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PubblicatoAlda Melis Modificato 9 anni fa
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I primi passi nell'armonizzazione dei Bilanci Comunali I NUOVI SCHEMI DI BILANCIO Sondrio, 23 febbraio 2015 Francesco Bergamelli
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L’armonizzazione contabile degli enti territoriali L’armonizzazione contabile degli enti territoriali è il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di: consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE(Procedura per Deficit Eccessivo (PDE), che, oggi, va a costituire il principale strumento dei poteri di vigilanza in capo agli organi dell’Unione Europea.); favorire l’attuazione del federalismo fiscale. L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009. Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l’attuazione dell’armonizzazione contabile. Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
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Il contesto normativo L n. 42 (modificata da L. L n. 196) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Art. 2. (Oggetto e finalità) 2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:(...) h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllali, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera (...)
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Il contesto normativo D.Lgs n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172 Successivamente in materia è intervenuto l’art. 9 del Decreto-legge del 31 agosto 2013 n. 102 “Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. Con tale normativa, fra le novità, viene prorogata al 01/01/2015 l’entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile. Da ultimo, il D.Lgs. 118/2011 è stato modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” L’intervento legislativo, oltre a integrare e correggere diverse previsioni del previgente d.lgs. 118/2011, riguarda anche la parte secondo del TUEL, che è entrata in vigore il 01/01/2015.
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La fase di sperimentazione
L’art. 36 del decreto 118 del 2011, come modificato dall’articolo 9, comma 1, del DL 102 del 31 agosto 2013, prevede una sperimentazione triennale, per le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi, a decorrere dal 2012, delle disposizioni concernenti l’armonizzazione contabile per: analizzare gli effetti dell’introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria. verificare l’effettiva rispondenza del nuovo sistema contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica; individuare eventuali criticità; consentire le modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia; L’articolo 9 del decreto legge n. 102/2013, nel rinviare al 2015 l’applicazione delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha prolungato di un esercizio la durata della sperimentazione, originariamente prevista per un biennio. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione sono applicate le disposizioni previste per il secondo esercizio di sperimentazione con alcune integrazioni previste dall’articolo 9 del DL n. 102/2013 La sperimentazione prevede un innovativo procedimento “bottom up” di adeguamento delle norme previste nel decreto attraverso: la definizione di una disciplina provvisoria, oggetto di sperimentazione, attraverso un DPCM (DPCM del 28/12/2011); la sperimentazione triennale della nuova disciplina, anche in deroga alle vigenti discipline contabili, da parte delle amministrazioni individuate anche in considerazione della collocazione geografica e della dimensione demografica; la definizione della disciplina definitiva, in vigore dal 2015 per tutte le amministrazioni soggette al decreto, attraverso decreti legislativi integrativi e correttivi previsti dall’articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009. La versione aggiornata degli allegati al DPCM concernente le modalità della sperimentazione, predisposta dal gruppo di lavoro Bilanci, sulla base dei risultati della sperimentazione, è consultabile nelle specifiche sezioni del presente sito dedicate ai principi contabili, piano dei conti integrato e schemi di bilancio. FINALITA’ Garantire il consolidamento dei conti pubblici attraverso omogenei sistemi contabili e schemi di bilancio ed il raccordo con quelli adottati a livello europeo. Contrastare il dilagare di Entrate iscritte ma mai incassate (32 miliardi iscritti nei Rendiconti 2013 degli Enti Locali).
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La principali novità Le principali novità introdotte dalla riforma riguardano l’adozione: di regole contabili uniformi; di un comune piano dei conti integrato e raccordato con la classificazione SIOPE; di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi; di un sistema di contabilità economico/patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria; di uno schema comune di bilancio consolidato con le proprie aziende, società ed altri organismi controllati.
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La principali novità Per quanto riguarda la contabilità finanziaria, la principale novità riguarda il NUOVO PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA (“POTENZIATA”) il quale – secondo la nuova formulazione – prevede che : Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. INVESTIMENTI Per quanto riguarda gli investimenti, la “necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria” verrà garantita attraverso l’iscrizione in bilancio di un FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, costituito da un saldo finanziario (ossia una posta meramente contabile ed iscritta al solo fine del pareggio di bilancio) che rappresenta risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. RESIDUI Il nuovo principio della competenza finanziaria comporterà anche una diversa modalità di riaccertamento dei residui attivi e passivi.
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La principali novità Una seconda novità di rilievo riguarda la reintroduzione dell’obbligo di REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE DI CASSA, da affiancare alle previsioni di competenza. Terza novità : diversi SCHEMI DI BILANCIO per le ENTRATE, suddivisione in: Titoli, che rappresentano la fonte di provenienza (passeranno dagli attuali 6 a 9); Tipologie, che individuano la natura delle entrate; Categorie, che dettagliano l’oggetto dell’entrata con separata indicazione delle entrate non ricorrenti Capitoli/Articoli per le SPESE, una suddivisione in: Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni Titoli, che rappresentano i principali aggregati economici (passeranno dagli attuali 4 a 7) Macroaggregati, che rappresentano la natura economica della spesa
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La principali novità Ulteriore importante innovazione è l’adozione, a fini conoscitivi, di un SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE da affiancare alla contabilità finanziaria, la quale continuerà comunque a costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. Tale ulteriore sistema sarà chiamato a evidenziare i costi e i ricavi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica al fine di (cfr. paragrafo 1 dell’Allegato 4.3 al DPCM 28/12/2011): “predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione; consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società; predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.“
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La principali novità Infine gli enti (esclusi i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) dovranno approvare entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento un BILANCIO CONSOLIDATO, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati, riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun anno. Tale bilancio è volto a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Finalità della rilevazione è quella di (cfr. paragrafo 1 dell’Allegato 4.4 al DPCM 28/12/2011): a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo; b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.
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Graduale applicazione della riforma
Al fine di assicurare un graduale passaggio al nuovo sistema contabile, il d.lgs. 118/2011 ha previsto la possibilità per gli enti (non sperimentatori) di rinviare al 2016: l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011) e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12); l'adozione del bilancio consolidato (art. 11 bis, comma 4; allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011). Viene rinviata al 2016, per espressa disposizione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011), la predisposizione del DUP (documento unico di programmazione). Gli enti non sperimentatori, pertanto, adotteranno il documento di programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014 (RPP - relazione previsionale e programmatica). Ai sensi dell’art. 11, comma 12, inoltre, nel 2015 gli enti locali saranno tenuti ad adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conserveranno pertanto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancheranno quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo 11, cui è attribuita funzione conoscitiva.
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Programmazione e schemi di bilancio
PREMESSA Nell'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del d.lgs. 118/2011 i Comuni adotteranno lo schema di bilancio di previsione vigente nel 2014, che conserverà ogni valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Anche il bilancio pluriennale , adottato secondo lo schema vigente nel 2014, svolgerà funzione autorizzatoria. Nel medesimo esercizio, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali dovrà essere inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, mentre in spesa il fondo pluriennale sarà incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del decreto legislativo in argomento, il bilancio di previsione "armonizzato", relativo all'esercizio 2015, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9, dovrà essere allegato al bilancio di previsione deliberato secondo il previgente ordinamento contabile. Nel prosieguo verranno analizzati, in sintesi, i nuovi principi contabili concernenti la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011), di fatto a regime dall'esercizio 2016, con particolare riferimento al documento unico di programmazione. L'adozione di tale documento, rinviata per espressa disposizione del principio contabile al 2016, coerentemente con la disciplina dell'art. 11, comma 12, del d.lgs. 118/2011, dovrà infatti avvenire entro il 31 luglio 2015 in riferimento al triennio 2016/2018. Verrà inoltre trattato il bilancio di previsione finanziario, con la relativa nuova classificazione delle entrate e delle spese, ed il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui prospetto di determinazione costituisce un allegato al suddetto schema di bilancio, strettamente connesso all'entrata in vigore, già dal 1° gennaio 2015, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011).
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Programmazione La programmazione di bilancio negli enti locali.
Per il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) i caratteri qualificanti della programmazione sono: la valenza pluriennale del processo; il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rendono necessaria una consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale; la lettura non solo contabile dei documenti, nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione; per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale; la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione; il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.
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Programmazione Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni; l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni; lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione; il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio; → contestualmente all’approvazione del bilancio = nella prima di Giunta successiva. + Obbligo solo sopra i 5000 abitanti. il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto; lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno; le variazioni di bilancio; lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio. NB Rispetto al sistema previgente viene abrogato dal D.Lgs. 118/2011 l’obbligo di predisporre il Piano Generale di Sviluppo (prima previsto dall’art. 13 c. 3 del D.Lgs. 170/2006 e richiamato dall’art. 165 comma 7 del TUEL previgente), il quale comportava il confronto delle linee programmatiche con le reali possibilità operative dell’ente e la definizione dei tempi e delle risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi individuati.
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Programmazione Gli strumenti della programmazione degli enti locali – QUADRO RIASSUNTIVO
Strumento Organo competente Termine Documento unico di programmazione (DUP)*. CONSIGLIO 31 LUGLIO Eventuale nota di aggiornamento del DUP* 15 NOVEMBRE Schema di bilancio di previsione finanziario GIUNTA 31 DICEMBRE Piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio GIUNTA COMUNALE Entro 10 giorni da approvazione del bilancio Schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio CONSIGLIO COMUNALE Variazioni di bilancio CONSIGLIO - GIUNTA Schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio 30 APRILE 31 MAGGIO
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Programmazione – il DUP
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP). Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente. In ogni caso, tuttavia, il DUP e le linee programmatiche non andranno presentate oltre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) - con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo la Sezione Operativa (SeO) - con orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione. Articolo Principi generali - d.lgs. 267/2000 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
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Programmazione – il DUP
La Sezione Strategica (SeS) La Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento (definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica), gli indirizzi strategici dell'ente. In particolare, la sezione strategica individua: le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo; le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali; gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato; gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa
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Programmazione – il DUP
La Sezione Strategica (SeS) Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Tali obiettivi sono definiti sulla base di un processo di analisi delle condizioni esterne ed interne nell’ambito delle quali muove la sua attività l’ente. Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili: obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico; parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). Negli enti locali con popolazione inferiore a abitanti l’analisi strategica di cui sopra può essere limitata ai punti 2 e 3.
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Programmazione – il DUP
La Sezione Strategica (SeS) Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede i seguenti approfondimenti: organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard; indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti: gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della sezione strategica; i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; la gestione del patrimonio; il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
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Programmazione – il DUP
La Sezione Operativa (SeO) La sezione operativa del DUP costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella sezione strategica. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Orizzonte temporale: pari a quello del bilancio di previsione. In ordine al suo contenuto finanziario, la sezione operativa è da redigersi per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio. In considerazione dello specifico contenuto la sezione operativa costituisce il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione. La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:
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Programmazione – il DUP
La Sezione Operativa (SeO) Parte 1 Nella parte prima della sezione operativa, dopo avere analizzato il contesto di riferimento e le risorse a disposizione, vengono definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare e i relativi obiettivi annuali. Analisi del contesto di riferimento e risorse a disposizione: Analisi condizioni operative dell’ente (personale, risorse strumentali); Analisi dei mezzi finanziari (forme di finanziamento, tributi, tariffe); Descrizione e analisi della situazione economico - finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo; Analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti. Sezione operativa – programmazione: per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS; Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere; Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
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Programmazione – il DUP
La Sezione Operativa (SeO) Parte 2 La seconda parte della sezione operativa contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Pertanto, fanno parte di tale sezione i seguenti documenti: Programmazione triennale dei lavori pubblici e suoi aggiornamenti annuali; Programmazione del fabbisogno di personale, al fine di assicurare esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione (esempio piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/ L. 111/2011).
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Programmazione – Bilancio di previsione finanziario
Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel DUP. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale; le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni, programmi e titoli (spesa) e per titoli e tipologie (entrata). Una ulteriore ripartizione delle risorse è svolta dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione. Attraverso il PEG si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio.
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Programmazione – Bilancio di previsione finanziario
D.lgs. 118/2011 Art. 10 Bilanci di previsione finanziari 1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. 2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche. 3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio; b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.
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Programmazione – Bilancio di previsione finanziario
Art. 11 Schemi di bilancio. 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati: a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; b) (…); c) (…). 2. (…). 3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5; h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
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Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario (art
Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario (art. 162 TUEL) Il bilancio di previsione finanziario, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi. La struttura del bilancio di previsione finanziario viene disciplinata dall'art. 162 del d.lgs. 267/2000 di seguito riassunta. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in: titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie. Le "unità di voto" per le entrate, in sede di approvazione consigliare, sono costituite dalle tipologie.
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Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario
Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in: missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. Le "unità di voto" per le spese, in sede di approvazione consigliare, sono costituite dai programmi/titoli.
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Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario
I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa che, se presentano importo pari a 0, possono non essere indicati nel bilancio: Solo per la missione 60 “Anticipazioni finanziarie” e per la missione 99 “Servizi per conto terzi”, possono essere previsti anche i seguenti titoli: Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. TITOLO 1 SPESE CORRENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI. TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.
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Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario
CLASSIFICAZIONE SPESE CLASSIFICAZIONE ENTRATE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO CONSIGLIO Missioni, Programmi, Titoli Titoli - Tipologie Proposta di articolazione GIUNTA La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Ripartizione dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli Ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli
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Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario
Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto: l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio; l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria; l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. Gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui alle lettere lettere b) e c), individuano: la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio cui si riferisce il bilancio; la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.
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Programmazione Struttura del Bilancio di previsione finanziario
Nel bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti: in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale; in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente; in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall'art. 188; in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – classificazione entrate
D.lgs. 118/ Art. 15 Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate/ 1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all'articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio: a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie; 2. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. L'elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie, indicato nell'allegato n. 13, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – classificazione entrate
Quindi… TITOLI → CATEGORIE → RISORSE → Capitoli/Articoli (dpr 194/1996) ↓ TITOLI → TIPOLOGIE → CATEGORIE → Capitoli/Articoli (d.lgs. 118/2011) UNITA’ DI VOTO L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni da parte dei Consigli Comunali è costituita dalle TIPOLOGIE. TITOLI → CATEGORIE → RISORSE (dpr 194/1996) TITOLI → TIPOLOGIE (dpr 194/1996) Le ulteriori specificazioni sono lasciate alle Giunte.
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – classificazione entrate
LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE - TITOLI
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – classificazione entrate
LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE La lettura della tipologia e categoria nel piano dei conti finanziario si diversifica a seconda dei titoli. Per i primi 2 titoli vengono identificate dal 3° e 4° livello, per i successivi dal 2° e 3° livello. Le categorie dettagliano l’oggetto dell’entrata. Nell’ambito di ciascuna categoria va data separata evidenza delle entrate non ricorrenti. Piano dei conti finanziario MACRO Livelli Voce Codice Voce E I (TITOLO) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa E II Tributi E III (TIPOLOGIA) Imposte, tasse e proventi assimilati E IV (CATEGORIA) Imposta municipale propria E V Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – classificazione entrate
LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE La lettura della tipologia e categoria nel piano dei conti finanziario si diversifica a seconda dei titoli. Per i primi 2 titoli vengono identificate dal 3° e 4° livello, per i successivi dal 2° e 3° livello. Le categorie dettagliano l’oggetto dell’entrata. Nell’ambito di ciascuna categoria va data separata evidenza delle entrate non ricorrenti. E I (TITOLO) Entrate extratributarie E II (TIPOLOGIA) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni E III (CATEGORIA) Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi E IV Entrate dalla vendita di servizi E V Proventi da alberghi E Proventi da asili nido E Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali E Proventi da corsi extrascolastici E
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – classificazione spese.
D.lgs. 118/2011 Art. 12 Omogeneità della classificazione delle spese 1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa. Art. 13 Definizione del contenuto di missione e programma 1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2 utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. 2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2 è costituita dai programmi.
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – classificazione spese.
D.lgs. 118/2011 Art. 14 Criteri per la specificazione e classificazione delle spese 1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in: a) missioni, come definite all'articolo 13, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato; b) programmi, come definiti all'art. 13, comma 1, terzo periodo. I programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. Nell'ambito dei macroaggregati è data separata evidenza delle eventuali quote di spesa non ricorrente; 2. (abrogato) 3. (…) 3-bis. (…) 3-ter. (…)
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – classificazione spese.
Quindi… TITOLI → FUNZIONI → SERVIZI → INTERVENTI → Capitoli/Articoli (dpr 194/1996) ↓ MISSIONI → PROGRAMMI → TITOLI → MACROAGGREGATI → Capitoli/Articoli (d.lgs. 118/2011) UNITA’ DI VOTO L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni da parte dei Consigli Comunali è costituita dai PROGRAMMI, articolati in Titoli. TITOLI → FUNZIONI → SERVIZI → INTERVENTI (dpr 194/1996) MISSIONI → PROGRAMMI (d.lgs. 118/2011) Le ulteriori specificazioni sono lasciate alle Giunte.
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – classificazione spese.
Per assicurare trasparenza, comparabilità e aggregabilità delle informazioni secondo criteri europei, la parte Spesa è articolata in: MISSIONI Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni attraverso l’utilizzo di risorse: • Finanziarie • Umane • Strumentali Sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato. PROGRAMMI I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Il programma è raccordato con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari COFOG di secondo livello (gruppi). Come detto, esso (articolato in titoli) rappresenta l’unità elementare di voto su cui si deve esprimere il Consiglio Comunale.
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – classificazione spese.
Per la corretta allocazione delle risorse è stato predisposto un apposito: GLOSSARIO DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI Il glossario fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – classificazione spese.
TITOLI Nel bilancio di previsione le spese 5 già suddivise per missioni e programmi – sono disaggrete in Titoli.
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – classificazione spese.
MACROAGGREGATI I Macroaggregati costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. Macroaggregati delle Spese Correnti (Titolo 1): 1. Redditi da lavoro dipendente 2. Imposte e tasse a carico dell'ente 3. Acquisto di beni e servizi 4. Trasferimenti correnti 5. Trasferimenti di tributi 6. Fondi perequativi 7. Interessi passivi 8. Altre spese per redditi da capitale 9. Rimborsi e poste correttive delle entrate 10. Altre spese correnti
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – classificazione spese.
MACROAGGREGATI Macrcoaggregati Bil. Armonizzato Interventi bilancio dpr 194/1996 1. Redditi da lavoro dipendente 1. Personale 2. Imposte e tasse a carico dell'ente 7. Imposte e tasse 3. Acquisto di beni e servizi 2. Acquisto di beni di consumo 3. Prestazioni di servizi 4. Utilizzo di beni di terzi 4. Trasferimenti correnti 5. Trasferimenti di tributi 6. Fondi perequativi 5. Trasferimenti correnti 7. Interessi passivi 6. Interessi passivi e oneri finanziari diversi 8. Altre spese per redditi da capitale 8. Oneri straordinari della gestione corrente 9. Rimborsi e poste correttive delle entrate 10. Altre spese correnti 9. Ammortamenti di esercizio 10. Fondo svalutazione crediti 11. Fondo di riserva
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – classificazione spese.
MACROAGGREGATI I Macroaggregati costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. Macroaggregati delle Spese in Conto Capitale (Titolo 2): 1. Tributi in conto capitale a carico dell'ente; 2. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni; 3. Contributi agli investimenti; 4. Altri trasferimenti in conto capitale; 5. Altre spese in conto capitale. Macroaggregati delle Spese per Incremento di Attività Finanziarie (Titolo 3): 1. Acquisizioni di attività finanziarie; 2. Concessione crediti a breve termine; 3. Concessione crediti a medio5lungo termine; 4. Altre spese per incremento di attività finanziarie. Macroaggregati delle Spese per Rimborso Prestiti (Titolo 4): 1. Rimborso di titoli obbligazionari; 2. Rimborso prestiti a breve termine; 3. Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine; 4. Rimborso di altre forme di indebitamento.
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – classificazione spese.
Raccordo con il piano dei conti U I (TITOLO) Spese correnti U II (MACROAGGREGATO) Redditi da lavoro dipendente U III Retribuzioni lorde U IV (CAPITOLO/ART.) Retribuzioni in denaro U V Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato U Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato U Straordinario per il personale a tempo indeterminato U Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato U Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato U Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato U Straordinario per il personale a tempo determinato U Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato U Assegni di ricerca U IV Altre spese per il personale U
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – GLI EQUILIBRI.
Articolo 162 - comma 6 - Principi del bilancio . 6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità. Previgente comma 6: 6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – GLI EQUILIBRI.
Pertanto devono essere garantiti: pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato un fondo di cassa finale non negativo equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria: SPESE <= ENTRATE spese correnti entrate correnti (primi tre titoli dell'entrata) incrementate dai contributi per rimborso prestiti spese per trasferimenti in c/capitale (contributi agli investimenti + altri trasferimenti in c/c) fondo pluriennale vincolato di parte corrente quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (con l’esclusione dei rimborsi anticipati) ; utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente saldo negativo delle partite finanziarie (E tit. V “Entrate da riduzione di attività finanziarie – S tit. III “Spese per incremento attività finanziarie”) entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – GLI EQUILIBRI.
si segnala che l’equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell’adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all’equilibrio di parte corrente. Invece, l’eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente. equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria: = SPESE = ENTRATE spese di investimento entrate in conto capitale + accensione di prestiti + fondo pluriennale vincolato in c/capitale + utilizzo dell’avanzo di competenza in c/capitale + risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – LE VARIAZIONI.
TUEL - Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione 1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – LE VARIAZIONI.
TUEL - Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione 4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – LE VARIAZIONI.
TUEL - Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione 5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. 5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta; b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – LE VARIAZIONI.
TUEL - Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione 5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti. 6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. 7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza. (7) 8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. ( 9-bis. (…) 9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. .
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – LE VARIAZIONI.
LE VARIAZIONI DI ENTRATA TITOLI → TIPOLOGIE → CATEGORIE → Capitoli/Articoli Competenza del Consiglio Comunale: 1. Variazioni di titoli 2. Variazioni di tipologie Competenza della Giunta Comunale: 1. Variazioni compensative fra categorie all’interno della medesima tipologia 2. Variazioni relative agli stanziamenti di cassa Competenza dei Dirigenti: 1. Variazioni su capitoli interni alla stessa categoria .
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Programmazione Bilancio di previsione finanziario – LE VARIAZIONI.
LE VARIAZIONI DI SPESA MISSIONI → PROGRAMMI → TITOLI → MACROAGGREGATI → Capitoli/Articoli Competenza del Consiglio Comunale: 1. Variazioni di missioni 2. Variazioni di programmi Competenza della Giunta Comunale: 1. Variazioni compensative fra macroaggregati all’interno della medesimo programma 2. Variazioni relative agli stanziamenti di cassa 3. Variazioni al fondo di riserva per spese impreviste 4. Variazioni compensative fra dotazioni di missioni e programmi in seguito a provvedimenti trasferimento interno del personale (art. 16 c 1 D.Lgs. 118/2011) 5. Variazioni agli stanziamenti sul Fondo Pluriennale Vincolato Competenza dei Dirigenti: 1. Variazioni su capitoli interni allo stesso macroaggregato .
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Programmazione – il PEG
TUEL - Articolo 169 Piano esecutivo di gestione 1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157. 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis. 3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG. Articolo 157 Consolidamento dei conti pubblici 1. (…) 1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l'adozione di un piano integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e patrimoniale secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, del piano esecutivo di gestione è costituito almeno dal quarto livello. Programmazione – il PEG
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Programmazione – il PEG
Il TUEL e il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/ 1) principi contabili indivuduano DIVERSI termini per l’approvazione TUEL: entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO: Punto 4.2: entro 10 giorni dall’approvazione del bilancio ; Punto 10.3: contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione. Per contestualmente si intende la prima seduta di giunta successiva all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio. Quanto alle variazioni, anch’esse restano di competenza della Giunta salvo quelle compensative di capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spese del medesimo macroaggregato (salvo i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale) che saranno di competenza dei Dirigenti. Le stesse possono essere adottate entro il 15 dicembre (fatte salve quelle previste dal comma 3 dell’art. 175 del TUEL). Programmazione – il PEG
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Programmazione – il PEG
Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Il piano esecutivo di gestione: è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione; è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo; ha natura previsionale e finanziaria; ha contenuto programmatico e contabile; può contenere dati di natura extracontabile; ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi; ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse. Programmazione – il PEG
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Programmazione – il PEG
Struttura e contenuto Il PEG assicura un collegamento con: la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento; le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario; le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali. Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere: la puntuale programmazione operativa; l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma. Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario. Programmazione – il PEG
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Programmazione – il PEG
Struttura e contenuto Gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere. La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell’ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi. Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività svolta. Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili. Programmazione – il PEG
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Bilancio armonizzato e PSI
Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. Cfr. art. 31, comma 3, L n. 183. ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI (TIT. I, II, III) + INCASSI ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TIT IV) - INCASSI PER CONCESSIONI DI CREDITI (TIT IV) IMPEGNI SPESE CORRENTI (TIT. I) PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE (TIT. II) SPESE PER CONCESSIONI DI CREDITI (TIT. II) = SALDO FINANZIARIO A FINI PSI ATTENZIONE Legge di stabilità 2015: Nel saldo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Bilancio armonizzato e PSI
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Bilancio armonizzato e PSI
Parte spesa Ai fini del saldo finanziario di competenza mista è importante rilevare: Le spese per concessioni di crediti vanno contabilizzate al tit. III (per il dpr 194/1996 nel titolo II); Le spese per acquisizioni di attività finanziarie (es. partecipazioni e conferimenti di capitale, titoli obbligazionari) vanno contabilizzate al tit. III (per il dpr 194/1996 nel titolo II) Parte entrata Le entrate per riscossioni di crediti vanno contabilizzate al tit. V (per il dpr 194/1996 nel titolo IV); Le entrate da riduzione di attività finanziarie (es. alienazione partecipazioni e conferimenti di capitale, alienazione titoli obbligazionari) vanno contabilizzate al tit. V (per il dpr 194/1996 nel titolo IV) Bilancio armonizzato e PSI
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Bilancio armonizzato e PSI
Parte spesa Ai fini del saldo finanziario di competenza mista è importante rilevare: Le spese per concessioni di crediti vanno contabilizzate al tit. III (per il dpr 194/1996 nel titolo II); Le spese per acquisizioni di attività finanziarie (es. partecipazioni e conferimenti di capitale, titoli obbligazionari) vanno contabilizzate al tit. III (per il dpr 194/1996 nel titolo II) Parte entrata Le entrate per riscossioni di crediti vanno contabilizzate al tit. V (per il dpr 194/1996 nel titolo IV); Le entrate da riduzione di attività finanziarie (es. alienazione partecipazioni e conferimenti di capitale, alienazione titoli obbligazionari) vanno contabilizzate al tit. V (per il dpr 194/1996 nel titolo IV) Bilancio armonizzato e PSI
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Bilancio armonizzato e PSI
Saldo finanziario di competenza mista e bilancio armonizzato (d.lgs. 118/2011). Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. Cfr. art. 31, comma 3, L n. 183. ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI (TIT. I, II, III) + INCASSI ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TIT IV) INCASSI PER RIDUZIONI ATTIVITA’ FINANZIARIE (TIT. V)? - IMPEGNI SPESE CORRENTI (TIT. I) PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE (TIT. II) PAGAMENTI PER ACQUISIZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE (TIT. III)? = SALDO FINANZIARIO A FINI PSI Bilancio armonizzato e PSI
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Bilancio armonizzato e PSI
Attenzione, FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE A SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI. Gli enti locali ammessi alla sperimentazione, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, hanno considerato, tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e re-iscritte nell’esercizio 2014. Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell’ambito della disciplina del patto di stabilità interno, i predetti enti sommano all’ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell’importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione. Bilancio armonizzato e PSI
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Bilancio armonizzato e PSI
Attenzione, FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE A SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI. Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate: + Accertamenti correnti 2014 validi per il patto di stabilità interno + Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata) - Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa) = Accertamenti correnti 2014 adeguati all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente. Gli accertamenti adeguati all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato garantiscono la copertura agli impegni considerati esigibili nell’anno 2014. Si ribadisce, da ultimo, che il fondo pluriennale vincolato, in considerazione della sua precipua funzione, incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno solo per la parte corrente, in quanto rilevante ai soli fini della competenza Bilancio armonizzato e PSI
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I primi passi nell'armonizzazione dei Bilanci Comunali IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA E SUE DECLINAZIONI. Sondrio, 24 febbraio 2015 Francesco Bergamelli
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L’armonizzazione contabile degli enti territoriali Questioni affrontate nella giornata del 23/02/2015: Gli strumenti di programmazione (DUP, bilancio di previsione finanziario, PEG); Bilancio di previsione finanziario: struttura e classificazione di entrate e spese; Bilancio di previsione finanziario: equilibri e variazioni; Il piano dei conti e il suo raccordo con la nuova classificazione di bilancio; Riflessi della nuova classificazione sul saldo finanziario PSI (Attenzione, FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE A SEGUITO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI). Questioni da affrontare: Il principio delle competenza finanziaria potenziata: criteri per l’assunzione di impegni e l’accertamento di entrate; Il fondo pluriennale vincolato; Il fondo crediti di dubbia esigibilità; Il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi; La spesa di personale
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I PRINCIPI CONTABILI GENERALI O POSTULATI (SINTESI dell'ALLEGATO 1)
1. Principio della annualità I documenti del sistema di bilancio sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. 2. Principio dell'unità Ogni amministrazione pubblica ha un unico e unitario bilancio di previsione, rendiconto e bilancio d'esercizio. Il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese dell'amministrazione pubblica. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate. 3. Principio della universalità Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica. Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio.
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I PRINCIPI CONTABILI GENERALI O POSTULATI (SINTESI dell'ALLEGATO 1)
4. Principio della integrità Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite. 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Attendibilità Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. Correttezza Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve caratterizzare la formazione dei citati documenti.
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I PRINCIPI CONTABILI GENERALI O POSTULATI (SINTESI dell'ALLEGATO 1)
Comprensibilità Il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali. Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità. Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilità dei documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica. Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze. 6. Principio della significatività e rilevanza Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione
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I PRINCIPI CONTABILI GENERALI O POSTULATI (SINTESI dell'ALLEGATO 1)
7. Principio della flessibilità Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente. Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. 8. Principio della congruità La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.
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I PRINCIPI CONTABILI GENERALI O POSTULATI (SINTESI dell'ALLEGATO 1)
9. Principio della prudenza Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio. Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate. 10. Principio della coerenza Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.
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I PRINCIPI CONTABILI GENERALI O POSTULATI (SINTESI dell'ALLEGATO 1)
La coerenza interna implica: in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente; in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici; in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi. La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica. 11. Principio della continuità e della costanza La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti.
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I PRINCIPI CONTABILI GENERALI O POSTULATI (SINTESI dell'ALLEGATO 1)
12. Principio della comparabilità e verificabilità Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonché delle relative modificazioni. Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilità dei bilanci in periodi diversi è possibile se sussistono le seguenti condizioni: la forma di presentazione è costante, cioè il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile; i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato; i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati. Verificabilità L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria
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I PRINCIPI CONTABILI GENERALI O POSTULATI (SINTESI dell'ALLEGATO 1)
13. Principio di neutralità o imparzialità La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. 14. Principio della pubblicità Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.
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I PRINCIPI CONTABILI GENERALI O POSTULATI (SINTESI dell'ALLEGATO 1)
15. Principio dell'equilibrio di bilancio Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico. L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.
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I PRINCIPI CONTABILI GENERALI O POSTULATI (SINTESI dell'ALLEGATO 1)
16. Principio della competenza finanziaria (cfr. seguito) 17. Principio della competenza economica Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.
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I PRINCIPI CONTABILI GENERALI O POSTULATI (Competenza finanziaria potenziata)
In considerazione del carattere autorizzatorio del bilancio gli stanziamenti di spesa, eccezione fatta per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria, costituiscono limite all'assunzione di impegni ed all'effettuazione di pagamenti. Le previsioni di entrata non costituiscono un limite (posto il vantaggio in carico all'ente) eccezione fatta per l'accessione di prestiti (che, invece, trattandosi di entrata non propria, implica la sua restituzione e pertanto va parallelamente a costituire un debito). L'assunzione di impegni, l'accertamento di entrate e la registrazione delle operazioni di incasso e pagamento, ovverosia l'applicazione del carattere autorizzatorio del bilancio, viene disciplinata dal principio della "competenza finanziaria", definito dall'allegato 1 al d.lgs. 118/2011, punto 16, come "il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni)". In forza di tale principio: L'accertamento e l'impegno, prime fasi gestionali rispettivamente dell'entrata e della spesa, vengono imputati all'esercizio finanziario in cui nasce la correlata obbligazione giuridicamente perfezionata (attiva per l'accertamento; passiva per l'impegno); Gli incassi e i pagamenti, successive fasi gestionali, vengono invece imputati agli esercizi in cui il tesorerie ha effettuato l'operazione.
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I PRINCIPI CONTABILI GENERALI O POSTULATI (Competenza finanziaria potenziata)
Per il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011) "le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito". Pertanto, gli accertamenti e gli impegni sono da imputare, contabilmente, ad un dato esercizio finanziario in presenza di due elementi: sussistenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata (credito/debito); esigibilità del suddetto credito/debito in quell'esercizio finanziario. Nel precedente ordinamento contabile, l'imputazione contabile di impegni ed accertamenti avveniva considerando solo il primo dei suddetti elementi. L'introduzione dell'esigibilità del credito/debito quale condizione per la registrazione contabile ha portato, pertanto, a definire la competenza finanziaria introdotta dal d.lgs. 118/2011 come "potenziata".
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I PRINCIPI CONTABILI GENERALI O POSTULATI (Competenza finanziaria potenziata)
La competenza finanziaria potenziata nel TUEL (come modificato dal d.lgs. 126/2014) Accertamento Impegno Art. 179, comma 3bis 3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E’ vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. Art. 183, comma 5 5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
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La competenza finanziaria potenziata (ENTRATE – accertamento ed imputazione contabile)
La competenza finanziaria "potenziata" applicata alla gestione delle entrate (all. 1 d.lgs. 118/2011) L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza. L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva; il titolo giuridico che supporta il credito; l'individuazione del soggetto debitore; l'ammontare del credito; la relativa scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario. Per i nuovi principi contabili, l'accertamento è imputato all'esercizio finanziario nel quale l'obbligazione giuridicamente perfezionata (attiva) viene a scadenza. In vigenza del precedente principio contabile della competenza finanziaria, invece, l'accertamento di un entrata presupponeva il solo venire in essere dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (a prescindere dall'esercizio in cui essa veniva a scadenza).
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La competenza finanziaria potenziata ENTRATE – Accertamento ed imputazione contabile di specifiche tipologie di entrata Per l'art. 179, comma 2, del d.lgs. 267/2000, come modificato dal d.lgs. 126/2014, l'accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti seguendo le seguenti disposizioni: a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge; b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo “Servizi per conto terzi e partite di giro”, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento; d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa Per il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria nei casi di cui alle lett. a) e b) la scadenza dei crediti coincide con l'esigibilità del credito stesso.
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La competenza finanziaria potenziata ENTRATE – Accertamento ed imputazione contabile di specifiche tipologie di entrata Le entrate di dubbia e difficile esazione. Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.. Tuttavia, relativamente a tali crediti dovrà essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per il quale si rinvia all'apposito paragrafo, e dovrà essere vincolata la corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione. Non sono considerati di dubbia o difficile esazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale. Per il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2) le entrate accertata “per cassa” sino al , "devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall’entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento."
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La competenza finanziaria potenziata ENTRATE – Accertamento ed imputazione contabile di specifiche tipologie di entrata Nuove tipologie di entrate. Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata” e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l’operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell’articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro. Entrate proprie rateizzate Qualora l'ente provveda alla rateizzazione di entrate proprie l'accertamento è iscritto all'esercizio in cui l'obbligazione attiva è nata a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia stata fissata oltre i 12 messi successivi. Diversamente, l'imputazione avverrà agli esercizi in cui scadono le rate. Esempi: provvedimento di rateizzazione di un'entrata di 120, a giugno 2015, che prevede 12 rate mensili di 10, oltre interessi: l'intero importo andrà imputato all'esercizio 2015; provvedimento rateizzazione di un'entrata di 120, a giugno 2015, che prevede 4 rate semestrali di 30: importo di 30 imputato al 2015, 60 al 2016, 30 al 2017; Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono.
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La competenza finanziaria potenziata ENTRATE – Accertamento ed imputazione contabile di specifiche tipologie di entrata Entrate derivanti da trasferimenti contributi da altre amministrazioni pubbliche. La scadenza del credito coincide con l’esercizio finanziario in cui è adottato l’atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, a meno che vengano espressamente previste scadenze per il versamento (in tale caso l'imputazione avverrà all'esercizio di scadenza). Per i “Contributi a rendicontazione”, costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un’amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenuta, l'accertamento è imputato a seconda che l'amministrazione erogante sia o meno assoggettata all'applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata: in caso di trasferimenti erogati da un’amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante registra i corrispondenti impegni; nel caso di trasferimenti erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l’ente beneficiario accerta l’entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa . L’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.
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La competenza finanziaria potenziata ENTRATE – Accertamento ed imputazione contabile di specifiche tipologie di entrata Entrate da permessi di costruire La scadenza del credito coincide con i termini di pagamento previsti nel permesso di costruire, mentre la registrazione contabile dell’operazione è effettuata al momento del rilascio del permesso. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è immediatamente esigibile (salvo rateizzazione; sul punto vedasi entrate soggette a rateizzazione). E' pertanto accertabile nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso. La quota relativa al costo di costruzione è invece esigile nel corso dell'opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera. Pertanto, è imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota. Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico Tali tipologie di entrata vanno imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo). Esempi: Tassa rifiuti, emesso ruolo di 120, a giugno 2015, che prevede 3 rate con scadenza 31/ / /02/16: l'intero importo andrà imputato all'esercizio 2015; Tassa rifiuti, emesso ruolo di 120, a giugno 2015, che prevede 4 rate con scadenza 31/ / /02/ /06/2016: accertamento di 90 imputato all'esercizio 2015; accertamento di 30 da imputarsi dall'esercizio 2016. Dal 1° gennaio 2015, le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate - ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa – potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.
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La competenza finanziaria potenziata ENTRATE – Accertamento ed imputazione contabile di specifiche tipologie di entrata Ruoli coattivi L’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento. Entrate tributarie riscosse per autoliquidazione Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto o, nell’esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. Sono pertanto possibili due opzioni, riassumibili nei seguenti esempi: IMU stanziamento ; riscosso al ; riscosso alla data del ; si prevede accertamento 2015 di 950; IMU stanziamento (Stima MEF 1000); riscosso al ; riscosso alla data del ; si prevede accertamento 2015 di 980 (o al massimo 1000); Nel caso di accertamento effettuato in base alla seconda opzione (stima MEF) la componente dell’avanzo costituita da residui attivi va evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione
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La competenza finanziaria potenziata ENTRATE – Accertamento ed imputazione contabile di specifiche tipologie di entrata Entrate derivanti dalla lotta all'evasione Tali entrate vanno accertate al momento dell'incasso, salvo in casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso emissioni di ruoli o liste di carico (in tali caso l'accertamento dell'entrata andrà imputato all'esercizio in cui l'obbligazione scade e occorrerà provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità). Entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici Sono accertate all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. Entrate da interessi attivi Sono da accertate nell'esercizio in cui il credito risulta esigibile. Per gli interessi bancari al possono essere imputati all'anno di competenza in caso di incasso o di comunicazione della banca prima dell'approvazione del rendiconto. Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato pagamento canoni affitto) sono accertate al momento dell’incasso. Entrate da locazioni-concessioni Sono da imputare all’esercizio in cui l’entrata è esigibile.
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La competenza finanziaria potenziata ENTRATE – Accertamento ed imputazione contabile di specifiche tipologie di entrata Entrate da cessione di beni Nella cessione di beni immobili, l’entrata deve essere accertata con imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria oppure al momento dell'incasso (nel caso di versamento prima del rogito). Nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito, è consentito l’accertamento delle entrate con imputazione all'esercizio di stipula del contratto a condizione che il pagamento non sia previsto oltre i 12 mesi. Esempi: Rogito immobile giugno 2015, entrata di 1000; pagamento prima del rogito: accertamento di 1000 da imputarsi nel 2015; pagamento differito entro i 12 mesi dal rogito: accertamento di 1000 da imputarsi nel 2015 (l'incasso avverrà in conto residui); pagamento differito oltre i 12 mesi dal rogito: accertamento di 1000 da imputarsi nell'esercizio previsto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria; pagamento in due rate, una di 500 entro i 12 mesi dal rogito, una di 500 oltre i 12 mesi dal rogito; accertamento di 500 nel 2015 e accertamento di 500 da imputarsi nell'esercizio previsto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria. Per tutte le altre cessioni di beni, ivi compresa la cessione di diritti di superficie, l’entrata deve essere accertata con imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria (a meno di incasso anticipato rispetto al sorgere dell'obbligazione giuridica)
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La competenza finanziaria potenziata ENTRATE – Accertamento ed imputazione contabile di specifiche tipologie di entrata Entrate da accensione di prestiti. Il punto 3.17 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria invita gli enti ad avere particolare attenzione alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo. Inoltre, al fine di garantire il controllo dell'indebitamento netto dell'ente e per raggiungere al meglio gli obiettivi di finanza pubblica (il riferimento non può che riportare agli obiettivi del patto di stabilità interno), è opportuno il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le aperture di credito e altre disponibili per l'ente, per garantire l'inerenza e la corrispondenza tra flussi di risorse acquisite con il ricorso all'indebitamento e fabbisogni di spesa d'investimento. Le operazioni di indebitamento andranno realizzate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e contabilizzate secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 76, della legge n. 311 del 2004
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La competenza finanziaria potenziata ENTRATE – Accertamento ed imputazione contabile di specifiche tipologie di entrata Entrate da accensione di prestiti. Le modalità di accertamento Un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L’accertamento è imputato all’esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento). Nel caso di aperture di credito (che si consolidano in mutui passivi a seguito dell’effettiva necessità di liquidità) l’accertamento viene disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base degli effettivi utilizzi dell’apertura di credito. Nel primo caso, quindi, l'accertamento è costituito in un unico esercizio finanziario (quello di stipula del contratto di mutuo). Nel secondo, invece, gli accertamenti verranno imputati agli esercizi finanziari in cui viene disposto l'utilizzo. Esempi: Mutuo di 1000 per infrastruttura acceso nel 2015; accertamento di 1000 nel 2015 a cui corrisponderanno, negli anni successivi di realizzazione dell'opera (e di correlato impegno della spesa) accantonamenti per il finanziamento del fondo pluriennale vincolato. Apertura di credito di 1000 per infrastruttura nel 2015; richiesti utilizzi di 100 nel 2015, 500 nel 2016, 400 nel Gli accertamenti corrisponderanno agli utilizzi e finanzieranno la relativa spesa (senza quindi necessità di accantonamenti per il finanziamento del FPV).
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La competenza finanziaria potenziata ENTRATE – Accertamento ed imputazione contabile di specifiche tipologie di entrata Rimborso anticipato di prestiti In caso di rinegoziazione dei prestiti, la spesa sostenuta per rimborsare il capitale va allocata al titolo quarto “Rimborso di prestiti”, mentre la spesa relativa agli interessi ancora dovuti o all’eventuale indennizzo o penalità va inserita nel titolo primo. Pertanto, la rinegoziazione di un finanziamento attraverso l’estinzione anticipata o la ristrutturazione del debito, richiede le seguenti registrazioni contabili: la cancellazione degli impegni riguardanti il rimborso dei prestiti, già registrati e imputati agli esercizi previsti nel piano di ammortamento del finanziamento per il pagamento degli interessi passivi e delle quote capitale (nel rispetto del principio applicato n. 5.6); la reimputazione al titolo 4 della spesa “rimborso prestiti” dell’esercizio in cui avviene l’estinzione anticipata, degli impegni cancellati al punto a) riguardanti la quota capitale del debito residuo, al fine di consentire la registrazione, nel corso di tale esercizio, del pagamento diretto ad estinguere anticipatamente il debito. la registrazione contabile della differenza tra il valore nominale del debito che è stato reimputato secondo quanto previsto alla lettera b) e il valore attribuito al debito nell’esercizio in corso, ai fini dell’estinzione anticipata o della ristrutturazione del debito, senza tenere conto dell’eventuale indennizzo o penalità previsto contrattualmente, che devono essere registrati distintamente. Se positiva, tale differenza è registrata al titolo terzo delle entrate, come “Proventi finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di prestiti” (E ), se negativa è registrata nel titolo primo, tra gli “Oneri finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di prestiti” (U ).
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La competenza finanziaria potenziata ENTRATE – Accertamento ed imputazione contabile di specifiche tipologie di entrata In caso di ristrutturazione del debito, si provvede anche; alla registrazione contabile del nuovo prestito, attraverso l’accertamento della nuova entrata da accensione di prestiti e la relativa regolazione contabile (emissione di un mandato sul capitolo riguardante il rimborso di prestiti anticipato, per un importo pari alla quota del rimborso finanziata dal nuovo finanziamento. Tale mandato è versato in entrata del bilancio dell’ente, al capitolo dell’accensione del nuovo prestito); alla registrazione degli impegni riguardanti il nuovo finanziamento, distintamente per la quota interesse e la quota capitale, nel rispetto del principio applicato n. 5.6. Diverso utilizzo del prestito? Rimane inalterato il contratto di mutuo; pertanto: conservare accertamento su TIT. V – d.lgs. 118/2011 TIT.VI ; Conservare impegno su titolo III – d.lgs. 118/2011 tit. IV); La somma diversamente utilizzabile non trova corrispondenza con un obbligazione giuridicamente perfezionata: cancellazione residuo passivo (costituzione quota vincolata avanzo di amministrazione per spesa in conto capitale)
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La competenza finanziaria potenziata ENTRATE – Accertamento ed imputazione contabile di specifiche tipologie di entrata Leasing finanziario Per i nuovi principi contabili le operazioni di leasing finanziario costituiscono indebitamento. Pertanto, il leasing finanziario e le operazioni assimilate, andranno registrate con le medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito, secondo il cd. metodo finanziario (non quindi il metodo cd. patrimoniale) al fine di rilevare sostanzialmente che l’ente si sta indebitando per acquisire un bene. Modalità di contabilizzazione del leasing finanziario (per le operazioni attivate dal 1° gennaio 2015) Al momento della consegna del bene oggetto del contratto, si rileva il debito pari all’importo oggetto di finanziamento, da iscrivere tra le “Accensioni di prestiti”, e si registra l’acquisizione del bene tra le spese di investimento (si accerta l’entrata, si impegna la spesa e si emette un mandato versato in quietanza di entrata del proprio bilancio). L’importo del finanziamento è costituito dal valore corrente del bene all’inizio del leasing, che deve essere pari al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing. Nel determinare il valore attuale, il tasso di sconto da utilizzare è il tasso di interesse implicito nell’operazione di leasing, se è possibile determinarlo; se non è possibile, deve essere utilizzato il tasso di interesse marginale del locatario. Al momento del pagamento dei canoni periodici si rilevano sia gli interessi passivi impliciti nel canone che la quota di finanziamento rimborsata. In altri termini, i canoni periodici sono registrati contabilmente distinguendo la parte interessi, da imputare in bilancio tra le spese correnti, dalla quota capitale, da iscrivere tra i rimborsi prestiti della spesa Alla fine del contratto di leasing, la spesa per l’esercizio del riscatto è registrata tra le spese di investimento.
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Impegno ed imputazione contabile
Per il punto 5.1. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2) l’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale viene apposto un vincolo sulle previsioni di bilancio, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. al fine di sostenere una spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata. Gli elementi costitutivi dell’impegno sono: - la ragione del debito; - l’indicazione della somma da pagare; - il soggetto creditore; - la scadenza dell’obbligazione; - la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Pur se il provvedimento di impegno riguarda l’intero importo della spesa, l'imputazione della spesa all'esercizio finanziario avviene considerando l'esigibilità della singole obbligazioni passive. Pertanto, non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica. La procedura di spesa presuppone pertanto l'impegno, da assumere al momento del sorgere dell'obbligazione giuridica passiva, e la relativa imputazione contabile all'esercizio di riferimento connessa all'esigibilità/scadenza della/e obbligazione/i.
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Impegno ed imputazione contabile
La competenza finanziaria "potenziata" applicata alla gestione delle spese. (all. 1 al d.lgs. 118/2011) L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza. Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: (…) Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006. La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento. Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Impegno ed imputazione contabile
In altre parole, ed a titolo esemplificativo, l'ordinazione di una spesa per fornitura presuppone l'assunzione di un impegno atto a registrare un debito in capo all'ente (contratto di fornitura). Tale debito diviene esigibile nel momento in cui la prestazione è stata adempiuta dal soggetto fornitore (il quale ha pertanto titolo per esigere la controprestazione pecuniaria). L'aspetto contabile dell'impegno sarà costituito dall'imputazione contabile all'esercizio in cui diverrà esigibile tale debito (che ben potrà essere successivo all'assunzione dell'impegno da un punto vista prettamente giuridico). Sul fronte della spesa corrente potranno essere assunti impegni le cui conseguenti obbligazioni diverranno esigibili non oltre l'ultimo esercizio del bilancio di previsione. Costituiscono tuttavia eccezione a tale principio le spese correnti per contratti di somministrazione , di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art c.c., nonchè le spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e per rate di ammortamento. Alla fine dell’esercizio, gli impegni assunti potranno ritrovarsi in uno dei seguenti casi: obbligazione giuridicamente perfezionata passiva sussistente ed esigibile nell'esercizio di assunzione dell'impegno; (mantenimento a residuo passivo); obbligazione giuridicamente perfezionata passiva sussistente ma esigibile in esercizio successivo all'esercizio di assunzione dell'impegno; (reimputazione ad esercizio di esigibilità dell'obbligazione); insussistenza obbligazione giuridicamente perfezionata passiva; (cancellazione del residuo passivo - economia di bilancio); cfr. art.. 183, comma 3, del tuel per il quale durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del tuel.
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile di specifiche tipologie di spesa corrente Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011) indicata le modalità di contabilizzazione di specifiche tipologie di spesa con ciò enucleando, nel dettaglio, quando l'obbligazione giuridica passiva sia da considerarsi esigibile e pertanto imputabile ad un dato esercizio finanziario. La spesa di personale Per i trattamenti fissi e continuativi e relativi oneri riflessi l'assunzione dell'impegno avviene automaticamente all’inizio dell’esercizio per l’intero importo (sul punto cfr. art. 183 tuel comma 2, lett. a). Per i rinnovi contrattuali l'obbligazione giuridicamente perfezionata, e le relativa imputazione contabile, sorge nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale (a meno che non venga previsto il differimento degli effetti economici). E' opportuno tuttavia che nelle more della firma del contratto l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile di specifiche tipologie di spesa corrente La spesa di personale - Trattamento accessorio Le spese relative al trattamento accessorio e premiante sono stanziate e impegnate negli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Pertanto, le risorse del fondo per le risorse decentrate esigibili nell'esercizio successivo (si pensi, ad esempio, al trattamento premiante) confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate a finanziarie tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la quota di fondo non impegnata e confluente nel risultato contabile di amministrazione andrà a finanziare e costituire, nell'esercizio successivo, il fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati in tale esercizio. Esempio: costituito il fondo per le risorse decentrate a giugno 2015 per A seguito della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo conseguono obbligazioni giuridicamente perfezionate nei confronti del personale per 700 esigibili nel 2015 (es. progressioni orizzontali anni precedenti, indennità per responsabilità di procedimento, altre indennità); 300 (potenzialmente) esigibili nel 2016 (trattamento premiante). Nel 2015 andrà imputato l'impegno di 700 e i 300 già finanziati nel corso dell'esercizio 2015 confluiranno nel risultato contabile di amministrazione. Nel 2016 verrà imputato l'impegno di 300 che verrà finanziato dal fondo pluriennale vincolato.
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile di specifiche tipologie di spesa corrente La spesa di personale - Trattamento accessorio Possibili casistiche 2015 (primo anno di applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata). CASO 1 L'ente già impegna le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell’esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono. In tale caso, lo stanziamento di spesa 2015 per il trattamento economico accessorio sarà di 3 componenti: premialità dell'anno precedente da liquidare nel 2015 (quindi di competenza 2015); trattamento accessorio finanziato nel 2015 da liquidare nel (ovverosia di competenza dell'esercizio finanziario del) 2015; trattamento accessorio finanziato 2015 da liquidare nel (ovverosia di competenza dell'esercizio finanziario del) 2016 (che andrà a finanziare il FPV 2016) .
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile di specifiche tipologie di spesa corrente La spesa di personale - Trattamento accessorio Possibili casistiche 2015 (primo anno di applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata). CASO 2 L'ente impegna le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono e liquida il trattamento premiante 2014 DOPO il riaccertamento straordinario dei residui. RIACCERTAMENTO STRAORD. RESIDUI: cancellazione e reimputazione con finanziamento a mezzo FPV Lo stanziamento di spesa 2015 per il trattamento economico accessorio dovrà essere costituto dalle seguenti componenti: trattamento accessorio finanziato nel 2015 da liquidare nel (ovverosia di competenza dell'esercizio finanziario del) 2015; trattamento accessorio finanziato nel 2015 da liquidare nel (ovverosia di competenza dell'esercizio finanziario del) 2016 (che sarà finanziato con FPV) premialità finanziata nell'anno precedente da liquidare nel 2015 (quindi di competenza 2015); finanziata dal FPV costituitosi a seguito riaccertamento straordinario dei residui; .
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile di specifiche tipologie di spesa corrente La spesa di personale - Trattamento accessorio - Possibili casistiche 2015 CASO 3 L'ente impegna le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono e liquida il trattamento premiante 2014 PRIMA del riaccertamento straordinario dei residui. In tale caso il principio contabile applicato prescrive, al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, di effettuare il pagamento delle premialità 2014 imputandolo alla competenza dell’esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell’esercizio precedente. Pertanto l'ente dovrà impegnare (nuovamente, posto l'averlo già fatto nel 2014) la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita all’esercizio 2014. Lo stanziamento di spesa 2015 per il trattamento economico accessorio, SUCCESSIVAMENTE al riaccertamento straordinario dei residui, sarà quindi costituto dalle seguenti componenti: trattamento accessorio finanziato nel 2015 da liquidare nel (ovverosia di competenza dell'esercizio finanziario del) 2015; a valere su questo stanziamento sarà impegnata la premialità finanziata nell'anno 2014 liquidata nel 2015 (quindi di competenza 2015) sugli stanziamenti 2015 e non in conto residui 2014 (cancellati e reimputati dopo il riaccertamento straordinario); trattamento accessorio finanziato nel 2015 da liquidare nel (ovverosia di competenza dell'esercizio finanziario del) 2016 (che andrà a finanziare il FPV 2016)
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile di specifiche tipologie di spesa corrente La spesa di personale - Trattamento accessorio - Possibili casistiche 2015 CASO 3 (continua) Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, l’ente procede alla cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento accessorio e premiante riferito all’esercizio precedente, come se tale spesa non fosse stata nuovamente impegnata e già pagata. Si provvede pertanto alla variazione dello stanziamento iniziale incrementandolo della spesa riguardante la premialità. Al termine delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano così determinati: la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell’anno, impegnata per la premialità e il trattamento dell’anno precedente, già pagata; il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo; la premialità e il trattamento accessorio dell’anno precedente, da liquidare nell’anno di riferimento, impegnata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui. Poiché non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa, a seguito delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario, è necessario procedere alla eliminazione della duplicazione, cancellando l’impegno di cui alla lettera c), fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura rideterminata a seguito del riaccertamento straordinario costituita dal fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare la premialità dell’anno in corso. In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi.
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile di specifiche tipologie di spesa corrente La spesa per l'acquisto di beni e servizi. Tale spesa andrà imputata agli esercizi finanziari nei quali risulta adempiuta la prestazione del fornitore/prestatore di servizio da cui scaturisce l'obbligazione giuridica passiva per l'ente. Nel caso di contratti pluriennali di fornitura di beni e servizi la spesa andrà imputata ai singoli esercizi in considerazione della quota annuale riferibile. Per gli aggi corrisposti sui ruoli l'impegno sarà imputato all'esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate. Si segnala che, per l'art. 183, comma 2, lett. c) del tuel con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute a contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile di specifiche tipologie di spesa corrente La spesa relativa a trasferimenti correnti La spesa viene imputata all'esercizio finanziario in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l’atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l’impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza. La spesa per il debito IVA (e l'accertamento per il credito IVA) Il relativo impegno è imputato nell’esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all’eventuale pagamento eseguito nel corso dell’anno di imposta, mentre l’accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell’esercizio in cui l’ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione. La spesa per conferimento di incarico a legale Per il punto 5.2 lett g) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione del riaccertamento del residui, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente è tenuto a chiedere ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, deve provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile di specifiche tipologie di spesa corrente Spesa per rimborso prestiti. Gli impegni riguardanti la spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall’ente) sono imputati al bilancio dell’esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto, tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione sulla base del piano di ammortamento, e, per gli esercizi non gestiti, si predispone l’impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Si segnala che, per l'art. 183, comma 2, lett. b) del tuel con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute a rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Fondi e accantonamenti
La possibilità di impegnare solo in presenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata (passiva) e la possibilità di conservare tra i residui passivi le sole obbligazioni passive divenute esigibili implica la necessità, anche in forza del postulato della prudenza finanziaria, di accantonare risorse per potenziali obbligazioni giuridiche passive, a mezzo appositi stanziamenti di bilancio sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, Tali fondi concorreranno (positivamente) alla determinazione del risultato di amministrazione per il quale ne dovrà essere valutato il vincolo o l'utilizzo. Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria disciplina i seguenti fondi e/o accantonamenti: ACCANTONAMENTI PER RINNOVI CONTRATTUALI personale dipendente; per il punto 5.2., lett.a), nelle more della firma del contratto è opportuno che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti tali oneri; FONDO RISCHI per spese legali; per il punto 5.2. lett. h) in attesa degli esiti di un giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese; FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO del sindaco; previsto dal punto 5.2. lett. i);
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile della spesa per investimenti
Sul fronte della spesa la competenza finanziaria potenziata implica l'assunzione di impegni in considerazione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata (passiva) che si presume esigibile nell'anno di impegno. Tale corrispondenza tra esigibilità della spesa e impegno contabile ha riflessi di particolare rilievo nella gestione della spesa in conto capitale. La spesa per un investimento, infatti, difficilmente potrà essere esigibile in un solo esercizio finanziario con la conseguenza che sarà necessario assumere impegni di spesa sulla base di cronoprogrammi dell'opera da realizzare. Ipotizzando di realizzare un'opera il cui importo dei lavori è 1000, ed ipotizzando altresì che il debito nei confronti dell'appaltatore sia esigibile per 200 nel 2015, 500 nel 2016 e 300 nel 2017 (in considerazione dei diversi stati di avanzamento dell'opera) gli impegni contabili da assumersi non saranno 1000 nell'esercizio in cui è stata finanziata ed appaltata l'opera (come era in vigenza della competenza finanziaria "ordinaria") quanto 200 nel 2015, 500 nel 2016 e 300 nel Tuttavia, la copertura finanziaria della spesa complessiva (nell'esempio sopraindicato: 1000) dovrà essere assicurata fin dal momento dell’attivazione del primo impegno
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile della spesa per investimenti
Possono costituire idonea copertura di spesa di investimento, impegnate in esercizi successivi a quello di gestione: le risorse accertate e imputate all’esercizio in corso di gestione quali, a esempio: entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da permessi di costruire e relative sanzioni; mutui tradizionali, i cui contratti prevedono l’erogazione delle risorse in un’unica soluzione, prima della realizzazione dell’investimento; avanzo di amministrazione; oppure, le entrate già accertate imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell’ente o di altra pubblica amministrazione quali, ad esempio: trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l’acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità dell’investimento; altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l’esigibilità del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione periodica
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile della spesa per investimenti
Con la prima tipologia di fonte di finanziamento, pertanto, caratterizzata dall'esigibilità dell'intera somma nell'anno di attivazione dell'investimento, avremo un accantonamento di risorse per finanziarie gli impegni imputati agli esercizi successivi (a mezzo l'istituto del fondo pluriennale vincolato). Con la seconda tipologia, invece, l'accertamento dell'entrata non sarà nel solo primo anno (con la conseguenza di dover accantonare risorse) quanto anche negli esercizi successivi. In altre parole, la fonte di finanziamento sarà esigibile in considerazione dell'esigibilità della spesa da finanziare. Per il principio contabile applicato non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in considerazione dell’incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili per l’ente. Come specificato sopra, l'esigibilità del credito dovrà conseguire a semplici manifestazione di volontà - discrezionale - dell'amministrazione e non ad elementi di maggior aleatorietà.
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile della spesa per investimenti
Esempi: Opera il cui importo dei lavori è A seguito della gara e della stipulazione del contratto d'appalto ed in considerazione del cronoprogramma lavori vengono assunti i seguenti impegni di spesa: 200 nel 2015, 500 nel 2016 e 300 nel 2017. IPOTESI A (copertura finanziaria a mezzo risorse accertate e imputate all’esercizio in corso di gestione) Caso 1 (fonte di finanziamento entrate proprie dell'ente accertate nell'anno di attivazione del primo impegno). La spesa di 1000 viene finanziata per 500 da proventi da alienazione e per 500 da permessi di costruire. Entrambe le fonti di finanziamento sono accertate ed imputate all'esercizio 2015. Modalità di contabilizzazione . Esercizio ENTRATA SPESA 2015 1000 (a titolo proventi alienazione e permessi di costruire) 200 (impegno di spesa) (accantonamento a FPV) 2016 800 (FPV in entrata) 500 (impegno di spesa) (accantonamento a FPV) 2017 300 (FPV in entrata) 300 (impegno di spesa)
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile della spesa per investimenti
Esempi: Opera il cui importo dei lavori è A seguito della gara e della stipulazione del contratto d'appalto ed in considerazione del cronoprogramma lavori vengono assunti i seguenti impegni di spesa: 200 nel 2015, 500 nel 2016 e 300 nel 2017. IPOTESI A (copertura finanziaria a mezzo risorse accertate e imputate all’esercizio in corso di gestione) Caso 2 (fonte di finanziamento mutuo tradizionale). La spesa di 1000 viene finanziata interamente da un mutuo tradizionale. La somma di 1000 viene accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito Modalità di contabilizzazione . Esercizio ENTRATA SPESA 2015 1000 (a titolo di accensione di prestiti) 200 (impegno di spesa) (accantonamento a FPV) 2016 800 (FPV in entrata) 500 (impegno di spesa) (accantonamento a FPV) 2017 300 (FPV in entrata) 300 (impegno di spesa)
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile della spesa per investimenti
Esempi: Opera il cui importo dei lavori è A seguito della gara e della stipulazione del contratto d'appalto ed in considerazione del cronoprogramma lavori vengono assunti i seguenti impegni di spesa: 200 nel 2015, 500 nel 2016 e 300 nel 2017. IPOTESI B (copertura finanziaria a mezzo entrate già accertate imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell’ente) Caso 1 (fonte di finanziamento trasferimento Regione). La spesa di 1000 viene finanziata interamente da un contributo a fondo perduto della Regione. L’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante registra i corrispondenti impegni. . Esercizio ENTRATA SPESA 2015 200 (a titolo entrate in c/capitale) 200 (impegno di spesa) 2016 500 (a titolo entrate in c/capitale) 500 (impegno di spesa) 2017 300 (a titolo entrate in c/capitale) 300 (impegno di spesa)
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile della spesa per investimenti
Esempi: Opera il cui importo dei lavori è A seguito della gara e della stipulazione del contratto d'appalto ed in considerazione del cronoprogramma lavori vengono assunti i seguenti impegni di spesa: 200 nel 2015, 500 nel 2016 e 300 nel 2017. IPOTESI B (copertura finanziaria a mezzo entrate già accertate imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell’ente) Caso 2 (fonte di finanziamento prestito flessibile). La spesa di 1000 viene finanziata interamente da un'apertura di credito. Nel caso di aperture di credito (che si consolidano in mutui passivi a seguito dell’effettiva necessità di liquidità) l’accertamento viene disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base degli effettivi utilizzi dell’apertura di credito . Esercizio ENTRATA SPESA 2015 200 (a titolo di accensione di prestiti) 200 (impegno di spesa) 2016 500 (a titolo di accensione di prestiti) 500 (impegno di spesa) 2017 300 (a titolo di accensione di prestiti) 300 (impegno di spesa)
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La competenza finanziaria potenziata SPESE – Imputazione contabile della spesa per investimenti
Si può notare che, nel caso di copertura finanziaria a mezzo risorse accertate e imputate all’esercizio in corso di gestione, occorrerà prevedere degli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato, per il quale si rinvia all'apposito paragrafo. ATTENZIONE - Spese di investimento finanziabili dal FPV Per il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione): tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”, esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l’intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spere di progettazione. In altre parole l’impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale; le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera (ancorchè non impegnate).
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La competenza finanziaria potenziata Il fondo pluriennale vincolato
Il punto 5.4. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011) definisce il fondo pluriennale vincolato come un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Tale fondo può essere costituito da: entrate correnti vincolate, oppure entrate destinate al finanziamento di investimenti. In entrambi casi tali entrate sono accertate e imputate ad esercizi antecedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Di diversa natura il fondo pluriennale costituito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui. In tali occasione, infatti, il fondo in questione è il saldo finanziario (positivo) della gestione dei residui reimputati all'esercizio di esigibilità. Il fondo pluriennale in entrata viene distinto in parte corrente ed in parte capitale ed è pari alla somma degli accantonamenti al fondo nella parte spesa del bilancio dell’esercizio precedente. Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti (costituiscono infatti un mero accantonamento di risorse per finanziare spese esigibili in esercizi successivi). Tuttavia, accertate le entrate che finanziano il fondo, sarà possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).
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La competenza finanziaria potenziata Il fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato nel 2015 Nell'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del d.lgs. 118/2011 i Comuni adotteranno lo schema di bilancio di previsione vigente nel 2014, che conserverà ogni valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Anche il bilancio pluriennale adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolgerà funzione autorizzatoria. Nel medesimo esercizio, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali dovrà essere inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo mentre in spesa il fondo pluriennale sarà incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale. Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità potrebbe accadere che l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, sia inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente (nel caso in cui sia possibile stimare, in sede di preconsuntivo, gli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato). In tal caso, a seguito del rendiconto, dovrà essere determinato l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato 2015 stanziato in entrata e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura.
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La competenza finanziaria potenziata Il fondo pluriennale vincolato
Le tre tipologie del fondo pluriennale vincolato - casi pratici. 1. Fondo pluriennale costituito da entrate correnti vincolate accertate e imputate ad esercizi antecedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Si ipotizi di accertare ed imputare all'esercizio 2015 un contributo di 1000 per l'erogazione di uno specifico servizio la cui conseguente spesa è così esigibile: 300 nel 2015, 500 nel 2016, 200 nel Modalità di contabilizzazione- Esercizio ENTRATA SPESA 2015 1000 (a titolo di trasferimenti correnti) 300 (impegno di spesa) (accantonamento a FPV) 2016 700 (FPV in entrata di parte corrente) 500 (impegno di spesa) (accantonamento a FPV) 2017 200 (FPV in entrata di parte corrente) 200 (impegno di spesa)
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La competenza finanziaria potenziata Il fondo pluriennale vincolato
Le tre tipologie del fondo pluriennale vincolato - casi pratici. 2. Fondo pluriennale costituito da entrate in conto capitale accertate e imputate ad esercizi antecedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Opera il cui importo dei lavori è A seguito della gara e della stipulazione del contratto d'appalto ed in considerazione del cronoprogramma lavori vengono assunti i seguenti impegni di spesa: 200 nel 2015, 500 nel 2016 e 300 nel La spesa di 1000 viene finanziata interamente da un mutuo tradizionale. La somma di 1000 viene accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito. Esercizio ENTRATA SPESA 2015 1000 (a titolo di accensione di prestiti) 200 (impegno di spesa) (accantonamento a FPV) 2016 800 (FPV in entrata di parte capitale) 500 (impegno di spesa) (accantonamento a FPV) 2017 300 (FPV in entrata di parte capitale) 300 (impegno di spesa)
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La competenza finanziaria potenziata Il fondo pluriennale vincolato
Le tre tipologie del fondo pluriennale vincolato - casi pratici. 3. Fondo pluriennale costituito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui. In sede di riaccertamento straordinario dei residui si provvede a: cancellare 1000 di residui passivi (corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate non esigibili nell'esercizio) provvedendo alla loro reimputazione per 600 nel 2015 e 400 nel 2016; cancellare 600 di residui attivi (corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate non esigibili nell'esercizio) provvedendo alla loro reimputazione per 300 nel 2015 e 300 nel 2016. Il fondo pluriennale vincolato è pari a 400 ( ) Si consideri che il fondo in argomento si forma solo nel caso in cui i residui passivi reimputati sono maggiori di quelli attivi reimpuati. Nel 2015 si iscriverà in entrata un FPV di 400 che, oltre alle entrate reimputate per 300, finanzieranno le spese reimputate per 600 ed un accontamento a FPV per 100. Nel 2016 le spese reimputate per 400 verranno finanziate da entrate reimputate per 300 e dal FPV iscritto in entrata per 100
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La competenza finanziaria potenziata Il fondo pluriennale vincolato
Come si può notare dagli esempi sopraindicati il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti: la quota di risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi; la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi; Prendendo a riferimento la tipologia di fondo pluriennale vincolato n. 2 sopra esemplificata abbiamo infatti che: lo stanziamento di 800 nel 2015 costituisce una quota di risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (per un totale di 1000) destinate a dare copertura finanziaria alle spese impegnate nell'esercizio ma esigibili negli esercizi successivi (500 nel 2016 e 300 nel 2017); i 300 stanziati nel 2016 si riferiscono a risorse già accertate nel 2015 volte a dare copertura finanziaria alle spese impegnate nel 2015 ma esigibili nel 2017. Esercizio ENTRATA SPESA 2015 1000 (a titolo di accensione di prestiti) 200 (impegno di spesa) (accantonamento a FPV) 2016 800 (FPV in entrata di parte capitale) 500 (impegno di spesa) (accantonamento a FPV) 2017 300 (FPV in entrata di parte capitale) 300 (impegno di spesa)
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La competenza finanziaria potenziata Fondo pluriennale vincolato e procedure di gara.
E’ possibile attivare il finanziamento di un opera a mezzo fondo pluriennale ed impegnare conseguentemente le spese (spese contenute nei quadri economici dell'opera, eccezione fatta per le spese di progettazione, + spese per la procedura di affidamento) già al momento dell'avvio del procedimento di spesa. Ovverosia, a seguito di: un affidamento in economia; pubblicazione del bando di gara; dell'invito agli operatori economici selezionati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta (nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando). Qualora, entra l'anno successivo, non si fosse provveduto all'aggiudicazione definitiva (momento in cui l'impegno meramente contabile trova corrispondenza con un impegno giuridico, stante il venire in essere dell'obbligazione giuridicamente perfezionata) le risorse accertate volte a finanziare la spesa e il fondo pluriennale vincolato confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo. In caso di aggiudicazione definitiva, le spese contenute nel quadro economico dell’opera, impegnate sotto un profilo prettamente contabile, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell’opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione.
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Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
L'art. 74, comma 1, num. 12) del d.lgs. 126/2014, decreto legislativo integrativo e correttivo del d.lgs. 118/2011, ha rivisto la disciplina dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria di cui all'art. 163 del TUEL. Ai sensi del novellato art. 163 del tuel, comma 1, "se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisori" (punto n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - allegato 4/2). Sia in caso di esercizio provvisorio che di gestione provvisoria, gli enti hanno, quali stanziamenti di riferimento, quelli di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Nel 2015, tuttavia, ai sensi dell'art. 11, comma 16, del d.lgs. 118/2011, gli enti applicheranno la disciplina vigente al , ad esclusione degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione. Nel 2016, posto che lo schema di bilancio autorizzatorio da adottarsi sarà quello del d.lgs. 118/2011 (e non quello del d.p.r. 194/1996, come avverrà nel 2015) gli enti gestiranno provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato (quindi l'annualità 2016 del bilancio approvato secondo gli schemi del d.p.r. 194/1996) previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio "armonizzato".
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità
In vigenza del precedente ordinamento contabile le modalità di accertamento delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, etc..., erano riassumibili nelle seguenti due tipologie: accertamento per cassa; in questo caso, pur sussistendo un idoneo titolo giuridico, l'ente accertava il credito al momento e nell'importo in cui tale credito veniva riscosso (pertanto, non per l'intero importo del credito); accertamento per l'intero importo del credito; in questo caso l'ente scontava l'iscrizione in bilancio di entrate non interamente riscuotibili con il conseguente formarsi di residui attivi tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio oppure "viziare" la composizione dell'avanzo di amministrazione. In applicazione del principio della prudenza l'ente avrebbe dovuto opzionare la prima modalità di accertamento con la conseguenza, tuttavia, di produrre un bilancio meno trasparente, stante la mancata evidenziazione della potenziale capacità di riscossione e dei rapporti di credito dell'ente. Al fine di contemperare i due suddetti principi (prudenza/trasparenza) il precedente ordinamento contabile disciplinava il fondo di svalutazione crediti, avente la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili - crediti per i quali è certo il titolo giuridico ma è divenuta dubbia e difficile la riscossione per condizioni oggettive - al fine di preservare l'ente da possibili squilibri (cfr. FINALITA’ E POSTULATI DEI PRINCIPI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI - Testo approvato dall’Osservatorio il 12 marzo 2008). L'istituzione di tale fondo era tuttavia rimessa alla valutazione di ciascun ente
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità
Per il nuovo ordinamento contabile, ovverosia dal 1° gennaio 2015, le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.. andranno accertate per l’intero importo del credito (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - punto 3.3). Tuttavia l'ente dovrà obbligatoriamente iscrivere in bilancio l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. Le modalità di accertamento delle entrate in parola dovranno di conseguenza essere le seguenti. Enti che procedevano con accertamenti per cassa. Le entrate che sino al sono state accertate “per cassa” dovranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, ed a titolo esemplificativo, i ruoli coattivi emessi al dovranno continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. I ruoli emessi a decorrere del 1° gennaio 2015, invece, dovranno essere accertati ed imputati contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo (per l'intero importo) ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Enti che procedevano con accertamenti per l'intero importo del credito. Le entrate in parola continueranno ad essere accertate per l’intero importo del credito. Tuttavia andrà effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità
La determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in occasione della predisposizione del bilancio di previsione - esercizio 2015 L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità va quantificato considerando 3 elementi: stanziamenti relativi ai crediti di dubbia esigibilità che si prevede si formeranno nell’esercizio; natura di tali crediti; media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata. Per prima cosa, pertanto, occorre individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione (con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione è necessario dare adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio). In tale fase, l'ente può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante, i crediti assistiti da fidejussione, le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa; le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale (in tale caso il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale).
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità
Per ciascuna delle entrate considerate di dubbia esigibilità va successivamente definita la media del rapporto tra incassi (in c/competenza ed in c/residui) ed accertamenti degli ultimi 5 esercizi ( ). La suddetta media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui); rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio. Formula rapporto incassi/accertamenti per ciascun esercizio Incassi di competenza ex. X + Incassi esercizio X+1 in c/residui X _______________________________________________________ Accertamenti esercizio X
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità
Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate individuate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie. E’ possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio. Se pertanto l'ente prevede che l'ammontare complessivo delle entrate per violazioni al codice della strada (considerate di dubbia esigibilità) è di Euro e la capacità di riscossione media degli anni è del 60% l'ente sarà tenuto ad accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità l'importo di Euro ,00; importo che non sarà oggetto di impegno e genererà, conseguentemente, un’economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Tuttavia, al fine di garantire un'introduzione graduale dell'istituto nei primi anni di applicazione dei nuovi principi contabili, l'accantonamento non sarà per l'intero importo come sopra determinato quanto per una determinata quota percentuale. L'art. 1, comma 509, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), infatti, nel modificare il paragrafo 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ha previsto che nel 2015 sarà possibile stanziare, a titolo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il 36% (55 % se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione) dell'importo come sopra quantificato (nel caso sopra riportato il 36% di Euro ,00).
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità
L'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità in occasione della predisposizione del bilancio di previsione - esercizio 2016 e successivi. Per gli esercizi successivi al 2015 cambiano le modalità di calcolo, con riferimento agli incassi da considerare nel rapporto tra gli incassi stessi e gli accertamenti, e le quote di stanziamento. Incassi da considerare nel rapporto incassi/accertamenti Quota di accantonamento 2016 Per gli esercizi si considerano sia gli incassi di competenza che in conto residui. Per l'esercizio 2015 si considerano i solo incassi di competenza. 55% 2017 Per gli esercizi si considerano sia gli incassi di competenza che in conto residui. Per gli esercizi si considerano i solo incassi di competenza. 70% 2018 Per gli esercizi si considerano sia gli incassi di competenza che in conto residui. Per gli esercizi si considerano i solo incassi di competenza. 85% 2019 Per l'esercizio 2014 si considerano sia gli incassi di competenza che in conto residui. Per gli esercizi si considerano i solo incassi di competenza. 100%
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità
Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità Al bilancio di previsione finanziario (che costituirà un allegato al bilancio di previsione 2015 redatto secondo gli schemi del previgente ordinamento contabile) sono da allegare almeno tre prospetti, concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Tali allegati, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, rappresentano la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità a livello di tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate. Gestione del bilancio e fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio Nel corso dell'esercizio 2015 (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), andrà verificata la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti delle entrate considerate di dubbia esigibilità. L'adeguamento presuppone anzitutto il calcolo del rapporto, in termini percentuali, tra incassi ed accertamenti/stanziamenti di competenza (si considera il maggiore importo tra i due) dell'entrata considerata di dubbia esigibilità. Se maggiore rispetto al rapporto medio tra incassi/accertamenti utilizzato per la determinazione del fondo in sede di bilancio di previsione l'ente utilizzerà tale nuovo rapporto per la rideterminazione del fondo. Se, invece, minore rispetto al rapporto medio tra incassi/accertamenti utilizzato per la determinazione del fondo in sede di bilancio di previsione l'ente continuerà ad utilizzare quest'ultimo per la rideterminazione del fondo. Individuato il rapporto tra incassi e accertamenti (o stanziamenti) da utilizzare andrà applicato il complemento a 100 al maggiore importo tra lo stanziamento e l'accertamento.
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità
Gestione del bilancio e fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio Esempi In sede di bilancio l'ente prevede che l'ammontare complessivo delle entrate per violazioni al codice della strada (considerate di dubbia esigibilità) è di Euro e la capacità di riscossione media degli anni è del 60%. L'ente accantona al fondo crediti di dubbia esigibilità l'importo di Euro ,00 (ovverosia il 40% di Euro ,00, pertanto non avvalendosi della possibilità, prevista nell'esercizio 2015, di ridurre la quota di accantonamento al 36%). Possibili adeguamenti del fondo in occasione di una variazione di bilancio (in ogni caso in sede di assestamento). Caso A rapporto tra incassi ed accertamenti/stanziamenti di competenza > rapporto medio tra incassi/accertamenti utilizzato per la determinazione del fondo in sede di bilancio di previsione. Ipotesi A_1 L'accertamento è ,00 (inferiore rispetto allo stanziamento di Euro ,00) e l'importo riscosso (di competenza) è di Euro ,00. Il rapporto incassi/stanziamenti (il riferimento è agli stanziamenti poiché maggiori degli accertamenti) è del 65% pertanto maggiore del rapporto medio (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione. Il fondo crediti di dubbia esigibilità andrà (ri)determinato nel 35% di Euro ,00, riducendosi pertanto da Euro ,00 ad Euro ,00. Ipotesi A_2 L'accertamento è ,00 (maggiore rispetto allo stanziamento di Euro ,00) e l'importo riscosso (di competenza) è di Euro ,00. Il rapporto incassi/accertamenti (il riferimento è agli accertamenti poiché maggiori degli stanziamenti) è del 75% pertanto maggiore del rapporto medio (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione. Il fondo crediti di dubbia esigibilità andrà (ri)determinato nel 25% di Euro ,00, riducendosi pertanto da Euro ,00 ad Euro ,00.
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità
Gestione del bilancio e fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio Esempi In sede di bilancio l'ente prevede che l'ammontare complessivo delle entrate per violazioni al codice della strada (considerate di dubbia esigibilità) è di Euro e la capacità di riscossione media degli anni è del 60%. L'ente accantona al fondo crediti di dubbia esigibilità l'importo di Euro ,00 (ovverosia il 40% di Euro ,00, pertanto non avvalendosi della possibilità, prevista nell'esercizio 2015, di ridurre la quota di accantonamento al 36%). Possibili adeguamenti del fondo in occasione di una variazione di bilancio (in ogni caso in sede di assestamento). Caso B rapporto tra incassi ed accertamenti/stanziamenti di competenza < rapporto medio tra incassi/accertamenti utilizzato per la determinazione del fondo in sede di bilancio di previsione. Ipotesi B_1 L'accertamento è ,00 (inferiore rispetto allo stanziamento di Euro ,00) e l'importo riscosso (di competenza) è di Euro ,00. Il rapporto incassi/stanziamenti (il riferimento è agli stanziamenti poiché maggiori degli accertamenti) è del 40% pertanto minore del rapporto medio (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione. Il fondo crediti di dubbia esigibilità andrà confermato nel 40% di Euro ,00. Ipotesi B_2 L'accertamento è ,00 (maggiore rispetto allo stanziamento di Euro ,00) e l'importo riscosso (di competenza) è di Euro ,00. Il rapporto incassi/accertamenti (il riferimento è agli accertamenti poiché maggiori degli stanziamenti) è del 50% pertanto minore del rapporto medio (60%) utilizzato in sede di bilancio di previsione. Il fondo crediti di dubbia esigibilità andrà (ri)determinato nel 40% di Euro ,00, aumentando pertanto da Euro ,00 ad Euro ,00.
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità
Rendiconto 2015 e fondo crediti di dubbia esigibilità. In sede di rendiconto 2015, a seguito del riaccertamento dell’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto che degli esercizi precedenti, l’ente è tenuto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione (a tal fine occorre allegare apposito prospetto). L'eventuale adeguamento del fondo presupporrà la rideterminazione (in termini di vincolo o svincolo) delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione. Cfr. operazione di verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato (appendice tecnica – esempio n. 5 – principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria) Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall’accantonamento effettuato nell’esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all’importo calcolato è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione da accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità. Se, al contrario, la quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità risulta superiore all'importo da considerarsi congruo, è possibile provvedere a svincolare la differenza. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, del TUEL, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità
Rendiconto 2015 e fondo crediti di dubbia esigibilità. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione. L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nel corso dell'esercizio 2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, occorrerà accantonare una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità. Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le medesime modalità di cui alle operazioni di verifica della congruità del fondo in sede di rendiconto.
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Il riaccertamento dei residui
La gestione dei residui. Ai sensi dell'art. 228, comma 3, del d.lgs. 267/2000 "prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio". Tale operazione di riaccertamento deve avvenire secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il quale, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, possono essere conservati: tra i residui attivi, le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate; tra i residui passivi, le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Per il punto 9.1. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2) la ricognizione dei residui attivi e passivi è diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e l’esigibilità del credito; l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
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Il riaccertamento dei residui
La gestione dei residui. Ai sensi dell'3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: in caso di cancellazione di residui attivi e passivi inesigibili (comunque sorretti da un'obbligazione giuridicamente perfezionata) le entrate e le spese relative sono da reimputare all'esercizio in cui sono esigibili; la reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate; la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese; le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'operazione di riaccertamento di cui sopra è di tipo "ordinario" e sarà da svolgersi periodicamente, con cadenza annuale, a decorrere dal (secondo anno di applicazione dei nuovi principi contabili). Per approfondimenti si rinvia al punto 9.1. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
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Il riaccertamento dei residui
Diversa l'operazione di riaccertamento "straordinario", disciplinata dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, che dovrà essere posta in essere nell'esercizio Il riaccertamento straordinario dei residui. L’articolo 3 comma 7, del d.lgs. 118/2011 disciplina la procedura del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015 contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, che si articola nelle seguenti fasi:
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Il riaccertamento dei residui
Diversa l'operazione di riaccertamento "straordinario", disciplinata dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, che dovrà essere posta in essere nell'esercizio Il riaccertamento straordinario dei residui. L’articolo 3 comma 7, del d.lgs. 118/2011 disciplina la procedura del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015 contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, che si articola nelle seguenti fasi: A Cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. B Determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015. C Rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. D Variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario predisposto con funzione conoscitiva E Reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile F Accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità
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Il riaccertamento straordinario Operazioni prodromiche
Prima di procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui sopra, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 - punto 9.3.), prescrive la determinazione dei residui al nel rispetto del precedente ordinamento contabile. Prima pertanto di adeguare al nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, sarà necessario determinarne l’importo in via definitiva, nel rispetto del previgente ordinamento contabile, con l’approvazione del rendiconto della gestione 2014. Parallelamente, sarà tuttavia opportuno procedere al riaccertamento straordinario individuando per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti dal alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l’esercizio di scadenza dell’obbligazione. In sintesi, è pertanto individuabile il seguente percorso: determinazione del responsabile del servizio finanziario volta al riaccertamento dei residui al sulla base del previgente ordinamento contabile; approvazione del rendiconto 2014 (in base al previgente ordinamento contabile), da parte del consiglio comunale, sulla base dell'importo dei residui attivi e passavi di cui al punto 1; RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO; contestualmente all'approvazione del rendiconto (per il punto 9.3. del principio contabile applicato "nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera di consiglio") deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015.
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Il riaccertamento straordinario FASE A: verifica della sussistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibilità della stessa. Occorrerà anzitutto provvedere all'eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni assunti ai sensi dell’articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel Sarà necessario indicare, nella deliberazione di riaccertamento, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato, la fonte di finanziamento della spesa. I residui passivi e attivi cancellati contribuiranno alla definizione del risultato contabile di amministrazione (determinato dalle seguenti componenti: il risultato della gestione di competenza/ avanzo di amministrazione non applicato/risultato della gestione dei residui). I residui passivi cancellati, pertanto, confluiranno nell'avanzo di amministrazione conservando i vincoli di spesa connessi alla fonte di finanziamento. Verificata l'eventuale insussistenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata occorrerà verificare il requisito dell'esigibilità dell'obbligazione sussistente, provvedendo pertanto ad eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre Nella deliberazione di riaccertamento occorrerà indicare, per ciascun residuo cancellato e da reimputare (poichè l'obbligazione, pur giuridicamente sussistente, non è esigibile nell'anno), gli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati dal principio applicato della contabilità finanziaria. Anche i residui passivi e attivi cancellati e reimputati contribuiranno alla definizione del risultato contabile di amministrazione. I residui passivi cancellati, tuttavia, concorreranno alla determinazione del solo fondo pluriennale posto che il risultato contabile di amministrazione viene determinato, al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, al netto del fondo pluriennale vincolato alla medesima data.
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Il riaccertamento straordinario FASE A: verifica della sussistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibilità della stessa. Art. 183, c. 5, TUEL (vigente nel 2014) Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi: a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata; b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato; c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto; c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati; d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
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Il riaccertamento straordinario FASE A: verifica della sussistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibilità della stessa. ATTENZIONE - Spese di investimento Per il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione): tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”, esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l’intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spere di progettazione. In altre parole l’impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale; le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera (ancorchè non impegnate). Nei casi di cui sopra, pertanto, pur non sussistendo l'obbligazione giuridicamente perfezionata (condizione per il formarsi del fondo pluriennale vincolato), sarà possibile l'operazione di reimputazione degli impegni finanziata dal suddetto fondo. In altre parole, i residui passivi, anziché definitivamente cancellati e conseguentemente confluenti nella quota vincolata di avanzo di amministrazione, saranno oggetto di reimputazione con contestuale iscrizione in entrata del fondo pluriennale vincolato. .
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Il riaccertamento straordinario FASE A: verifica della sussistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibilità della stessa. NB: Liquidazione E' la seconda fase del procedimento di spesa, dopo l'impegno, con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. La liquidazione, a mezzo la quale viene puntualmente determinata la somma dovuta al creditore, comporta l'esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata. Per il punto 6.1. possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili, le spese impegnate nell’esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio precedente: le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio; oppure per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento. Alla fine dell’esercizio, gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell’esercizio in corso di gestione sono annullati e re-imputati nell’esercizio in cui l’obbligazione risulta esigibile.
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Il riaccertamento straordinario FASE B: Determinazione del fondo pluriennale vincolato 2015.
Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015, da iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2015 del bilancio di previsione , distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, è pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati (se positiva). Pertanto, il fondo pluriennale vincolato garantisce la copertura finanziaria, unitamente ai residui attivi cancellati e reimputati, dei residui passivi cancellati e reimputati. Nel bilancio di previsione 2015 gli stanziamenti del fondo pluriennale iscritto in entrata saranno pari a zero nel caso in cui il bilancio venga approvato prima dell'operazione di riaccertamento. Nel caso in cui l'importo dei residui attivi reimputati fosse maggiore di quello dei residui passivi reimputati il fondo pluriennale non si formerebbe e la copertura finanziaria dei residui passivi reimputati verrebbe assicurata dai soli residui attivi reimputati. In tale caso, tuttavia, l'ente ben potrebbe trovarsi in una situazione di disavanzo di amministrazione (conseguente ad un risultato negativo della gestione dei residui). Si ha "avanzo tecnico" in un determinato esercizio quando le entrate riaccertate (residui attivi cancellati e reimputati), sommate all'eventuale fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, sono superiori alle spese ri-impegnate (residui passivi cancellati e reimputati). Diverso il caso del "disavanzo tecnico" costituito dalla differenza negativa tra entrate riaccertate (residui attivi cancellati e reimputati) sommate all'eventuale fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e spese ri-impegnate (residui passivi cancellati e reimputati) .
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Il riaccertamento straordinario FASE C: rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. Determinato il fondo pluriennale vincolato occorrerà (ri)determinare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data. Come infatti evidenziato in precedenza, prima di approvare il riaccertamento straordinario dei residui al , sarà necessario provvedere al riaccertamento dei residui al , secondo il previgente ordinamento contabile, e all'approvazione del rendiconto 2014 sulla base del medesimo ordinamento. Il risultato di amministrazione determinato al (sulla base del previgente ordinamento contabile) dovrà pertanto essere successivamente rideterminato, con la deliberazione di giunta di approvazione dell'operazione di riaccertamento straordinario, in considerazione del nuovo ordinamento contabile entrato in vigore il 1° gennaio Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell’anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e del riaccertamento, al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data. In relazione al risultato di amministrazione occorrerà individuare le quote accantonate, destinate e vincolate (si pensi ad esempio ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dell’articolo 183, comma 5, del TUEL. e all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità).
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Il riaccertamento straordinario FASE C: rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. Tali quote dovranno essere interamente finanziate anche nei seguenti casi: incapienza dell'avanzo (l'avanzo di amministrazione è inferiore alla quote accontate); in tale caso, pertanto, occorrerà finanziare le quote non coperte da avanzo di amministrazione; disavanzo di amministrazione; in tale caso le quote vanno integralmente finanziate Il risultato di amministrazione è distinto nei seguenti FONDI: liberi; vincolati; accantonati; destinati.
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Il riaccertamento straordinario FASE C: rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. FONDI VINCOLATI Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione; derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.. FONDI ACCANTONATI La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).
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Il riaccertamento straordinario FASE C: rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all’indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse. FONDI LIBERI La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; per l’estinzione anticipata dei prestiti.
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Il riaccertamento straordinario FASE D: Variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario predisposto con funzione conoscitiva. Nel caso in cui fosse stato approvato il bilancio di previsione 2015, un'ulteriore attività nel quale si articola il procedimento di riaccertamento straordinario dei residui è costituita dalla variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione (sia quello conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire: l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2015; l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2015 e in entrata e spesa degli esercizi successivi; l’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione; l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e all’ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi; l’applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell’eventuale risultato di amministrazione negativo;
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Il riaccertamento straordinario FASE D: Variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario predisposto con funzione conoscitiva. Nel diverso caso in cui il bilancio di previsione 2015 non fosse stato approvato dovrà essere deliberata, durante l'esercizio provvisorio, la variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione. Per il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 9.3., e ai sensi dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. 118/2011, il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione.. Il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui dovrà quindi essere predisposto tenendo conto di tali registrazioni. A tal fine, si rappresenta che l’adeguamento del bilancio di previsione agli esiti del riaccertamento riguarda gli stanziamenti di competenza e di cassa e i residui iniziali. Anche il punto 8.10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria afferma la possibilità di procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, nel corso dell’esercizio provvisorio, entro tuttavia i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l’organo di revisione, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato.
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Il riaccertamento straordinario FASE D: Variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario predisposto con funzione conoscitiva. Pertanto, e in sintesi, sia in caso di bilancio approvato che di esercizio provvisorio, occorrerà una deliberazione di variazione di bilancio (nel primo caso a valere del bilancio approvato, nel secondo a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato) finalizzata a recepire in bilancio le risultanze della procedura di riaccertamento straordinario dei residui Il bilancio 2015 che seguirà alla variazione (in caso di approvazione del bilancio 2015 prima del riaccertamento) oppure che recepirà la variazione di bilancio deliberata nel corso dell'esercizio provvisorio (in caso di riaccertamento deliberato prima dell'approvazione del bilancio di previsione contemplerà pertanto) vedrà le seguenti movimentazioni contabili: assestamento dell’importo dei residui attivi e passivi indicati in bilancio all’importo risultante dal riaccertamento dei residui; incremento degli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, necessari per consentire le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni individuate dalla delibera di riaccertamento dei residui, iscrizione del fondo pluriennale vincolato tra le entrate del primo esercizio del bilancio di previsione; incremento degli stanziamenti di spesa del primo esercizio del bilancio di previsione riguardanti il fondo pluriennale vincolato per tenere conto degli effetti della delibera di riaccertamento dei residui e, conseguentemente, l’incremento del fondo pluriennale iscritto in entrata del secondo esercizio del bilancio riguardante il fondo pluriennale vincolato, l’incremento delle voci di spesa del fondo pluriennale stanziato in spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato, l’incremento del fondo pluriennale iscritto in entrata del terzo esercizio del bilancio riguardante il fondo pluriennale vincolato, e così via.
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Il riaccertamento straordinario FASE E: Reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile . Ai sensi dell'art. 3, comma 7, lett. d) del d.lgs. 118/2011 la cancellazione di residui passivi in conseguenza dell'inesigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (sussistente, ma esigibile in esercizi successivi) implica, di conseguenza, la reimputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per la lettera a) della norma in argomento, al fine di realizzare la suddetta attività di imputazione, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel succitato principio applicato. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio sarà costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico (che si ha, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. in trattazione, nel caso in cui i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio) Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del medesimo d.l.gs., nel caso di effettuazione della procedura di riaccertamento straordinario durante l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria del bilancio, le scritture contabili inerenti le reimputazioni in argomento, redatte nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, dovranno essere considerate nel bilancio di previsione successivamente approvato. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l’organo di revisione a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato.
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Il riaccertamento straordinario FASE F: accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, al fondo crediti di dubbia esigibilità. . Nel provvedere alla rideterminazione del risultato contabile di amministrazione (cfr. FASE C) e alla contestuale sua suddivisione in quote vincolate, destinate e accontonate occorrerà provvedere anche alla definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (che costituisce una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione) L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).
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Il riaccertamento straordinario FASE F: accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, al fondo crediti di dubbia esigibilità. . Nel provvedere alla rideterminazione del risultato contabile di amministrazione (cfr. FASE C) e alla contestuale sua suddivisione in quote vincolate, destinate e accontonate occorrerà provvedere anche alla definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (che costituisce una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione) L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).
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