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Interessi passivi per immobiliari di gestione : circ. 37/09 1)Interessi passivi da finanziamento: deducibili con le regole generali articolo 96 2)Interessi.

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Presentazione sul tema: "Interessi passivi per immobiliari di gestione : circ. 37/09 1)Interessi passivi da finanziamento: deducibili con le regole generali articolo 96 2)Interessi."— Transcript della presentazione:

1 Interessi passivi per immobiliari di gestione : circ. 37/09 1)Interessi passivi da finanziamento: deducibili con le regole generali articolo 96 2)Interessi passivi da funzionamento: costi indeducibili ex articolo 90 comma 2 Tuir 3)Interessi passivi per immobili dati in locazione: deducibili senza limiti

2 1)Deducibilita senza limiti: Art.1 comma 36 L. 244/07: Relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione Circ. 37/09 > ambito soggettivo : norma applicabile solo alle immobiliari di gestione, cioe imprese il cui valore del patrimonio e dato per la maggior parte da immobili destinati alla locazione ( sia immobili patrimonio sia beni strumentali per natura ( valutazione da farsi a valore corrente)

3 1)Ambito oggettivo della norma agevolativa 1)Sia immobili patrimonio che immobili strumentali 2)Il mutuo ipotecario deve essere contratto sullimmobile oggetto di locazione 3)Deducibilita integrale anche se limmobile locato e detenuto in leasing

4 Immobiliare di gestione Immobili locati sono strumentali per natura quindi 1) la societa non e commerciale ai fini pex 2) costi relativi agli immobili sono deducibili Immobili locati sono sia strumentali che abitativi quindi 1) la societa non e commerciale ai fini pex 2) costi relativi agli immobili abitativi non sono deducibili Immobili locati sono abitativi quindi 1) la societa non e commerciale ai fini pex 2) i costi relativi agli immobili non sono deducibili

5 Problemi aperti 1)Conversioni in mutuo ipotecario dopo costruzione 2)La locazione puo anche non sussistere al momento dellaccensione del mutuo ? Basta la obiettiva destinazione alla locazione ? 3)Interessi per mutui destinati alla manutenzione ( ordinaria o straordinaria) sembrerebbero indeducibili ex articolo 90 comma 2 4)Non sembra rilevante il momento dellaccensione del mutuo per finanziamento, cioe validi anche quelli stipulati prima dellavvento dellarticolo 96


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