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PubblicatoGraziella Pappalardo Modificato 9 anni fa
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Proprietà Intellettuale e Industriale il Marchio d’Impresa
Giovanni Savarino – Funzionario Direttivo della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta Convegno “Web economy. Il web a supporto dei processi di internazionalizzazione” - Riesi, 25 ottobre 2014
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La Proprietà Intellettuale
Tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo costituiscono la Proprietà Intellettuale
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La Proprietà Intellettuale
Strumenti protezione: Diritto d’Autore Diritto Proprietà Industriale
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Diritto d’Autore Disposizioni sul diritto d'autore Sono protette ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono a: Letteratura Musica Arti figurative Architettura Teatro e cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399.
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Proprietà Industriale
Diritti di proprietà industriale Ai fini del DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n.30 e s.m.i. - Codice della proprietà industriale - l'espressione proprieta' industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali.
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Proprietà Industriale
Marchi Marchio Registrato Individuale Collettivo Altri Segni distintivi Ditta Ragione o denominazione sociale Insegna Nome a dominio
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Proprietà Industriale – Marchio
Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio. Nel linguaggio comune, possiamo affermare che il MARCHIO non è altro che la “MARCA” dei prodotti e/o servizi di un’impresa, a volte contraddistinto da “ ® “ oppure “™“. Validità di Registrazione: 10 anni rinnovabili
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Proprietà Industriale – Marchio
Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.
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Proprietà Industriale – Marchio
Un esempio di Marchio 9
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Proprietà Industriale – Marchio
Ritratti di persone, nomi e segni notori I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
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Proprietà Industriale – Marchio
Ritratti di persone, nomi e segni notori I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purchè il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta.
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Proprietà Industriale – Marchio
Ritratti di persone, nomi e segni notori Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti indicati per i ritratti i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonchè gli emblemi caratteristici di questi.
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Proprietà Industriale – Marchio
Marchi di forma Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.
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Proprietà Industriale – Marchio
Stemmi Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonchè i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
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Proprietà Industriale – Marchio
Marchio collettivo I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità' di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
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Proprietà Industriale – Marchio
Marchio collettivo I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
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Proprietà Industriale – Marchio
Requisito di Novità del Marchio Non possono essere registrati come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
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Proprietà Industriale – Marchio
Requisito di Novità del Marchio Si considera altresì noto il marchio che sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione.
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Proprietà Industriale – Marchio
Requisito di Novità del Marchio Non sono registrabili come marchio i segni Che siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
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Proprietà Industriale – Marchio
Requisito di Novità del Marchio Non sono registrabili come marchio i segni Che siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
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Proprietà Industriale – Marchio
Capacità distintiva del Marchio Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
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Proprietà Industriale – Marchio
Liceità del Marchio e diritti di terzi Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buoncostume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
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Proprietà Industriale – Marchio
Effetti della Registrazione del Marchio I diritti esclusivi sono conferiti con la registrazione. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente. La registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
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Proprietà Industriale – Marchio
Marchio – Unitarietà dei segni distintivi E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio (di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo) un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
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Proprietà Industriale – Marchio
Uso del Marchio A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
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Proprietà Industriale – Marchio
Classificazione di Nizza (15 giugno 1957 e ss.ii.) Per la registrazione dei marchi si fa riferimento alla Classificazione di Nizza La classificazione di Nizza è un sistema internazionale adottato ai fini della classificazione dei prodotti e servizi. Consiste in 45 classi. In base alla classificazione di Nizza, i prodotti rientrano nelle classi da 1 a 34 e i servizi nelle classi da 35 a 45.
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Proprietà Industriale – Marchio
La validità territoriale del Marchio d’Impresa: - Marchio Nazionale - Marchio Comunitario (Unione Europea) - Marchio Internazionale (Paesi aderenti all’Accordo e/o al Protocollo di Madrid del 14 aprile 1891 e ss.ii.)
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Proprietà Industriale – Marchio
Diritto di priorità - decorrenza: Marchio Nazionale Dalla data di deposito della domanda Marchio Comunitario Marchio Internazionale Dalla data di deposito di una precedente domanda Nazionale o Comunitaria
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Proprietà Industriale – Marchio
Come fare e quanto costa: Marchio Nazionale Deposito della domanda indirizzata all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede in Roma), pratica telematica su portale dedicato, oppure pratica cartacea tramite una Camera di Commercio Tassa decennale = € 101,00 per una classe di prodotti o servizi + € 34,00 per ogni classe aggiunta + Diritti di Segreteria e Marca da Bollo
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Proprietà Industriale – Marchio
Come fare e quanto costa: Marchio Comunitario (28 Paesi) Deposito della domanda indirizzata all’UAMI (Ufficio Armonizzazione Mercato Interno, con sede in Alicante, Spagna), on-line su portale oppure su modulo cartaceo Tassa decennale – deposito on-line = € 900,00 per tre classi di prodotti o servizi + € 150,00 per ogni classe aggiunta Tassa decennale – deposito cartaceo = € 1.050,00 per tre classi di prodotti o servizi + € 150,00 per ogni classe aggiunta
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Proprietà Industriale – Marchio
Come fare e quanto costa: Marchio Internazionale (92 Paesi) Deposito della domanda indirizzata all’OMPI (Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale, con sede a Ginevra, Svizzera), su modulo cartaceo tramite una Camera di Commercio Tasse se la riproduzione del marchio non è a colori CHF 653 se la riproduzione del marchio è a colori CHF 903 per ogni classe in più oltre la terza CHF 100 Domande internazionali per i Paesi aderenti all’Accordo di Madrid: per ciascun Paese designato CHF 100 Domande internazionali per i Paesi aderenti al Protocollo di Madrid: per ciascun Paese designato è dovuta una tassa individuale variabile
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Proprietà Industriale - Marchio
AGEVOLAZIONI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI ALL’ESTERO Il Bando MARCHI+ (soggetto gestore UNIONCAMERE)
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Proprietà Industriale - Marchio
LE MISURE DEL BANDO Le agevolazioni del Bando mirano a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero. Le misure agevolative riguardano: Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del mercato interno) attraverso l’acquisto di servizi specialistici. Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
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Proprietà Industriale - Marchio
Il Bando è aperto dal 4 settembre ed è attualmente in vigore, con una buona disponibilità di risorse. Le agevolazioni sono pari all’80% delle spese ammissibili sostenute con un tetto massimo per ciascuna domanda di marchio di € per Misura A e € per la Misura B con un tetto massimo per impresa di €
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Proprietà Industriale - Marchio
L’OGGETTO DELLE MISURE DI AGEVOLAZIONE Tasse di deposito e di registrazione della domanda di marchio a livello UAMI e/o OMPI e, per incidere in maniera positiva sulla qualità del marchio: Spese sostenute per l’acquisizione di servizi specialistici: ricerche di anteriorità (per verificare se il marchio scelto, o un marchio simile, non sia già stato registrato da un’altra impresa per prodotti identici o simili) progettazione del nuovo marchio (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico) assistenza per l’acquisizione di marchi (da estendere all’estero) assistenza per la concessione in licenza di marchi (estesi all’estero)
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Proprietà Industriale – Marchio
MISURA A AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI PRESSO UAMI Entità dell’agevolazione: Per tale misura si prevede un rimborso dell’80% delle spese ammissibili sostenute con un tetto massimo di € per ciascuna domanda di marchio depositata presso l’UAMI, nel rispetto dei limiti previsti per ciascuna voce di spesa (All.1 Bando) e considerando un tetto massimo per impresa di € Per accedere alla Misura è obbligatorio aver effettuato il deposito della domanda di registrazione e avere assolto il pagamento delle tasse (a partire dalla data del 7 maggio 2012)
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Proprietà Industriale - Marchio
MISURA B AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI INTERNAZIONALI PRESSO OMPI ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI Entità dell’agevolazione: Per tale misura si prevede un rimborso dell’80% delle spese ammissibili sostenute con un tetto massimo di: € per ciascuna domanda di marchio depositata presso OMPI che designi un solo Paese € per ciascuna domanda di marchio depositata presso OMPI che designi due o più Paesi nel rispetto dei limiti previsti per ciascuna voce di spesa (All.1 Bando) e considerando un tetto massimo per impresa di € Per accedere alla Misura è obbligatorio aver effettuato il deposito della domanda di registrazione e avere assolto il pagamento delle tasse (a partire dalla data del 7 maggio 2012)
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Proprietà Industriale - Marchio
Nel caso in cui la designazione interessi i Paesi Russia e/o Cina l’agevolazione è pari al 90% delle spese ammissibili sostenute. In tal caso, l’importo massimo dell’agevolazione è pari a: € 5.000,00 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata presso OMPI che designi la Cina o la Russia; € 6.000,00 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata presso OMPI che designi Russia o Cina e uno o più Paesi. L’agevolazione può essere concessa fino al raggiungimento del valore massimo di € ,00 per impresa.
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Proprietà Industriale - Marchio
MISURE A e B Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le Misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione Europea come Paese designato) nel rispetto dei limiti dei valori massimi indicati per voce di spesa, per marchio e per impresa. In relazione alla Misura B, per uno stesso marchio è possibile effettuare delle designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni saranno cumulabili fino all’importo massimo di € 5.000,00. Nel caso in cui la designazione successiva interessi i Paesi Russia e/o Cina, senza che nessuno dei due Paesi sia stato designato in precedenti richieste di agevolazione, le agevolazioni saranno cumulabili fino all’importo massimo di € 6.000,00. 39
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Proprietà Industriale - Marchio
Per tutte le informazioni sul Bando e le relative modalità di partecipazione visitate il sito internet
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Proprietà Industriale – Giovanni Savarino - Recapiti
I miei recapiti: Giovanni Savarino Telefono: Fax:
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Proprietà Industriale – Giovanni Savarino
Grazie per la cortese attenzione.
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