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1 LA RISCOSSIONE LEZIONI DEL 9-10 NOVEMBRE 2011. 2 ATTUAZIONE DEL TRIBUTO ACCERTAMENTO: atti e attività del contribuente e del fisco riferiti alla ricognizione,

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1 1 LA RISCOSSIONE LEZIONI DEL 9-10 NOVEMBRE 2011

2 2 ATTUAZIONE DEL TRIBUTO ACCERTAMENTO: atti e attività del contribuente e del fisco riferiti alla ricognizione, qualificazione e misurazione del presupposto d’imposta RISCOSSIONE: atti applicativi finalizzati a dare attuazione alla pretesa erariale

3 3 Il testo fondamentale della riscossione è il Dpr 29 settembre 1973, n. 602, dettato per le imposte sui redditi e successivamente esteso alla riscossione dell’Iva e delle altre imposte sui redditi.

4 4 Dal 1° ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione sono state pubblicizzate e affidate alla Agenzia delle entrate, che le esercita per il tramite della società Equitalia spa (prima Riscossione spa).

5 5 Riscossione spontanea (c.d. autoliquidazione) Riscossione in base ad atti emessi dalla Amministrazione finanziaria

6 6 L’adempimento dell’obbligazione tributaria avviene in forme tipiche, dunque solamente secondo le modalità previste dalla legge (principio di vincolatezza che ispira la fase di attuazione del tributo)

7 7 Le fattispecie della riscossione acconti d’imposta ritenute alla fonte dichiarazione accertamento decisioni giurisdizionali

8 8 Modalità della riscossione Ritenuta diretta Versamenti diretti all’agente della riscossione e alla Tesoreria provinciale dello Stato Iscrizione nei ruoli

9 9 Ritenuta diretta Le ritenute dirette sono operate dalle amministrazioni pubbliche Sono simili alle ritenute operate dai sostituti di imposta Possono essere a titolo di imposta o a titolo d’acconto

10 10 Caratteristica Ritenute operate dallo stesso creditore (posto che l’A.F. creditrice e l’amministrazione pubblica che effettua la ritenuta sono articolazioni di un medesimo soggetto: lo Stato)

11 11 Versamenti diretti Si tratta di versamenti spontanei del contribuente: ritenute alla fonte, acconti di imposta, autoliquidazione in base alla dichiarazione È detto diretto per distinguerlo da quello effettuato mediante iscrizione a ruolo

12 12 Versamenti diretti: imposte sui redditi Anticipazione del prelievo: La riscossione avviene nel corso del periodo di imposta (anno solare o esercizio sociale), in via anticipata rispetto al verificarsi del presupposto (ritenute e versamento di acconti) Nelle imposte periodiche, infatti, il presupposto si perfeziona a conclusione del periodo di imposta Ad ogni periodo di imposta corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma

13 13 Con la riscossione anticipata il legislatore tende ad avvicinare il conseguimento del reddito al pagamento dell’imposta La riscossione avviene nel corso del periodo di imposta, anticipatamente al verificarsi del presupposto

14 14 La riscossione anticipata avviene tramite: Ritenuta d’acconto da parte dei sostituti di imposta e della PA, e successivo versamento (i sostituti devono effettuare entro il giorno 16 di ogni mese i versamenti delle ritenute operate nel mese precedente) Versamento di acconti di imposta da parte del contribuente

15 15 Acconti di imposta Irpef, Ires, Irap Due versamenti d’acconto dell’imposta che risulterà dovuta nel periodo in corso, che hanno come parametro l’imposta dovuta per il periodo precedente.

16 16 Prima rata: 40% dell’acconto, da versare nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente (a meno che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 257,52) Seconda rata: nel mese di novembre Per i soggetti passivi Ires il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare, la scadenza è l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta

17 17 Ratio degli acconti Esigenza di perequare il trattamento dei contribuenti la cui imposta è trattenuta e versata dai sostituti di imposta con quello di tutti gli altri contribuenti che versano in base alla dichiarazione

18 18 Va distinta l’obbligazione tributaria di periodo (che è unica e collegata al presupposto di imposta) dagli obblighi di versamento. Questi ultimi precedono il verificarsi del presupposto e rappresentano forme anticipate e provvisorie di riscossione.

19 19 Omessa dichiarazione Nell’ipotesi di omessa dichiarazione gli importi da versare vanno commisurati all’imposta che il contribuente avrebbe dovuto pagare

20 20 Omesso, insufficiente o ritardato versamento acconti L’imposta viene iscritta a ruolo maggiorata della sanzione di cui all’art. 13 del Lgs. 471 del 1997 e degli interessi di mora al tasso di cui all’art. 9 del Dpr 602.

21 21 Acconti Iva l'imposta deve essere versata entro il giorno 16 di ciascun mese, in base alle liquidazioni mensili (oppure al termine di ciascun trimestre). entro il 27 dicembre deve essere versato un acconto calcolato in base all'ultima liquidazione dell'anno dopo che il periodo d'imposta si è concluso, con la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale Iva, deve essere versato il saldo che risulta dovuto in base alla stessa dichiarazione, ossia la differenza tra versamenti infrannuali e imposta dovuta per il periodo (meno le detrazioni) se dalla dichiarazione annuale risulta un credito, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo e, in certe ipotesi, può chiederne il rimborso

22 22 Versamenti unitari Con il modello F24 possono essere effettuati cumulativamente i versamenti relativi: alle imposte sui redditi, all’Iva, all’Irap, ai contributi previdenziali e assistenziali Ai tributi dovuti agli enti locali Somme dovute ad altri enti (Camere di Commercio, etc.)

23 23 Vantaggio dei versamenti unitari Compensazione tra partite attive e passive del contribuente, con riferimento non solo ad imposte diverse, ma anche ai rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali.

24 24 Ai sensi dell’art. 8, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente l’obbligazione tributaria si estingue anche per compensazione. La compensazione dei debiti fiscali è però ammessa solamente nei casi e nei modi stabiliti dalla legge o dai regolamenti attuativi del principio generale sancito dallo Statuto.

25 25 Tipi di compensazione Compensazione verticale: interessa un singolo tributo Compensazione orizzontale: interessa tributi diversi e contributi previdenziali e assistenziali

26 26 Compensazione di crediti inesistenti L’A.F. emana degli atti di recupero, che sono atti impositivi con i quali accerta l'inesistenza del credito e dispone che siano versate le somme che non sono state versate per effetto della indebita compensazione. La compensazione di crediti inesistenti è punita con sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dei crediti indebitamente compensati o con sanzione penale.

27 27 I versamenti diretti sono effettuati: direttamente presso gli uffici dell'agente della riscossione, o mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata o alle Poste ma vi sono casi in cui il versamento deve essere effettuato per via telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato.

28 28 Il destinatario è l'agente della riscossione o la Tesoreria provinciale dello Stato Il delegato deve rilasciare un'attestazione recante l'indicazione dei dai identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale, gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve indicare anche i crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.

29 29 La riscossione in base agli avvisi di accertamento e ai provvedimenti sanzionatori A partire dal 1° ottobre 2011, con riferimento ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, gli avvisi di accertamento emessi ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva, ed i connessi provvedimenti sanzionatori sono atti della riscossione e titoli esecutivi.

30 30 Tali atti devono contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle somme in essi indicati entro il termine di presentazione del ricorso (60 gg), con l’avvertimento che, decorsi trenta gg dal termine per il pagamento, la riscossione delle somme sarà affidata all’agente della riscossione, il quale porrà in essere la procedura di esecuzione forzata (senza la previa iscrizione a ruolo).

31 31 In caso di ricorso: versamento a titolo provvisorio di 1/3 delle imposte accertate, con gli interessi e senza sanzioni (che saranno versate solamente in caso di sentenza sfavorevole al contribuente) Nel caso non sia proposto ricorso: versamento dell’intero con le sanzioni ridotte a 1/3 (acquiescenza)

32 32 Il contribuente deve anche versare gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, che si calcolano sulle imposte o maggiori imposte dovute in base all’accertamento, a partire da quando dovevano essere versati in base alla dichiarazione, fino alla data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo dal giorno successivo alla notifica dell'avviso esecutivo, e fino alla data del pagamento, sono dovuti gli interessi di mora.

33 33 La riscossione mediante ruolo II ruolo è il mezzo di riscossione di tutti i tributi per i quali la riscossione non avviene mediante ritenuta alla fonte o versamento diretto o in base all'avviso di accertamento

34 34 Il ruolo è mezzo di riscossione anche delle entrate degli enti locali, qualora essi abbiano affidato il servizio di riscossione all’Equitalia spa. Se la riscossione non è affidata all’agente, il recupero coattivo dei tributi locali avviene mediante ingiunzione fiscale.

35 35 Ingiunzione fiscale L'ingiunzione era, in passato, un atto che, nel campo delle imposte indirette, aveva una molteplicità di funzioni. Essa, di regola, era atto della riscossione, con funzioni di precetto e di titolo esecutivo, ma, quando non era preceduto da un atto di accertamento, aveva anche funzioni di accertamento.

36 36 … segue Dopo la riforma della riscossione del 1988, l'ingiunzione ha perduto le funzioni di titolo esecutivo e di precetto (l'esecuzione forzata fiscale, da allora, ha sempre avuto per titolo l'iscrizione a ruolo), ma rimane in vita come atto di accertamento delle imposte indirette per le quali la legge non prevede l'avviso di accertamento come atto tipico (tributi doganali e imposte di fabbricazione). Inoltre, la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni è effettuata mediante ingiunzione fiscale se è svolta in proprio dall'ente locale o se è affidata a soggetti terzi diversi dagli agenti del servizio nazionale della riscossione.

37 37 Il ruolo L'ufficio dell'Agenzia delle entrate forma il ruolo iscrivendo le somme da riscuotere in base ad un titolo che ne legittima la riscossione, ossia in base alla dichiarazione o in base ad avviso di accertamento.

38 38 Il ruolo è un atto amministrativo collettivo (plurimo), che racchiude un elenco di somme da riscuotere (per imposte, interessi, sanzioni) Sul piano materiale è un elenco contenente i nomi dei contribuenti in ordine alfabetico, per ciascuno dei quali vengono indicati: 1. Generalità 2. Codice fiscale 3. Imponibile, aliquota, maggiore imposta accertata

39 39 Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ ufficio o da un suo delegato. La sottoscrizione attribuisce al ruolo effetti di titolo esecutivo e la data in cui diviene esecutivo deve essere indicala espressamente nell’atto È quindi trasmesso in via telematica all'agente, che rende note ai contribuenti le singole iscrizioni mediante notifica della cartella di pagamento (individualizzazione del ruolo).

40 40 Il ruolo, come ogni altro provvedimento amministrativo, deve essere motivato. Lo Statuto del contribuente prescrive che sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

41 41 È necessario che nel ruolo e nella cartella di pagamento vi sia l’indicazione del titolo in base al quale è effettuata l'iscrizione a ruolo.

42 42 Quando il ruolo è meramente «riproduttivo» di un atto precedente (ad es., iscrizione a ruolo di imposte per le quali è stato emesso un avviso di accertamento), basta l'indicazione dell'atto precedente Se non sono noti al contribuente atti precedenti, nel ruolo devono essere indicati i presupposti di fatto e la ragione giuridica che ne sono il fondamento, secondi la regola generale in materia di motivazione degli atti amministrativi

43 43 Iscrizioni a ruolo in base alla dichiarazione Tre ipotesi: mancato versamento di somme che risultano dovute in base alla liquidazione fatta nella stessa dichiarazione quando, dai controlli automatici e dal controllo formale della dichiarazione risulta riscuotibile una somma maggiore di quella liquidata e versata dal dichiarante quando vi siano da riscuotere imposte su redditi soggetti a tassazione separata

44 44 Prima di iscrivere a ruolo somme che risultano dovute sulla base del controllo della dichiarazione ex artt. 36 bis e 36 ter, l’ufficio deve interpellare il contribuente ed inviargli una comunicazione (c.d. avviso bonario), invitandolo a versare la somma dovuta. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione.

45 45 Iscrizione a ruolo in base agli avvisi di accertamento Sono riscosse mediante ruolo le somme dovute in base agli avvisi di accertamento, nei casi in cui gli avvisi di accertamento non hanno valore di titolo esecutivo. Le iscrizioni possono essere a titolo provvisorio o a titolo definitivo.

46 46 Iscrizioni provvisorie Le iscrizioni provvisorie sono quelle eseguite in base ad un avviso di accertamento non definitivo, perché impugnato Il ricorso, proposto contro un avviso di accertamento, non ne sospende l'esecuzione In pendenza del giudizio di primo grado può essere riscosso 1/3 dell'imposta, o della maggiore imposta accertata, con gli interessi.

47 47 … segue Riscossioni a mezzo ruolo legittimate dalle decisioni giurisdizionali Dopo le sentenze delle commissioni, diventano esigibili ulteriori frazioni del tributo con interessi e sanzioni, in relazione al contenuto della decisioni ed al grado dell'organo giudicante. Il fenomeno si giustifica con una sorta di sospensione ex lege dell’esecutorietà del provvedimento impugnato e con la crescente probabilità di coincidenza tra la fattispecie reale e il deciso in relazione alla misura crescente delle imposte riscuotibili.

48 48 dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso, il ricorrente deve versare i 2/3 del tributo (con gli interessi previa detrazione di quanto già pagato) in caso di accoglimento parziale del ricorso, da parte della Commissione tributaria provinciale, il ricorrente deve versare l'intero ammontare che risulta dovuto in base a tale sentenza, se inferiore o pari ai 2/3 dell'importo del tributo controverso, ovvero una somma pari ai 2/3 dell'importo del tributo controverso (previa detrazione delle somme versate) la sentenza della Commissione tributaria regionale rende riscuotibile l’intero importo che risulta dovuto (e quindi la differenza tra ciò che è dovuto dopo tale sentenza e quanto già versato)

49 49 Se è stato impugnato un avviso di accertamento che è titolo esecutivo, l'ufficio dell'Agenzia, dopo le sentenze delle commissioni tributarie sfavorevoli al contribuente, deve emettere un atto di intimazione ad adempiere, in cui è ricalcolato il dovuto. Se non vi è da eseguire un avviso di accertamento con valore di titolo esecutivo, la riscossione di quanto dovuto a seguito delle sentenze avviene mediante iscrizione a ruolo e notifica di cartella di pagamento.

50 50 Le iscrizioni provvisorie danno luogo ad una entrata non definitiva, la cui sorte dipende dall’esito del processo. Se l’avviso di accertamento è annullato, l’indebito deve essere rimborsato

51 51 Iscrizioni a titolo definitivo Hanno come titolo legittimante: le dichiarazioni (salvo i casi di rettifica della dichiarazione ed impugnazione del ruolo) e gli accertamenti definitivi (salvo i casi di autotutela e revocazione straordinaria contro una sentenza tributaria passata in giudicato)

52 52 Ruoli straordinari In deroga alle regole della riscossione provvisoria, la legge prevede dei ruoli straordinari, in cui sono iscritte, in via anticipata rispetto ai tempi ordinari, le somme per le quali vi sia fondato pericolo di non riscuoterle. Il pericolo deve essere indicato nella motivazione. Possono essere in tal modo iscritte a ruolo per intero somme (per imposte, interessi e sanzioni) che, invece, sarebbero da riscuotere solo in parte, nelle more del processo di primo grado

53 53 Cartella di pagamento La cartella è formata, sulla base del ruolo, dall’agente della riscossione territorialmente competente in relazione alla residenza delle persone e alla sede delle persone giuridiche

54 54 … segue Nella cartella sono indicate le imposte iscritte a ruolo, gli interessi, le sanzioni e l'aggio da corrispondere a titolo di compenso per la riscossione la cartella deve contenere la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, la descrizione delle «partite», istruzioni sulle modalità di pagamento nella cartella deve essere indicato, a pena di nullità, il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e notificazione della cartella.

55 55 … segue la cartella si riferisce a tutte le iscrizioni dei ruoli di un dato periodo Pertanto il suo contenuto può essere eterogeneo: una singola cartella può contenere iscrizioni di tributi erariali e locali ed anche di entrate non tributarie (contributi previdenziali, sanzioni amministrative, canoni, etc.).

56 56 … segue La cartella di pagamento deve contenere, infine, l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata

57 57 La notifica della cartella, oltre ad essere notifica della iscrizione a ruolo è anche intimazione ad adempiere. La cartella di pagamento ha, pertanto, natura di precetto (dell'esecuzione forzata ordinaria). Se il contribuente non paga, l'agente della riscossione può intraprendere l'azione esecutiva, senza altri avvisi, sessanta giorni dopo la notifica della cartella Decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, senza che sia iniziata l'esecuzione forzata, l'intimazione ad adempiere esaurisce il suo effetto, sicché per iniziare l'esecuzione forzata è necessario la notifica di una nuova intimazione ad adempiere.

58 58 Termini di notificazione della cartella di pagamento La cartella deve essere notificata entro termini perentori: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione ex art. 36 bis dpr 600/73 entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito di controllo formale previsto dall’art. 36 ter dpr 600/73 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo

59 59 Rateazione Il pagamento delle somme iscritte a ruolo deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Il contribuente che si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può chiedere una rateazione. La competenza in materia spetta all'agente della riscossione, che può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.

60 60 Natura giuridica ed effetti del ruolo Provvedimento amministrativo Atto recettizio Titolo esecutivo, in quanto in base a tale atto l’agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva L’efficacia del ruolo nei confronti del contribuente è mediata dalla cartella di pagamento, che è titolo esecutivo e atto di precetto, prodromico all’esecuzione forzata

61 61 Il ruolo, come l’avviso di accertamento, esplica effetti solamente nei confronti del soggetto cui si rivolge Va ritenuta abusiva la pratica di sottoporre ad esecuzione forzata, in base ad iscrizione a ruolo di un soggetto, il patrimonio di altri soggetti (coobbligati paritari o dipendenti)

62 62 Sospensione amministrativa del ruolo Il ricorso contro il ruolo non sospende l’esecutorietà dello stesso Il contribuente può richiedere la sospensione del ruolo all’AE, che può accordarla fino alla pubblicazione della sentenza della CTP e può revocarla nel caso di sopravvenuto e fondato pericolo per la riscossione

63 63 La riscossione dell’imposta di registro Imposta principale: imposta liquidata e richiesta dall’ufficio sulla base dell’atto sottoposto a registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori o omissioni effettuati in sede di autoliquidazione in caso di richiesta di registrazione telematica Imposta suppletiva: diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio Imposta complementare: applicata in ogni altro caso

64 64 Il notaio è coobbligato solamente con riferimento all’imposta principale L’imposta complementare per l’accertamento del maggior valore deve essere richiesta tramite atto di accertamento valore (cui seguirà l’avviso di liquidazione ed eventualmente l’iscrizione a ruolo) L’imposta principale e quella suppletiva sono riscosse mediante avvisi di liquidazione (non preceduti da avvisi di accertamento), che legittimano l’iscrizione a ruolo in caso di mancato versamento.

65 65 L’esecuzione forzata Così come l’esecuzione forzata ordinaria, anche l’esecuzione forzata tributaria presuppone la notifica del titolo esecutivo e del precetto (intimazione ad adempiere). L’intimazione ad adempiere può essere contenuta nell’avviso di accertamento, nel provvedimento sanzionatorio o nella cartella di pagamento.

66 66 L’esecuzione forzata tributaria è disciplinata dalle norme del diritto comune con alcune peculiarità (ad es., invece degli ufficiali giudiziari ci sono gli ufficiali della riscossione)

67 67 Intimazione ad adempiere Avvertimento che decorsi 30/60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, che può avere inizio 180 giorni dopo l'affidamento

68 68 Decorso un anno dalla notifica degli atti predetti, l'espropriazione forzata deve essere preceduta dalla notifica di un apposito avviso di intimazione ad adempiere entro 5 giorni. L'espropriazione forzata deve essere avviata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

69 69 A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.

70 70 Scaduto inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione di cartella di pagamento, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili, può disporre il fermo dei mobili e iniziare l'esecuzione forzata.

71 71 L’esecuzione forzata si articola in tre momenti: Pignoramento Vendita (dopo il primo e il secondo incanto infruttuosi, la DRE può autorizzare un terzo incanto e in caso di esito negativo l’immobile è devoluto allo Stato) Assegnazione del ricavato

72 72 Rimedi contro l’esecuzione forzata fiscale Impugnazione ruolo, cartella di pagamento Opposizione dinanzi al giudice ordinario per contestare la pignorabilità dei beni Opposizione dinanzi al giudice ordinario contro i singoli atti esecutivi, successivi alla notifica dell’intimazione ad adempiere

73 73 I RIMBORSI

74 74 Il contribuente può essere, oltre che debitore, anche creditore del fisco (crediti di imposta).

75 75 Tre tipi di crediti Crediti per rimborsi da indebito Crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi o dalla dichiarazione Iva o per il rimborso di altre somme debitamente versate Crediti di imposta in senso stretto

76 76 Rimborsi da indebito: carenza di legge Mancanza ab origine o venir meno della norma di legge che prevede il tributo che è stato pagato (riscossione di un tributo non previsto da alcuna legge o mancata conversione decreti legge) Abrogazione retroattiva della norma impositiva (teorica) Introduzione retroattiva di una norma di favore (teorica)

77 77 … segue Interpretazione autentica contra fiscum Dichiarazione di incostituzionalità (salvi i rapporti esauriti) Contrasto della norma impositiva interna con norme comunitarie vincolanti (salvi i rapporti esauriti)

78 78 Rimborsi da indebito: errori nella dichiarazione, atto di accertamento illegittimo, errori nella riscossione Errori nella dichiarazione: dichiarazione inesatta Atto di accertamento illegittimo (ipotesi impropria di indebito) Errori nella riscossione: ritenute o versamenti diretti (ad es., acconti) indebiti; iscrizione a ruolo di somme superiori al dovuto

79 79 I procedimenti di rimborso Si distingue tra imposte sui redditi e imposte indirette. Nell’ambito delle imposte sui redditi: si distingue tra rimborsi su istanza di parte e rimborsi d’ufficio. Nell’ambito dei rimborsi su istanza di parte si distingue tra: rimborsi richiesti in dichiarazione, rimborsi richiesti con istanza all’ufficio competente, rimborsi richiesti attraverso impugnazione del ruolo.

80 80 Art. 21 dlgs 546/1992 (disciplina del processo tributario) La domanda di rimborso, in mancanza di disposizioni specifiche, deve essere presentata entro 2 anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione Il rifiuto espresso di rimborso è atto impugnabile In caso di rifiuto tacito dell’AF (che rimane inerte per 90 gg dalla presentazione dell’istanza di rimborso) il contribuente può proporre ricorso innanzi alla Ctp In caso di silenzio si può ricorrere solamente decorsi 90 gg, ma non oltre la prescrizione del diritto di rimborso

81 81 Rimborsi richiesti con istanza all’ufficio: ritenute dirette e versamenti diretti (Artt. 37 e 38 dpr 602/73) Istanza presentata all’AE entro il termine di decadenza di 48 mesi dal versamento. Per errori materiali, duplicazioni, inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria. L’istanza può essere presentata tanto dal sostituto che dal sostituito.

82 82 Rimborsi di somme riscosse mediante ruolo Il rimborso deve essere richiesto attraverso l’impugnazione del ruolo. Il rimborso presuppone l’annullamento del ruolo ed è conseguenza della sentenza che accoglie l’impugnazione del ruolo (orientamento giurisprudenziale non accolto da parte della dottrina). Annullato il ruolo, il rimborso è disposto d’ufficio.

83 83 Rimborso di imposte indirette Rimborso richiesto all’ufficio che gestisce il tributo indebitamente pagato Termine decadenziale di tre anni per imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipo-catastali, etc. Per l’Iva, non è previsto alcun termine per la presentazione dell’istanza di rimborso, sicché si applica il termine (residuale) biennale di decadenza

84 84 Rimborso d’ufficio Quando non è prevista l’istanza di parte, opera solamente il termine prescrizionale, non i termini decadenziali

85 85 Ipotesi di rimborso d’ufficio 1. A seguito di decisioni delle commissioni tributarie, qualora l’imposta iscrivibile a ruolo sia inferiore a quella già iscritta 2. Somme indebitamente riscosse a causa di errori materiali o duplicazioni imputabili all’ufficio dell’AE (es., iscrizione a ruolo di somma superiore al dovuto) 3. Rimborso di crediti esposti in dichiarazione dei redditi e dichiarazione Iva (l’esposizione in dichiarazione costituisce istanza)

86 86 Il rimborso dei crediti esposti in dichiarazione Non si tratta di rimborso da indebito Si tratta di situazioni fisiologiche

87 87 Se l’ammontare degli acconti d’imposta, delle ritenute subite, dei crediti di imposta e delle detrazioni è superiore a quello dell’imposta netta dovuta dal contribuente, quest’ultimo può: computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta dovuta nel periodo successivo chiedere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi

88 88 In quest’ultimo caso, previa liquidazione automatica della dichiarazione ex art. 36 bis, l’ufficio provvede al rimborso attivando una complessa procedura meccanizzata, disciplinata dall’art. 42 bis dpr 602/73.

89 89 Dichiarazione Iva È possibile che l’Iva a credito risulti maggiore dell’Iva a debito nelle liquidazioni infrannuali o a chiusura del periodo di imposta: l’eccedenza a credito non deriva da indebito ma dal normale meccanismo applicativo del tributo.

90 90 L’eccedenza a credito di fine periodo può essere: compensata con debiti d’imposta diversi dall’Iva riportata a nuovo chiesta a rimborso (solo in alcuni casi espressamente indicati: ad es., da chi cessa l’attività)

91 91 Il rimborso può essere richiesto da qualsiasi soggetto passivo quando dalla dichiarazione sia risultato un credito per due anni consecutivi.


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