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PubblicatoVittoria Casali Modificato 9 anni fa
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IN BASE ALL’OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI L’ASSEMBLEA SI DISTINGUE IN:
L’assemblea. Competenze. Costituzione. Funzionamento L’ASSEMBLEA E’ UN ORGANO COLLEGIALE COMPOSTO DALLE PERSONE DEI SOCI CHE: delibera sulle materie di maggior rilievo della vita dell’ente di regola non interviene nella ordinaria gestione della società L’ASSEMBLEA FORMA LA VOLONTA’ DELL’ENTE NELLE MATERIE AD ESSA RISERVATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO IN BASE ALL’OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI L’ASSEMBLEA SI DISTINGUE IN: ORDINARIA STRAORDINARIA
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L’ASSEMBLEA ORDINARIA
COMPETENZE L’ASSEMBLEA ORDINARIA LE MATERIE DI SUA COMPETENZA VARIANO IN RELAZIONE AL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALL’ ENTE NELLE SOCIETA’ PRIVE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (SISTEMA TRADIZIONALE E MONISTICO), L’ASSEMBLEA ORDINARIA: approva il bilancio nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci, il presidente del collegio sindacale, e quando è previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile determina il compenso di amministratori e sindaci se non è già indicato nello statuto
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delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci
delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari NELLE SOCIETA’ IN CUI SIA NOMINATO UN CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (SISTEMA DUALISTICO), L’ASSEMBLEA ORDINARIA: nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza e determina il loro compenso delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza delibera sulla distribuzione degli utili nomina il revisore
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L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELIBERA: sulle modificazioni dello statuto sulla nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori sulle altre materie riservate dalla legge alla sua competenza
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L’ASSEMBLEA PUO’ ESSERE:
GENERALE SPECIALE nel caso in cui siano emesse: speciali categorie di azioni altri strumenti finanziari attributivi di diritti amministrativi è costituita un’assemblea speciale di categoria che: è la sola assemblea prevista nel caso la società abbia emesso unicamente azioni ordinarie nomina un rappresentante comune in mancanza di una specifica disciplina è soggetta alle norme sull’assemblea straordinaria si pronuncia sulle deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti dei soggetti appartenenti alla categoria interessata
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FUNZIONAMENTO la convocazione dell’assemblea e’ decisa dall’organo amministrativo o dal consiglio di gestione ogni qualvolta lo ritengano opportuno la convocazione da parte degli amministratori è obbligatoria: almeno una volta l’anno entro il termine stabilito dallo statuto, che non può eccedere i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio qualora ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano un decimo del capitale sociale o la percentuale minore prevista dallo statuto, e siano indicate anche le materie da trattare (cd. convocazione su richiesta della minoranza)
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nel caso di inerzia degli amministratori (o del consiglio di gestione) o, in loro vece dei sindaci (o del consiglio di sorveglianza), la convocazione è disposta con provvedimento del tribunale l’obbligo di convocare l’assemblea grava sui sindaci, non solo in caso di inerzia degli amministratori, ma anche nei casi in cui essi, nell’espletamento del loro incarico, ravvisano fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere la convocazione è effettuata mediante avviso contenente l’indicazione: del luogo, del giorno e dell’ora delle materie da trattare (cosiddetto ordine del giorno) tale avviso deve essere pubblicato nella G.U. della Repubblica, o su un quotidiano indicato in statuto, nei 15 giorni antecedenti l’adunanza (30 giorni nel caso di società quotate). Nel caso di società chiuse lo statuto può prevedere altri mezzi di convocazione.
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L’assemblea è regolarmente costituita, anche in assenza di convocazione, quando è rappresentato l’intero capitale sociale (con diritto di intervento) e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (cd. assemblea totalitaria) l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente dell’assemblea: accerta la regolarità della costituzione accerta l’identità e la legittimazione dei presenti regola lo svolgimento dell’assemblea accerta i risultati delle votazioni espletati dal presidente i controlli preliminari si passa alla fase della discussione e quindi alla successiva deliberazione
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA
le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio il verbale deve indicare: la data dell’assemblea l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi le modalità ed il risultato delle votazioni il verbale deve consentire l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti i verbali devono essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
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COSTITUZIONE Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea è necessaria la presenza in assemblea di un numero di soci rappresentativi di una determinata quota del capitale sociale Ai fini della validità delle deliberazioni dell’assemblea è necessario il voto favorevole di un numero di soci rappresentativi di una determinata quota di capitale sociale QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO
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Se alla data prevista non è presente la parte di capitale richiesta ai fini della regolare costituzione dell’adunanza, può disporsi una seconda convocazione dell’assemblea. PRIMA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (escluse le azioni prive di voto). Lo statuto può richiedere una maggioranza più elevata coincide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti (ovvero la metà più uno)
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA
QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO non è espressamente richiesto un particolare quorum costitutivo si prevede che la delibera debba essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, fatta salva un’eventuale maggioranza più elevata richiesta dallo statuto SIA IN SEDE DI ASSEMBLEA ORDINARIA, SIA IN SEDE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA, SI TIENE CONTO, AI FINI DEL COMPUTO DEL QUORUM COSTITUTIVO, DELLE AZIONI PER LE QUALI IL DIRITTO DI VOTO NON PUO’ ESSERE ESERCITATO, FATTA SALVA UNA DIVERSA PREVISIONE DI LEGGE. AI FINI DEL QUORUM DELIBERATIVO, VICEVERSA, TALI AZIONI NON SONO CALCOLATE.
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SECONDA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO l’assemblea è costituita e delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata ASSEMBLEA STRAORDINARIA QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO la delibera si considera approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale presente in assemblea è richiesta la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale
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IN OGNI CASO E’ FATTA SALVA LA POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE CON LO STATUTO MAGGIORANZE PIU’ ELEVATE, TRANNE CHE PER: L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER LA NOMINA E LA REVOCA DELLE CARICHE SOCIALI LO STATUTO PUO’ INOLTRE PREVEDERE ULTERIORI CONVOCAZIONI DELL’ASSEMBLEA, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, ALLE QUALI SI APPLICA LA DISCIPLINA PREVISTA PER LA SECONDA CONVOCAZIONE
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PRIMA CONVOCAZIONE SECONDA CONVOCAZIONE
Parzialmente diversa è la disciplina dettata nelle SOCIETA’ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO PRIMA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO salvo diversa previsione statutaria è necessaria la presenza di almeno metà del capitale sociale coincide con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea SECONDA CONVOCAZIONE per alcune deliberazioni di particolare importanza non si applicano i normali quorum ma è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale
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Il diritto di intervento ed il diritto di voto nelle assemblee
All’assemblea possono intervenire solo gli azionisti che siano titolari del diritto di voto ad essi vanno aggiunti i soggetti che, pur non essendo azionisti, sono titolari del diritto di voto in virtù di particolari vincoli gravanti sulle azioni (ad es. l’usufruttuario) non possono, invece, intervenire i soggetti che detengono azioni che non attribuiscono il diritto di voto (ad es. azioni di risparmio) è possibile consentire l’intervento in assemblea “a distanza”, ovvero mediante l’utilizzo di adeguati mezzi di telecomunicazione (ad es. in videoconferenza) o l’espressione del voto per corrispondenza. Se non è previsto dallo statuto, non è necessario depositare le azioni.
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RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
salva disposizione contraria dello statuto, i soci non sono obbligati a partecipare personalmente all’assemblea, potendo farsi rappresentare da soggetti terzi in via generale, la rappresentanza deve essere conferita per iscritto, ed i relativi documenti devono essere conservati dalla società per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la delega può essere rilasciata solo per singole assemblee, con validità anche per le eventuali successive convocazioni, a meno che non si tratti di procura generale o di procura conferita da una società ad un proprio dipendente è, in ogni caso, esclusa la validità della delega “in bianco”, nella quale, cioè, non sia indicato il nome del rappresentante la delega è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario
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LIMITI ALLA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
LIMITI SOGGETTIVI LIMITI QUANTITATIVI se la rappresentanza è conferita ad una società, questa può rilasciare delega unicamente ad un proprio dipendente o collaboratore è fatto divieto di conferire la rappresentanza ai membri degli organi amministrativi o di controllo delle società, così come ai dipendenti della stessa, alle società controllate o ai membri degli organi amministrativi o ai dipendenti delle stesse Una stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 20 soci. Tale limite è elevato fino a 50 soci per le società quotate (con capitale sociale da 5 a 25 milioni di Euro) fino a 200 soci per le società quotate aventi un capitale sociale superiore a 25 milioni di Euro
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ALLE SOCIETA’ QUOTATE SI APPLICANO GLI ISTITUTI DELLA:
SOLLECITAZIONE RACCOLTA DI DELEGHE SI PARLA DI SOLLECITAZIONE ALLORQUANDO VI SIA UNA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA RIVOLTA A TUTTI GLI AZIONISTI DA PARTE DI UNO O PIU’ SOGGETTI, I COMMITTENTI, I QUALI INDICANO LE SPECIFICHE PROPOSTE DI VOTO SULLA BASE DELLE QUALI CHIEDONO L’ADESIONE: il committente non può essere un soggetto esterno alla società, essendo richiesta la titolarità, da un minimo di 6 mesi, di almeno l’ 1% delle azioni con diritto di voto la sollecitazione è materialmente effettuata da un intermediario professionale, il quale è tenuto a trasmettere a tutti gli azionisti un prospetto ed un modulo di delega, il cui contenuto è fissato dalla Consob
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RACCOLTA DI DELEGHE LA RACCOLTA DI DELEGHE PRESUPPONE LA PREVIA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI AZIONISTI A TUTELA DEI PROPRI INTERESSI L’ASSOCIAZIONE RICHIEDE L’ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA (UNICAMENTE) AI PROPRI ASSOCIATI, I QUALI POSSONO: da un lato decidere di non aderire alla richiesta dall’altro indicare nel modulo di conferimento della rappresentanza le proprie determinazioni di voto che divengono vincolanti per l’associazione
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CONFLITTO DI INTERESSI DEL SOCIO NELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
PUO’ ACCADERE CHE IN UNA DETERMINATA DELIBERAZIONE IL SOCIO ABBIA, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, UN INTERESSE PERSONALE CONFLIGGENTE CON QUELLO DELLA SOCIETA’ qualora la deliberazione assembleare sia adottata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi, la deliberazione medesima puo’ essere impugnata nell’ipotesi in cui possa arrecare danno alla società Il legislatore ha espressamente indicato due casi tipici di conflitto di interessi quello del socio amministratore, nelle deliberazioni riguardanti la propria responsabilità quello dei soci componenti il del consiglio di gestione, nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza
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LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI POSSONO PRESENTARE VIZI RIGUARDANTI:
Invalidità delle deliberazioni assembleari LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI POSSONO PRESENTARE VIZI RIGUARDANTI: IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE IL CONTENUTO DELLA DELIBERAZIONE LA DISCIPLINA DETTATA IN MATERIA MANIFESTA L’INTENZIONE DEL LEGISLATORE DI RICONDURRE TUTTI I VIZI DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE ALLE DUE CATEGORIE DELLA: NULLITA’ ANNULLABILITA’ SENZA LASCIARE SPAZIO ALLA CATEGORIA, DI ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE, DELL’INESISTENZA
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ANNULLABILITA’ POSSONO ESSERE IMPUGNATE TUTTE LE DELIBERAZIONI CHE “NON SONO PRESE IN CONFORMITA’ DELLA LEGGE O DELLO STATUTO” (art. 2377, co.1, cod. civ.) al di fuori dai casi (tassativi) di nullità, la sanzione prevista per tutti gli eventuali vizi delle deliberazione è l’annullabilità Il legislatore precisa che sono soggette ad annullabilità le deliberazioni in cui si riscontri: la partecipazione all’assemblea di soggetti non legittimati, qualora tale partecipazione sia stata determinante ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo previsto per legge o per statuto l’invalidità o l’errato conteggio di singoli voti, ma, anche in questo caso, solo laddove i voti invalidi o erroneamente conteggiati siano stati determinanti ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo l’incompletezza o l’inesattezza del verbale tali da impedire l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione
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SOGGETTI LEGITTIMATI dai soci assenti dai soci dissenzienti dai soci astenuti dagli amministratori dal consiglio di sorveglianza dal collegio sindacale dal rappresentate comune degli azionisti di risparmio dalla Consob dalla Banca d’Italia dall’Isvap L’impugnazione della delibera può essere proposta: in alcuni casi tassativamente previsti
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DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI
SONO PREVISTE DELLE SOGLIE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA, AL DI SOTTO DELLE QUALI NON E’ RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE, MA UNICAMENTE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A CAUSA DELLA NON CONFORMITA’ DELLE DELIBERAZIONE ALLA LEGGE O ALLO STATUTO. TALI SOGLIE COINCIDONO: nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, con la titolarità di tante azioni con diritto di voto nell’ambito delle deliberazione, che rappresentino l’uno per mille del capitale sociale nelle altre società, con la titolarità di tante azioni con diritto di voto nell’ambito della deliberazione, che rappresentino il 5% del capitale sociale E’ FATTA SALVA LA POSSIBILITA’ PER LO STATUTO DI RIDURRE OD ESCLUDERE TALE REQUISITO
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TERMINE Il termine per proporre impugnazione (o per richiedere il risarcimento dei danni) dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede la società è di 90 giorni dalla data della deliberazione (ovvero, se essa è soggetta ad iscrizione o a deposito nel registro delle imprese, di 90 giorni dalla iscrizione o dal deposito) EFFICACIA l’annullamento della deliberazione spiega la propria efficacia nei confronti di tutti i soci ed obbliga gli amministratori, i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità
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NULLITA’ LA SANZIONE DELLA NULLITA’ E’ COMMINATA PER LE SOLE DELIBERAZIONI IN CUI SI RISCONTRI: la mancata convocazione dell’assemblea la mancanza del verbale l’impossibilità o l’illiceità dell’oggetto della deliberazione per essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume SOGGETTI LEGITTIMATI dai soci assenti, dissenzienti o astenuti dai membri degli organi amministrativi e di controllo da chiunque vi abbia interesse l’impugnazione della delibera può essere proposta:
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Il termine per proporre impugnazione è di tre anni decorrenti dalla iscrizione o dal deposito delle deliberazione nel Registro delle Imprese, ovvero dalla sua trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, laddove non soggetta né ad iscrizione né a deposito Nessun limite temporale è dettato con riguardo alla impugnazione delle delibere che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili Sia nell’ipotesi di annullabilità della deliberazione che in quella di nullità : riguardo agli effetti della deliberazione, sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in esecuzione della deliberazione successivamente impugnata l’assemblea ha la facoltà di sanare i vizi della deliberazione impugnata adottandone altra in conformità alla legge o allo statuto (cd. sostituzione della delibera)
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ULTERIORI IPOTESI DI SANATORIA DELLA NULLITA’
l’impugnazione per mancanza del verbale, a sua volta, può essere sanata mediante successiva verbalizzazione, purché eseguita prima dell’assemblea successiva. In tal caso, la deliberazione ha efficacia dalla data in cui è stata adottata, fatti salvi i diritti dei terzi che, in buona fede, ignoravano la deliberazione l’impugnazione per mancata convocazione non può essere esercitata dal soggetto che, anche successivamente, abbia prestato il suo consenso allo svolgimento dell’assemblea
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NULLITA’ DI PARTICOLARI TIPI DI DELIBERAZIONI
Per le deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale sociale e di emissione delle obbligazioni, i termini per impugnare sono di 180 giorni dall’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la nullità della deliberazione di aumento del capitale sociale non può più essere pronunciata dopo che sia stata iscritta nel Registro delle Imprese l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito IN ENTRAMBI I CASI E’ FATTO SALVO IL RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE SPETTANTE AI SOCI ED AI TERZI
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INVALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
LE AZIONI DI NULLITÀ ED ANNULLAMENTO NON POSSONO ESSERE PROPOSTE LADDOVE SIA GIÀ AVVENUTA L’APPROVAZIONE RELATIVA ALL’ESERCIZIO SUCCESSIVO INVALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI DI TRASFORMAZIONE L’INVALIDITÀ DELL’ATTO DI TRASFORMAZIONE NON PUÒ PIÙ ESSERE PRONUNCIATA DOPO CHE SIANO STATE ESEGUITE LE FORMALITÀ PRESCRITTE PER TALE TIPO DI OPERAZIONE. E’ FATTO SALVO IL RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE SPETTANTE AI PARTECIPANTI ALL’ENTE TRASFORMATO ED AI TERZI DANNEGGIATI DALLA TRASFORMAZIONE
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