per la definizione di manutenzione ciclica sia per le relative modalità di trattamento contabile.
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Premi di fine anno L’erogazione di premi o sconti al raggiungimento di determinati obiettivi (target) di vendita è una prassi contrattuale assai comune in alcuni settori merceologici. Il premio da corrispondere è usualmente commisurato a volumi di vendita annui e non per singoli periodi, salvo il caso di sporadiche campagne promozionali. Inoltre non è infrequente il caso in cui l’ammontare del premio, in genere una percentuale, sia variabile in funzione dell’importo annuo delle vendite. Ne consegue che, solo a fine anno, è possibile determinare con attendibilità l’importo del premio da corrispondere (o da incassare a seconda che l’impresa sia venditrice o acquirente). È questo un caso esemplificativo della maggior difficoltà a stimare, in un bilancio intermedio, l’entità di alcuni elementi di costi o di ricavi che “maturano” su base annua. Tuttavia la maggior difficoltà di stima non può comportare che, nei bilanci intermedi, non sia iscritta quella quota parte di costo o di ricavo che, ragionevolmente, si ritiene di competenza del periodo. Pertanto nei bilanci intermedi si dovrà far uso di tutte le informazioni disponibili – quali, per esempio, gli andamenti storici e le previsioni di vendita (o di acquisto a seconda dei casi) – per stimare, nel miglior modo possibile, la percentuale di premio che si suppone maturerà a fine anno ed applicarla ai volumi di vendita (acquisto) del periodo intermedio. Nella stima occorrerà esercitare particolare cautela, specialmente nei periodi più lontani dalla chiusura dell’esercizio, onde evitare di rilevare ricavi che poi non si realizzeranno a fine esercizio oppure costi inferiori a quelli che poi saranno sostenuti20. Quanto esposto in questo capitolo si applica anche a tutti quegli elementi di reddito, positivi o negativi, la cui esatta determinazione è nota unicamente a fine anno e solo stimabile nei periodi intermedi21.
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3.4.5. Ammortamento delle immobilizzazioni
L’ammortamento delle immobilizzazioni deve essere effettuato in relazione ai soli cespiti che siano disponibili e pronti per l’uso durante il periodo22, utilizzando l’aliquota annua, opportunamente ridotta in proporzione alla durata del periodo intermedio23 rispetto all’intero esercizio. Solo così è possibile correlare il deprezzamento del cespite alla sua partecipazione al processo produttivo. Non è invece consentito calcolare gli ammortamenti in funzione anche delle acquisizioni e dismissioni pianificate nel corso dell’esercizio. Questa prassi, infatti, produrrebbe incongruenze logiche, oltre che distorsioni contabili, perché, per esempio, si calcolerebbero ammortamenti su cespiti non presenti in azienda ma acquistati in un periodo infrannuale successivo. Pertanto, l’ammortamento deve iniziare nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso24 e per la durata residua del periodo intermedio al quale si riferisce il documento contabile. Per i bilanci d’esercizio vi è la facoltà di utilizzare la metà dell’aliquota normale per i cespiti acquisiti nell’anno, a condizione che la quota di ammortamento così ottenuta non si discosti significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. Analoga facoltà è consentita, alla stessa condizione, per gli ammortamenti nei bilanci intermedi, ovviamente rapportando l’aliquota dimezzata alla durata del periodo intermedio. L’ammortamento non può essere anticipato ai periodi nei quali un cespite non è ancora utilizzabile: se il bene viene acquistato ed utilizzato dal secondo trimestre, l’onere per ammortamenti che sarà inserito nel bilancio di fine esercizio deve essere ripartito fra il secondo, il terzo e quarto trimestre, mentre non è corretto inserire tale costo anche nel conto economico del primo trimestre. L’ammortamento, in un sistema contabile a valori storici, è la ripartizione del costo di un’immobilizzazione tra gli esercizi della sua stimata vita utile25. Ciò presuppone, ovviamente, la partecipazione dell’immobilizzazione al processo produttivo fino al termine dell’esercizio. Nel caso di alienazione, perdita o comunque dismissione del cespite nel corso dell’esercizio, è corretto calcolare l’ammortamento relativo alla frazione dell’esercizio nel quale il cespite medesimo è stato utilizzato e quindi la plusvalenza o minusvalenza al netto di tale ammortamento.
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3.4.6. Valutazione delle rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino alla chiusura del periodo intermedio devono essere valutate con gli stessi criteri adottati per il bilancio annuale, in osservanza del già citato criterio generale secondo cui un bilancio intermedio rappresenta un autonomo, ancorché più breve, esercizio finanziario. Di conseguenza si dovranno utilizzare le stesse configurazioni di costo (fifo, lifo, medio ponderato) di fine anno e si dovrà valutare, ad ogni chiusura di periodo intermedio, l’eventuale necessità di svalutazione per ricondurre le scorte al minor valore di realizzo. Quest’ultimo dovrà essere stimato in funzione degli elementi conosciuti alla data di valutazione senza anticipare mere aspettative di recupero nei periodi successivi. Nel caso di rimanenze il cui costo è determinato in funzione del metodo lifo, l’applicazione del criterio generale può comportare variazioni anche di importo consistente nella cosiddetta “riserva lifo”, in particolare per le imprese soggette a forte stagionalità nelle vendite in periodi precedenti alla chiusura annuale. Infatti queste imprese riducono notevolmente il volume delle scorte per far fronte alle vendite concentrate in un certo periodo dell’anno, per poi ricostituire successivamente un livello ottimale di giacenze di magazzino. Di conseguenza si ha l’emersione della “riserva lifo” (e relativi profitti) in un certo periodo infrannuale (quello caratterizzato dalla elevata stagionalità di vendita) che sarà poi riassorbita a fine anno (annullando i precedenti profitti)26. In questa circostanza si potrebbe considerare di non riflettere, nei bilanci intermedi, l’effetto derivante dalla riduzione delle scorte valutate a lifo se vi è una ragionevole aspettativa che l’effetto di tale riduzione sarà poi annullato a fine anno. Non si ritiene accettabile il sopra descritto criterio sia perché esso introdurrebbe un’eccessiva latitudine discrezionale, sia perché priverebbe il lettore di bilancio di un’utile informazione circa gli effetti della stagionalità sui bilanci intermedi dell’impresa. L’esplicitazione del fatto che una parte degli utili di periodo è dovuta dall’emersione temporanea della riserva lifo e l’indicazione che tali utili potrebbero essere annullati, in tutto o in parte, dalla ricostituzione delle scorte in uno o più periodi intermedi successivi, costituiscono tuttavia un’informativa importante da fornirsi nelle note illustrative al bilancio intermedio.
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Le imposte sul reddito La stima delle imposte sul reddito27 nei bilanci intermedi merita, per la sua particolarità e complessità, una trattazione specifica. Vi sono due differenti modi di affrontare la questione. Da un lato, si può applicare integralmente il concetto di autonomia del bilancio intermedio e dunque stimare il carico fiscale ed il conseguente fondo per imposte come se esse dovessero veramente essere liquidate in baseall’utile lordo di fine periodo; in questo caso si apportano le relative rettifiche fiscali, simulando una vera e propria dichiarazione dei redditi per il periodo intermedio. In assenza di rettifiche fiscali di natura permanente, questo metodo fa sì che, in ogni periodo intermedio, il carico di imposte corrisponda alla applicazione dell’aliquota fiscale in vigore sull’utile lordo di periodo. Secondo un’altra metodologia, invece, bisogna stimare il carico fiscale che l’impresa avrà a fine esercizio e ripartirlo quindi, pro quota, sui risultati lordi di ogni periodo intermedio. Ciò comporta, come ovvio, di stimare l’utile lordo previsto di fine anno. Quest’ultimo approccio non è ritenuto accettabile perché esso non consente di fornire un’attendibile misura del contributo che ogni periodo intermedio ha fornito per il conseguimento dell’utile netto di esercizio ed inoltre introduce un eccessivo elemento di aleatorietà nella stima, in particolare nei primi periodi intermedi. Pertanto si raccomanda di commisurare il carico fiscale all’utile lordo di ogni periodo, e, per ciò che concerne l’aliquota da adottare, si raccomanda di utilizzare l’aliquota fiscale annua effettiva in luogo di quella effettiva per il periodo28. L’aliquota fiscale annua effettiva è quella che si presume in vigore a fine esercizio e dunque la precisazione è importante in tre fattispecie: a) nel caso di cambiamento di aliquota in corso d’esercizio per effetto di modifiche nella legislazione tributaria; b) nel caso di aliquote progressive sul reddito d’impresa; c) se un’impresa ritiene, sulla base di piani e previsioni attendibili, di chiudere l’esercizio in pareggio o in perdita e dunque di essere soggetta ad un’imposizione fiscale ridotta29. Se un’impresa ha perdite fiscali pregresse, per le quali in precedenza non aveva calcolato imposte anticipate perché ne mancavano i presupposti, ma prevede utili sufficienti a fine anno per recuperare fiscalmente le perdite pregresse, le imposte anticipate devono essere riflesse pro-quota nei bilanci intermedi di ogni periodo sulla base della loro realizzabilità nei periodi medesimi. In ogni caso, sarà necessario che nella nota illustrativa si dia un’indicazione del criterio di calcolo applicato. L’Appendice fornisce esempi di calcolo di imposte sul reddito (correnti e differite) secondo i concetti sopra espressi.
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3.5. La nota illustrativa La nota illustrativa ad un bilancio intermedio può contenere informazioni meno dettagliate rispetto a quelle previste per la nota integrativa in un bilancio d’esercizio. Dovrà essere cura e responsabilità dei redattori dei bilanci intermedi decidere quali siano le informazioni essenziali, cioè quelle la cui mancanza possa pregiudicare una corretta interpretazione dei dati contabili di periodo. Il contenuto minimo di nota illustrativa ad un bilancio intermedio è comunque il seguente: 1. descrizione dei principi e criteri di valutazione, eventualmente tramite rinvio a quanto indicato nel precedente bilancio d’esercizio e menzionando, ove il caso, che non si è proceduto a stimare il carico fiscale limitandosi ad esporre un risultato al lordo delle imposte; 2. nel caso di cambiamento di principi contabili, descrizione del nuovo principio e dell’effetto del cambiamento sul bilancio31; 3. descrizione di effetti significativi sull’utile (lordo o netto) dovuti a stagionalità o a fatti rilevanti di natura non ricorrente;
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3.5. La nota illustrativa 4. eventuali voci di bilancio stimate per le quali è possibile che la stima di fine anno possa divergere sensibilmente da quella effettuata nel bilancio intermedio nei rari casi in cui tutte le informazioni si renderanno disponibili solo a fine anno (ad es. premi di fine anno); 5. eventi successivi di rilievo; 6. principali impegni e passività potenziali (ed evoluzione delle stesse rispetto ai precedenti periodi); 7. effetti di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, scorpori; 8. variazioni nelle componenti del patrimonio netto; 9. il criterio di calcolo delle imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse non riconosciute in precedenza; 10. nel caso di bilanci consolidati: 10.1 composizione dell’area di consolidamento (eventualmente tramite rinvio a quanto indicato nel precedente bilancio consolidato); 10.2 effetti delle eventuali variazioni significative nell’area di consolidamento; 11. ogni altra informazione ritenuta rilevante e/o richiesta dalle autorità competenti.
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IAS 34 FINALITÀ La finalità del presente Principio è quella di definire il contenuto minimo di un bilancio intermedio e i principi di rilevazione e valutazione in un bilancio completo o sintetico relativo a un periodo intermedio. Informazioni contabili intermedie tempestive e attendibili migliorano la capacità di investitori, creditori e altri utilizzatori di comprendere la capacità dell'entità di generare utili e flussi finanziari e la sua situazione finanziaria e di liquidità. AMBITO DI APPLICAZIONE 1 Il presente Principio non si occupa di quale entità debba pubblicare un bilancio intermedio, con quale periodicità, o entro quale termine dopo la chiusura del periodo intermedio. In ogni caso, il legislatore, gli organi di controllo, le borse valori e gli ordini professionali spesso richiedono alle entità i cui titoli di debito o titoli partecipativi sono negoziati sui mercati finanziari di pubblicare bilanci intermedi. Il presente Principio si applica se l'entità deve o decide di fornire ai terzi un bilancio intermedio in conformità agli International Financial Reporting Standards. L'International Accounting Standards Committee incoraggia le entità quotate a redigere bilanci intermedi conformi ai principi di rilevazione, di valutazione e di informativa stabiliti nel presente Principio. In particolar modo, si incoraggiano le entità quotate: a) a fornire un bilancio intermedio almeno al termine della prima metà dell'esercizio; e b) a rendere disponibile il bilancio intermedio non oltre 60 giorni dal termine del periodo intermedio di riferimento. 2 Ogni bilancio, annuale o intermedio, deve essere considerato a sé stante ai fini della conformità agli International Financial Reporting Standards. Il fatto che un'entità non abbia predisposto alcun bilancio intermedio in un particolare periodo amministrativo o abbia predisposto un bilancio intermedio non conforme al presente Principio non impedisce che il bilancio annuale dell'entità possa comunque essere conforme agli International Financial Reporting Standards. 3 Se il bilancio intermedio di un'entità viene descritto come conforme agli International Financial Reporting Standards, esso deve conformarsi a tutte le disposizioni del presente Principio. Il paragrafo 19 richiede che di questo aspetto sia fornita esplicita informativa.
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IAS 34 DEFINIZIONI 4 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: Il periodo intermedio è un periodo contabile di durata inferiore all'intero esercizio. Il bilancio intermedio è un documento contabile contenente un’informativa completa di bilancio (come descritta nello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)) o un’informativa di bilancio sintetica (come indicata nel presente Principio) riferita a un periodo intermedio. CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO 5 Lo IAS 1 definisce un'informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti: a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio; b) un prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio; c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio; d) un rendiconto finanziario dell'esercizio; e) le note, che contengano i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative; f) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente quando un'entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A- 40D dello IAS 1. Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo".
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IAS 34 6 Per la tempestività dell'informazione, per i costi connessi alla stessa e per evitare di ripetere informazioni già riportate, all'entità può essere richiesto o essa può decidere volontariamente di fornire un'informativa intermedia più limitata di quella fornita nel bilancio annuale. Il presente Principio definisce che il contenuto minimo del bilancio intermedio deve includere prospetti sintetici e note esplicative specifiche. Il bilancio intermedio è finalizzato a fornire un aggiornamento rispetto all'ultimo bilancio annuale completo. Di conseguenza, essa si deve concentrare sulle nuove attività, fatti e circostanze e non deve ripetere informazioni già fornite. 7 Nulla nel presente Principio intende proibire a un'entità o scoraggiarla dal pubblicare, come bilancio intermedio, un'informativa completa di bilancio (come descritta nello IAS 1), invece di prospetti sintetici e note esplicative specifiche. Allo stesso modo, il presente Principio non proibisce a un'entità né la scoraggia dall'includere nel bilancio intermedio sintetico voci o note esplicative aggiuntive specifiche rispetto a quelle minime richieste nel presente Principio. Le indicazioni sui principi di rilevazione e di valutazione nel presente Principio si applicano anche al bilancio intermedio completo, e questo bilancio dovrebbe comprendere tutte le informazioni richieste dal presente Principio (specialmente le note informative specifiche del paragrafo 16) oltre a quelle richieste dagli altri Principi.
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IAS 34 Componenti minimi del bilancio intermedio
8 Un bilancio intermedio deve includere, almeno, i seguenti componenti: a) un prospetto sintetico della situazione patrimoniale- finanziaria; b) un prospetto o dei prospetti sintetici dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo; i) un singolo prospetto sintetico; o ii) un conto economico separato sintetico e un prospetto sintetico del conto economico complessivo; c) un prospetto sintetico delle variazioni di patrimonio netto; d) un rendiconto finanziario sintetico; e e) note illustrative specifiche. 8A Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), essa presenta l'informativa sintetica intermedia in base a tale prospetto distinto.
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IAS 34 Forma e contenuto del bilancio intermedio
9 Se l'entità pubblica una informativa completa di bilancio nel bilancio intermedio, la forma e il contenuto di tale informativa devono conformarsi alle disposizioni dello IAS 1 per una informativa di bilancio completa. 10 Se l'entità pubblica una informativa sintetica di bilancio nel bilancio intermedio, tale informativa deve includere, come minimo, i raggruppamenti di voci e i totali parziali che furono esposti nel più recente bilancio annuale e le note esplicative specifiche richieste dal presente Principio. Ulteriori voci di bilancio o note esplicative devono essere aggiunte se la loro omissione potrebbe rendere fuorviante il bilancio intermedio sintetico. 11 Nel prospetto che espone le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio per un periodo intermedio, un’entità, se rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 33 Utile per azione, deve presentare l’utile di base e diluito per azione per tale periodo. 11A Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), essa presenta l'utile di base e diluito per azione in tale prospetto.
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IAS 34 Forma e contenuto del bilancio intermedio
12 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) fornisce le indicazioni sulla struttura del bilancio. La guida applicativa dello IAS 1 illustra come possono essere presentati lo stato patrimoniale, il conto economico e il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto. 13 Lo IAS 1 prevede che il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto sia presentato in un prospetto distinto del bilancio di un'entità, e consente che le informazioni sulle variazioni del patrimonio netto derivanti dalle operazioni con i possessori di capitale proprio che agiscono in tale loro qualità (incluse le distribuzioni agli stessi) siano riportate nel prospetto di bilancio oppure nelle note. L'entità segue, per le variazioni delle poste di patrimonio netto nel suo bilancio intermedio, lo stesso schema adottato nel suo più recente bilancio annuale. 14 Il bilancio intermedio è redatto su base consolidata se il più recente bilancio annuale dell'entità è stato un bilancio consolidato. Il bilancio separato della controllante non è conforme o comparabile al bilancio consolidato compreso nella più recente informativa annuale di bilancio. Se l'informativa annuale dell'entità comprende il bilancio separato della controllante oltre al bilancio consolidato, il presente Principio non richiede né proibisce l'inclusione del bilancio separato della società controllante nel bilancio intermedio dell'entità.
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IAS 34 Operazioni e fatti significativi
15 Nel proprio bilancio intermedio, un'entità deve riportare una spiegazione delle operazioni e dei fatti rilevanti per la comprensione delle variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria e nel risultato gestionale dell'entità successivamente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio. Le informazioni fornite in merito a tali operazioni e fatti significativi aggiorneranno le informazioni pertinenti esposte nel bilancio più recente. 15A L'utilizzatore di un bilancio intermedio dell'entità avrà a disposizione l'ultimo bilancio annuale dell'entità stessa. Non è necessario, perciò, che le note a un bilancio intermedio forniscano aggiornamenti relativamente non rilevanti alle informazioni fornite nelle note dell'ultimo bilancio annuale. 15B Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di fatti e operazioni per i quali sarebbe necessario fornire informazioni, se tali fatti e operazioni sono significativi:
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IAS 34 Operazioni e fatti significativi
a) la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e la eliminazione di tale svalutazione; b) la rilevazione di una perdita per riduzione di valore di attività finanziarie, immobili, impianti e macchinari, di immobilizzazioni immateriali, di attività derivanti da contratto con i clienti o di altre attività, e lo storno di tali perdite per riduzione del valore; c) l'eliminazione di qualsiasi accantonamento per costi di ristrutturazione; d) le acquisizioni e cessioni di immobili, impianti e macchinari; e) gli impegni per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari; (f) le conclusioni di vertenze legali; g) le correzioni di errori di esercizi precedenti; h) i cambiamenti nelle circostanze commerciali o economiche che incidono sul fair value (valore equo) delle attività e passività finanziarie dell'entità, siano esse rilevate al fair value (valore equo) o al costo ammortizzato; i) qualsiasi inadempimento di clausole o violazioni di un contratto di finanziamento che non è stato sanato alla data o prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento; j) le operazioni con parti correlate; k) i trasferimenti tra i vari livelli della scala gerarchica del fair value (valore equo) utilizzata per la valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti finanziari; l) le variazioni nella classificazione delle attività finanziarie a seguito di una variazione nello scopo o nell'utilizzo di tali attività; e m) le variazioni delle passività o delle attività potenziali. 15C Gli IFRS specifici forniscono indicazioni sulle disposizioni informative per molti degli elementi elencati nel paragrafo 15B. Quando un fatto o un'operazione è importante per comprendere le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria o nel risultato gestionale di un'entità dall'ultimo esercizio di riferimento, il bilancio intermedio dell'entità deve fornire una spiegazione e un aggiornamento delle informazioni significative riportate nel bilancio dell'ultimo esercizio di riferimento.
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IAS 34 Altre informazioni integrative
16A Oltre a indicare operazioni e fatti significativi secondo quanto disposto dai paragrafi C, l'entità deve includere le seguenti informazioni nelle note al bilancio intermedio, se non riportate in altre sezioni del bilancio intermedio. L'informativa deve normalmente essere esposta con riferimento al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio. a) l'indicazione che nel bilancio intermedio sono stati seguiti gli stessi principi contabili e metodi di calcolo utilizzati nell'ultimo bilancio annuale o, se questi principi o metodi sono stati modificati, una descrizione della natura e dell'effetto del cambiamento; b) i commenti illustrativi della stagionalità o ciclicità delle operazioni del periodo intermedio; c) la natura e l'importo di elementi inusuali data la loro natura, grandezza, o effetto che incidono su attività, passività, patrimonio netto, utile netto o flussi finanziari; d) la natura e l'importo delle variazioni nelle stime effettuate in precedenti periodi intermedi del corrente esercizio o nelle stime effettuate in esercizi precedenti; e) le emissioni, i riacquisti e i rimborsi di titoli di debito e di titoli partecipativi; f) i dividendi pagati (in totale o per azione) alle azioni ordinarie e quelli pagati alle altre azioni; g) la seguente informativa di settore (l'informativa sui dati di settore è richiesta nel bilancio intermedio dell'entità solo se l'IFRS 8 Settori operativi richiede che l'entità fornisca l'informativa di settore nel suo bilancio annuale): i) i ricavi da clienti terzi, se inclusi nella determinazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o forniti periodicamente al medesimo; ii) i ricavi intersettoriali, se inclusi nella determinazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o forniti periodicamente al medesimo; iii) una determinazione dell'utile o della perdita di settore;
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IAS 34 Altre informazioni integrative
iv) un'indicazione delle attività e passività totali per un particolare settore oggetto di informativa se tali importi sono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo e se si siano verificate variazioni significative rispetto agli importi indicati nell'ultimo bilancio annuale per tale settore oggetto di informativa; v) una descrizione delle differenze rispetto all'ultimo bilancio annuale per quanto riguarda la base di suddivisione settoriale o la base di determinazione dell'utile o della perdita di settore; vi) una riconciliazione del totale degli utili o perdite dei settori oggetto di informativa rispetto all'utile o alla perdita della entità ante oneri (proventi) fiscali e attività operative cessate. Tuttavia, se un'entità alloca a settori oggetto di informativa voci come oneri (proventi) fiscali, l'entità può riconciliare il totale degli utili o perdite di settore all'utile o perdita al netto di tali voci. Gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente in tale riconciliazione; h) eventi successivi al bilancio intermedio e che non sono stati riportati nel bilancio relativo al periodo intermedio di riferimento; i) l'effetto delle variazioni nella struttura dell'entità nel periodo intermedio, comprese aggregazioni aziendali, l'ottenimento o la perdita del controllo di controllate e investimenti a lungo termine, ristrutturazioni e attività operative cessate. Nel caso di aggregazioni aziendali, l'entità deve fornire le informazioni prescritte dall'IFRS 3 Aggregazioni aziendali; j) per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative sul fair value disposte dai paragrafi 91– 93(h), 94–96, 98 e 99 dell'IFRS 13 Valutazione del fair value e dai paragrafi 25, 26 e 28–30 dell'IFRS 7 Strumenti finanziari. k) per quelle entità che diventano entità d'investimento, come definite nell'IFRS 10 Bilancio consolidato, o che cessano di esserlo, le informative previste dal paragrafo 9B dell'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità. l) la disaggregazione dei ricavi provenienti da contratti con i clienti conformemente ai paragrafi 114 e 115 dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.
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IAS 34 Esplicitazione della conformità agli IFRS
19 Se il bilancio intermedio di un'entità è conforme al presente Principio, tale fatto deve essere indicato. Un bilancio intermedio non può essere descritto come conforme ai Principi a meno che esso non sia redatto in conformità a tutte le disposizioni degli International Financial Reporting Standards. Periodi per i quali devono essere pubblicati i bilanci intermedi 20 La rendicontazione intermedia deve comprendere il bilancio intermedio (completo o sintetico) riferito a diversi periodi, come di seguito specificato: a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria riferito alla fine del periodo intermedio di riferimento e un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria comparativo riferito alla fine dell'esercizio immediatamente precedente; b) i prospetti dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo del periodo intermedio corrente e cumulativo del periodo tra l'inizio dell'esercizio in corso e la chiusura del periodo intermedio di riferimento, con prospetti comparativi dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dei corrispondenti periodi intermedi (di riferimento e cumulativo) dell'esercizio immediatamente precedente. Come consentito dallo IAS 1 (modificato nel 2011), un bilancio intermedio può presentare per ciascun esercizio un prospetto, o dei prospetti, dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.
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IAS 34 c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto per il periodo tra l'inizio dell'esercizio in corso e la chiusura del periodo intermedio di riferimento, con un prospetto comparativo per il periodo corrispondente dell'esercizio immediatamente precedente; e d) un rendiconto finanziario cumulativo per il periodo tra l'inizio dell'esercizio in corso e la chiusura del periodo intermedio di riferimento, con un rendiconto comparativo per il periodo corrispondente dell'esercizio immediatamente precedente. 21 Per un'entità la cui attività è altamente stagionale, può essere utile fornire le informazioni patrimoniali-finanziarie relative ai dodici mesi fino alla data di chiusura del periodo intermedio e le informazioni comparative per il precedente periodo di dodici mesi. Conseguentemente, si incoraggiano le entità la cui attività è altamente stagionale a fornire tale informativa oltre a quella richiesta nel paragrafo precedente. 22 L'Appendice A illustra i periodi per i quali si richiede siano pubblicati i prospetti di bilancio per un'entità che fornisce informativa intermedia con periodicità semestrale e per una che la fornisce con periodicità trimestrale.
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IAS 34 Rilevanza 23 Nel decidere come rilevare, valutare, classificare, o illustrare una voce ai fini del bilancio intermedio, la rilevanza deve essere valutata in relazione ai dati del periodo intermedio. Nel valutare la rilevanza, bisogna tenere conto che le valutazioni intermedie possono basarsi su stime in misura maggiore che non le valutazioni dei dati annuali. 24 Lo IAS 1e lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori definiscono un componente come rilevante se la sua omissione o errata misurazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori dei bilanci. Lo IAS 1richiede una informativa separata di voci rilevanti (per esempio) attività operative cessate, e lo IAS 8 richiede una informativa dei cambiamenti nelle stime contabili, errori, e cambiamenti di principi contabili. I due Principi non contengono esemplificazioni quantitative in merito alla rilevanza. 25 Benché sia sempre richiesta una valutazione soggettiva nel determinare la rilevanza, il presente Principio prevede che le decisioni relative alla rilevazione e alla informativa siano basate sui dati del periodo intermedio considerato a sé stante, per ragioni di comprensibilità dei relativi dati. Così, per esempio, componenti inusuali, cambiamenti di principi contabili o nelle stime ed errori sono rilevati e illustrati in base alla rilevanza in relazione ai dati del periodo intermedio per evitare inferenze fuorvianti che potrebbero risultare dalla mancanza di informativa. L'obiettivo prevalente è di assicurare che il bilancio intermedio includa tutte le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità e del suo risultato nel periodo intermedio.
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IAS 34 INFORMATIVA NEL BILANCIO ANNUALE
26 Se la stima di un valore esposto in un periodo intermedio viene modificata in misura rilevante nell'ultimo periodo intermedio dell'esercizio ma non viene pubblicato un fascicolo separato di bilancio per l'ultimo periodo intermedio, la natura e il valore di tale modifica nella stima devono essere illustrate in una nota al bilancio annuale di quell'esercizio. 27 Lo IAS 8 richiede l'illustrazione della natura e (se fattibile) dell'ammontare di una variazione nelle stime che abbia un effetto rilevante nel periodo di riferimento o che si presume abbia un effetto rilevante nei periodi successivi. Il paragrafo 16, lettera d), del presente Principio richiede una informazione simile nel bilancio intermedio. Esempi di tali variazioni sono quelle relative alla stima nell'ultimo periodo intermedio di svalutazioni di rimanenze, di ristrutturazioni, o di perdite per riduzione di valore che sono state effettuate in un periodo intermedio precedente dell'esercizio. L'informativa richiesta nel paragrafo precedente è analoga con quanto indicato nello IAS 8 e si intende sia limitata nell'ambito di applicazione, relativa soltanto alle variazioni nelle stime. All'entità non si richiede di esporre informativa intermedia ulteriore nel suo bilancio annuale.
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IAS 34 RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Principi contabili identici a quelli annuali
28 L'entità deve applicare nei suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale, salvo che per i cambiamenti dei principi contabili effettuati dopo la data di chiusura dell'ultimo bilancio annuale che saranno riflessi nel successivo bilancio annuale. Tuttavia, la periodicità dell'informativa dell'entità (annuale, semestrale, trimestrale) non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali. Per raggiungere tale obiettivo, le valutazioni per il bilancio intermedio devono essere fatte con riferimento al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio. 29 Richiedere che l'entità applichi per i suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale sembrerebbe comportare che le valutazioni intermedie siano fatte come se ogni periodo intermedio fosse un periodo contabile indipendente. Tuttavia, considerando che la periodicità dell'informativa dell'entità non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali, il paragrafo 28 evidenzia che un periodo intermedio rappresenta una parte di un più esteso esercizio. Le valutazioni effettuate con riferimento al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio possono comportare variazioni nelle stime dei valori esposti nei precedenti periodi intermedi dell'esercizio in corso. Ma i criteri per rilevare attività, passività, ricavi e costi per periodi intermedi sono gli stessi di quelli del bilancio annuale.
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IAS 34 RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Principi contabili identici a quelli annuali
30 Per esempio: a) i criteri per rilevare e determinare le perdite connesse a svalutazioni di rimanenze, ristrutturazioni o riduzioni di valore in un periodo intermedio sono gli stessi che l'entità applicherebbe se dovesse preparare solo il bilancio annuale. Tuttavia, se queste poste sono rilevate e valutate in un periodo intermedio e le stime sono modificate in un successivo periodo intermedio di quell'esercizio, la stima originale deve essere modificata nel successivo periodo intermedio o come accantonamento dell'ulteriore perdita addizionale, o come storno dell'importo precedentemente rilevato; b) un costo per il quale non sussistono le condizioni per essere capitalizzato alla fine di un periodo intermedio non può essere differito nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in attesa di future informazioni sull'esistenza delle condizioni per la capitalizzazione né per perequare i risultati economici nei periodi intermedi dell'esercizio; e c) le imposte sul reddito sono rilevate in ciascun periodo intermedio in base alla miglior stima della media ponderata dell'aliquota fiscale annuale attesa per l'intero esercizio. Gli importi accantonati per imposte sul reddito in un periodo intermedio possono dovere essere rettificati in un periodo intermedio successivo di quell'esercizio se cambia la stima dell'aliquota fiscale annuale. 31 Nel Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio, la rilevazione è il processo tramite cui una posta che soddisfa sia la definizione di elemento sia i criteri per la rilevazione è iscritta nello stato patrimoniale o nel conto economico. Le definizioni di attività, passività, ricavi e costi sono determinanti per la rilevazione, alla data di chiusura sia dell’esercizio, sia del periodo intermedio.
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IAS 34 RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Principi contabili identici a quelli annuali
32 Per le attività, gli stessi accertamenti dei benefici economici futuri effettuati alla chiusura dell'esercizio devono essere effettuati alla alla chiusura di un periodo intermedio. I costi che, per loro natura, non sono capitalizzabili alla chiusura dell'esercizio non lo sono neanche alla chiusura dei periodi intermedi. Analogamente, una passività alla data chiusura di un periodo intermedio deve rappresentare un'obbligazione esistente a quella data, così come la deve rappresentare alla data di chiusura di un esercizio. 33 Una caratteristica essenziale dei ricavi e dei costi è che i corrispondenti movimenti di attività e passività abbiano avuto luogo. Se tali movimenti hanno avuto luogo, i ricavi e i costi corrispondenti sono rilevati; altrimenti non lo sono. Il Quadro sistematico stabilisce che i costi sono rilevati nel conto economico quando si è verificata una riduzione di benefici economici futuri, connessa alla riduzione di un'attività o all'incremento di una passività, e questa riduzione può essere misurata attendibilmente. Il Quadro sistematico, inoltre, non consente la rilevazione nello stato patrimoniale di poste che non soddisfano la definizione di attività o passività. 34 Nel determinare il valore di attività, passività, ricavi, costi e flussi finanziari esposti nel suo bilancio, l'entità che pubblica tale informativa solo annualmente è in condizione di tenere in considerazione le informazioni che si rendono disponibili durante l'esercizio. Le valutazioni, in effetti, fanno riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio.
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IAS 34 RILEVAZIONE E VALUTAZIONE Principi contabili identici a quelli annuali
35 L'entità che pubblica l'informativa semestralmente usa le informazioni disponibili a metà esercizio o in un breve periodo successivo nel fare le sue valutazioni di bilancio per i primi sei mesi e le informazioni disponibili entro la fine dell'anno o in un breve periodo successivo per il periodo di dodici mesi. Le valutazioni relative ai dodici mesi rifletteranno le possibili modifiche nelle stime dei valori esposti per il primo periodo semestrale. I valori esposti nel bilancio intermedio dei primi sei mesi non possono essere rettificati retroattivamente. I paragrafi 16, lettera d), e 26 richiedono, tuttavia, che la natura e il valore di ogni significativa modifica alle stime siano illustrati. 36 L'entità che pubblica l'informativa più frequentemente che semestralmente determina i costi e i ricavi con riferimento all'intero periodo che inizia dall'apertura dell'esercizio e termina alla data di chiusura del periodo intermedio usando le informazioni disponibili nel momento in cui ciascuna informativa di bilancio è in corso di preparazione. I valori di costi e ricavi esposti per il periodo intermedio di riferimento rifletteranno qualsiasi modifica nelle stime dei valori esposti nei periodi intermedi precedenti dell'esercizio. I valori esposti nei periodi intermedi precedenti non possono essere rettificati retroattivamente. I paragrafi 16, lettera d), e 26 richiedono, tuttavia, che la natura e il valore di ogni significativa modifica alle stime siano illustrati.
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IAS 34 Ricavi stagionali, ciclici o occasionali
37 I ricavi che siano realizzati stagionalmente, ciclicamente o occasionalmente nel corso di un esercizio non devono essere anticipati o differiti a una data intermedia se l'anticipazione o il differimento non sarebbe corretto nel bilancio annuale. 38 Esempi comprendono proventi da dividendi, royalties e contributi pubblici. Inoltre, alcune entità realizzano in modo ricorrente più ricavi in certi periodi intermedi dell'esercizio che in altri periodi intermedi, per esempio, i ricavi stagionali dei dettaglianti. Questi ricavi sono rilevati contabilmente quando essi si verificano. Costi sostenuti in modo non uniforme nell'esercizio 39 I costi sostenuti in modo non uniforme durante un esercizio devono essere anticipati o differiti ai fini del bilancio intermedio se, e solo se, è corretto anticipare o differire quel tipo di costo nel bilancio annuale.
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IAS 34 Applicazione dei principi di rilevazione e valutazione
40 L'Appendice B fornisce esempi di applicazione dei principi generali di rilevazione e valutazione esposti nei paragrafi da 28 a 39. Uso delle stime 41 Le procedure di valutazione da seguire nel bilancio intermedio devono essere finalizzate ad assicurare che l'informativa risultante sia attendibile e che tutte le informazioni patrimoniali finanziarie significative che sono rilevanti per la comprensione della situazione patrimoniale finanziaria o dell'andamento economico dell'entità siano correttamente illustrate. Anche se la determinazione dei valori nei bilanci sia annuali sia intermedi è spesso basata su stime ragionevoli, la preparazione del bilancio intermedio generalmente richiederà un uso più esteso di metodi di stima rispetto all'informativa annuale. 42 L'Appendice C fornisce esempi dell'uso di stime per i periodi intermedi.
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IAS 34 RIDETERMINAZIONE DEI VALORI UTILIZZATI IN PRECEDENTI INFORMATIVE INTERMEDIE
43 Il cambiamento di un Principio contabile, a eccezione dei casi nei quali la transizione sia disciplinata da un nuovo Principio o Interpretazione, deve essere riflesso: a) rideterminando i valori di bilancio dei periodi intermedi precedenti dell'esercizio in corso e i valori comparativi dei periodi intermedi degli esercizi precedenti, che saranno rideterminati nel bilancio annuale secondo quanto previsto dallo IAS 8; o b) riesponendo il bilancio di periodi intermedi precedenti l'esercizio corrente, e periodi intermedi comparativi di esercizi precedenti per applicare il nuovo principio contabile prospetticamente dalla prima data possibile quando non è fattibile determinare l'effetto cumulativo all'inizio dell'esercizio dell'applicazione di un nuovo principio contabile a tutti gli esercizi precedenti. 44 Un obiettivo del principio precedente è quello di assicurare che un medesimo principio contabile sia applicato a una particolare classe di operazioni durante l'intero esercizio. Per lo IAS 8, un cambiamento di principio contabile è riflesso attraverso un'applicazione retroattiva, con rideterminazione dei dati relativi al periodo precedente, andando indietro per quanto fattibile. Tuttavia, se l'effetto cumulativo della rettifica relativa agli esercizi precedenti non è fattibile da determinare, allora secondo lo IAS 8 il nuovo principio è applicato prospetticamente dalla prima data possibile. L'effetto del principio nel paragrafo 43 è di richiedere che all'interno dell'esercizio in corso ciascun cambiamento di principio contabile sia applicato retroattivamente o, se ciò non è fattibile, prospetticamente, non oltre l'inizio dell'esercizio. 45 Consentire che i cambiamenti di principio contabile siano riflessi a partire da una data intermedia all'interno di un esercizio, comporterebbe l'applicazione di due differenti principi contabili a una specifica classe di operazioni nello stesso esercizio. Il risultato consisterebbe in difficoltà di imputazione intermedia, risultati operativi oscuri, e complicate analisi e incomprensibilità dell'informativa intermedia.
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INSUFFICIENZA PATRIMONIALE (P) Passivo > Attivo (A)
ART C.C. : Responsabilità verso i creditori sociali. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi. Differente dalla fattispecie Perdita integrale del capitale sociale che si può verificare anche se A = P
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Incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
STATO D'INSOLVENZA Incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni Art. 5 Legge Fallimentare L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni Art. 1 comma 2 lett. B D.lgs. 14/2019 «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
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Aspetti civilistici S.P.A. e S.A.P.A.
Art Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. Art Riduzione del capitale per perdite. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.
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S.R.L. Art bis. Riduzione del capitale per perdite. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446. Art ter. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo
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