La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Modifiche al Libro III Art. 800: (…) [comera] Par. unico: Nei casi urgenti, se la causa è in Tribunale [secondo o terzo grado], sarà competente il Relatore.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Modifiche al Libro III Art. 800: (…) [comera] Par. unico: Nei casi urgenti, se la causa è in Tribunale [secondo o terzo grado], sarà competente il Relatore."— Transcript della presentazione:

1 Modifiche al Libro III Art. 800: (…) [comera] Par. unico: Nei casi urgenti, se la causa è in Tribunale [secondo o terzo grado], sarà competente il Relatore dellimpugnazione. Art. 800: (…) [comè] Par. unico: Pendente limpugnazione, la misura sarà richiesta direttamente al Tribunale [secondo o terzo grado]

2 Art. 805: La misura concessa potrà essere sostituita dalla prestazione di cauzione, sempre che essa sia adeguata e sufficiente per evitare la lesione o ripararla integralmente. [comera] Art. 805: La misura cautelare potrà essere sostituita, ex officio oppure a richiesta di una qualunque delle parti, dalla prestazione di cauzione o altra garanzia meno gravosa al convenuto, sempre che adeguata e sufficiente per evitare la lesione o ripararla integralmente. [comè]

3 Modifiche veramente importanti (1994) Art. 461: Nellazione che abbia come oggetto ladempimento di obblighi di fare e non fare il giudice concederà la tutela specifica o determinerà le misure che assicurino il risultato pratico equivalente alladempimento. (…) 3. Quando sia rilevante il fondamento della causa e fondato il timore di inefficacia del provvedimento finale, il giudice potrà concedere la tutela in limine litis oppure dopo previa sommaria istruzione, informato il convenuto. La misura anticipatoria [liminar] potrà essere revocata o modificata, in qualsiasi momento, con decisione motivata.

4 Art. 273: Il giudice potrà, su istanza della parte, anticipare totalmente o parzialmente gli effetti della tutela richiesta nel ricorso, sicché, esistendo prova inequivocabile, si convinca della verosimiglianza della allegazione e: I – Esista fondato timore di danno irreparabile o difficilmente riparabile; o, II - emerga nel giudizio labuso del diritto di difesa o il manifesto proposito del convenuto di ritardare il processo.

5 § 1 o. Nella decisione in cui venga anticipata la tutela, il giudice indicherà in modo chiaro e preciso le ragioni del suo convincimento. § 2 o. Non sarà concessa la anticipazione di tutela quando ci sia pericolo di irreversibilità del provvedimento anticipato. §3 o. Lesecuzione della tutela anticipata osserverà, in quanto compatibile, le norme dellart. 588, II e III. §4 o. La tutela anticipata potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, con decisione motivata. §5 o. Concessa o no la anticipazione della tutela, il processo continuerà fino alla sua conclusione.

6 Modifiche apportate nel 2002 Art. 461-A: Nellazione che abbia come oggetto la consegna di cose, il giudice, concedendo la tutela specifica, fisserà il termine per il rispettivo adempimento. §3 o. Si applicano allazione disciplinata in questo articolo, i §§ dal 1 o al 6 o dellart. 461.

7 Art. 273: (…) §3 o. Lattuazione della tutela anticipata osserverà, in quanto compatibile e secondo la sua natura, le norme degli artt 588, 461, §§ 4 o e 5 o e 461-A. § 6 o. La tutela anticipata potrà anche essere concessa quando una o più delle domande cumulate, o porzione di esse, risultino non controverse. § 7 o. Se lattore, a titolo di anticipazione della tutela, richieda provvedimento di natura cautelare, il giudice potrà, quando siano presenti i rispettivi presupposti, concedere la misura cautelare in pendenza del processo instaurato.

8 Art. 461 (…) §4 o Il giudice potrà, nel provvedimento regolato dal paragrafo anteriore, o nella sentenza, imporre una multa giornaliera al convenuto, indipendentemente dallistanza dellattore, quando sia sufficiente o compatibile con lobbligo, fissando un termine ragionevole per ladempimento del rispettivo commando. § 5 o Per lattuazione della tutela specifica o per ottenere il risultato pratico equivalente, il giudice potrà, ex officio o su istanza di parte, ordinare le misure che consideri adeguate, ad es. (…).

9 La dottrina prevalente La tutela cautelare ha come finalità lassicurazione delloperatività della realizzazione del diritto, non potendo realizzarlo. La tutela anticipatoria soddisfa un diritto ancorché su un giudizio di verosimiglianza (Marinoni)

10 Le misure inerenti alla tutela anticipata hanno un chiaro e deliberato carattere satisfativo, essendo ad esse inapplicabili le restrizioni fatte alla satisfatività delle misure cautelari (Dinamarco) Tutela cautelare = art. 798 Tutela anticipatoria = artt. 273 e 461

11 Questioni: 1. Questa satisfatività della tutela anticipatoria è uguale, dal punto di vista della valenza giuridica, alla satisfatività delle tutela dichiarativa, costitutiva, di condanna ed esecutiva? 2. Cè una satisfatività nelle classiche misure cautelari conservative? 3. Cè un denominatore comune fra le misure previste nellart. 273?

12 Satisfatività dei provvedimenti anticipatori è diversa della satisfatività di una condanna o della tutela esecutiva satisfatività nei provvedimenti anticipatori non può che essere il mero godimento di fatto di un bene, senza definizione del titolo giuridico Anche nelle misure cautelari conservative si può trovare una satisfatività, intesa come mero godimento di fatto di un bene Denominatore comune nellart. 273: anticipatorietà (in senso molto astratto) intesa come autorizzazione a fare, prima della conclusione del processo, quello che soltanto dopo questa conclusione sarebbe lecito fare

13 La tesi della dottrina prevalente: Le misure autorizzate dallart. 798 non possono essere anticipatorie, cioè la finalità indicata in questa norma non può essere realizzata tramite misure anticipatorie


Scaricare ppt "Modifiche al Libro III Art. 800: (…) [comera] Par. unico: Nei casi urgenti, se la causa è in Tribunale [secondo o terzo grado], sarà competente il Relatore."

Presentazioni simili


Annunci Google