Scaricare la presentazione
PubblicatoAnnalisa Salvadori Modificato 11 anni fa
1
Consiglio dei ministri dell’U.E. Commissione Europea
ORGANI DELL’U.E. Parlamento Europeo Consiglio Europeo Consiglio dei ministri dell’U.E. Commissione Europea Corte di giustizia B.C.E.
2
PARLAMENTO EUROPEO Unico organo eletto a suffragio universale (prima volta 1979). Attualmente 785 membri. Sede Strasburgo opera mediante commissioni. Funzioni: Legislativa, codecide insieme al Consiglio dei ministri Approva il bilancio proposto dalla Commissione Controlla attività della Commissione Europea: ne elegge il presidente su proposta del Consiglio Europeo, approva l’intera commissione, può esprimere censura (costringe alle dimissioni la commissione)
3
CONSIGLIO EUROPEO Composto dai capi di Stato o di Governo dei 27 Paesi, Presidente Commissione Europea e dal Ministro degli esteri. Funzioni: Impulso per lo sviluppo dell’U.E., orientamenti e priorità politiche generali Decisioni più importanti (es. firma Costituzione). Finora presidenti a rotazione per 6 mesi; il trattato di Lisbona prevede l’elezione di un presidente per due anni e mezzo rinnovabili per un altro mandato. Funzioni presidente: presiede e anima il Consiglio, prepara e dà continuità ai lavori, si adopera per coesione e consenso. Finora nel consiglio decisioni all’unanimità, con il trattato di Lisbona diversi tipi di maggioranza (vedi dopo)
4
CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’U.E. (Consiglio)
Formato dai ministri competenti in specifiche materie dei diversi governi (esempio Agricoltura, Ecofin) Presidente a rotazione in carica 6 mesi, tranne il Consiglio degli affari esteri che con il trattato di Lisbona sarà presieduto dal Ministro degli esteri della commissione. Funzioni: Legislativa, codecisione insieme al Parlamento Europeo (finora in molti casi il Parlamento solo funzione consultiva) Approva il bilancio proposto dalla Commissione
5
COMMISSIONE EUROPEA Ha sede a Bruxelles, dura in carica 5 anni; oggi composta da un membro per ogni Paese (27) Dal 2014 ci saranno 18 Commissari (il Consiglio Europeo studierà forme di rotazione per garantire la molteplicità demografica e geografica) Il Presidente è nominato dal Consiglio Europeo, sceglie i Commissari e si presenta al Parlamento Europeo per l’approvazione. La Commissione deve garantire l’indipendenza dalle indicazioni dei singoli Paesi. Nel trattato di Lisbona a fianco del Presidente di Commissione è prevista la nomina del Ministro degli affari esteri Funzioni: Esecutiva Di vigilanza: controlla che gli Stati membri rispettino quanto disposto nelle norme comunitarie Iniziativa legislativa: ogni atto legislativo dell’unione può essere approvato solo se proposto dalla Commissione
6
CORTE DI GIUSTIZIA Ha sede in Lussemburgo, è formata da 27 giudici (uno per ogni Stato) più 8 avvocati generali. Sono scelti dai governi degli Stati, durano in carica 6 anni e il loro incarico può essere rinnovato. Devono essere personalità che offrano garanzie di indipendenza con le necessarie competenze giuridiche (nei loro Paesi devono essere in grado di ricoprire le più alte funzioni giurisdizionali) I giudici scelgono tra loro un presidente che resta in carica 3 anni, eventualmente rinnovabili. Funzioni: Garantire che gli atti comunitari siano correttamente interpretati Regolare i conflitti tra istituzioni dell’Unione e/o Stati membri Controllare la legittimità degli atti del diritto comunitario Pronunciarsi sui conflitti che coinvolgono la banca Centrale Europea
7
BANCA CENTRALE EUROPEA
L’organo decisionale in materia monetaria. Ha sede a Francoforte. E’ composta da diversi organi: Consiglio Direttivo formato da 6 membri del comitato esecutivo e dai 16 governatori delle banche centrali dei Paesi con l’euro: e’ l’organo decisionale; stabilisce i tassi di interesse e la gestione delle riserve monetarie Comitato esecutivo: formato da un Presidente, un Vicepresidente e 4 membri nominati dal Consiglio Europeo: Attua le decisioni stabilite dal Consiglio Direttivo.
8
Maggioranze nel C.E. e nel Consiglio
Una delle difficoltà maggiori finora: quasi tutte le decisioni votate all’unanimità nel C.E. e nel Consiglio. Il Trattato di Lisbona prevede delle modifiche. Voto ponderato: ogni stato ha un suo peso collegato alla popolazione e allo sviluppo economico: voti paesi 29 Italia, Germania,Francia e G.B. 27 Spagna e Polonia 14 Romania 13 Olanda 12 Ungheria, Rep. Ceca, Grecia, Portogallo e Belgio 10 Austria, Bulgaria e Svezia 7 Irlanda, Danimarca, Lituania, Finlandia e Slovacchia 4 Slovenia, Lettonia, Estonia, Cipro e Lussemburgo 3 Malta
9
Segue Maggioranze In totale 345 .
delibere con la maggioranza qualificata dei membri: almeno 15 paesi su 27 (55%), che rappresentino almeno il 65% della popolazione; in ogni caso la minoranza deve rappresentare almeno 4 paesi dell’unione. Rimane l’unanimità per le delibere riguardanti: politica estera e sicurezza, composizione della Commissione, armonizzazione fiscale, politiche sociali, politiche commerciali e tutela ambiente.
10
ATTI GIURIDICI U.E. ATTI LEGISLATIVI
(votati dal Parlamento e dal Consiglio) Leggi europee (ex regolamenti): rivolte a stati e cittadini sono direttamente applicabili in tutti gli stati membri; Leggi quadro europee (ex direttive): rivolte agli stati che debbono successivamente predisporre un’apposita legislazione nazionale. ATTI NON LEGISLATIVI (adottati da Consiglio Europeo, Commissione, Consiglio e BCE) Regolamenti europei (strumenti attuativi comunque vincolanti); Decisioni (rivolte a soggetti determinati e sono vincolanti); Raccomandazioni (non vincolanti); Pareri (non vincolanti).
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.