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Umberto Guidoni Commissione Ambiente, Sanità e sicurezza alimentare Parlamento europeo.

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Presentazione sul tema: "Umberto Guidoni Commissione Ambiente, Sanità e sicurezza alimentare Parlamento europeo."— Transcript della presentazione:

1 Umberto Guidoni umberto.guidoni@europarl.europa.eu Commissione Ambiente, Sanità e sicurezza alimentare Parlamento europeo

2 Pre-1998: DIRETTIVA 90/220/CE  Autorizzata l’emissione deliberata nell’ambiente, a scopo di ricerca e sviluppo, di 17 diversi organismi geneticamente modificati (di cui 14 piante e due vaccini) 1998-2004: MORATORIA DI FATTO*.  Nel 1997 alcuni Stati membri iniziano a rifiutare l’autorizzazione all’uso di OGM nei propri territori, e nel 1998 votano per un blocco delle autorizzazioni fino a che non sia garantito il diritto di scelta dei cittadini attraverso appropriate norme di etichettatura La normativa UE Un passo indietro…. * Nessun nuovo OGM è stato autorizzato in questo lasso di tempo.

3 Dalla moratoria alla direttiva 18/2001 La moratoria produce polemiche da parte di paesi grandi esportatori di materiale GM, quali USA, Canada e Argentina. Si arriva ad una situazione di stallo sul piano della ricerca bio- tecnologica  Direttiva 2001/18/CE, che, sostituendo la 90/220/CEE, riscrive le regole base per l'approvazione di un nuovo OGM;  Regolamenti 1829 e 1830/2003/CE, sull'autorizzazione e l'etichettatura/tracciabilità degli alimenti e dei mangimi (food & feed) costituiti o derivati da OGM;  Raccomandazione 556/2003, che indica le linee guida sulla coesistenza tra colture OGM e convenzionali, cui le norme nazionali e regionali dovrebbero allinearsi. Si arriva ad una normativa basata sul principio di precauzione:

4 Linee guida normative UE OGM non autorizzati non possono essere presenti in nessun cibo o mangime I produttori di OGM dovranno prendere misure atte ad evitare la contaminazione L'onere e i costi dell'etichettatura rimarranno a carico dei produttori di OGM Rintracciabilità ed Etichettatura  Tutti gli alimenti e i mangimi GM devono essere etichettati come tali e quindi rintracciabili, senza considerazione del fatto che contengano o no proteine di DNA

5 Principio di sostanziale equivalenza (OECD, 1986): il prodotto geneticamente modificato, se ha struttura e composizione chimica pressoché equivalente a quello esistente in natura, comporta un rischio sostanzialmente equivalente al suo antecedente naturale. Quindi le procedure di approvazione sono analoghe ai prodotti convenzionali Un diverso approccio di accesso al mercato Approccio precauzionale Approccio promozionale Principio di precauzionePrincipio di equivalenza sostanziale Etichettatura obbligatoria NO etichettatura Principio di precauzione (art. 174 trattato CE): “La politica ambientale della Comunità mira a un livello elevato di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio del "chi inquina paga"...”

6 Gli interessi in gioco (source: James C: 2006 ISAAA Briefs n° 35) La distribuzione delle coltivazioni transgeniche nel mondo

7 PAESIETTARI COLTIVATI PRINCIPALI VARIETA’ TRANSGENICHE COLTIVATE Stati Uniti54,6 milioniSoia, Mais, Cotone, Colza, Zucca, Papaya, Erba medica Argentina18,0 milioniSoia, Mais, Cotone Brasile11,5 milioniSoia, Cotone Canada6,1 milioniSoia, Mais, Colza India3,8 milioniCotone Cina3,5 milioniCotone Paraguay2,0 milioniSoia Sud Africa1,4 milioniSoia, Mais, Cotone Uruguay400.000Soia, Mais Australia200.000Cotone Romania100.000Soia Filippine200.000Mais Messico100.000Cotone, Soia Spagna100.000Mais ColombiaMeno di 100.000Cotone IranMeno di 100.000Riso HondurasMeno di 100.000Mais GermaniaMeno di 100.000Mais PortogalloMeno di 100.000Mais FranciaMeno di 100.000Mais Repubblica CecaMeno di 100.000Mais SlovacchiaMeno di 100.000Mais Paesi che hanno coltivato OGM (2006)

8 Europa aree libere da Organismi Genicamente Modificati

9 OGM nel biologico La proposta della Commissione Europea Nella produzione bio, in linea di principio, non è consentito l’uso di prodotti OGM Gli OGM non devono essere «intenzionalmente» utilizzati nella produzione e nella trasformazione di prodotti bio (si apre così la porta alla tolleranza nei confronti di contaminazioni accidentali entro una certa soglia). Poco restrittiva Stabilisce eccezioni (es. medicinali veterinari)

10 Le modifiche del Parlamento Europeo Principio di precauzione Principio "chi inquina paga“ (“al fine di evitare ogni rischio di contaminazione di prodotti biologici da parte di OGM”) Gli OGM non devono essere «intenzionalmente» utilizzati nella produzione e nella trasformazione di prodotti bio La presenza di OGM nei prodotti biologici “è limitata a quantità accidentali e tecnicamente inevitabili con un valore massimo di 0,1%” Responsabilità degli operatori per la prevenzione e per fornire prove che la contaminazione non è avvenuta o che hanno fatto di tutto per evitarla Entro l’1/1/2008, la Commissione deve pubblicare una proposta di direttiva sulle misure precauzionali per evitare la contaminazione e le norme sulle responsabilità per le contaminazioni OGM Abolite le eccezioni

11 Il Consiglio ha recepito solo la proposta della Commissione Soglia 0,1% Soglia 0,9% Gran Bretagna Svezia Olanda Rep. Ceca altri Italia Belgio Grecia Ungheria Polonia Minoranza di blocco

12 La co-esistenza: critiche all’approccio della Commissione Europea Troppo enfatizzato il lato economico rispetto alla salute e all’ambiente Soglia delllo 0.9% non può essere considerata come soglia accidentale (“measures shouldn’t go beyond what is necessary to comply with EU threshold levels”) Non pienamente accertato rischio di contaminazione sul lungo termine Non sono favorite misure preventive obbligatorie (segregazione, assicurazioni)

13 Parlamento Europeo ed OGM Ma alcune linee guida sono irrinunciabili:  Principio di precauzione  Principio “chi inquina paga”  Garantire la libera scelta del consumatore e dell'agricoltore  Norme di etichettatura comuni  Informazione su larga scala  Stabilire soglie praticabili e proporzionate in caso di accidentale contaminazione (non certo 0,9) C’è la consapevolezza dei vantaggi che le bio-tecnologie possono offrire in alcuni determinati settori (farmaci, bioenergie)

14 L’azione del Parlamento Standard minimi  Capaci di prevenire qualsiasi contaminazione OGM Vincoli rigidi e responsabilità certe  Con possibilità, per Stati Membri e regioni, di bandire OGM se questi pongono un rischio ambientale Pressione su Commissione e Consiglio per:

15 Ma secondo la Commissione... “Un divieto generalizzato di coltivazioni ogm in una regione o in uno stato e' contrario alla legislazione comunitaria” Di recente anche la Corte europea di giustizia ha confermato l'impossibilita', in base alle leggi UE, di vietare la coltivazione OGM su un intero, territorio respingendo un ricorso della regione Alta Austria

16 Cosa fare …. il ruolo del Parlamento Lobby e interessi molto potenti  Del movimento cooperativo, movimenti in difesa dei consumatori, ONG, società civile, opinione pubblica  Del Parlamento Europeo (istituzione eletta direttamente dai cittadini europei) Principio di precauzione Processo partecipativo popolare Deve essere centrale il ruolo:


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