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L’EVOLUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE BANCARIA. VERSO NUOVI ASSETTI

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Presentazione sul tema: "L’EVOLUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE BANCARIA. VERSO NUOVI ASSETTI"— Transcript della presentazione:

1 L’EVOLUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE BANCARIA. VERSO NUOVI ASSETTI
G. Boccuzzi

2 Agenda Le ragioni della regolamentazione delle banche
Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro regolamentare internazionale e comunitario Gli accordi di Basilea Basilea 1 Basilea 2 La crisi finanziaria Verso “Basilea 3” La regolamentazione delle banche a rilevanza sistemica Impatto sul sistema

3 Il perché della regolamentazione
L’intermediazione bancaria consiste in una serie di funzioni (raccolta del risparmio, erogazione del credito, servizi di pagamento e d’intermediazione mobiliare) che comportano l’assunzione di vari rischi che, se non gestiti adeguatamente, possono portare alla crisi della banca e per contagio all’intero sistema bancario La crisi del sistema bancario può avere effetti negativi sull’economia reale Interesse generale alla stabilità del sistema bancario

4 IL FONDAMENTO TEORICO DELLA VIGILANZA
fallimenti del mercato incapacità delle forze del mercato di determinare da sole assetti del sistema finanziario stabili ed efficienti e quindi di prevenire le insolvenze

5 Obiettivi della regolamentazione
STABILITÀ A livello macroeconomico: stabilità del mercato nel suo complesso il mercato è stabile ove disponga di meccanismi di prevenzione delle patologie e sia in grado di assorbire la crisi di una singola impresa A livello microeconomico: equilibrio gestionale dei singoli intermediari favorendone patrimonializzazione, diversificazione del portafoglio, consapevole gestione rischi EFFICIENZA allocativa: capacità del sistema di allocare in modo ottimale i mezzi finanziari forniti dai risparmiatori tecnico-operativa: capacità degli intermediari di offrire i propri prodotti al minor costo possibile

6 Agenda Le ragioni della regolamentazione delle banche
Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro regolamentare internazionale e comunitario Gli accordi di Basilea Basilea 1 Basilea 2 La crisi finanziaria Verso “Basilea 3” La regolamentazione delle banche a rilevanza sistemica Impatto sul sistema

7 Testo unico bancario Finalità della vigilanza (art. 5)
stabilità complessiva del sistema bancario efficienza e competitività del sistema sana e prudente gestione dei soggetti vigilati Sana gestione: capacità di produrre reddito correttezza/rispetto delle regole Prudente gestione: adeguata gestione dei rischi osservanza delle disposizioni in materia creditizia minimizzare gli effetti delle crisi degli intermediari bancari impedire che da crisi di singoli intermediari scaturiscano situazioni di instabilità del sistema creditizio tutelare gli interessi dei depositanti controllando che gli intermediari bancari rispettino la normativa dettata per l’esercizio dell’attività bancaria

8 controlli “strutturali” AUTORIZZAZIONI
Gli strumenti della vigilanza controlli “strutturali” AUTORIZZAZIONI regole di vigilanza prudenziale vaglio specifico dell’Organo di Vigilanza in occasione di operazioni più importanti (stabilite preventivamente) i presupposti per rilasciare l’autorizzazione si modificano: accertare la consapevolezza strategica delle banche che pongono in essere le operazioni accertare che l’assetto che scaturisce dalle operazioni sia compatibile con la sana e prudente gestione (impatto su: situazione patrimoniale, economica, finanziaria, attuale e prospettica; rispetto delle regole di vigilanza; assetto organizzativo) La responsabilità resta in capo agli amministratori

9 Vigilanza prudenziale: le regole TUB art.53 co.1
adeguatezza patrimoniale contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni partecipazioni detenibili organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni d-bis) informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d) Poteri d’intervento TUB art.53 co. 3, lett. d) provvedimenti specifici nei confronti di singole banche: restrizione delle attività o della struttura territoriale divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria divieto di distribuire utili o altri elementi del patrimonio”

10 LE REGOLE DI VIGILANZA PRUDENZIALE
PATRIMONIO ORGANIZZAZIONE autonomia della banca nella definizione degli assetti organizzativi la banca assume rischi regole minimali di corretta organizzazione correlate alla complessità operativa e ai rischi assunti patrimonio commisurato ai rischi assunti

11 Principi e standard internazionali
Il quadro normativo 3 livelli I Diritto comunitario Direttive bancarie e finanziarie Armonizzazione e convergenza degli ordinamenti nazionali II Legislazione nazionale Testo unico bancario Testo unico della finanza Norme di principio e allocazione dei poteri III Regolamentazione amministrativa Regolamenti di Ministro economia BdI CONSOB Normativa di dettaglio Principi e standard internazionali

12 Cooperazione internazionale e armonizzazione comunitaria
Comitato di Basilea (BRI); GAFI; FSB; CEBS … Normativa comunitaria Direttive di armonizzazione Obiettivi consentire la prestazione di servizi a livello internazionale e in ambito UE subordinandola al rispetto di requisiti e standard minimi per l’esercizio delle attività finanziarie e della vigilanza evitare Trattamenti discriminatori (nei mercati interni) Arbitraggi regolamentari

13 Vigilanza prudenziale e UE - principi:
armonizzazione minima delle regole Direttive UE responsabilità di vigilanza a livello nazionale home-country control: attribuisce all’AdV del paese di origine la responsabilità per le attività condotte nell’UE da una banca e da tutte le sue filiali meccanismi di cooperazione e coordinamento tra le AdV collegi dei supervisor sui gruppi cross-border attivi in UE (45 gruppi cross-border rappresentano più dei 2/3 delle attività bancaria in UE; in numerosi paesi filiali e filiazioni di banche di altri paesi UE detengono più del 50% del mercato domestico) lead supervisor comitati di vigilanza europei (Committee of European Banking Supervisors – CEBS; Commmittee of European securities Regulators – CESR; Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors – CEIOPS)

14 Agenda Le ragioni della regolamentazione delle banche
Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro regolamentare internazionale e comunitario Gli accordi di Basilea Basilea 1 Basilea 2 La crisi finanziaria Verso “Basilea 3” La regolamentazione delle banche a rilevanza sistemica Impatto sul sistema

15 Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
Finalità: regolare cooperazione in materia di vigilanza bancaria migliorare e rafforzare le prassi di vigilanza e di gestione del rischio a livello mondiale Il Comitato è composto da rappresentanti di banche centrali e autorità di vigilanza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia. Il Segretariato del Comitato ha sede presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, Svizzera.

16 Gli accordi di Basilea BASILEA 1 - Rischi di credito - 1988
BASILEA 1 - Rischi di mercato BASILEA 2 - Comprehensive Version – 2004/giugno 2006 Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006 DL 297 del Circ. BI n.263 dic.2006 Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale BASILEA Altra “Regolamentazione” (esempi) Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria Prevenzione dell’utilizzo del sistema bancario per il riciclaggio di fondi di provenienza illecita – 1988 Rafforzamento del governo societario nelle organizzazioni bancarie Compliance and the compliance function in banks – 2005

17 La logica degli Accordi di Basilea
L’armonizzazione internazionale delle regole Evitare una “competizione nel lassismo” Evitare distorsioni concorrenziali Stabilità sistema finanziario internazionale microeconomica: assicurare solvibilità singole banche macroeconomica: ridurre le probabilità di crisi sistemiche TUTELA DEL RISPARMIO E DEL SISTEMA PRODUTTIVO

18 Gli Accordi di Basilea IL RUOLO CENTRALE DEL CAPITALE
Il capitale proprio (Patrimonio di Vigilanza) è il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività bancaria e il principale parametro di riferimento dei requisiti prudenziali e per le valutazioni delle AdV Il capitale assicura la solvibilità delle banche se è allineato al complessivo profilo di rischio della banca, ovvero in grado di assorbire le perdite che potrebbero verificarsi ed evitare la crisi dell’azienda Il Comitato di Basilea fissa standard condivisi a livello internazionale su dotazione patrimoniale minima (e aspetti organizzativi) delle banche che operano su scala globale ma … il capitale costa (remunerazione azionisti): le banche tendono a minimizzare il capitale impiegato

19 Gli Accordi di Basilea RUOLO CENTRALE DEL CAPITALE
Situazione Patrimoniale ante shock ATTIVO MEZZI DI TERZI (risparmiatori) PATRIMONIO Situazione Patrimoniale post shock ATTIVO MEZZI DI TERZI (risparmiatori) Importanza del livello di patrimonio (capitale) adeguato al rischio della banca SHOCK Il capitale proprio (Patrimonio di Vigilanza) è il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività bancaria e il principale parametro di riferimento dei requisiti prudenziali e per le valutazioni delle Autorità di Vigilanza Il capitale assicura la solvibilità delle banche se è allineato al complessivo profilo di rischio della banca, ovvero in grado di assorbire le perdite che potrebbero verificarsi ed evitare la crisi dell’azienda Il Comitato di Basilea fissa standard condivisi a livello internazionale su dotazione patrimoniale minima (e requisiti organizzativi) delle banche che operano su scala globale ma … il capitale costa: le banche tendono a minimizzare il capitale impiegato PATRIMONIO ASSORBIMENTO SHOCK SOLVIBILITA’

20 Agenda Le ragioni della regolamentazione delle banche
Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro regolamentare internazionale e comunitario Gli accordi di Basilea Basilea 1 Basilea 2 La crisi finanziaria Verso “Basilea 3” La regolamentazione delle banche a rilevanza sistemica Impatto sul sistema

21 REQUISITI MINIMI PATRIMONIALI BASILEA 1
Patrimonio di Vigilanza ≥ Requisito di capitale per il rischio di credito (Rc) + Requisito di capitale per il rischio di mercato (Rm) Rc= 8% * valore delle attività ponderate per il rischio di credito(RWA) Ponderazioni sulla base della tipologia della controparte o della forma tecnica utilizzata Governi centrali e banche centrali 0% Banche, enti pubblici, di investimento mobiliare % Mutui ipotecari su immobili residenziali % Altri soggetti e attività (imprese, privati) % Partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati % di bilancio negativi negli ultimi due esercizi Es.: mutui ipotecari residenziali: requisito patrimoniale effettivo = 4% 2 2

22 REQUISITI MINIMI PATRIMONIALI BASILEA 1
Patrimonio = Patrimonio di Vigilanza, cioè il capitale idoneo alla copertura dei rischi secondo le regole stabilite dalla Vigilanza TCR = Patrimonio ≥ 8% RWA+12,5*Rm TCR= Total Capital Ratio RWA= risk weighted asset

23 Elementi del patrimonio di vigilanza
Patrimonio di base (Tier 1) + Capitale versato + Riserve + Strumenti innovativi di capitale (Preference shares) (≤ 20% Tier 1) - avviamento, azioni proprie, perdite, ecc. Patrimonio supplementare (Tier 2 ≤ Tier 1) Riserve di rivalutazione Strumenti ibridi e passività subordinate (≤50% Tier 1) Fondo rischi su crediti Elementi negativi (partecipazioni in banche e altri intermediari; assicurazioni; shortfall banche IRB)

24 Accordo 1988 - RISULTATI OBIETTIVI CONSEGUITI accresciuto livello di
ha contribuito grandemente al rafforzamento della stabilità e della operatività dei sistemi bancari OBIETTIVI CONSEGUITI valorizzazione autonomia imprenditoriale accresciuto livello di patrimonializzazione maggiore parità concorrenziale tra diversi sistemi paese attraverso l’applicazione di regole comuni non ha comportato RAZIONAMENTO DEL CREDITO 2 2

25 ACCORDO BASILEA 1988 - CRITICITÀ
non riflette adeguatamente l’effettiva assunzione e gestione dei rischi da parte delle singole banche attenzione concentrata sul rischio di credito non tiene conto: delle diverse scadenze dei crediti del diverso merito creditizio degli affidati degli effetti della diversificazione del portafoglio delle tecniche in grado di ridurre o traslare il rischio (garanzie, derivati, cartolarizzazioni) può stimolare scelte con più elevato livello rischio-rendimento ed invogliare arbitraggi normativi a scopo elusivo 3 3

26 Agenda Le ragioni della regolamentazione delle banche
Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro regolamentare internazionale e comunitario Gli accordi di Basilea Basilea 1 Basilea 2 La crisi finanziaria Verso “Basilea 3” La regolamentazione delle banche a rilevanza sistemica Impatto sul sistema

27 OBIETTIVI BASILEA 2 misurare, gestire e controllare con tecniche maggiormente accurate un più ampio novero di rischi acquisire una dotazione patrimoniale più strettamente commisurata all’effettivo grado di esposizione al rischio stimolare le banche a migliorare le prassi gestionali e le tecniche di misurazione dei rischi (anche attraverso modelli interni) rafforzare gli assetti di governo societario, organizzazione e controlli interni favorire la parità concorrenziale, attraverso una maggiore estensione di attività e tecniche oggetto di armonizzazione evitare arbitraggi normativi da parte delle banche valorizzare il ruolo disciplinante del mercato con l’introduzione di specifici obblighi di informativa al pubblico rafforzare l’azione delle Autorità di Vigilanza “I più elevati standards della regolamentazione determinano potenziali benefici anche ai soggetti su cui essa indirettamente incide (imprese, risparmiatori, investitori, clienti), in relazione ai maggiori stimoli all’efficienza e alla concorrenza nel settore” NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE TIT.I – Cap.1

28 I 3 “PILASTRI” DI BASILEA 2
1° pilastro requisiti patrimoniali minimi per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria: di credito e di controparte di mercato operativi 2° pilastro controllo prudenziale Banche: strategia e processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica (ICAAP) AdV: verifica affidabilità e coerenza dei relativi risultati; adotta, se del caso, le opportune misure correttive (SREP) 3° pilastro DISCIPLINA DI MERCATO obblighi di informativa al pubblico riguardanti adeguatezza patrimoniale, esposizione ai rischi e caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo Rischi operativi: Rischio di perdite risultanti dalla inadeguatezza o dalle disfunzioni di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi di origine esterna (sono inclusi i rischi legali ma esclusi i rischi strategici e di reputazione)

29 BASILEA 2 l’interazione tra requisiti minimi di capitale (primo pilastro), adeguati meccanismi di governo aziendale (secondo pilastro) e la disciplina del mercato (terzo pilastro) è volta ad assicurare la solidità delle banche e la stabilità dei sistemi finanziari la fissazione di livelli minimi di capitale non è di per se sufficiente a perseguire le finalità regolamentari: in un ambiente caratterizzato da crescente complessità il presidio dei rischi deve basarsi sulla capacità delle banche stesse di identificarli, misurarli e monitorarli nel continuo

30 Basilea 2 - 1° Pilastro REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO
Patrimonio di vigilanza > Requisiti per i rischi: di mercato posizione in titoli generico (mercato) specifico (emittente) regolamento concentrazione cambio posizione su merci di credito/controparte Rischio di fallimento o inadempimento della controparte operativi Rischio di perdite derivanti da inadeguatezza o disfunzione di procedure, risorse umane o sistemi interni o da eventi esogeni

31 1° Pilastro: rischio di credito
Requisito: 8% attività suddivise in portafogli omogenei (retail, corporate, settore pubblico, banche, mutui, ecc.) ciascuno ponderate per il proprio rischio Diversi metodi di ponderazione Approccio IRB: Coefficienti ponderazione definiti mediante rating interni basati su fattori di rischio Approccio Standard: Coefficienti ponderazione predefiniti (basati anche su eventuali rating esterni) In parte stabiliti da OdV Foundation Totalmente stimati dalla banca Advanced Complessità crescente  più requisiti organizzativi da soddisfare per conseguire benefici in termini di requisiti patrimoniali

32 Metodo standard: nuovo sistema di ponderazione per il rischio di credito
Stati e banche AAA/AA A+/A- BBB+/BBB BB+/B- <B NR Centrali % % % % % % Banche AAA/AA A+/A BBB+/BBB BB+/B- <B NR opzione % % % % % % opzione % % % % % % Imprese AAA/AA- A+/A- BBB+/BBB- BB+/BB- <BB NR 20% % % % % % Altri (Not Attività comprese nel portafoglio retail % Rated) Crediti assistiti da ipoteca su immobili residenziali % Crediti assistiti da ipoteca su immobili non residenziali 100% Crediti scaduti (past due) %

33 Modelli interni (IRB) Basilea 2 nuove formule di calcolo dei requisiti patrimoniali nelle quali impattano le misure di PD, EAD E LGD Per ogni attività di bilancio, il requisito patrimoniale viene calcolato applicando la seguente formula di ponderazione, che varia in funzione dell’asset class considerata f { ∑ ( * ) } Probability of Default (PD): Probabilità che il cliente vada in default nel corso dei 12 mesi successivi Loss given default (LGD): Percentuale di perdita sulla singola esposizione se l’evento si verifica (1- tasso di recupero) Exposure of default (EAD): Ammontare dell’esposizione al momento del default (è rilevante per le esposizionia a importo incerto, come le linee di credito) Maturity (M): Durata residua dell’ importo Ponderazione f (PD,LGD,M) Esposizione EAD

34 Requisito patrimoniale minimo- primo pilastro
TCR = Patrimonio ≥ 8% RWA+12,5*Rm+12,5*Ro TCR= Total Capital Ratio RWA= risk weighted asset Ro= rischio operativo Rm=rischio di mercato

35 BASILEA 2 - IL 2° PILASTRO gli intermediari devono disporre di solidi sistemi di governo societario, di una chiara struttura organizzativa, di processi efficaci per l’identificazione, la misurazione e la gestione dei rischi nonché di adeguati meccanismi di controllo interno. Con riferimento specifico alle tematiche di adeguatezza patrimoniale, i soggetti vigilati, oltre a rispettare i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi inclusi nel primo pilastro, debbono disporre di strategie e processi per valutare e detenere nel tempo il capitale che essi ritengono adeguato - per importo e composizione - alla copertura di tutti gli ulteriori rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti.

36 IL 2° PILASTRO DI BASILEA II
ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process processo per determinare il livello di capitale adeguato a fronteggiare tutti i rischi, anche diversi da quelli presidiati dai requisiti patrimoniali di 1°pilastro, nell’ambito di una valutazione dell’esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie, dell’evoluzione del contesto di riferimento, nonché di eventuali situazioni congiunturali avverse (stress test) SREP Supervisory Review and Evaluation Process attività dell’AdV volta a verificare l’affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e adottare eventualmente le opportune misure correttive

37 2° PILASTRO i rischi considerati nell’ICAAP
tutti i risk considerati nel Pillar 1 tutti i risk non considerati dal Pillar 1 rischio reputazionale rischio di concentrazione credito rischio strategico rischio tasso mercato rischio liquidità altri risk operativi rischio residuale (da garanzie) rischi legati a cartolarizzazione

38 SREP Confronto Banche Banca d’Italia ICAAP SREP Analisi e valutazione
Valutazione adeguatezza patrimoniale rischi misurabili/non misurabili attuale/prospettica Controllo regole prudenziali Esame resoconti ICAAP Analisi rischi/presidi Valutazione Azione Confronto Analisi e valutazione Controlli a distanza Verifiche ispettive 38 38

39 Provvedimenti straordinari
L’azione di vigilanza Misure correttive Inviti particolareggiati Obiettivi Tempi Provvedimenti specifici Misure organizzative specifiche Contenimento dei rischi Riduzione dei rischi Limiti distribuzione utili Target ratio Requisiti patrimoniali aggiuntivi CORRELAZIONE VALUTAZIONE  AZIONE Conoscitiva Acquisire maggiori informazioni Preventiva Stimolare gli organi ad affrontare i problemi Correggere la rotta Correttiva Indicare come e dove intervenire Contenere i rischi Preservare il patrimonio Monitoraggio Controllare l’attuazione dei piani Correttiva Provvedimenti straordinari 39 39

40 Agenda Le ragioni della regolamentazione delle banche
Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro regolamentare internazionale e comunitario Gli accordi di Basilea Basilea 1 Basilea 2 La crisi finanziaria Verso “Basilea 3” La regolamentazione delle banche a rilevanza sistemica Impatto sul sistema

41 Origini della crisi La crisi ha avuto origine negli Stati Uniti dal segmento dei mutui “subprime” e dei prodotti strutturati è nata in comparti del sistema finanziario che non erano regolamentati le sue conseguenze sono risultate amplificate dall’azione di soggetti che non erano sottoposti a una vigilanza adeguata alla loro operatività e al loro potenziale impatto sulla stabilità del sistema nel suo complesso

42 Dalla crisi dei subprime alla crisi della finanza strutturata (I)
Il mercato US dei mutui residenziali Dopo una lunga fase di tassi nominali bassi e prezzi delle case in aumento, la situazione macroeconomica ha cominciato a “invertirsi” I primi a risentire delle difficoltà sono stati i mutuatari subprime Aumento dei tassi di deterioramento… … soprattutto per i mutui contratti di recente

43 Dalla crisi dei subprime alla crisi della finanza strutturata (II)
Attraverso complesse operazioni di finanza strutturata, questi prestiti sono stati trasferiti, dagli intermediari che li avevano originati, in prodotti opachi difficili da valutare complessi assoluta incertezza riguardo al valore degli strumenti di credito strutturato collegati ai mutui subprime, che sono di fatto risultati non più negoziabili sul mercato

44 dalla crisi dei subprime alla crisi della finanza strutturata (III)
Nel momento in cui i rischi si sono materializzati le perdite si sono scaricate su banche e società di investimento che avevano originato i prodotti o sponsorizzato i veicoli di finanza strutturata, anche fornendo linee di liquidità, o su intermediari che avevano investito massicciamente nei loro prodotti. progressiva rarefazione delle transazioni sul mercato interbancario crescente percezione della rischiosità delle controparti difficoltà di provvista sui mercati all’ingrosso

45 Nel settembre 2008 il dissesto della banca d’affari Lehman Brothers segna un punto di svolta, rendendo la crisi sistemica. I principali gruppi bancari internazionali registrano ingenti perdite. Il parziale blocco dei mercati della liquidità rende difficile il reperimento di risorse e spinge le banche centrali dei principali paesi a porre in essere operazioni di ingente ammontare per garantire la funzionalità dell’intermediazione. La crisi finanziaria accentua le difficoltà dell’economia reale.

46 Crisi finanziaria: le cause e i “fallimenti” della regolamentazione
Squilibri macroeconomici e politiche monetarie accomodanti Deregulation e crescenti pressioni concorrenziali Ricerca di alti rendimenti da parte delle banche Innovazione finanziaria e ICT Generale sottovalutazione del rischio: gravi limitazioni nelle tecniche di gestione dei rischi forti distorsioni nel sistema di incentivi alla base del modello “originate to distribute” eccessiva fiducia nella possibilità che i mercati potessero trasformare i prestiti bancari in strumenti negoziabili illusione della diversificazione del rischio, attraverso la creazione di prodotti strutturati complessi

47 Il ruolo di regole e vigilanza
Inadeguatezza (e in alcuni casi assenza) delle regole Capitale di scarsa qualità e quantità (insufficiente, alla prova dei fatti, ad assorbire tutte le perdite) Prociclicità (forse più standard contabili che Basilea 2, non ancora in vigore …) Assenza di regole sul rischio di liquidità Inefficace enforcement delle norme e deboli modelli di supervisione in alcuni paesi Scarsa cooperazione tra autorità (soprattutto in situazioni di crisi)

48 Il perimetro delle regole
In alcuni paesi interi comparti della finanza non erano regolati Es. hedge funds o, in USA, investment banks Ampi margini di discrezionalità lasciati ai regulators nazionali → terreno di gioco spesso non uniforme (es. regole sul trasferimento del rischio per le cartolarizzazioni) Utilizzo della leva regolamentare per attrarre business nelle piazze (a favore dei “campioni nazionali”) e sfuggire alle regole più severe → competition in laxity

49 Un capitale “debole” Definizione internazionale non sufficientemente armonizzata (Sidney press release del 1998) • Forte diversità di approcci tra paesi (es. orientamento prudente della Banca d’Italia) • Negli anni gli analisti di mercato e le agenzie di rating avevano già superato la definizione di vigilanza a favore di concetti più severi (common equity, core T1) • Durante la crisi, ciò è stato particolarmente evidente ⇒ necessità di restituire al patrimonio di vigilanza una valenza di benchmark riconosciuto anche dal mercato

50 La prociclicità delle regole
La prociclicità della regolamentazione prudenziale è un tema noto, già dibattuto durante i lavori di Basilea 2 … e in parte affrontato (parametri di rischio, stress test) • Con la crisi è tornato alla ribalta: vi è ampio consenso sull’idea che le banche debbano accantonare risorse nelle fasi di crescita per utilizzarle in quelle di recessione Come? • Inoltre, non vanno dimenticate le regole contabili: Basilea 2 nel 2007 non era in vigore (tanto meno in USA), gli standard contabili sì (fair value)

51 Regole su liquidità…Quali?
Si tratta del profilo di rischio meno considerato (o più sottovalutato…) nel Framework prudenziale Dominava l’idea che il presidio patrimoniale, fondato sulla correlazione tra rischi e requisiti di capitale, potesse essere sufficiente… … e che mercati interbancari ben sviluppati potessero consentire alle banche di fronteggiare eventuali esigenze di liquidità Sistemi di monitoraggio da parte dei supervisori molto eterogenei (regole quantitative vs guidelines organizzative) La crisi ha invece mostrato quanto il rischio di liquidità possa essere intenso e quali effetti la sua interazione con gli altri rischi può determinare

52 Banche troppo grandi? Alla base della tutela della stabilità del sistema finanziario da parte delle autorità di vigilanza è la convinzione che il fallimento di singole istituzioni, specie se grandi, possa minare la stabilità dell’intero sistema • La crisi ha acuito tale convinzione Fallimenti di grandi operatori⇒ salvataggi e interventi pubblici senza precedenti MORAL HAZARD = le banche si sentono protette dal rischio di fallimento, assumono nuovi rischi e, per di più, realizzano profitti elevati

53 …e la vigilanza Scarso enforcement (es. II pilastro)
Deboli modelli di vigilanza (es. “light touch” della UK FSA) – Vigilanza off-site vs ispettiva; strumenti di analisi e amministrativi; raccolta informazioni; interazione autorità-banche Inefficace coordinamento tra autorità (es. colleges of supervisors: buon punto di partenza per scambiare informazioni ma non ancora veri e propri centri decisionali) Gestione delle crisi cross-border – Tema destinato a rimanere irrisolto fino a soluzione del problema del “burden-sharing”

54 Le banche italiane e la crisi (I) clientela al dettaglio
nel complesso il sistema bancario italiano ha mostrato una buona capacità di tenuta. Le banche italiane hanno resistito alle prime fasi della crisi meglio di altre, a motivo di un modello di intermediazione più tradizionale dell’ampia quota di raccolta da clientela al dettaglio di una supervisione prudente

55 Le banche italiane e la crisi (II)
Nelle prime fasi della crisi l’impatto è provenuto, soprattutto per gli intermediari più grandi, dal brusco calo della disponibilità di fondi sui mercati internazionali della provvista; l’accresciuta percezione del rischio di controparte rendeva più difficile anche per le banche italiane l’accesso ai mercati internazionali Per far fronte all’inaridimento delle fonti di provvista estera, le banche hanno accresciuto la raccolta presso le famiglie, soprattutto con un maggior ricorso alle obbligazioni, relativamente onerose. nel 2008 i depositi e le obbligazioni detenuti da intermediari non residenti si sono ridotti di 48 miliardi, un calo concentrato pressoché interamente nei primi cinque gruppi bancari

56 Le banche italiane e la crisi (III)
conseguentemente….… aumento del costo medio della raccolta arretramento dei profitti utili si sono ridotti di oltre il 40 per cento. Il livello di patrimonializzazione del sistema bancario italiano si è mantenuto al di sopra dei minimi regolamentari.

57 Le banche italiane e la crisi (IV)
Le banche italiane, come quelle di altri paesi, devono ora fronteggiare gli effetti del peggioramento dell’economia reale. L’esperienza passata indica che l’emersione delle sofferenze segue con ritardo il peggioramento della congiuntura.

58 Le lezioni della crisi La crisi ha posto in evidenza la necessità di rafforzare la regolamentazione finanziaria e l’azione di supervisione. La stabilità finanziaria è condizione necessaria per assicurare lo sviluppo dell’economia. Squilibri nei bilanci degli intermediari possono esercitare un forte impatto sulle prospettive di crescita del settore reale; un’attenta gestione della liquidità, la disponibilità di adeguate riserve patrimoniali e, più in generale, una corretta misurazione dei rischi sono fattori chiave per evitare che si inneschino circoli viziosi tra fragilità finanziaria, capacità delle banche di finanziare l’economia e crescita.

59 Riparare e rifondare il sistema finanziario mondiale
che fare? Riparare e rifondare il sistema finanziario mondiale Con la riflessione stimolata dalla crisi è stato delineato a livello internazionale un intenso programma di riforme della regolamentazione finanziaria e del sistema dei controlli di vigilanza. Alla luce delle strette interconnessioni tra paesi e mercati, l’efficacia di tali interventi dipende dall’intensità del coordinamento internazionale che ha richiesto, e sta richiedendo, uno sforzo senza precedenti. Il coordinamento deve riguardare sia le politiche monetarie che quelle di vigilanza, a beneficio della stabilità del sistema finanziario alla crisi globale occorre dare risposte coordinate a livello internazionale

60 La revisione della regolamentazione finanziaria
Il Comitato di Basilea Ha formulato una serie di proposte volte a superare le criticità evidenziate dalla crisi finanziaria I paesi del G20 hanno dato mandato al Financial Stability Board di formulare specifiche raccomandazioni, chiedendo ai comitati tecnici di settore di tradurle in interventi concreti L’Unione Europea Ha emanato un primo gruppo di modifiche alla disciplina prudenziale degli intermediari che anticipano una parte delle proposte di Basilea 3

61 L’azione della UE – CRD 2 e 3
Il primo pacchetto (CRD II) è suddiviso in 3 direttive (2009/27, 2009/83 e 2009/111) da recepire entro il 31 dicembre 2010. Le modifiche riguardano: patrimonio di vigilanza, grandi fidi, cartolarizzazioni, liquidità, collegi dei supervisori, cooperazione tra le autorità in caso di crisi, informativa al pubblico (3° Pilastro)  documento consultazione BI giugno 2010 Il secondo pacchetto (CRD III) dovrebbe entrare in vigore il 1° gen contiene disposizioni in materia di cartolarizzazione, rischi di mercato (inasprimento rischio specifico) e politiche di remunerazione  programma attività normativa BI novembre 2010

62 Nuovi assetti istituzionali?
Significativi progressi si stanno compiendo in Europa. La crisi ha mostrato tutti i limiti dell’attuale framework, che pure ha consentito negli anni importanti miglioramenti (velocità, trasparenza e qualità della produzione delle regole): – un’organizzazione su base nazionale delle responsabilità di vigilanza non risulta più adeguata alle crescenti sfide poste da mercati sempre più integrati e caratterizzati dalla presenza di intermediari di grandi dimensioni, presenti in più paesi dell’area. La nuova architettura di vigilanza europea: – European Systemic Risk Board, ESRB – European System for Financial Supervision, ESFS Nel complesso, la riforma costituisce un importante passo in avanti; ponendo le condizioni per una maggiore integrazione tra autorità nazionali nell’esercizio di responsabilità comuni, potrà rafforzare la stabilità del Mercato Unico.

63 Agenda Le ragioni della regolamentazione delle banche
Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro regolamentare internazionale e comunitario Gli accordi di Basilea Basilea 1 Basilea 2 La crisi finanziaria Verso “Basilea 3” La risposta del Comitato di Basilea alla crisi finanziaria: rapporto al G20 - Ottobre 2010 La regolamentazione delle banche a rilevanza sistemica Impatto sul sistema

64 La risposta del comitato di Basilea alla crisi (Basilea III)  UE “CRD IV”
Miglioramento della qualità del capitale base per una migliore capacità di assorbimento delle perdite Aumento del livello del capitale, con incremento del common equity, e la previsione di 2 buffer patrimoniali (capital conservation buffer e buffer “anticiclico”) Aumento dei requisiti di capitale per le cartolarizzazioni complesse, per le esposizioni nel trading book, per il rischio di controparte Imposizione di un leverage ratio che non contempli la ponderazione per il rischio ma che comprenda le poste sotto la linea Introduzione di due standard minimi di liquidità per il breve (LCR) e per medio termine (NSFR) Innalzamento degli standard per il processo di controllo prudenziale (2° pilastro) Miglioramento dell’informativa al pubblico (3° pilastro)

65

66 1. La definizione di capitale (“patrimonio di vigilanza”)
La riforma richiede alle banche di detenere più capitale e di migliorarne la qualità. Sin dall’inizio della crisi è stato chiaro che i cosiddetti strumenti ibridi, inclusi nella definizione regolamentare di capitale ma con caratteristiche simili a quelle delle obbligazioni, erano in grado di assorbire perdite solo in caso di dissesto conclamato. Gli operatori di mercato hanno iniziato a fare riferimento ad altre definizioni di capitale, assai più ristrette e incentrate solo sul capitale ordinario e le riserve di utili. I requisiti regolamentari hanno quindi perso la loro funzione di riferimento per valutare l’adeguatezza patrimoniale di una banca.

67 Struttura del nuovo capitale
migliorare la qualità del patrimonio di vigilanza (PV) e semplificarne la struttura Il patrimonio degli intermediari dovrà essere composto da strumenti di qualità elevata, veramente capaci di assorbire le perdite Il nuovo PV include: – Tier 1 (going concern capital) - Common equity (predominant form of Tier 1) - Additional going concern capital – Tier 2 (gone concern capital) Eliminati Tier 1 innovativi, Upper Tier 2 (cumulativi), Tier 3 Struttura di limiti: – Common equity quale componente predominante del Tier 1 – Eliminato il vincolo per cui T2 < T1

68 Common equity: definizione
Common equity: azioni ordinarie più riserve di utili più riserve da valutazione al netto dei filtri prudenziali e di una serie di deduzioni Criteri per includere uno strumento fin. nel common equity: – Massima subordinazione in caso di liquidazione – Dà diritto a una quota proporzionale del residuo di liquidazione – Nessuna scadenza predefinita – Nessuna aspettativa di riacquisto, rimborso anticipato – Dividendi pagati a valere su utili distribuibili o riserve di utili. – Pagamenti mai obbligatori. Nessun cap ammesso. – No distribuzione di utili preferenziali. Nessun importo predefinito. – Assorbe la prima perdita – Classificazione come equity in bilancio – Nessuna garanzia da parte dell’emittente gli strumenti di capitale che non rispettano i criteri per l’inclusione nella nuova definizione di common equity del Tier 1 ne saranno esclusi a partire dal 1° gen (es. azioni di risparmio e privilegiate)

69 Deduzioni dal common equity
Avviamenti e attività immateriali Qualsiasi esposizione in azioni proprie Attività per imposte anticipate (DTA) Le DTA possono venir meno in caso di liquidazione o in situazioni di stress diversità nelle discipline fiscali nazionali per evitare situazioni di unlevel playing field: il regime fiscale italiano genera rilevanti imposte differite attive Partecipazioni detenute in altre banche, finanziarie, assicurazioni Shortfall dello stock di svalutazioni rispetto alla perdita attesa (banche IRB) Eventuali surplus di fondi pensione a prestazione definita (laddove il surplus non sia di proprietà della banca)

70 Additional going concern capital
Ibridi di Tier 1 Nessuna scadenza Nessun incentivo al rimborso anticipato Prevista call option dell’emittente dopo almeno cinque anni dall’emissione: Preventiva autorizzazione OdV Nessuna aspettativa di esercizio della call Tendenzialmente è richiesto “replacement con strumento di uguale o migliore qualità, a condizioni economiche sostenibili per la banca Il replacement può non avvenire solo laddove la banca valuti la robustezza della propria posizione patrimoniale dopo l’esercizio della call Preventiva autorizzazione OdV anche in caso di riacquisto o rimborso Piena discrezionalità della banca nel cancellare interessi/dividendi Meccanismo di assorbimento delle perdite nel going concern per gli strumenti classificati come passività contabili (conversione/write down temporaneo del valore nominale) Interazione con gli emendamenti apportati alla CRD (dal ) Ammessi strumenti con durata originaria di almeno 30 anni Ammessi incentivi al rimborso anticipato (dopo almeno 10 anni) Possibile il pagamento degli interessi in azioni

71 Gone concern capital Tier 2 (gone concern capital)
Clausola di subordinazione Scadenza minima di 5 anni Ammortamento graduale nei cinque anni prima della scadenza Nessun incentivo al rimborso anticipato Prevista call option dell’emittente dopo almeno cinque anni dall’emissione: Preventiva autorizzazione OdV Nessuna aspettativa di esercizio della call Tendenzialmente è richiesto un “replacement con strumento di uguale o migliore qualità, a condizioni economiche sostenibili per la banca” Il replacement può non avvenire solo laddove la banca valuti la robustezza della propria posizione patrimoniale dopo l’esercizio della call

72 2.INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL CAPITALE
Il requisito minimo per il common equity, la componente di capitale con la maggiore capacità di assorbire le perdite, sarà innalzato dal 2% al 4,5% significativo innalzamento del requisito patrimoniale minimo per assicurare che le banche siano in grado di resistere a situazioni di stress come quelle sperimentate durante l’ultima crisi Capital conservation buffer Countercyclical buffer (buffer anticiclico)

73 Buffer patrimoniali: capital conservation buffer
2,5% attività di rischio costituito da common equity riserva in eccesso rispetto al requisito minimo utilizzabile per assorbire perdite nei periodi di tensioni finanziarie ed economiche se il livello del patrimonio di una banca si avvicina al requisito minimo, il conservation buffer impone un vincolo alle distribuzioni di utili rafforza l’obiettivo di una solida vigilanza e governance bancaria e affronta il problema dei comportamenti collettivi che hanno impedito ad alcune banche di ridurre le distribuzioni di bonus discrezionali con più alti dividendi anche in presenza di un deterioramento della situazione patrimoniale

74 da 0 a 2,5% delle attività di rischio
Buffer patrimoniali - buffer anticiclico di capitale (countercyclical buffer) da 0 a 2,5% delle attività di rischio (a discrezione delle AdV nazionali) costituito da common equity o altri strumenti di capitale capaci di assorbire pienamente le perdite Scopo: conseguire il più ampio obiettivo macroprudenziale di proteggere il settore bancario da fasi di eccessiva espansione del credito totale. Per un dato paese il meccanismo del buffer entra in funzione solo in condizioni di eccessiva espansione creditizia che si traduca in un’accumulazione di rischio a livello di sistema. Il buffer anticiclico, quando operante, funzionerebbe come un’estensione del capital conservation buffer.

75 Misure anticicliche: accantonamenti
Per far fronte a specifiche preoccupazioni in merito alla prociclicità, i principi raccomandano di effettuare rettifiche di valore al fine di evitare errori nella rilevazione a conto economico sia iniziale che successiva in situazioni caratterizzate da notevoli incertezze di valutazione gli accantonamenti per perdite su crediti dovrebbero essere consistenti e basati su metodologie solide che riflettano le perdite attese di una banca a fronte del portafoglio prestiti in essere su tutto l’arco della sua vita residua Il Comitato ha elaborato una proposta concreta per rendere operativa la metodologia di accantonamento basata sulle perdite attese inviata allo IASB

76 AUMENTO DEL LIVELLO DI CAPITALE DI QUALITA’ ELEVATA
CALIBRAZIONE SCHEMA PATRIMONIALE REQUISITI PATRIMONIALI E BUFFER (IN PERCENTUALE ATTIVITA' DI RISCHIO) COMMON EQUITY (al netto delle deduzioni) PATRIMONIO DI BASE (TIER 1) PATRIMONIO TOTALE MINIMO 4,5 6 8 CAPITAL CONSERVATION BUFFER 2,5 MINIMO + CAPITAL CONSERVATION BUFFER 7 8,5 10,5 BUFFER ANTICICLICO 0-2,5

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78 3. Rafforzamento requisiti patrimoniali per le esposizioni nel trading book (rischi di mercato)
inasprimento requisiti patrimoniali minimi per le cartolarizzazioni elevate le ponderazioni di rischio sulle esposizioni connesse a operazioni di ricartolarizzazione (CDO di ABS) per riflettere meglio il rischio insito in questi prodotti innalzati i requisiti patrimoniali per esposizioni verso veicoli fuori bilancio è richiesto che le banche eseguano analisi creditizie più rigorose delle posizioni in cartolarizzazioni con rating esterni requisito per il VaR in condizioni di stress incremental risk charge (IRC) per i rischi di migrazione e di insolvenza innalzamento dei requisiti per i prodotti creditizi strutturati Considerazione del rischio di liquidità Con il nuovo schema applicato al trading book le banche dovranno mediamente detenere capitale aggiuntivo in misura da 3 a 4 volte superiore al precedente requisito, portando gli standard prudenziali più in linea con i rischi connessi ai portafogli di negoziazione delle banche. introdotto dalla fine del 2011

79 Rafforzamento requisiti patrimoniali per il rischio di controparte
Il deterioramento della qualità creditizia delle controparti è stato parimenti un’importante causa di perdite su crediti innalzamento dei requisiti prudenziali per il rischio di controparte e miglioramento della gestione di tale rischio impiego di input in condizioni di stress per determinare il requisito a fronte del rischio di insolvenza della controparte nuovi standard patrimoniali per proteggere le banche contro il rischio di degrado del merito di credito di una controparte

80 4. Contenimento della leva finanziaria indice di leva finanziaria non basato sul rischio (non-risk-based leverage ratio) indice di leva minimo tier 1 del 3% dal 2013 Alla vigilia della crisi molte banche segnalavano per la componente patrimoniale tier 1 robusti coefficienti ponderati per il rischio, mentre accumulavano nello stesso tempo elevati rapporti di indebitamento in bilancio e fuori bilancio L’utilizzo di questo indice supplementare contribuirà a frenare la crescita eccessiva del grado di leva nel sistema. Servirà anche da presidio aggiuntivo contro i tentativi di “aggirare” i requisiti basati sul rischio e concorrerà a limitare il rischio di modello Il leverage ratio comprenderà le posizioni in bilancio e fuori bilancio e quelle in derivati. Il trattamento dei derivati sarà armonizzato tra i vari regimi contabili utilizzando la definizione regolamentare di compensazione (netting)

81 5. Standard di liquidità qualitativi e quantitativi
Necessità di definire strategie e processi per la gestione del rischio di liquidità e, in particolare, per la sorveglianza della posizione finanziaria netta della banca obbligo per le banche effettuare prove di stress e di dotarsi di piani di emergenza (contingency funding plan) Ruolo degli organi aziendali Il sistema dei controlli interni sul rischio di liquidità Standard di liquidità quantitativi rafforzare la capacità di tenuta delle banche di fronte a potenziali turbative a breve nell’accesso al finanziamento e per gestire squilibri di liquidità strutturali di più lungo periodo nei loro bilanci

82 Regola di breve termine (Liquidity Coverage ratio)
Buffer di attività liquide __________________________ > 100% Flussi netti di cassa + stress 30 gg. Il Liquidity Coverage Ratio è finalizzato alla copertura degli eventuali squilibri di breve periodo, attraverso la comparazione dei flussi di cassa attesi su un orizzonte temporale di 30 giorni, calcolati tenendo conto di uno scenario di stress predefinito, con un buffer di attività liquide a disposizione della banca. Il rapporto rappresenta una misura della capacita delle singole banche di “sopravvivere” in condizioni di stress acuto in un breve arco di tempo. Lo scenario di stress ipotizzato simula una crisi di mercato cui si aggiungono difficolta di tipo idiosincratico e prevede, tra l’altro, un significativo downgrading del rating della banca (tre notch), un parziale deflusso di depositi “retail” (almeno il 5% verso clientela retail e 10% verso imprese corporate), la “chiusura” del mercato interbancario, un incremento degli haircut nel funding secured e un incremento dei margini richiesti sulle esposizioni in derivati.

83 Attività liquide (anche in una situazione di stress e idealmente stanziabili)
Primo livello attività devono essere a disposizione del tesoriere della banca, non impegnate e liberamente disponibili per le entità del gruppo cassa, riserve presso la Banca Centrale, titoli di Stato Secondo livello soglia del 40% dello stock di liquidità. Includere (con un haircut del 15%) attività di governi ed ESP che rientrino nella ponderazione per il rischio del 20% in base al metodo standardizzato per il rischio di credito del Basilea 2 obbligazioni di imprese non finanziarie di elevata qualità e covered bond non emesse dalla banca stessa (ad esempio con rating AA– o superiore), sempre con un haircut del 15%. Utilizzare sia i rating sia criteri aggiuntivi come descritto nella proposta di dicembre (differenziali denaro-lettera, volatilità dei corsi, ecc.) per determinare l’ammissibilità. No ABS e crediti

84 Regola di lungo termine Net Stable Funding Ratio
Componenti stabili del funding _________________________ > 100% Componenti illiquide dell’attivo mira a far fronte agli eventuali squilibri strutturali nella composizione di passività e attività di bilancio lungo un orizzonte temporale di un anno si basa sul confronto tra il totale delle fonti di provvista con scadenza residua oltre l’anno e della quota ritenuta “stabile” dei depositi a vista, da un lato, con le componenti meno liquide dell’attivo, dall’altro L’introduzione del Net Stable Funding Ratio deriva dall’esigenza di garantire una struttura equilibrata tra poste attive e passive di bilancio fino all’orizzonte temporale annuale evitando il cd. “effetto precipizio” dopo il mese che si sarebbe venuto a creare mantenendo solo la regola di breve termine

85 Net Stable Funding - componenti
Principali componenti stabili del funding: Tier 1 e tier 2 capital componente stabile della raccolta a vista Depositi con scadenza > 1 anno La raccolta interbancaria con scadenza entro l‘anno non viene considerata una fonte stabile. Le componenti illiquide dell’attivo. Le componenti illiquide dell‘attivo approssimano le necessita´ di funding stabile. Esse vengono calcolate applicando dei coefficienti di ponderazione ad alcune poste patrimoniali dell‘attivo, quali ad esempio: Azioni e obbligazioni; Prestiti (entro l´anno, oltre l´anno) Immobili e partecipazioni Fuori bilancio La calibrazione delle componenti non è ancora definitiva

86 6. Gestione e supervisione del rischio
Processo di controllo prudenziale del secondo pilastro: governo societario e la gestione dei rischi a livello di impresa (adeguato coinvolgimento del senior management) rilevazione del rischio collegato alle esposizioni fuori bilancio e alle operazioni di cartolarizzazione gestione delle concentrazioni di rischio incentivi per una migliore gestione nel lungo periodo dei rischi e dei rendimenti da parte delle banche prassi di remunerazione corrette (allineare gli schemi retributivi al rischio e alla performance) principi per la corretta governance, elaborazione e attuazione di programmi di stress testing

87 7. Disciplina di mercato La crisi ha messo in luce le lacune e le incoerenze nell’informativa fornita da numerose banche in materia di esposizione al rischio e di componenti del patrimonio di vigilanza Migliorare le informazioni su: esposizioni vs cartolarizzazioni e la sponsorizzazione di veicoli fuori bilancio componenti del patrimonio e raccordo con il bilancio pubblicato remunerazioni Le banche dovranno conformarsi entro fine 2011 L’omogeneità negli obblighi di informativa al pubblico dovrebbe contribuire a una maggiore convergenza delle prassi e favorire al tempo stesso condizioni di parità concorrenziale nel settore bancario, nonché consentire agli operatori di effettuare un’adeguata valutazione delle prassi di remunerazione delle banche, senza creare oneri eccessivi o imporre la divulgazione di informazioni sensibili o riservate

88 Programmi di lavoro futuro
riesame sostanziale del portafoglio di negoziazione Valutazione opportunità di mantenere o meno la distinzione tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione, le tipologie di definizione delle attività di trading e il modo in cui i rischi del trading book (e se possibile il rischio di mercato più in generale) debbano trovare copertura nel patrimonio di vigilanza utilizzo e impatto di rating esterni ampliamento perimetro regolamentazione revisione della disciplina dei derivati OTC risposte politiche alla problematica delle SIFI e rafforzamento dei regimi di risoluzione delle relativi crisi trattamento dei grandi fidi revisione dei Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria al fine di recepire gli insegnamenti della crisi applicazione degli standard e più stretta collaborazione tra le autorità di vigilanza bancaria tramite collegi di supervisori

89 Ampliamento perimetro regolamentazione - agenzie di rating
Linee d’azione UE, FSB, Comitato Basilea: è opportuno che siano sottoposte ad obblighi di registrazione e sorveglianza allo scopo di verificare il rispetto dei codici di condotta internazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei conflitti di interesse rafforzare i criteri in base ai quali le agenzie di rating sono riconosciute, assicurandone l’indipendenza requisiti di trasparenza e governo societario Non fare esclusivo affidamento sulle valutazioni delle agenzie di rating Criteri per il riconoscimento: Oggettività, Indipendenza, Accesso/Trasparenza, Disclosure, Risorse, Credibilità le Autorità nazionali sono responsabili, on a continous basis, di verificare il rispetto da pare delle ECAI dei criteri di riconoscimento

90 Ampliamento perimetro regolamentazione - Hedge funds
Aree di intervento: Regole uniformi su organizzazione interna, gestione e misurazione dei rischi Aumento della cooperazione internazionale di vigilanza fondi speculativi che operano a livello transfrontaliero Requisiti di capitale minimo Riduzione della leva finanziaria per ridurre la prociclicità

91 Agenda Le ragioni della regolamentazione delle banche
Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro regolamentare internazionale e comunitario Gli accordi di Basilea Basilea 1 Basilea 2 La crisi finanziaria Verso “Basilea 3” La regolamentazione delle banche a rilevanza sistemica Impatto sul sistema

92 Banche a rilevanza sistemica. Quale regolamentazione ?
Alla base della tutela della stabilità del sistema finanziario da parte delle autorità di vigilanza è la convinzione che il fallimento di singole istituzioni, specie se grandi, possa minare la stabilità dell’intero sistema La crisi ha acuito tale convinzione Fallimenti di grandi operatori  salvataggi e interventi pubblici senza precedenti MORAL HAZARD le banche si sentono protette dal rischio di fallimento, assumono nuovi rischi e, per di più, realizzano profitti elevati

93 Rischio sistemico e interconnessione
l’eccessiva interconnessione tra banche sistemicamente rilevanti ha contribuito alla trasmissione degli shock al sistema finanziario e all’economia Stretto raccordo tra Comitato di Basilea e Financial Stability Board FSB Recommendations Reducing the moral hazard posed by Systemically Important Financial Institutions (SIFI)

94 SIFI – linee guida di riforma
Requisiti aggiuntivi di capitale e di liquidità Contingent capital per soddisfare eventuali requisiti supplementari impiegabile in situazioni in cui non possa essere assicurata la continuità operativa (“gone concern”) Maggiori restrizioni sui grandi fidi Vigilanza rafforzata (recovery and resolution plans) Adeguato sistema di gestione e risoluzione delle crisi

95 Contingent capital Titoli di debito che si convertono in azioni al verificarsi di un evento specifico predefinito conversione, a discrezione dell’autorità competente, qualora la banca sia giudicata non più in grado di preservare la propria integrità finanziaria o qualora sia stata oggetto di una ricapitalizzazione da parte del settore pubblico Gli strumenti di contingent capital hanno ricevuto una crescente attenzione come mezzo per rafforzare la disciplina di mercato e consentire alle banche forme di raccolta di capitale a costi inferiori rispetto al common equity È ipotizzabile l’utilizzo non solo per aumentare la stabilità delle SIFI ma anche a copertura dei buffer patrimoniali anticiclici: nel corso delle fasi positive del ciclo economico, alle banche sarebbe concesso di emettere countercyclical contingent capital (CCC) per creare un buffer; nelle fasi di recessione, gli strumenti emessi sarebbero convertiti in titoli azionari, fornendo all'intermediario le risorse necessarie per affrontare la fase di difficoltà: il CCC sarebbe convertito in azioni quando allo stesso tempo: il sistema finanziario attraversa una fase di stress il singolo intermediario mostra segni di debolezza

96 Recovery and resolution planning
“Living wills” Recovery and resolution planning Le SIFI dovrebbero avere piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, senza l’intervento dello Stato, redatti nell’ordinaria operatività Le ADV dovrebbero avere la facoltà di richiedere a un SIFI di apportare modifiche alla sua struttura giuridica e alle prassi operative per facilitare l'attuazione dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi La presenza di una SIFI in altri paesi dovrebbe essere autorizzata anche alla luce dei regimi applicabili e degli accordi di cooperazione esistenti per l’ordinata risoluzione di una crisi: responsabilità locale, ma coordinamento con le AdV competenti sulla casa madre (o capogruppo) Quando una SIFI ha più soggetti giuridici importanti, si devono mantenere separate informazioni su ogni componente; ridurre al minimo eventuali garanzie intra-gruppo; assicurarsi che i contratti di servizio intra-gruppo siano adeguatamente documentati e non consentano l’interruzione del servizio in caso di crisi

97 SIFI – linee guida di riforma
Misure per l’ordinata liquidazione di una banca internazionale (fattore cruciale per far fronte al rischio sistemico e al problema degli istituti “too big to fail”) Eventuale partecipazione (obbligo) dei creditori ad assumersi un rischio maggiore in caso di fallimento di una SIFI (bail-in debt) Tutti gli stati devono avviare le riforme giuridiche necessarie per garantire la risoluzione delle crisi di qualsiasi istituzione finanziaria senza intervento dello Stato Le AdV dovrebbero essere obbligate a cercare la cooperazione con le AdV straniere al fine della risoluzione delle crisi (Effective cross-border coordination mechanisms) Ogni paese dovrebbe avere una autorità responsabile della risoluzione delle crisi delle istituzioni finanziarie con poteri adeguati

98 Agenda Le ragioni della regolamentazione delle banche
Le regole di vigilanza nell’ambito del quadro regolamentare internazionale e comunitario Gli accordi di Basilea Basilea 1 Basilea 2 La crisi finanziaria Verso “Basilea 3” La regolamentazione delle banche a rilevanza sistemica Impatto sul sistema

99 Regime Transitorio risultati preliminari QIS 2010:
le grandi banche necessitano, a livello aggregato, di un ingente apporto di patrimonio addizionale per poter soddisfare i nuovi requisiti la maggior parte delle banche di dimensioni minori, particolarmente importanti per il finanziamento delle piccole e medie imprese, soddisfa già tali standard più elevati applicazione graduale dei nuovi standard Ciò contribuirà ad assicurare che il settore bancario sia in grado di rispettare coefficienti patrimoniali più elevati attraverso ragionevoli politiche di accantonamento degli utili e di aumenti di capitale, sostenendo in pari tempo il credito all’economia

100 Regime Transitorio – I tempi
coefficienti patrimoniali: dal 1° gen aumenteranno ogni anno, fino a raggiungere il livello definitivo alla fine del 2018: dal 1° gen il requisito minimo per il common equity sarà innalzato dal 2% al 3,5%; il requisito minimo per il patrimonio di base (tier 1) dal 4 al 4,5%. Il 1° gen le banche dovranno soddisfare un requisito del 4% per il common equity e del 5,5% per il tier 1. Il 1° gen i requisiti minimi saranno elevati al 4,5% per il common equity e al 6% per il tier 1 Il capital conservation buffer partirà dal 0,625% delle attività ponderate per il rischio al 1° gen e aumenterà di ulteriori 0,625 punti per anno percentuali fino a raggiungere il 2,5% il 1° gen. 2019 Gli strumenti di capitale che non soddisfano i criteri per la computabilità nel common-equity tier 1 saranno esclusi a partire dal 1° gen. 2013 gli aggiustamenti prudenziali saranno dedotti dal common equity per il 20% del loro valore dal 1° gen. 2014, per il 40% dal 1° gen. 2015, per il 60% dal 1° gen. 2016, per l’80% dal 1° gen e per il 100% dal 1° gen. 2018 indice di leva finanziaria: monitoraggio dal 1° gen. 2011; sperimentazione dal 1° gen al 1° gen. 2017; informativa al pubblico dal 1° gen requisito minimo di primo pilastro dal 1° gen. 2018 nuovo standard globale di liquidità LCR dal 1° gen. 2015 NSFR dal 1° gen. 2018

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103 Studio d’impatto macroeconomico
requisiti patrimoniali (introdotti in 4 anni): il livello del PIL si ridurrebbe di circa lo 0,19% per ciascun punto percentuale di aumento del coefficiente patrimoniale della banca il tasso di crescita annuo diminuirebbe in media di appena 0,04 p.p. in un periodo di 4 anni e mezzo standard di liquidità: solo modesti effetti transitori i benefici sono immediati e derivano dalla minore probabilità che si verifichino crisi finanziarie e perdite di PIL associate a tali crisi. I vantaggi in termini di PIL superano ampiamente i potenziali costi per tutta una serie di aumenti dei requisiti patrimoniali e di liquidità per ogni p.p. di riduzione della probabilità annua di una crisi finanziaria si ottiene un beneficio annuo atteso tra lo 0,2 e lo 0,6% del PIL

104 L’impatto sulle banche Audizione del Vice Direttore Generale G
L’impatto sulle banche Audizione del Vice Direttore Generale G.Carosio al Senato I risultati del QIS 2010 mostrano un impatto rilevante sulle banche dei principali paesi: il capitale dovrà crescere e strumenti di qualità inferiore dovranno essere sostituiti con strumenti patrimoniali più robusti e, dunque, più costosi Le banche italiane mostrano livelli medi di patrimonializzazione che, sebbene in aumento, sono meno elevati nel confronto internazionale Tuttavia, il basso grado di leva finanziaria e la prevalenza di un modello di business tradizionale rendono l’allineamento ai nuovi requisiti meno oneroso che per altri sistemi bancari L’impatto più significativo verrà dalla deduzione delle partecipazioni in società di assicurazione e delle attività per imposte anticipate Secondo calcoli preliminari, che tengono conto anche di stime della futura capacità di reddito, le banche italiane saranno in grado di muovere verso livelli di patrimonio più elevati con gradualità, continuando ad assicurare il necessario sostegno alle imprese È necessario continuare a rafforzare le scorte di attività prontamente liquidabili. La gestione della liquidità risentirà anche della necessità di rifinanziamento delle passività in scadenza, in una fase in cui sarà rilevante il ricorso al mercato da parte di emittenti sovrani e privati

105 L’impatto sulle banche Audizione del Vice Direttore Generale G
L’impatto sulle banche Audizione del Vice Direttore Generale G.Carosio al Senato le imprese che fanno maggiore affidamento sul credito bancario potrebbero subire maggiormente le conseguenze di un irrigidimento delle politiche di offerta ed in particolare le imprese di minore dimensione, potenzialmente più esposte a eventuali inasprimenti nelle condizioni di offerta del credito in quanto, per la sostanziale assenza di canali di finanziamento alternativi al credito, dipendono dal credito bancario le PMI sono finanziate in minor misura dai principali gruppi bancari, che subiranno il maggiore impatto della riforma, e maggiormente da banche di minori dimensioni le banche italiane di medie e piccole dimensioni hanno già oggi livelli di patrimonio superiori mediamente a quelli richiesti dalle nuove regole. Questi intermediari hanno saputo assicurare anche durante la crisi un sostenuto flusso di credito all’economia. È’ verosimile che le piccole imprese potranno continuare a beneficiare del dinamismo di queste banche nuovo impianto regolamentare conferma integralmente i meccanismi previsti da Basilea 2 per contenere l’assorbimento patrimoniale dei prestiti alle PMI la gradualità con cui le nuove norme entreranno in vigore potrà consentire un adeguamento progressivo per le banche e per le imprese


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