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L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE PARITA’ TRA ENTI SOVRANI- DOMESTIC JURISDICTION.

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Presentazione sul tema: "L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE PARITA’ TRA ENTI SOVRANI- DOMESTIC JURISDICTION."— Transcript della presentazione:

1 L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE PARITA’ TRA ENTI SOVRANI- DOMESTIC JURISDICTION

2 la posizione dell’individuo

3 MAE CAPO di STATO ALTRI ORGANI INDIVIDUI NORMATIVA INTERNA

4 l’istituto della protezione diplomatica la regola del previo esaurimento degli strumenti interni di ricorso

5 la protesta diplomatica i casi Lagrand (27 giugno 2001) e Avena (31 marzo 2004) davanti alla CIG

6 I DIRITTI DELL’UOMO definizione

7 erosione delle prerogative sovrane degli Stati?  ossia della domestic jurisdiction ?

8 2 possibilità la garanzia del rispetto dei diritti umani è affidata agli Stati la garanzia è rafforzata grazie alla esistenza di strumenti internazionali di tutela dei diritti umani

9 gli strumenti multilaterali di garanzia COMMISSIONE DEI DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE controllo politico COMITATI PER I DIRITTI UMANI controllo giuridico

10 controllo politico: il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (sostituisce dal 2006 la Commissione dei diritti umani) ECOSOC CONSIGLIO DIRITTI UMANI

11 procedure a) proc. 1235 del 1967 (pubblica) motu proprio b) proc. 1503 del 1970 (a porte chiuse) comunicazioni di individui o gruppi c) dal 1980 procedure a tema gross violations

12 controllo giuridico

13 PATTI DELLE N.U. 1966 diritti cd. di prima generazione (vita, libertà, sicurezza, processo etc.) diritti civili e politici diritti cd. di seconda generazione (lavoro, libertà sindacali, salute, cultura, progresso etc.) diritti economici, sociali, culturali

14 ALTRE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI discriminazione raziale tortura discriminazione contro la donna diritti del minore lavoratori migranti 1965 1984 19791989 1990

15 I COMITATI PER I DIRITTI UMANI COMPITI: ricevere ed esaminare i rapporti che gli Stati hanno l’obbligo di presentare: possibilità di esprimere osservazioni generali e chiedere chiarimenti

16 ricevere le comunicazioni di Stati (Patto NU dir. civ./discr. raziale/tortura/migranti) a condizione che preesista accettazione:  scopo: tentativo di conciliazione  NON HA MAI FUNZIONATO

17 tortura le indagini d’ufficio (confidenzialità) con convenzione

18 UN PASSO AVANTI VERSO LA AFFERMAZIONE DELLA AUTONOMIA DELL’INDIVIDUO: le comunicazioni individuali (Patto NU dir. civ./discr.raziale/tortura/donna/migranti discussione a porte chiuse …ma pubblicità dei risultati emanazione di “constatazioni” … risonanza internazionale

19 come interpretare questa facoltà di presentare comunicazioni? l’individuo ha una capacità di diritto internazionale?

20 il ricorso alla Corte europea CEDU l’individuo è parte del procedimento davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo istituita con la Convenzione di Roma del 1950

21 garanzia dei diritti umani attraverso la cooperazione in materia penale - sono gli Stati obbligati a punire i colpevoli di crimini gravi?

22 anche in questo campo occorre tener conto del limite della domestic jurisdiction

23 superamento di tale limite attraverso la conclusione di accordi internazionali (es. la Convenzione di Montreal del 1971 sulla repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile)

24 motivo di tale superamento esigenza di fronteggiare i rischi connessi alla criminalità transnazionale (terrorismo)

25 in altri casi il motivo è: gravità estrema di taluni crimini

26 es. deportazioni/uccisioni in massa di civili etc.), genocidio, tortura etc.

27 per questi crimini: cfr. l’obbligo di reprimere questi crimini stabilito nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 o di consegnare i responsabili, e nella Convenzione sulla tortura del 1985

28 effetti: estensione dei limiti della giurisdizione penale nel territorio di ciascuno Stato al di là dei criteri ordinari concorso delle giurisdizioni statali e applicazione della regola aut dedere aut judicare

29 cooperazione istituzionale per la repressione dei crimini motivi per i quali fatica ad emergere

30 il primo esperimento art. 227 ss. del Trattato di Versailles del 1919 (fine I° conflitto mondiale) che metteva sotto accusa l’ex Imperatore di Germania Guglielmo II di Hohenzollern e vari ufficiali tedeschi per violazioni delle leggi della guerra marittima

31 alla fine del II° conflitto mondiale l’esperienza dei Tribunali internazionali di Norimberga e Tokio (1945)

32 l’Accordo di Londra del 1945 enumera i crimini contro la pacedi guerracontro l’umanità

33 altre convenzioni che prevedono la costituzione di un Tribunale internazionale penale Convenzione conto il genocidio (1948) Convenzione contro l’apartheid (1973)

34 Tribunali istituiti dal C.d.S. dell’ONU base giuridica

35 Riss. 808 del 22.2.1993 e 827 del 25.5.1993 (Trib. per la ex Jugoslavia) Ris. 955 dell’8.11.1994 (Trib. per il Ruanda)

36 Corte penale internazionale base giuridica: Statuto aperto alla firma a Roma il 17.7.1998  in vigore dall’1.7.2002

37 caratteristiche Tribunali penali ad hoc - limite temporale -primazia del Tribunale rispetto alle giurisdizioni statali Corte penale internazionale -permanente -complementarità rispetto alle giurisdizioni statali

38 altre corti speciali internazionali miste Sierra Leone Kossovo Timor est


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