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Lorenzo Benatti Parma, 14 settembre 2011
Imprenditore Lorenzo Benatti Parma, 14 settembre 2011 1
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Imprenditore ed imprenditore commerciale
Dal commerciante, all’imprenditore commerciale, all’imprenditore in generale. Diversità concetto rispetto altre discipline: contrapposizione tra concetti di impresa e di azienda. Classificazione imprenditori: oggetto (commerciale ed agricolo), dimensione (piccolo e non piccolo), natura (individuale, collettivo, pubblico).
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Statuto imprenditore/imp. commerciale
Statuto imprenditore in generale: azienda, concorrenza, antitrust, consorzi, contratti d’impresa. Statuto imprenditore commerciale: iscrizione registro delle imprese, rappresentanza commerciale, scritture contabili, procedure concorsuali. Ma la distinzione tra i due statuti non è rigida.
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Art. 2082 «È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». La nozione non coincide con quella economica. La norma non va sottovalutata perché serve a distinguere chi è imprenditore da chi non lo è (chi non è imprenditore a maggior ragione non è neppure imprenditore commerciale), e quindi per comprendere se ad un determinato soggetto si applica la relativa disciplina. Altre nozioni giuridiche di impresa (tributaria, comunitaria, ecc.)
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Interpretazione art. 2082 c.c. (1)
Elementi espliciti fattispecie imprenditore: esercizio di un’attività (serie coordinata di atti), economicità dell’attività, professionalità dell’attività, scopo di produrre o scambiare beni o servizi, Altri elementi (impliciti)? scopo di lucro, destinazione dei beni o servizi al mercato, liceità dell’attività svolta.
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Interpretazione art. 2082 c.c. (2)
Molte interpretazioni diverse (v. per es. confronto Campobasso e AAVV). Rilevanza evoluzione storica. L’individuazione dell’imprenditore e l’utilizzo a tal fine dell’art. 2082, può mutare a seconda del contesto e dello scopo. Legame con statuto imprenditore/imprenditore commerciale, in particolare la soggezione al fallimento. AAVV parlano di fattispecie incompleta. Il fallimento modifica il tipo di tutela dei creditori (non più individualistica, ma di massa), e tendenzialmente cerca di preservare l’integrità/unitarietà del patrimonio dell’imprenditore. Il fallimento realizza un abbassamento del costo del monitoraggio del debitore (imprenditore) ed un miglioramento della possibilità per questo di ottenere credito; da rilievo alla interconnessione dei beni aziendali.
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Interpretazione art. 2082 c.c. (3)
E’ soggetto al fallimento ed allo statuto dell’imprenditore/imprenditore commerciale chi è imprenditore commerciale? E’ imprenditore commerciale chi è soggetto alla disciplina del fallimento (chi merita di esservi soggetto) ? Sono un po’ vere entrambe le affermazioni, ma in realtà la figura dell’imprenditore è frutto di un’evoluzione storica connessa con i comportamenti e le esigenze degli operatori.
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L’attività di impresa: attività organizzata
In generale tutti sono d’accordo che quella di impresa è un’attività e che richiede l’organizzazione dei fattori produttivi. Non basta la stipula di un singolo contratto, occorre la stipula di una molteplicità di atti coordinati. Anche i fattori produttivi (capitale e lavoro) devono essere coordinati: è normale che l’impresa sia caratterizzata da un apparato produttivo costituito da persone e beni. Su questa organizzazione l’imprenditore esercita la sua attività di coordinamento. la presenza di lavoratori subordinati o collaboratori non è indispensabile, non è necessaria la presenza di un apparato strumentale fisicamente percepibile; l’impiego di mezzi è essenziale, ma potrebbe essere anche solo finanziario, l’utilizzo dei fattori produttivi può avvenire secondo gli schemi più diversi (lavoro dipendente, collaboratori familiari, capitale proprio o di terzi, leasing, ecc.).
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Impresa e lavoro autonomo
Il generale accordo viene meno quando si fa il confronto tra impresa e lavoro autonomo. Quando ci si chiede se si abbia impresa quando utilizza solo il lavoro del titolare, con esclusione di altri apporti di lavoro e di ogni apporto di capitale? Secondo Campobasso è comunque necessario un minimo di eterodirezione. La distinzione tra impresa e lavoro autonomo non è di agevole applicazione perché è difficile individuare il confine con il piccolo imprenditore (colui che esercita un’attività «organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei propri familiari» art c.c.). Secondo AAVV non può escludersi che un lavoratore autonomo sia imprenditore (lavoratore autonomo è un soggetto che stipula un contratto d’opera – art c.c.).
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Impresa e godimento Vi è in generale accordo sul fatto che il mero godimento non costituisce impresa: Campobasso: non è attività produttiva in se. Se perciò il godimento è accompagnato da attività produttiva rientra nel concetto di impresa. AAVV: Nel mero godimento manca un’interazione sistematica con il ceto creditorio e non si ha un complesso aziendale funzionalmente interconnesso. Chi affitta immobili è imprenditore se: chiede prestiti in banca per mantenere in buono stato locativo il suo patrimonio immobiliare o addirittura per ampliarlo con nuove unità; acquisisce beni o servizi per rifornire di suppellettili le unità abitative o per pubblicizzarle presso la popolazione studentesca; impiega dipendenti o collaboratori per effettuare le pulizie dei locali o per verificare il puntuale pagamento dei canoni. (DISCUTIBILE).
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Scopo di lucro e destinazione al mercato
Il principale motivo di discordanza tra gli interpreti è costituito dall’essenzialità o meno dello scopo di lucro e dalla destinazione al mercato: per Campobasso entrambi i requisiti non sono richiesti, ma sarebbe invece necessaria l’operatività con criterio economico; per AAVV invece i due requisiti sarebbero impliciti nel fine della produzione di beni o servizi.
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Campobasso L’attività di impresa: attività produttiva
produzione di beni (art. 810 c.c.), scambio di beni, produzione di servizi. È irrilevante il tipo di prodotto o di servizio. È attività di impresa quella nella quale si impiegano risorse finanziarie nella compravendita di strumenti finanziari come investimento o speculazione o di finanziamento di terzi (società di investimento, società finanziarie, ecc.), purché gli atti di investimento speculazione e investimento siano coordinati in modo da configurare un’impresa unitaria. È attività di impresa quella della Holding: attività di acquisto e gestione di partecipazioni di controllo in altre società, con finalità di direzione, di coordinamento e di finanziamento della loro attività, creando un gruppo di società. Anche le persone fisiche possono esercitare queste attività. Non è facile, per le persone fisiche, distinguere il caso di attività coordinata, dallo svolgimento di singoli atti.
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L’attività di impresa: attività economica
Secondo Campobasso si tratta di una specificazione che qualifica il modo nel quale l’attività deve essere esercitata: con metodo economico, ossia garantendo nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi. Non è imprenditore chi produca beni o servizi o commercializzi beni gratuitamente o a prezzo politico. Attenzione: non si deve confondere la finalità pubblicistica con il metodo economico. Si può avere finalità pubblicistiche ed erogare beni o servizi con metodo economico. In tal caso si avrà comunque un’impresa.
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L’attività di impresa: attività esercitata professionalmente
Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. È esclusa l’atto occasionale. È esclusa anche la pluralità di atti coordinati quando circostanze oggettive palesano in modo inequivoco il carattere non abituale ed occasionale dell’attività (organizzazione di un singolo spettacolo). È impresa l’attività stagionale (non è necessario che l’attività sia continuativa). È impresa anche l’attività non esclusiva. Può essere impresa anche quella posta in essere per realizzare un singolo affare, quando implichi il compimento di operazioni molteplici e complesse e l’utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere l’occasionalità.
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Impresa e scopo di lucro
Non è necessario lo scopo di lucro, ma occorre lo svolgimento dell’attività con metodo economico. La nozione di impresa è unitaria, includendo quella pubblica, le società mutualistiche e l’impresa sociale (d. lgs n. 155).
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Impresa e destinazione al mercato
Secondo l’opinione prevalente non può aversi impresa per conto proprio, ma è necessario che i beni ed i servizi siano destinati al mercato. La natura di attività produttiva dell’impresa implicherebbe la destinazione al mercato. D’altra parte la specialità della disciplina dell’impresa si giustifica solo se vi è interazione con terzi. Critico Campobasso, che non rinviene un’incompatibilità nelle norme di legge. Attenzione: non sono imprese per conto proprio la cooperativa che opera solo con i soci e l’azienda pubblica che vende servizi o beni esclusivamente all’ente pubblico di competenza. Potrebbero essere imprese per conto proprio la coltivazione del fondo per soddisfare esclusivamente i bisogni dell’agricoltore e della sua famiglia e la costruzione di appartamenti in economia.
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AAVV Attività produttiva
Si tratta del carattere che connatura l’attività di impresa. L’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale (ed in particolare della disciplina in tema di fallimento, che abbassa i costi di monitoraggio e tende alla conservazione del patrimonio inter-connesso) si giustifica per la finalità produttiva. Il legislatore riserva un preciso favor normativo all’attività di produzione o scambio di beni o servizi. Tale favor è accordato sulla base dell’apprezzamento sociale del mercato, che a sua volta si esprime nel prezzo. Fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi può senz’altro ritenersi del tutto equivalente a scopo di lucro ovvero scopo di produzione di ricchezza. L’applicazione delle disciplina dell’imprenditore (soggetto al fallimento) presuppone che l’attività sia destinata al mercato; fra l’attività per conto proprio e l’attività imprenditoriale v’è radicale, insopprimibile antitesi.
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Impresa e scopo lucro Il legislatore del 1942 ha dissimulato lo scopo di lucro nella definizione di imprenditore. Ragioni storiche: emanazione del codice in tempo di guerra, teorie diffuse negli anni Attenzione però: lo scopo di lucro non è lo scopo soggettivo di vita della persona imprenditore, bensì lo scopo oggettivo dell’attività che quella persona (che potrebbe essere anche un’associazione o un’altra entità non-profit) esercita. Ciò che conta è la riconoscibilità della destinazione dell’attività allo scopo di lucro, mentre l’utilizzo personale del profitto eventualmente conseguito è soltanto un motivo giuridicamente irrilevante.
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Professionalità e riconoscibilità
Secondo AAVV professionalità significa che l’attività è riconosciuta come attività di impresa: deve essere possibile ritenere che gli atti compiuti del soggetto (imprenditore) possano essere ricondotti dagli operatori ad unità.
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Altre questioni rilevanti
Impresa illecita. Impresa e professione intellettuale.
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Impresa ed attività illecita
Può qualificarsi impresa, l’esercizio di un’attività illecita? È illecita un’attività contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Diverse ipotesi di illiceità: impresa illegale (esercizio dell’attività senza concessione o licenza, per es. banca di fatto) ed impresa immorale (esercizio di attività contraria a norme imperative, per es. spaccio di droga, contrabbando, ecc.). Anche un’attività illecita può dar luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi. Possono esistere terzi meritevoli di tutela anche quando l’impresa è illecita. Si ritiene che all’impresa illegale si applichi integralmente la disciplina sull’impresa (sia le norme a favore dell’imprenditore che quelle a suo sfavore). Vi sono remore ad applicarla all’impresa immorale, ma poiché da un comportamento illecito non possono mai derivare vantaggi, in tal caso si applicherà all’imprenditore solo la disciplina dell’impresa che non lo favorisce (in particolare fallimento).
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Impresa e professione intellettuale
Le caratteristiche descritte sono possedute anche dalle attività di professione intellettuale. L’ordinamento esclude le professioni intellettuali dall’esercizio dell’impresa. V. art. 2238, 1°c., c.c. I professionisti, come gli artisti e gli inventori, diventano imprenditori solo se ed in quanto la loro attività si esplica nell’ambito di un’altra attività che di per sé sia qualificabile come impresa. In caso contrario il professionista non è imprenditore anche se utilizza un apparato produttivo considerevole. Difficile trovare una giustificazione. Si tratta di una scelta del legislatore (un privilegio, insieme ad altri). Ma come distinguere attività professionale da attività di impresa? criterio formale (iscrizione agli albi), criterio sostanziale (carattere intellettuale dei servizi prestati).
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Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it
Imprenditore Lorenzo Benatti 23
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