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European Union Emissions Trading Scheme (EU-ETS): Direttiva 2003/87/CE

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Presentazione sul tema: "European Union Emissions Trading Scheme (EU-ETS): Direttiva 2003/87/CE"— Transcript della presentazione:

1 European Union Emissions Trading Scheme (EU-ETS): Direttiva 2003/87/CE

2 Emissions Trading Scheme
In linea con gli impegni sanciti dalla ratifica ed entrata in vigore del protocollo Kyoto, l'Unione Europea ha stabilito un sistema per lo scambio di quote di emissione di gas serra all'interno della comunità. Obiettivo: Contribuire più efficacemente alla riduzione di emissioni di gas clima-alteranti all'interno dell'unione, anche in considerazione del progressivo aumento delle stesse e della crescita dell'emergenza legata al riscaldamento globale.

3 Emissions Trading Scheme
Soggetti abilitati: possono partecipare tutte le persone (giuridiche e fisiche) all'interno della comunità e le persone di paesi terzi che abbiano sottoscritto un accordo bilaterale. Tempi di attuazione: il meccanismo europeo è entrato in vigore il primo gennaio 2005. L'obbligatorietà: il livello di obblighi previsto dal sistema europeo è sicuramente più definito e strutturato del sistema internazionale (previsto dal Protocollo di Kyoto).

4 Emissions Trading Scheme
Elementi caratterizzanti: la decentralizzazione, poiché la direttiva che lo istituisce rimanda la definizione di numerosi elementi a livello nazionale attraverso lo strumento del Piano nazionale d'assegnazione; il sistema europeo dei permessi di emissione si configura come un sistema aperto, sia perché ammette nel suo impianto la possibilità di collegarsi ad altri sistemi di ET, sia perché prevede il riconoscimento di crediti di emissione realizzati da progetti di Joint Implementation (JI) e Clean Development Mechanism (CDM).

5 Emissions Trading Scheme
Gli stati membri devono anzitutto recepire la direttiva nel proprio ordinamento. La direttiva lascia agli stati membri il compito di adattare i principi guida in essa contenuti all'ordinamento interno, di organizzare un apparato amministrativo e tecnico necessario per il monitoraggio delle emissioni, il rilascio delle autorizzazioni ed il controllo.

6 Emissions Trading Scheme
Settori: Il campo di applicazione della direttiva è definito nell'allegato 1(*) della stessa, i settori coinvolti sono: attività energetiche: impianti di combustione con potenza termica superiore a 20 MW (sono esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani), raffinerie di petrolio e di gas, cokerie; impianti di produzione trasformazione di metalli preziosi: impianti di arrostimento o sintetizzazioni di minerali metallici compresi i minerali solforati; impianti di produzione di ghisa o acciaio; industria dei prodotti i minerali: impianti destinati alla produzione di cemento informi rotativi, calce viva o altri tipi di forni con particolari caratteristiche capacità di produzione, impianti della fabbricazione del vetro con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; impianti della fabbricazione di prodotti gerani ci mediante cottura, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno; industria cartaria: impianti per la produzione di pasta di cellulosa, di carta e cartone.

7 Emissions Trading Scheme
(*)Paesi inclusi nell'allegato 1 della Convenzione sui cambiamenti climatici (paesi industrializzati + paesi con economie in transizione): Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione russa, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Olanda, Italia, Giappone, Lettonia, Lienchtestein, Lituania, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, Comunità Europea.

8 Emissions Trading Scheme
I piani nazionali Redatti dei singoli stati, giocano un ruolo fondamentale sia per il raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva, sia per il buon funzionamento del mercato comunitario dei permessi di emissione, sia per quanto riguarda la possibile insorgenza di distorsioni della concorrenza tra gli stati membri. Autorizzazioni: La direttiva stabilisce che l'autorità competente di ogni Stato membro dell'unione provveda a rilasciare a ciascun impianto appartenente ai settori ai quali si applica la direttiva l'autorizzazione di emettere gas ad effetto serra. A livello di singoli impianti, è necessario che ciascun impianto restituisca alla scadenza fissata un numero di quote pari alle sue emissioni effettive nel periodo di riferimento (anno civile precedente). Se queste ultime sono superiori alle quote assegnate, l’impianto dovrà procurarsi quote sul mercato oppure pagare un'ammenda, se risultano inferiori può cedere le sue quote in eccesso sul mercato.

9 Emissions Trading Scheme
Funzionamento: L'articolo 12 della direttiva stabilisce che gli stati membri devono provvedere affinché le quote siano trasferibili tra persone, cioè tra qualsiasi persona fisica o giuridica all'interno della comunità o persone all'esterno della comunità qualora lo schema sia collegato con altri schemi internazionali di ET, affinché le quote rilasciate da uno Stato membro siano mutuamente riconosciute da un altro Stato della comunità.

10 Emissions Trading Scheme
L'articolo 25 della direttiva contempla la possibilità di concludere accordi con paesi terzi ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di emissioni all'interno del sistema comunitario e viceversa: questa disposizione va verso la creazione di un sistema internazionale di scambio di permessi di emissione: si configura un sistema globale caratterizzato dalla somma dei sistemi locali (regionali o nazionali) in cui vige il mutuo riconoscimento dei permessi dei crediti generati nell'ambito dei programmi diversi.


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