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VALUTAZIONE e ORIENTAMENTO
Nel primo e secondo ciclo dell’istruzione
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ATTREZZI DEL MESTIERE LEGGE 104/92
DECRETO LEGISLATIVO , N. 297 O.M. 90/2001 C.M. 14 MARZO 2008 N. 32 REGOLAMENTO VALUTAZIONE (D.P.R. N.122/2009) LINEE GUIDA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA O.M. SUGLI ESAMI DI STATO
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La LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ha previsto agli artt. 12 – 13 – – 16 il diritto all'educazione ed istruzione per agli alunni in situazione di handicap. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione 13. Integrazione scolastica 14. Modalità di attuazione dell'integrazione 15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica 16. Valutazione del rendimento e prove d'esame
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16. Valutazione del rendimento e prove d'esame
1. valutazione degli alunni handicappati: sulla base del PEI particolari criteri didattici adottati per certe discipline, quali attività integrative e di sostegno svolte (anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline).
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Scuola dell’obbligo (l.n.104/92)
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
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Scuola secondaria II grado (l.n. 104/92)
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
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O.M. 90/2001 art.11 Valutazione scuola secondaria 1°grado
Comma12 : se l’allievo raggiunge gli obiettivi fissati nel PEI ottiene la promozione e alla fine del triennio ha il diploma di licenza media Se,invece, l’allievo non raggiunge gli obiettivi fissati nel PEI (il PEI non è stato ben impostato!!!) può ripetere la classe o superare gli esami finali con un attestato per il solo riconoscimento dei crediti formativi
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O.M. 90/2001 art.11 Valutazione scuola secondaria 2° grado
Art15, comma2.Valutazione (che deve sempre esserci) sulla base degli obiettivi prefissati nel PEI: a)art se gli obiettivi minimi raggiunti sono globalmente riconducibili a quelli della classe (valutazione conforme obiettivi minimi) b)art.15,comma se gli obbiettivi non sono riconducibili a quelli minimi si ha una valutazione differenziata
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Scelta modalità valutativa (o.m.90/2001 art 15 c.5)
Proposta della scuola Scelta effettuata dalla famiglia Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13
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a conclusione del primo ciclo di istruzione
C.M. 14 marzo 2008 n Art.5 - Disposizioni per particolari tipologie di alunni
Richiama l’art. 318 del t t.u. 2004 a conclusione del primo ciclo di istruzione 2. Alunni con disabilità. La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del piano educativo individualizzato (…)
Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate*, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) (…). Tali prove hanno comunque valore equipollente ai fini della valutazione dell’alunno. La sottocommissione potrà assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte degli alunni con disabilità.
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità visiva, verrà utilizzato il supporto digitale della prova nazionale (…).
Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni con disabilità è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti. (…) Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità.
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TERMINOLOGIA Prove differenziate* Prove equipollenti
Valutazione differenziata Valutazione conforme Attestato dei crediti formativi Diploma di licenza
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REG. VALUTAZIONE ART.1 OGGETTO FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE
CARATTERISTICHE DELLA VALUTAZIONE
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FINALITA’(Reg. valutazione)
Provvede a coordinare la valutazione degli alunni tenendo conto anche: dei DSA della DISABILITA’
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CARATTERISTICHE (Reg. valutazione)
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale della funzione docente, sia nella dimensione individuale, sia nella dimensione collegiale. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione…
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Oggetto della valutazione (Reg. Valutazione)
Il processo di apprendimento Il comportamento Il rendimento scolastico complessivo
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CERTIFICAZIONE dei LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI (reg valutazione)
Al termine dell’anno conclusivo della scuola primaria Al termine della scuola secondaria di primo grado Al termine della scuola secondaria di secondo grado
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CERTIFICAZIONE dei LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI (reg
CERTIFICAZIONE dei LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI (reg. valutazione) al fine di: Sostenere i processi di apprendimento Favorire l’orientamento Favorire l’inserimento nel mondo del lavoro
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Valutazione del primo ciclo di istruzione (artt 2-3 reg valutazione)
Valutazione periodica e finale Collegiale dei docenti contitolari Espressa in voti I docenti di sostegno sono contitolari Al termine del primo ciclo di istruzione ESAME di STATO con la prova :INVALSI
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INVALSI e DISABILI Per gli alunni con disabilità visiva, la prova sarà fornita anche in forma digitale. La durata della prova potrà essere prolungata rispetto al tempo stabilito. Con l’apporto del relativo docente di sostegno, sono predisposte specifiche prove corrispondenti alla prova a carattere nazionale per gli alunni con disabilità che svolgono prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del D.L.vo , n. 297. I criteri di valutazione della prova differenziata sono elaborati dalle singole sottocommissioni. L’insegnante di sostegno affianca l’alunno
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Art.9 reg valutazione valutazione alunni con disabilità
E’ certificata nelle forme e nelle modalità previste dalle disposizioni in vigore È riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte in base al PEI E’ espressa in decimi
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Art.9 reg valutazione valutazione alunni con disabilità
c.2 Esame conclusivo del primo ciclo: Prove d’esame differenziate, comprensive della prova INVALSI Corrispondenti agli insegnamenti impartiti Idonee a valutare il progresso dell’alunno In rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento di partenza Sono adattate in base al PEI( ove necessario) Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie titolo di licenza
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Art.9 reg valutazione valutazione alunni con disabilità
c.3 le prove d’esame del primo ciclo sono sostenute anche con: attrezzature e sussidi… (come previsto dal D. Lgs.297/94 art.318 Valutazione del rendimento e prove d’esame; nei commi 3-4 si parla di prove equipollenti e di uso di ausilii nelle prove d’esame con eventuali tempi più lunghi) Sui diplomi di licenza non si fa menzione delle differenziazioni nelle prove
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Art.9 reg valutazione valutazione alunni con disabilità
c.4 Agli alunni disabili che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo, che è titolo per l’iscrizione e la frequenza alle classi successive ai soli fini dei soli crediti formativi…
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Art.9 reg valutazione valutazione alunni con disabilità
c. 5 al termine del secondo ciclo di istruzione, gli alunni con disabilità sostengono l’Esame di Stato secondo le modalità previste da: D. Lgs.297/94 art.318 Valutazione del rendimento e prove d’esame; nei commi 3-4 si parla di prove equipollenti e di uso di ausilii nelle prove d’esame con eventuali tempi più lunghi)
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Art.9 reg valutazione valutazione alunni con disabilità
Percorso didattico Differenziato non conseguimento di diploma, ma attestato dei crediti formativi Percorso didattico “conforme” conseguimento del diploma
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Ordinanza Ministeriale n…. Art
Ordinanza Ministeriale n…. Art. 17 ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno se-guito l'alunno durante l'anno scolastico. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo
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Ordinanza Ministeriale n…. Art
Ordinanza Ministeriale n…. Art. 17 ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio,… I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito divalutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizionidi cui al precedente art. 2
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Documentazione per esami (O.M. 90/2001)
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo , n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.29/2001.
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LA RELAZIONE il C.d.C deve presentare una RELAZIONE che illustri: le capacità e potenzialità dell’allievo le difficoltà incontrate e come sono o non sono state superate le discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici i percorsi equipollenti eventualmente svolti le attività integrative e di sostegno
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LA RELAZIONE Nella relazione si devono esporre le modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente: con quali tecnologie con quali strumenti con quali modalità con quali contenuti
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LA RELAZIONE e) con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, accompagnatore…): questo punto deve essere illustrato in modo chiaro per evitare fraintendimenti. f) l’eventuale richiesta di prove equipollenti o differenziate e tempi più lunghi, oltre alla richiesta di assistenza di una o più figure. La Commissione, esaminata la documentazione fornita dal C.d.C., predispone le prove equipollenti o differenziate, anche avvalendosi del personale esperto.
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orientamento Legge 68/99: Art. 1.COLLOCAMENTO DEI DISABILI
Art. 2. COLLOCAMENTI MIRATI Art.3. OBBLIGO d’ASSUNZIONE Art CONVENZIONI Art.12. COOPERATIVE SOCIALI Art. 15. SANZIONI Art. 14 FONDO REGIONALE
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