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Che recepisce le direttive

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Presentazione sul tema: "Che recepisce le direttive"— Transcript della presentazione:

1 Che recepisce le direttive
DECRETO LEGISLATIVO 25/07/2005 N.151 Che recepisce le direttive 2002/95/CE RoHS E 2002/96/CE RAEE D.ssa Daniela Capaccioli Ing. R. Corridori Servizio Centrale Ambiente ANIE

2 SOMMARIO RECEPIMENTO IL PRODUTTORE
IL SISTEMA DI GESTIONE E IL FINANZIAMENTO MARCATURA E INFORMAZIONI IMMISSIONE SUL MERCATO STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE SCADENZE ED ENTRATA IN VIGORE CAMPO DI APPLICAZIONE ROHS SISTEMI COLLETTIVI

3 RECEPIMENTO Le Direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE sono state recepite nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 m.151, pubblicato su GURI n. 175 del Suppl. Ordinario n.135 11 Decreti Ministeriali ancora da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 151

4 IL PRODUTTORE

5 IL PRODUTTORE Direttiva 2002/96/CE
fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i); importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale. Decreto Legislativo fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; importa o immette per primo nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

6 IL PRODUTTORE Decreto Legislativo : …….
4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14.

7 IL PRODUTTORE? A C B S Ai sensi del Dlgs:
A: E’ produttore in Francia, per tutti i prodotti venduti in Francia a C, ma non per i prodotti “esportati” in Spagna. B: E’ produttore in Spagna per i prodotti, acquistati da A e venduti a S. A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale A C B S

8 IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

9 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE Inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo

10 RIFIUTI PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI
RAEE originati dai nuclei domestici o di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici

11 RIFIUTI “STORICI” E RIFIUTI “NUOVI”
“Rifiuto Storico”, rifiuto derivante da un prodotto immesso sul mercato prima dell’entrata in vigore (13 Agosto 2006) “Rifiuto Nuovo”, rifiuto derivante da un prodotto immesso sul mercato dopo l’entrata in vigore (13 Agosto 2006)

12 RACCOLTA SEPARATA RAEE PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI
La pubblica amministrazione deve istituire sistemi che consentano ai detentori finali (consumatori) e ai distributori di rendere gratuitamente tali rifiuti RAEE PROFESSIONALI I produttori, eventualmente tramite terzi, dovranno assicurare la raccolta di tali rifiuti

13 TRATTAMENTO E RECUPERO
I produttori dovranno istituire sistemi di recupero e trattamento dei RAEE, conformi alla normativa comunitaria, ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. Tali sistemi potranno essere individuali o collettivi e dovranno raggiungere entro il 2008 precisi obiettivi

14 TIPOLOGIE DI RIFIUTO AI FINI DEL FINANZIAMENTO
NUOVO NUOVO DOMESTICO NUOVO PROFESSIONALE STORICO STORICO DOMESTICO STORICO PROFESSIONALE DOMESTICO PROFESSIONALE

15 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI “NUOVI” PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI
Dalla data di entrata in vigore il produttore: Sarà responsabile del finanziamento delle operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, depositati ai centri di raccolta Potrà scegliere se adempiere a tale obbligo individualmente, o partecipando a un sistema collettivo. Dovrà fornire adeguata garanzia, all’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto, che la gestione dei RAEE sarà finanziata

16 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI “RIFIUTI STORICI” PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI
Il finanziamento dei costi della gestione di tali rifiuti è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi. Visibilità del costo di smaltimento sul punto di vendita concessa per 8 anni (10 per i grandi apparecchi bianchi).

17 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA UTENZE DIVERSE DAI NUCLEI DOMESTICI
Per i rifiuti “nuovi” i produttori dovranno provvedere al finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento, come per i rifiuti nuovi da utenze domestiche. Per i rifiuti “storici” il finanziamento dei costi di gestione graverà sui detentori. Nel caso di acquisto contestuale di una nuova apparecchiatura equivalente, i detentori potranno consegnare il rifiuto al produttore. E’ lasciata la libertà di concludere accordi tra produttori e detentori che stabiliscano altre modalità di finanziamento

18 GARANZIE FINANZIARIE Modalità da definire con apposito decreto ministeriale La garanzia di avere assolto tutti gli obblighi legali di finanziamento dovrebbe essere condizione necessaria per “mantenere” l’iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori Ancora da definire l’organismo garante della congruità della garanzia prestata per adempimento individuale o collettivo e l’organismo beneficiario della stessa

19 OBBLIGHI DI MARCATURA E DI INFORMAZIONE

20 MARCATURA DEI PRODOTTI
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente Decreto, poste sul mercato a partire dal 13 agosto 2006, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all’allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l’apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2006 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l’identificazione del produttore.

21 SIMBOLO ALLEGATO IV La direttiva e il decreto di recepimento riportano il cassonetto barrato, senza specifiche sulle dimensioni e senza barra nera. La norma CENELEC EN50419, sviluppata su mandato della Commissione riporta il simbolo a fianco. La norma non è ancora stata pubblicata sulla GUCE a causa di alcuni rilievi della Commissione: Il CENELEC dovrebbe apportare qualche modifica a breve, che tuttavia non inciderà sul simbolo grafico. Le leggi di recepimento non fanno riferimento alla norma, per cui la norma rimane uno strumento volontario, non cogente, che dà presunzione di conformità ai requisiti di marcatura.

22 IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE
Al momento non esiste un sistema riconosciuto a livello europeo per l’identificazione del produttore. Senza un sistema europeo per l’identificazione del produttore il finanziamento del nuovo manca di un requisito essenziale per funzionare L’articolo 20.4 introduce un periodo transitorio fino al 2007 in cui il finanziamento del nuovo è assolto tramite le modalità di finanziamento dello storico. Attualmente il periodo transitorio è valido solo per i RAEE domestici. Il CENELEC ha avviato un progetto per uno studio di fattibilità per l’utilizzo di smart chip RFID. ?

23 INFORMAZIONI AGLI UTENTI
Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all’interno delle istruzioni per l’uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata; i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una nuova; gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse; il significato del simbolo riportato nell’allegato 4; le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.

24 IMMISSIONE SUL MERCATO

25 IMMISSIONE SUL MERCATO
Il concetto di immissione sul mercato non viene definito dalla direttiva. Tuttavia è molto importante perché molte disposizioni Si riferiscono alla “immissione sul mercato” Fornitura di garanzie Obblighi di marcatura e fornitura informazioni Conformità alla Direttiva RoHS Definizione di produttore

26 GUIDA BLU DELLA COMMISSIONE EUROPEA
“Immissione sul mercato: l’atto iniziale che consente di mettere per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato comunitario per consentirne la distribuzione o l’uso nella Comunità. Esso può essere reso disponibile a titolo oneroso o gratuito”.

27 GUIDA BLU DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario. Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato all'interno della Comunità, al consumatore o utilizzatore finale. Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico: a titolo di esempio, si parla di trasferimento in caso di vendita, prestito, locazione, leasing e donazione.

28 CHI IMMETTE SUL MERCATO?
A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale A: Immette le apparecchiature sul mercato europeo B: rivende ad S apparecchiature già immesse sul mercato europeo A C B S

29 CHI APPONE LA MARCATURA?
A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale A: Immette sul mercato europeo ed appone il cassonetto barrato. Per i prodotti venduti in Francia deve anche riportare “una indicazione che consenta di identificarlo” B: Appone a sua volta “una indicazione che consenta di identificarlo” A C B S

30 STRUTTURA DEL SISTEMA NAZIONALE DI GESTIONE DEI RAEE

31 REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI
Da istituire con apposito decreto ministeriale, sarà gestito dal Ministero dell’Ambiente Ogni produttore deve registrarsi presso le Camere di Commercio entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale Il Registro rilascerà un codice di registrazione che dovrebbe essere presente sui documenti commerciali

32 COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO
Da istituire con apposito decreto ministeriale Il ruolo è istituzionale e la partecipazione è riservata alle rappresentanze dei Ministeri Ambiente, Attività Produttive, Salute e alla Conferenza Unificata Ai fini di un corretto funzionamento il Comitato di Vigilanza e Controllo dovrà svolgere le seguenti funzioni: Assicurare il rispetto delle norme Assicurare coerenza, congruità e sostenibilità degli obiettivi di raccolta, riciclo e sostenibilità degli obiettivi da parte dei soggetti obbligati Attuare il monitoraggio del sistema e verificare la correttezza dei flussi economici ed informativi Attivare sanzioni interne/dirette ai soggetti obbligati inadempienti o mendaci Verificare le garanzie

33 COMITATO DI INDIRIZZO Nel Comitato di Indirizzo dovrà essere garantita la presenza di membri designati dalle organizzazioni dei soggetti obbligati, oltre alla partecipazione di alcuni membri del Comitato di Vigilanza e Controllo Il Comitato sarà di supporto nell’espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di Vigilanza e Controllo ed al Centro Operativo di Coordinamento

34 CENTRO OPERATIVO DI COORDINAMENTO
Dovrà essere costituito e individuato un centro operativo di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi Finanziato e gestito dai produttori Il coordinamento è necessario perché diversi sistemi lavoreranno in parallelo nella stessa filiera

35 STRUTTURA DEL SISTEMA

36 SCADENZE ED ENTRATA IN VIGORE

37 SCADENZE DELLE DIRETTIVE
Feb 2003 Ago 2004 Ago 2005 Gen 2006 Lug 2006 Feb 2011 Feb 2013 Entrata in vigore Trasposizione Rifiuti Storici Finanziamento collettivo Indicazione separata dei costi Rifiuti storici approccio collettivo 10 anni (grandi apparecchi) 8 anni (piccoli apparecchi) Finanziamento rifiuti nuovi Rifiuti nuovi Obiettivi di recupero Obiettivi di recupero Proibizione di sostanze pericolose Proibizione di sostanze

38 ARTICOLO 20, COMMA 4 Prevede che “nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, e comunque entro e non oltre il 13 agosto 2007, gli obblighi di finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE nuovi provenienti da nuclei domestici dovranno essere assolti dai produttori secondo le modalità stabilite per il finanziamento della gestione dei RAEE storici domestici”. L’identificazione del produttore è, infatti, un requisito essenziale per il funzionamento del regime della responsabilità individuale previsto per i rifiuti nuovi. Pertanto, fino alla definizione di tale modalità di identificazione, per la quale è previsto un decreto Ministeriale apposito, il regime di finanziamento resterà quello previsto per i rifiuti storici. I costi di gestione per lo smaltimento dei prodotti “domestici” immessi sul mercato tra il 13 Agosto 2006 e il 13 Agosto 2007 saranno pertanto suddivisi tra tutti i produttori presenti, in relazione alla rispettiva quota di mercato.

39 ARTICOLO 20, COMMA 5 Il comma 5 dell’art.20 concede ai soggetti obbligati un ulteriore lasso di tempo, sino al 13 agosto 2006, per ottemperare agli adempimenti previsti dai seguenti articoli: Art. 6, commi 1 e 3 (raccolta separata) Art. 7, comma 1( ritiro dei RAEE raccolti) Art. 8, comma 1 (trattamento) Art. 9 comma 1 (recupero) Art. 10 (finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici ) Art. 11 ( finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005) Art. 12 (finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE professionali) Art. 13 (obblighi di informazione)   Anche se la decorrenza di tutti gli adempimenti ai quali si riferisce l’articolo 20, comma 5, D.Lgs n. 151/2005 è stata di fatto posticipata di un anno, e cioè fatta slittare al 13 Agosto 2006, alcune norme richiamate dallo stesso, fanno un espresso riferimento a termini diversi. Il Decreto contiene dunque delle contraddizioni di cui è auspicabile una rettifica.

40

41 CAMPO DI APPLICAZIONE

42 CAMPO DI APPLICAZIONE La Direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche… Progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua Comprese nell’allegato IA Destinate ai consumatori o a uso professionale

43 ALLEGATO IA : CATEGORIE
Grandi elettrodomestici Piccoli elettrodomestici Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni Apparecchiature di consumo Apparecchiature di illuminazione Distributori automatici Strumenti elettrici ed elettronici Giocattoli e Apparecchiature per lo sport e il tempo libero Dispositivi medicali Strumenti di monitoraggio e di controllo

44 CAMPO DI APPLICAZIONE “Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell’allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A”. (Decreto Legislativo Art 2, 1)

45 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
“apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato IA e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua” (Decreto Legislativo: Art. 3, a)

46 ESCLUSIONI Le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli stati membri Le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinati agli usi militari Gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni I grandi elettrodomestici fissi (Dlgs Italiano) I prodotti sanitari impiantati e infettati

47 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Per il campo di applicazione di questa Direttiva, "dipendente" significa che l'energia elettrica (non il petrolio, la benzina o il gas) è la fonte di energia primaria. Significa anche che quando la fornitura di energia elettrica è interrotta, l'apparecchiatura non può svolgere la sua funzione primaria. Se l'energia elettrica è usato solo per funzioni di supporto o controllo, questo tipo di apparecchiatura è da considerarsi esclusa dal campo di applicazione della Direttiva.

48 PARTI DI TIPI DI APPARECCHIATURE CHE NON RICADONO
Utensili fissi industriali di grandi dimensioni Mezzi di trasporto (auto, scooter, treni, aerei, navi) Istallazioni fisse (Istallazioni industriali, sistemi centralizzati di condizionamento, celle frigorifere, sistemi distribuzione gas, carburante…) Impianti elettrici (citofonia, videocitofonia, sistemi di allarme, antincendio, rilevazione fumo e gas e ricezione TV, ecc.)

49 PRODOTTO FINITO Un prodotto finito è una qualsiasi apparecchiatura o strumento che ha una funzione diretta, un suo involucro e, dove applicabile, porte e connessioni intese per l'utilizzatore finale. La "funzione diretta" è definita come una qualsiasi funzione di un componente o di un prodotto finito che svolge l'uso previsto specificato dal costruttore nelle istruzioni per l'uso per gli utilizzatori finali. Questa funzione può essere disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona.

50 Restrizioni d’uso per alcune sostanze pericolose nelle AEE
ROHS DIRETTIVA 2002/95/CE Restrizioni d’uso per alcune sostanze pericolose nelle AEE

51 RECEPIMENTO La direttiva RoHS viene recepita all’articolo 5 e all’allegato 5 dello stesso decreto legislativo che recepisce la direttiva RAEE.

52 CAMPO DI APPLICAZIONE La Direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e agli apparecchi di illuminazione delle abitazioni.

53 SCOPO Armonizzare la legislazioni degli stati membri sulle restrizioni dell’uso di alcune sostanze pericolose nelle AEE PIOMBO MERCURIO CADMIO CROMO ESAVALENTE PBB e PBDE

54 ESENZIONI La presente direttiva non si applica a pezzi di ricambio per le riparazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche né al reimpiego delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° Luglio 2006.

55 PUNTI SALIENTI Entrata in vigore del bando fissata al 1° luglio 2006
L’allegato contiene una lista di esenzioni dal bando delle sostanze per specifiche applicazioni Possibilità di modificare la direttiva in base al progresso tecnologico e scientifico

56 LIMITI DI TOLLERANZA Allegato V, Dlgs 151
La Commissione Europea ha adottato una decisione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 29 Luglio (L214/65) che fissa dei limiti massimi di concentrazione al di sotto dei quali è ammessa la presenza della sostanza Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01% in peso di cadmio. Per materiale omogeneo si intende un’unità che non può essere meccanicamente disaggregata in più materiali separati.

57 RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE
Il produttore è responsabile della conformità del prodotto immesso sul mercato Tale responsabilità non può essere ribaltata sul fornitore di componenti. Il produttore può rivalersi sul fornitore in caso di falsa o errata dichiarazione. Fondamentale dunque la gestione della documentazione, unico strumento anche per le verifiche delle autorità di controllo

58 LAVORI ANCORA IN CORSO Il TAC esaminerà ulteriori proposte di esenzione e definirà deadline per quelle già previste Sono in fase di approvazione a livello Europeo 2 Proposte di Decisione della Commissione che introducono una serie di nuove esenzioni, risultato di una fase di consultazione con le parti interessate.

59 I SISTEMI COLLETTIVI

60 GRANDI BIANCHI ECODOM Costituito il 25/11/2005
Direttore Generale - Dott. Giorgio Arienti Per informazioni: Consorzio ECODOM

61 PICCOLI ELETTRODOMESTICI PED
In fase di costituzione Per informazioni: Segreteria Associazione Apparecchi Domestici e Professionali Tel

62 CONDIZIONAMENTO CLIMA
In fase di costituzione Per informazioni: Segreteria Associazione Apparecchi Domestici e Professionali Tel

63 ICT-CE REMEDI@ In fase di costituzione Per informazioni:
Segreteria Associazione Informatica, Telecomunicazioni ed elettronica di Consumo. Tel

64 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ECOLIGHT
Costituito il 23/03/2004 Per informazioni: Segreteria ECOLIGHT Tel. 02 – ; Fax. 02 –

65 SORGENTI LUMINOSE ECOLAMP
Costituito il 29/11/2004 Per informazioni: Segreteria ECOLIGHT

66 EUROPEAN RECYCLING PLATFORM
Raggruppamento di imprese, fondato da Sony, HP, Brown-Gillette, Electrolux Per informazioni


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