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PubblicatoPonzio Furlan Modificato 11 anni fa
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INTESTAZIONE E GODIMENTO DI BENI SOCIALI E DI IMPRESA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO.- LECCE- www.studiotributarioleo.it
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INTESTAZIONI FITTIZIE DI BENI A SOCIETA E IMPRENDITORI INDIVIDUALI D.L. N. 138/2011 Art. 2, comma 36 terdecies Se la società o limpresa individuale concede beni in godimento al socio o familiare dellimprenditore, il reddito imponibile del socio o del familiare è dato dalla differenza tra valore di mercato del diritto di godimento e corrispettivo annuo previsto per la suddetta concessione. Tale reddito è considerato reddito diverso ai fini Irpef Art. 2, comma 36 quaterdeciem Non possono essere dedotte dal reddito le spese relative ai beni dellimpresa concessi al socio o familiare dellimprenditore in cambio di un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato OBIETTIVI: Contrastare il fenomeno dellutilizzo di beni fittiziamente intestati allimpresa ma appartenenti di fatto al socio o familiare dellimprenditore; Potenziare lattività di accertamento dellAE utilizzando il metodo sintetico DECORRENZA: le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della Legge di conversione. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE- www.studiotributarioleo.it
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AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO E OGGETTIVO AMBITO SOGGETTIVO LA NORMA SI APPLICA ALLE SOCIETA DI COMODO E A QUELLE PIENAMENTE OPERATIVE SOCI: Si intendono sia i soci diretti ( che detengono direttamente quote di partecipazione) sia soci indiretti (detentori di quote di una holding) FAMILIARI DELLIMPRENDITORE:Si intendono il coniuge, i parenti entro il 2° grado e gli affini entro il 1°grado Soggetti esclusi: Società semplici e loro soci; Esercenti arti e professioni e loro familiari; Soci della società o familiari dellimprenditore che sono al contempo dipendenti della società o dellimprenditore (si applica la disciplina dei fringe benefit ex art. 51 Tuir) STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE- www.studiotributarioleo.it
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AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO E OGGETTIVO AMBITO OGGETTIVO: BENI IN GODIMENTO Si ritiene il godimento dei beni, pur in assenza di un riferimento esplicito della norma, debba essere finalizzato a soddisfare esigenze di carattere personale e familiare. Ciò in considerazione della finalità della norma: contrastare lutilizzo del bene, a dispetto della formale intestazione, per finalità non inerenti allattività di impresa PROFILI DI CRITICITA CHE LAE DOVREBBE CHIARIRE: La concessione in uso deve essere esclusiva o il legislatore ha inteso colpire anche luso promiscuo? Il godimento deve essere continuo o può essere anche saltuario? N.B.: N.B.: si ritiene probabile uninterpretazione restrittiva della norma al fine di utilizzare la nuova previsione come ulteriore strumento per applicare con maggiore efficacia laccertamento sintetico STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE- www.studiotributarioleo.it
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INDEDUCIBILITA DEI COSTI PER IL CONCEDENTE Se la società o limpresa individuale concede in godimento un bene dellimpresa ad un socio o familiare, gratuitamente o per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, I COSTI (spese di manutenzione, di gestione, ammortamenti) SOSTENUTI DALLA SOCIETA O DALL IMPRESA INDIVIDUALE SONO INDEDUCIBILI: a prescindere dalla valutazione della esistenza del requisito dellinerenza (nesso funzionale che deve sussistere tra i componenti negativi e lo svolgimento della specifica attività di impresa) per lintero ammontare del costo Sarebbe stato più ragionevole limitare lindeducibilità alla parte di costo proporzionale alla differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo pattuito STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE- www.studiotributarioleo.it
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TASSAZIONE DEL DIFFERENZIALE PER LUTILIZZATORE In capo alla persona fisica (socio o familiare) è prevista la tassazione, come reddito diverso, della differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo. N.B.: Lindeducibilità dellintero ammontare dei costi sostenuti dalla società potrebbe comportare una duplicazione impositiva per il socio di una società di persone. Infatti, si verificherebbe un aumento del reddito di partecipazione che andrebbe ad aggiungersi alla tassazione della differenza tra corrispettivo pattuito e valore di mercato del diritto di godimento (quale reddito diverso). STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE- www.studiotributarioleo.it
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COMUNICAZIONE ALLAE E CONTROLLI DELLAE Per facilitare lattività di controllo dellAE, è previsto lobbligo per il concedente o per lutilizzatore di comunicare allAE i dati relativi ai beni concessi in godimento. MODALITA E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE: Le modalità e i termini per effettuare la comunicazione saranno stabiliti con provvedimento del direttore dellAE CONTROLLI: LAE procede al controllo sistematico delle posizioni delle PF che hanno utilizzato beni concessi in godimento. Nella ricostruzione sintetica del reddito si tiene conto di qualunque forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata nei confronti della società SANZIONI: Sanzione per omessa o infedele dichiarazione (dati incompleti o non veritieri): il 30% della differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo pattuito (rispondono in solido limpresa e il beneficiario) Sanzione prevista se il costo del bene concesso in godimento non è stato dedotto e se la differenza tra valore di mercato e compenso pattuito ha concorso a formare il reddito del socio/familiare: da 258 a 2.065 euro STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE- www.studiotributarioleo.it
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