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PubblicatoGraziella Grassi Modificato 10 anni fa
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Giornata di studio BONIFICHE AMBIENTALI Villa Demidoff, Parco Mediceo di Pratolino – Vaglia 3 Ottobre 2008 Terre da bonifica la loro catalogazione Dott. Geol. Silvano Monzali
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 1 Introduzione Un po di storia: In ambito nazionale solo a partire dal 1997 gli interventi di bonifica dei siti inquinati hanno avuto una normativa organica rappresentata dallart. 17 del D.Lgs. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi) Precedentemente, in toscana, risultava vigente la L.R. 29/93 Criteri di utilizzo di aree soggette a bonifica, forse una delle prime leggi (regionali) in Italia a trattare in modo specifico la materia
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 2. Oggi il quadro normativo nazionale vigente è rappresentato dal D.Lgs. 152/06 recentemente modificato dal D.Lgs 4/08 al TITOLO V BONIFICA DI SITI CONTAMINATI ART. 239 e seguenti ed allegati
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 3. Il passaggio dal sistema normativo rappresentato dal D.Lgs. 22/97 e relativo regolamento attuativo (DM. 471/99) al vigente D.Lgs. 152/06 è stato determinante per modificare la filosofia che sta dietro le bonifiche sia riguardo alla verifica dello stato di inquinamento di un sito sia alla conseguente progettazione degli interventi di bonifica.
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 4. Oltre ad evidenti differenze procedurali limpatto più evidente è stato nel passaggio da un approccio quasi esclusivamente tabellare ad una approccio di tipo aperto attraverso lutilizzo dello strumento dellAnalisi di Rischio (A.R.) Le Tabelle di riferimento esistono sempre (e sono sempre estesamente utilizzate), ma rappresentano solo il presupposto per verificare la necessità di bonifica del sito che oggi viene valutata sulla base del rischio sanitario ed ambientale connesso al permanere di una certa situazione complessiva.
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 5.. Le Tabelle, riportate in allegato al D.Lgs.152/06, indicano i limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti, nelle acque di falda e nei terreni, differenziati sulla base della destinazione duso del sito: TAB A per uso residenziale, TAB B. per uso industriale. Oltre tali limiti scattano le procedure di accertamento (art. 242 e seguenti),.
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 6. La L.R. 25/98 Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati e s.m.i. (in particolare lart. 20) rappresenta oggi il riferimento normativo regionale riguardo alla materia. Il regolamento attuativo della L.R. è rappresentato dal Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R. Le numerose modifiche normative intervenute a partire dal 2006 renderebbero oggi necessario aggiornare il Regolamento. Purtroppo alcune difficoltà in ordine allinterpretazioni delle nuove competenze regionali in campo ambientale (modifica al titolo V della Costituzione) rallentano il processo. Mentre il D.Lgs. 22/97 prevedeva le competenze allapprovazione dei progetti in capo ai Comuni, il D.Lgs. 152/06 le ha spostate in capo alla Regione. Al fine di mantenere loperatività del precedente sistema di competenze la L.R. 30/06 ha riattribuito la titolarità del procedimento (art. 242) ai Comuni
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 7. I Piani di bonifica delle aree inquinate La Regione Toscana ha realizzato il suo primo Piano nel 1993 (DCRT 167/93) aggiornato nel 1995 (DCRT 169/95) ai sensi della L.R. 29/93 Il vigente Piano regionale è stato approvato, come previsto del D.Lgs. 22/97 e dalla L.R. 25/98, con DCRT 384/1999 La L.R. 25/98 prevede larticolazione in successivi Piani Provinciali. Solo quattro Province (Firenze, Prato, Grosseto e Siena) hanno oggi il Piano approvato e pubblicato sul BURT, altre lo hanno solo adottato o in fase di adozione.
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 8 Procedimento per una bonifica Art. 242 del D.Lgs. 152/06 Piano di Caratterizzazione Modello Concettuale LAnalisi di Rischio La progettazione dellintervento di Bonifica Lesecuzione dellintervento di bonifica La certificazione
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 9 Metodologie di bonifica Interventi di Messa in sicurezza permanente Interventi di bonifica in situ Interventi di bonifica on site Interventi di bonifica off site
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 10 Produzione di terre da bonifica : come nasce la problematica Rimozione e Smaltimento allesterno di terreno inquinato Interventi di trattamento (in site – off site) e smaltimento dopo trattamento Riutilizzo de terreno (o sue frazioni) in situ
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 11 Terre e rocce da scavo: alcune considerazioni Evoluzione normativa: D.Lgs.22/1997 sono esclusi dalla nozione di rifiuto i materiali non pericolosi derivanti da attività di scavo - articolo 8 comma 2, lettera c Definizione viene soppressa, a causa di una prima procedura di infrazione da parte della Commissione UE, (D.Lgs. 389/1997) Legge 93/2001 (articolo 10, comma 1) le terre e rocce da scavo sono escluse dal regime giuridico dei rifiuti se...destinate alleffettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione degli inquinanti inferiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti Legge 443/2001 (Legge Lunardi) (interpretazione autentica degli articoli 7 e 8 del decreto Ronchi) poi modificata con Legge 306/2003 e la Legge 47/2004 (modifiche a causa di procedura dinfrazione europea) si riafferma lesclusione escludono dai rifiuti le terre e rocce da scavo purché siano rispettati i limiti del D.M. 471/1999, allegato 1, colonna B, salvo limiti più restrittivi per destinazioni urbanistiche diverse dalluso previsto dalla tabella 1, colonna B del decreto stesso e ne sia previsto leffettivo utilizzo. Quadro vigente lart. 186 del D.Lgs 152/06 è stato completamente riscritto dal D.Lgs. 4/2008.
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 12 Art. 186 I criteri per lesclusione dal regime dei rifiuti 1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; Continua…..
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 13 Art. 186 e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non e' contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 14 Terre da bonifica Problema della loro catalogazione ai fini dello smaltimento: Circolare del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11/08/2008 a seguito richiesta dellARPAT del 10/04/2008 Parere della segreteria tecnica – bonifiche del Ministero
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 15. Lart. 186 del D.Lgs 152/06 fissa i criteri in base ai quali le terre e rocce da scavo possono non essere classificate come rifiuti. Al comma e) si specifica però che ove queste provengano da siti contaminati (o comunque ove siano in corso le procedure di bonifica ex art. 242) non sia possibile escluderle dal ciclo dei rifiuti e ciò indipendentemente dalleventuale stato di contaminazione riscontrato (TAB A o TAB B) Deve quindi essere identificato il corretto codice CER: Il codice 17 è attribuito ai rifiuti da costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati, rocce e fanghi di dragaggio); Il codice 19 riguarda invece i rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti… in particolare il codice 19 13 comprende i rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni e risanamento delle acque di falda
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 16. Il DM 5 Febbraio 1998, inerente il recupero di rifiuti con procedura semplificata, prevede allallegato 1 la voce 7.31 bis terre e rocce da scavo (CER 17 05 04) al fine di ripristini ambientali, copertura discariche e rilevati a condizione che siano rispettati i valori di concentrazione per le sostanze inquinanti stabiliti per i terreni (TAB A o B) e rispetto dei limiti di cessione. Il DM 3 Agosto 2005 prevede che i rifiuti con codice 17 05 04 possano essere smaltiti nelle discariche per inerti senza preventiva caratterizzazione a condizione che non provengano da siti contaminati, nel caso devono essere eseguiti i test di cessione.
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 17. In relazione allesigenza di assicurare la tutela della salute il codice 17 05 04 può essere attribuito, nel caso di un terreno proveniente da un sito contaminato, a condizione che vi siano state solo operazioni di scavo e nessuna operazione di selezione o trattamento, fatto che presuppone lattribuzione del codice 19 13 01* o 19 13 02 a seconda della classificazione come rifiuto pericoloso o non pericoloso.
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 18. Tale classificazione è rilevante ai fini della gestione esterna al sito. Qualora invece il terreno (o sue frazioni derivanti da una selezione/trattamento interna) fosse riutilizzato in situ le condizioni di riutilizzo sono necessariamente definite nel progetto di bonifica ai sensi dellart. 242
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 19. In sintesi: le terre da bonifica (contaminate anche in concentrazioni comprese tra A e B) sono rifiuti e non possono essere gestite con lart. 186 Dlgs 152/06 e smi le terre da bonifica, trattate in situ e riutilizzate in situ non richiedono di essere catalogate, necessitano invece di essere caratterizzate ai fini della loro idoneità qualitativa (test di cessione e composizione) con riferimento alla destinazione duso del sito medesimo e prestazionale, da autorizzarsi nellambito dellapprovazione del progetto di bonifica
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 20. le terre da bonifica, non trattate (tal quali) e destinate ex situ ad impianti di smaltimento, di trattamento o ad operazioni di recupero autorizzati sono codificate con CER 170503* o 170504. Necessitano quindi: –di classificazione di pericolosità –di verifica del rispetto delle caratteristiche richieste per limpianto o loperazione cui sono destinate (impianto ed operazione autorizzato ai sensi della vigente normativa sui rifiuti) –per quanto indicato nel parere, il formulario – in particolare se trattasi di terre non pericolose (CER 170504) poiché confondibili da rocce e terre di scavo normali - dovrà riportare anche la dizione proveniente da siti contaminati;
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 21. le terre da bonifica trattate (in situ o ex situ) ai fini della loro successiva gestione ex situ (smaltimento in discarica, trattamento o recupero) sono da codificare con CER 191301* o 191302. Necessitano quindi: –di classificazione di pericolosità –di verifica del rispetto delle caratteristiche richieste per limpianto o loperazione cui sono destinate (impianto ed operazione autorizzato ai sensi della vigente normativa sui rifiuti)
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Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008 22. Infine si ritiene che limpianto di trattamento ai fini della successiva gestione di smaltimento o recupero delle terre da bonifica debba essere un impianto autorizzato in procedura ordinaria (Art. 208 Dlgs 152/06 e smi) poiché il punto 7.31 bis DM 05/02/98 e smi per gli impianti autorizzati in procedura semplificata non prevedono alcun tipo di trattamento, ma solo messa in riserva (R13).).
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