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1 Autonomous citizens in United Europe Progetto realizzato da: Youth Europe Service Azione n. 06-ITA01-S2G01-00306-1 nell’ambito del programma SOCRATES.

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2 1 Autonomous citizens in United Europe Progetto realizzato da: Youth Europe Service Azione n. 06-ITA01-S2G01-00306-1 nell’ambito del programma SOCRATES – GRUNDTVIG 2

3 L’Unione Europea L’Unione Europea Le istituzioni e gli organi della UE

4 Gli Organi dell’Unione Europea

5 Il Consiglio Europeo Istituito nel 1974, nasce dalle conferenze al vertice dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri. Si riunisce almeno 2 volte l’anno, insieme al Presidente della Commissione Europea. Fissa le direttive di politica generale per l’unificazione europea, adottando decisioni politiche di principio o formulando direttive e mandati destinati al Consiglio dell’UE o alla Commissione.

6 Il Consiglio dell’UE E ’ composto dai Ministri di tutti i Paesi dell ’ Unione di volta in volta competenti nelle materie da trattare (Consiglio dei Ministri degli Esteri, Consiglio Economico-Finanziario … ). La Presidenza del Consiglio cambia ogni sei mesi (uno stato grande, poi uno piccolo). Spetta ad essa il ruolo di convocare le riunioni del Consiglio e di indirizzarne l ’ attivit à. Ha sede a Bruxelles.

7 Il Consiglio dell’UE Svolge funzioni legislative, sotto forma di risoluzioni non vincolanti o vincolanti. Svolge anche funzioni di indirizzo delle politiche economiche dei singoli Stati membri, per coordinare la politica economica comunitaria. Il Consiglio può rivolgere ai singoli Stati:  Raccomandazioni;  Intimazioni;  Ammende. Nomina i membri della Corte dei Conti, del Comitato Economico e Sociale e del Comitato delle Regioni.

8 Il Consiglio dell’UE Prende le sue decisioni secondo due diversi criteri:  nelle questioni ordinarie, per maggioranza semplice (un Paese, un voto);  pi ù spesso, secondo il criterio della maggioranza qualificata (i diversi Paesi hanno voti di “ peso ” differente, in base alla loro popolazione). Italia, Germania, Francia, Regno Unito ………………………… 29 Spagna, Polonia …………………………………………………. 27 Paesi Bassi …………………………………………………..... … 13 Belgio, Grecia, Portogallo, Rep. Ceca, Ungheria ………..... ….12 Austria, Svezia …………………………………………………… 10 Danimarca, Irlanda, Finlandia, Lituania, Slovacchia …………… 7 Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia ……………… 4 Malta ………………………………………………………………… 3 condizioni di maggioranza richieste: - 232 voti qualificati -Maggioranza o due terzi degli Stati membri -(su richiesta) 62% della popolazione dell ’ Unione

9 Il Parlamento Europeo Nasce dalla fusione tra l ’ assemblea comune della CECA, l ’ assemblea della CEE e l ’ assemblea della Euratom. Attualmente è composto da 732 membri Si riunisce in sessione plenaria a Strasburgo ogni mese, per la durata di una settimana. Particolari fatti d ’ attualit à possono dar luogo a sessioni d ’ urgenza che si tengono a Bruxelles.

10 Il Parlamento Europeo L ’ elezione dei Parlamentari Europei nei paesi membri si uniforma in ogni Stato alla normativa nazionale vigente in materia elettorale. La prima elezione diretta del Parlamento Europeo si è tenuta nel 1979. L ’ ultima, nel 2004. Ogni legislatura dura cinque anni. Il Presidente (Josep Borrell, catalano) e i Vicepresidenti (14) vengono eletti dal Parlamento con mandato di due anni e mezzo.

11 Il Parlamento Europeo Ripartizione dei 626 seggi per Nazione (prima del 2004): Germania…………………….………….99 Francia, Italia, Regno Unito.…………..87 Spagna…………………….…………….64 Olanda…………………….…………….31 Belgio, Grecia, Portogallo.……………..25 Svezia……………………………………22 Austria…………………………………..21 Danimarca, Finlandia…….……………16 Irlanda…………………………………..15 Lussemburgo…..…………………………6 Ripartizione dei 732 seggi (dopo il 2004) Germania…………………….………….99 Francia, Italia, Regno Unito.…………..78 Spagna, Polonia.………….…………….54 Olanda…………………….…………….27 Belgio, Grecia, Portogallo, Rep. Ceca, Ungheria…………….……………..24 Svezia……………………………………19 Austria…………………………………..18 Slovacchia, Danimarca, Finlandia….…14 Irlanda, Lituania………………………..15 Lettonia…….…..…………………………9 Slovenia…………………………………...7 Estonia, Cipro, Lussemburgo…………...6 Malta……………………………………...5

12 Il Parlamento Europeo Ripartizione per Partiti: PPE, DE ……..…………………….268 (36,61%) PSE…………………………....…...198 (27,04%) ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) ……………………….88 (12,02%) Verdi…………………………………42 (5,73%) SUE (sinistra unitaria europea)……41 (5,60%) IND (Independence and Democracy).37 (5,05%) UEN(Union for a Europe of Nations.. 27 (3,68%) Non iscritti…………………………...29 (3,96%)

13 Il Parlamento Europeo Svolge essenzialmente tre funzioni:  Decisionale/Legislativa  Consultiva  Di controllo Per la prima, vale la procedura di codecisione con il Consiglio creata nel 1993 con il trattato UE (vedi in seguito). Inoltre il Parlamento ha un ruolo decisivo in fase di approvazione del Bilancio Comunitario.

14 Il Parlamento Europeo La sua funzione consultiva consiste nel diritto di essere informato su tutti gli accordi internazionali o di cooperazione. La funzione di controllo riguarda l ’ attivit à della Commissione, che è tenuta a presentare ogni anno una relazione sulle attivit à svolte e deve difendere la propria posizione nel corso delle riunioni plenarie. Il Parlamento può adottare una mozione di censura nei confronti della Commissione (maggioranza dei 2/3 dei voti espressi), costringendola in tal modo alle dimissioni plenarie. Fino ad ora sono state presentate cinque mozioni, ma sono state tutte respinte.

15 Il Parlamento Europeo E ’ composto da 17 commissioni permanenti, che elaborano il parere del Parlamento in merito ai vari campi d ’ attivit à di interesse comunitario: 1. Affari esteri, difesa, diritti dell ’ uomo e sicurezza 2. Bilanci 3. Controllo dei Bilanci 4. Libert à, giustizia e affari interni 5. Problemi economici e monetari 6. Giuridica e mercato interno 7. Industria, commercio estero, ricerca ed energia 8. Occupazione ed affari sociali 9. Ambiente e sanit à 10. Agricoltura e sviluppo rurale 11. Pesca 12. Politica regionale, trasporti e turismo 13. Cultura, giovent ù, istruzione, sport e informazione 14. Sviluppo e cooperazione 15. Affari costituzionali 16. Diritti della donna e pari opportunit à 17. Petizioni

16 La Commissione Europea A partire dal 1° novembre 2004 i commissari sono 1 per ogni Paese membro. Dal 2014, invece, solo due terzi degli Stati avr à un commissario: dunque i componenti saranno 17, nel caso l ’ Ue rimanga a 25. I commissari hanno un mandato di cinque anni e sono nominati con un comune accordo dai Governi. E ’ soggetta al voto d ’ approvazione da parte del Parlamento Europeo. E ’ diretta da un Presidente, assistito da due Vice Presidenti. L ’ attuale Presidente della Commissione Europea è Jos é Manuel Barroso (portoghese).

17 La Commissione Europea I suoi compiti sono:  Il diritto di iniziativa legislativa dell ’ azione comunitaria: dalla Commissione partono tutte le proposte di normativa comunitaria, che vengono presentate al Consiglio. Parlamento e Consiglio possono tuttavia sollecitare la Commissione ad agire su determinate questioni. Il Consiglio ha inoltre, in determinate materie, la facolt à di annullare gli atti emanati dalla Commissione.  I commissari dirigono 16.000 funzionari che lavorano in 17 DG (direzioni generali)  L ’ attivit à di Gestione e applicazione delle disposizioni comunitarie, cui il trattato CE attribuisce grande autonomia di azione.  Quando entrer à in vigore la nuova Costituzione, il potere dell ’ esecutivo sar à pi ù ampio, in quanto potr à applicare sanzioni in vari ambiti, ad esempio nella procedura di infrazione per deficit eccessivo.

18 La Commissione Europea – La funzione di Controllo del rispetto e della corretta applicazione del diritto comunitario da parte dei Paesi Membri. In caso di tali violazioni, spetta alla Commissione il compito di emanare un parere motivato, ed eventualmente adire alla Corte di Giustizia. – La Rappresentanza degli interessi comunitari presso gli Stati Membri e le organizzazioni internazionali. – In misura limitata, la Commissione esercita anche un potere esecutivo, in materia di diritto della concorrenza e dell ’ esecuzione del Bilancio.

19 La Corte dei Conti Europea E ’ stata istituita nel 1975. E ’ composta da 15 membri che vengono nominati per un periodo di 6 anni dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento. Il suo compito è controllare la legittimit à e la regolarit à delle entrate e delle spese della CE. L ’ unico strumento di cui dispone la Corte consiste nella pubblicit à dei suoi atti. I risultati delle sue attivit à sono riassunti, al termine di ogni esercizio finanziario, in una relazione annuale che viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunit à Europea.

20 La procedura di Codecisione Istituita dall’art. 251 del trattato di Amsterdam (1997), si articola nelle seguenti fasi: 1)Proposta della Commissione rivolta a Parlamento e Consiglio. 2)Il Parlamento delibera in prima lettura e trasmette il proprio parere al Consiglio. 3)Se non ci sono modifiche da parte del Consiglio, l’atto è approvato. 4)In caso contrario, il Consiglio adotta una posizione comune trai suoi membri e rinvia il procedimento al Parlamento. a)Se il Parlamento approva, l’atto è adottato. b)Se il Parlamento respinge integralmente la posizione del Consiglio, l’atto è respinto. c)Se il Parlamento propone altri emendamenti, il Consiglio convoca il Comitato di Conciliazione (15 e 15 membri) con il compito di trovare una posizione comune. d)Se il Comitato riesce a trovare una soluzione approvata da entrambe le parti, l’atto viene approvato dopo le opportune modifiche. e)Viceversa, esso viene respinto e la procedura si conclude.

21 La Corte di Giustizia Europea Esercita il potere giudiziario nell ’ ambito della Comunit à. Ogni Stato Membro delega un giudice, e quindi la Corte è composta da 25 giudici. La loro nomina dura in carica per 6 anni, con un rinnovo parziale del collegio allo scadere del terzo anno di attivit à. Fanno parte inoltre della Corte 8 avvocati generali, dei quali 4 sono scelti da Italia, Regno Unito, Francia e Germania, e gli altri 4 vengono scelti a turno dagli altri Stati Membri.

22 La Corte di Giustizia Europea I suoi compiti: – Il controllo del rispetto del diritto comunitario sia da parte delle istituzioni comunitarie, sia da parte degli Stati Membri e delle singole persone fisiche e giuridiche. – L ’ interpretazione della legislazione comunitaria. – Lo sviluppo della legislazione comunitaria. La Corte svolge anche funzioni di “ Corte Costituzionale ” nelle controversie tra organi della Comunit à.

23 Gli Organi Ausiliari dell’UE Il Comitato Economico e Sociale Il Comitato delle Regioni (C.d.R.) La Banca Europea per gli investimenti La Banca Centrale Europea (BCE)

24 Ruolo del C. d. R. Istituito dal Trattato di Maastricht. La prima sessione plenaria si è tenuta nel 1994. Suo scopo è rappresentare il livello regionale e locale all’interno dell’UE E’ un organismo complementare alle tre principali istituzioni comunitarie (Consiglio, Commissione, Parlamento) La sua consultazione è obbligatoria per 10 settori

25 Ruolo del C. d. R. A seguito dell’ampliamento, il numero dei membri è stato portato a 317, nominati per 4 anni dal Consiglio Sono i rappresentanti di 4 gruppi politici (PPE, PSE, AE, ELDR) Il CdR si riunisce in assemblee indipendente e in sessione plenaria cinque volte l’anno a Bruxelles I suoi membri hanno un doppio mandato: regionale/locale ed europeo I membri risiedono nelle loro regioni d’appartenenza, per essere il più vicino possibile ai cittadini, garantendo così il principio di “sussidiarietà”

26 LA COSTIZIONE EUROPEA Il 29 ottobre 2004 è stata firmata a Roma la Costituzione dell’Unione europea. Essa entrerà in vigore a partire dal 2009, sostituendo tutti i precedenti trattati. Il testo si compone di 450 articoli suddivisi in quattro parti per regolare ogni singolo aspetto della vita dell’Europa del futuro, e si basa su alcuni principi fondamentali: È ispirata dalla volontà dei popoli e degli Stati d'Europa di costruire il loro futuro comune e istituisce un'Unione in seno alla quale le politiche degli Stati membri sono coordinate sul modello federale. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri ed è aperta a tutti gli Stati europei i cui popoli condividono gli stessi valori, li rispettano e si impegnano a promuoverli.

27 I principi della nuova Costituzione europea L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, di libertà, di democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli, e si adopera per un'Europa improntata a uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata e la giustizia sociale, in un contesto di mercato unico libero, e un'unione economica e monetaria, con l'obiettivo di ottenere la piena occupazione e di produrre un livello di competitività e un tenore di vita elevato. La Carta dei diritti fondamentali è parte integrante della Costituzione. La delimitazione e l'esercizio delle competenze dell'Unione si fondano sui principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione leale.

28 La Costituzione approvata dai capi di Stato e di governo a Bruxelles dovrà essere ratificata dai singoli Paesi entro il 2009 con le modalità che essi riterranno più opportune: REFERENDUM Danimarca congelato Francia NO Irlanda Lussemburgo SI Olanda NO Polonia congelato Portogallo SI Regno Unito congelato Repubblica ceca PARLAMENTO Germania SI Grecia SI Italia primo SI della Camera Malta SI Spagna SI Austria SI Slovacchia SI INDECISI Belgio Estonia Lettonia Lituania Slovenia Svezia Ungheria Finlandia Cipro

29 LE RATIFICHE Se alcuni paesi non ratificheranno la Costituzione, entro il 1° novembre 2006, si apre un capitolo nuovo e dagli esiti non definiti sul futuro dell'Europa. Infatti secondo la Dichiarazione n.30 sulla ratifica del Trattato di Costituzione per l'Europa, occorrerà una soluzione politica in caso di mancata ratifica da parte di uno Stato membro: "se al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del Trattato che adotta una costituzione, i 4/5 degli Stati membri hanno ratificato detto Trattato e uno o più Stati membri hanno incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo". Dopo i due "no" nei Referendum in Francia e Olanda, il Consiglio europeo del 16-17 giugno ha deciso di non rinegoziare il Trattato ma di riaprire, fino al giugno 2006 il Dibattito con i Cittadini europei, lasciando agli altri Stati membri che ancora non avessero deciso, la possibilità di sospendere o meno il processo di ratifica in corso.

30 Le novità: la doppia maggioranza Per le votazioni a maggioranza qualificata in seno al Consiglio dell’UE, la Costituzione richiede due criteri: il 55 per cento dei Paesi che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione totale dell’UE. Per far si che una minoranza, detta “di blocco”, possa bloccare una decisione occorre superare il 35 per cento della popolazione che rappresenti almeno 4 Paesi.

31 Le novità: il Parlamento e la presidenza Il nuovo Parlamento dell’UE avrà un tetto massimo di componenti: non potranno essere eletti più di 750 deputati, anche nel caso in cui nuovi Paesi entreranno nell’UE. E’ stato eliminato il principio della rotazione semestrale della presidenza dell’UE. Il Paese che rappresenterà l’Europa sarà eletto a maggioranza qualificata e resterà in carica per due anni e mezzo. Il principio della rotazione resterà solo nei consigli settoriali, ad eccezione del Ministero degli Esteri.

32 Le novità: il ministro degli Esteri La Costituzione introduce la figura del ministro degli Esteri europeo, che avrà anche un altro ruolo: sarà, infatti, il vicepresidente della Commissione. Da molto tempo era avvertita l’esigenza di una figura di rappresentante unitario dell’UE sul piano internazionale; essa, tuttavia, non avrà ampi spazi di manovra, dal momento che per le decisioni in materia di politica estera viene mantenuto il criterio dell’unanimità.

33 DEMOCRAZIA, GIUSTIZIA ED EFFICIENZA EUROPEA L’EU dei 25 dispone di un sistema decisionale semplificato ed efficiente per tutti gli Stati membri. Ciascun Paese per votare in Consiglio dispone di un determinato numero di voti. Attualmente Italia, Francia, Germania e Regno Unito dispongono della maggioranza ( 10 voti). I cittadini di ciascun Paese eleggono un certo n. di membri del Parlamento europeo, in funzione dell’estensione della popolazione. In seguito all’adesione dei nuovi 10 Paesi, il cambiamento è così strutturato:

34 IL CAMBIAMENTO N. di voti in sede di Consiglio N. Di membri del Parlamento N. di voti in sede di Consiglio N. Di membri del Parlamento BELGIO CIPRO REP. CECA DANIMARCA GERMANIA GRECIA SPAGNA ESTONIA FRANCIA UNGHERIA IRLANDA ITALIA LETTONIA 12 4 12 7 29 12 27 4 29 12 7 29 4 24 6 24 14 99 24 54 6 78 24 13 78 9 LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA PAESI BASSI AUSTRIA POLONIA PORTOGALLO SLOVACCHIA SLOVENIA FINLANDIA SVEZIA REGNO UNITO TOTALE 7 4 3 13 10 27 12 7 4 7 10 29 321 13 6 5 27 18 54 24 14 7 14 19 78 732

35 La Convenzione europea dei giovani Dal 9 al 12 luglio 2002 si è svolta a Bruxelles la Convenzione europea dei giovani, convocata per iniziativa della Convenzione europea sul futuro dell'Unione, che ha riunito nella capitale belga 213 giovani provenienti da 28 Paesi d'Europa, ai quali era stato affidato il compito di discutere e sintetizzare in un documento le attese e le richieste del mondo giovanile ai convenzionali, impegnati a disegnare l'assetto futuro dell'Europa. Ciascun giovane delegato è stato nominato da un membro della Convenzione europea. In soli quattro giorni, i giovani sono riusciti a trovare un accordo su alcuni punti-chiave della riforma da proporre all'Europa, li hanno precisati in un documento e sono pervenuti ad un voto a maggioranza che ha consentito di presentarlo a Valéry Giscard d'Estaing al termine di questa prima riunione.


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