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PubblicatoFulvia Baldini Modificato 10 anni fa
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Matteo Barbero Le novità in materia di bilancio e Patto di stabilità interno (Relazione aggiornata alla L. 64/2013)
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Termine per l’approvazione del bilancio
30 giugno 2013 30 settembre 2013 Se approvato dopo il 1 settembre, la deliberazione consiliare sugli equilibri diviene facoltativa
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Aliquote e tariffe Art. 1 legge n. 296/2006
“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. “ Art. 193 Tuel, dopo art. 1, comma 444, legge. n. 228/2012 “… Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 (30 settembre).”
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Aliquote Imu Art. 13, comma 13-bis, D.L.. n. 201/2011 sostituito da art. 10, comma 4, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 Dal 2013, le delibere per aliquote Imu, nonché i regolamenti dell’imposta, devono essere inviati esclusivamente per via telematica al portale per il federalismo fiscale, ed acquisiscono efficacia con la pubblicazione sul sito del Mef. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati sul sito entro il 16 maggio, dopo che il Comune ha effettuato l’invio entro il 9 maggio. In difetto, il contribuente paga il 50% dell’Imu calcolata in base ad aliquote e detrazioni dell’anno precedente. Il versamento della 2^ rata a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati sul sito entro il 16 novembre, dopo che il Comune ha effettuato l’invio entro il 9 novembre. In difetto il contribuente paga il saldo dell’Imu calcolata in base ad aliquote e detrazioni pubblicate entro il 16 maggio, o, in assenza, quelle dell’anno precedente.
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Aliquote Imu Art. 13, comma 13-bis, D.L.. n. 201/2011 dopo le modifiche inserite dalla L. 64/2013 (quindi disciplina vigente) Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio al Mef entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
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Aliquote Imu La circolare n. 2/DF/2013 ha chiarito che:
si può pagare l’acconto applicando le aliquote pubblicate entro il 16 maggio fino all’entrata in vigore della L. 64/2013; a partire da quella data l’acconto dovrà essere calcolato con le aliquote 2012 (anche se inferiori); in generale, la somma da pagare è pari al 50% dell’Imu dovuta per il 2012, ma possono esservi delle eccezioni se vi sono stati cambiamenti relativi a presupposto e base imponibile; eventuali errori possono essere valutati alla luce dell’art. 10, comma 3, della L. 212/2000.
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Imu Il D.L. 54/2013 ha sospeso il pagamento dell’acconto relativamente a: abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o da altri enti di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali. La sospensione opera nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del Tares, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata è fissato al 16 settembre 2013.
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Imu La perdita di gettito è compensata mediante incremento mite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di un importo pari al 50%: del gettito relativo all'anno dell’Imu ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze; del gettito relativo all'anno dell‘Imu, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli altri immobili. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro l’11 giugno.
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Imu La L. 228/2012 ha soppresso la riserva di gettito a favore dello Stato di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011. Pertanto, dal 2013, tutto il gettito di tale imposta è di spettanza dei comuni, con la sola eccezione (prevista dalla successiva lett. f)) di quello prodotto dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Secondo il Mef, spetta allo Stato anche il gettito dei rurali accatastati in D, anche se le relativa aliquota è 0,2%, che i comuni NON possono più abbassare a 0,1%. Sugli altri immobili di categoria D, inoltre, in base a quanto previsto dalla lett. g), i comuni possono aumentare l’aliquota sino a 0,3 punti percentuali (ma non più prevedere riduzioni). In tal caso, il maggior gettito è di spettanza comunale. Anche in tal caso, i Comuni NON possono, invece, ridurre l'aliquota base. Tuttavia, l’acconto può essere pagato con le aliquote 2012, anche se inferiori (circolare n. 2/DF/2013) In base all’art. 10, comma 2-ter, del D.L. 35/2013, la riserva di gettito a favore dello Stato non si applica sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
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Imu E' disponibile sul Portale del Federalismo fiscale la distribuzione comunale contenente l’esito della verifica art. 9, comma 6-bis, D.L. n. 174/2012 e art. 1, comma 383, Legge 228/2012. Con la L. 64/2013 è stata prevista la restituzione del gettito dell’Imu 2012 relativo agli immobili di proprietà comunale. I comuni riceveranno un contributo complessivo di 330 milioni di euro per l’anno 2013 e di 270 milioni di euro per l’anno Tale contributo sarà ripartito con decreto del Ministero dell’interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. 64/2013,, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relativo agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. Tali entrate, tuttavia, dovranno essere escluse dal saldo relativo al Patto.
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Perequazione La L. 228/2012 ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio (Fsr) di cui all'art. 2 del D. Lgs. 23/2011. Al suo posto, al fine di garantire comunque una distribuzione territorialmente equa delle risorse (e quindi per finalità perequative), è stata prevista l’istituzione di un fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell'Imu di spettanza dei comuni ed integrato da risorse di provenienza statale. Il funzionamento operativo del fondo è rimesso ad un Dpcm che avrebbe dovuto essere emanato, previo accordo in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il prossimo 30 aprile per l'anno 2013 ed entro il prossimo 31 dicembre 2013 per l'anno In caso di mancato accordo, il provvedimento è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.
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Il nuovo fondo Il Dpcm dovrà definire la consistenza, nonché i criteri di formazione e di riparto, del fondo, quantificando la quota di Imu comunale da versare.. Il riparto dovrà tenere conto (nel 2013 solo dei parametri in grassetto): 1) del maggiore o minore gettito derivante dalle modifiche apportate alla disciplina dell’Imu; 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 3) della dimensione demografica e territoriale; 4) della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota base di spettanza comunale; 5) della diversa incidenza delle risorse di cui ai soppressi fondo sperimentale di riequilibrio e trasferimenti erariali sulle risorse complessive per l'anno 2012; 6) delle riduzioni di cui all’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012; 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia che dovrebbe operare a livello di singolo ente.
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Stima del nuovo fondo 1) In primo luogo, occorre calcolare la minore entrata derivante dall’azzeramento del Fsr, al netto dei tagli previsti dall’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012 (pari, complessivamente, a milioni di euro). Il riparto di questi ultimi avverrà in proporzione (stimabile all’incirca al 11%) alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio desunte dal SIOPE, con una clausola di salvaguardia per cui il taglio per abitante non può essere superiore al 250% della media pro-capite per classe demografica. Non appare, quindi, corretto effettuare proiezioni a partire dai tagli 2012, che sono stati ripartiti applicando una diversa metodologia. La media dei pagamenti Siope è pari ad euro ,00.
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Stima del nuovo fondo 2) In secondo luogo, occorre calcolare la minore entrata derivante dall’attribuzione allo Stato del gettito Imu relativo agli immobili accatastati in categorie D, considerando l’aliquota base (0,2 per cento per quelli rurali, 0,76 per cento per gli altri). 3) Occorre poi calcolare il gettito Imu che nel 2012 era di pertinenza dello Stato e che da quest’anno passa ai comuni. Si tratta del 50 per cento del gettito calcolato ad aliquota base sugli immobili non adibiti ad abitazione principale diversi da quelli accatastati in categoria D. Rispetto a questi ultimi, occorre considerare a parte i fabbricati rurali strumentali accatastati in D10, il cui gettito nel 2012 è andato interamente ai comuni, mentre nel 2013 andrà interamente allo Stato. 4) Infine, si procede alla somma algebrica degli importi di cui ai precedenti punti (1), 2) e 3). I primi due addendi vanno assunti col segno -, il terzo col segno +.
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Stima del nuovo fondo In pratica: - (1) – (2) + (3).
Se il risultato è negativo, il comune dovrebbe risultare beneficiario del fsc per l’importo indicato. Se, viceversa, il risultato è positivo, il comune dovrà contribuire ad alimentare il fsc con una quota del gettito Imu. Nel secondo caso, pare opportuno prevedere a bilancio una voce di spesa ad hoc. L’importo delle spettanze non deve essere più ridotto per compensare il maggior gettito della maggiorazione Tares sui servizi indivisibili, che l’art. 10, comma 2, lett. c), del D.L. 35/2013 ha devoluto direttamente allo Stato
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(senza taglio 500 mln da S.R.) Quota “taglio” Spending Review 2013
Stima del nuovo fondo … se negativo : FSR 2012, (senza taglio 500 mln da S.R.) - = Accesso al Fondo solidarietà 2013 - Quota “taglio” Spending Review 2013 0,38% fabbricati D 2012 aliquota base - … se positivo : = 0.38% altri immobili non D 2012 + Rimborso al Fondo solidarietà 2013
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Equilibrio parte corrente
La L. 228/2012 ha abrogato le disposizioni che consentivano di utilizzare il plusvalore delle alienazioni patrimoniali per finanziare le spese correnti aventi carattere non permanente e per rimborsare la quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui. I proventi da alienazioni patrimoniali possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, ovvero, in sede di equilibri, alla riduzione degli squilibri di parte capitale (e non più quelli di parte corrente). La L. 64/2013 ha prorogato al 2014 l’art. 2, comma 8, della L. 244/2007, che consente di utilizzare le entrate da rilascio di permessi di costruire (oneri di urbanizzazione) per finanziare le spese correnti, nella misura del 50%, e, per un ulteriore 25%, per coprire le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio.
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Le misure per lo sblocco dei debiti
Il D.L. 35/2013 prevede due ordini di interventi: 1) una deroga al Patto 2013; 2) misure per incrementare la liquidità per gli enti con difficoltà di cassa. Si tratta di interventi una tantum, che quindi non modificano la disciplina a regime.
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Deroga al Patto Vale 5 miliardi di euro a valere sull’annualità 2013.
Riguarda le seguenti tipologie di pagamenti di parte capitale: 1) quelli relativi a debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; quelli per i quali alla medesima data (31 dicembre 2012) sia stata almeno emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento; dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del Tuel.
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Debiti certi, liquidi ed esigibili
Un debito certo è certo se non controverso nella sua esistenza (ad esempio per contestazioni, controversie giudiziali ecc.). Un debito è liquido quando il suo ammontare risulta precisamente determinato o facilmente determinabile. Un debito è esigibile quando non è sottoposto a condizioni o termini. Le tre condizioni devono essere verificate al 31 dicembre 2012
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Durc e Equitalia L’esigibilità di un debito non viene meno in caso di Durc negativo (vedi circolare Mef n. 35/2012) o di emersione di pendenze a seguito delle verifiche ex art. 48-bis. Tali fattori, tuttavia, vanno riverificati e considerati al momento del pagamento effettivo. Il Durc si considera regolare se era tale al momento della maturazione del debito.
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A che punto siamo Accordo in Conferenza Stato-città e autonomie locali del 9 maggio. Primo riparto relativo al 90% della disponibilità totale (4,5 miliardi): le richieste relative ai debiti non estinti sono state interamente accolte, quelle sui pagamenti già effettuati sono state accolte al 62%. Secondo riparto entro il 15 luglio relativo al 10% della disponibilità totale (0,5 miliardi), oltre agli eventuali resti del primo riparto. Richieste entro il 5 luglio (sul sito RGS è già presente il relativo modulo per le richieste ulteriori o per le rinunce, anche parziali. Possibilità, entro tale data, di rimodulare le richieste presentate entro il 30 aprile, sia in aumento che in riduzione. Priorità agli enti che non hanno partecipato al primo riparto in relazione ai debiti non estinti all’8 aprile. Gli spazi finanziari che si liberano sono utilizzati esclusivamente per il pagamento di spese in conto capitale.
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Sanzione È prevista una sanzione pecuniaria pari a due mensilità di stipendio a carico dei responsabili che, senza giustificato motivo, omettano di: richiedere gli spazi finanziari; pagare in misura inferiore al 90% degli spazi finanziari concessi La sanzione è irrogata dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti su segnalazione dei revisori. Il relativo importo è acquisito al bilancio dell’ente interessato.
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Misure per la liquidità
Aumento del tetto per le anticipazioni di tesoreria. Anticipazioni dalla Cassa Depositi e Prestiti con le seguenti caratteristiche. Sblocco pagamenti regionali.
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Aumento del tetto per le anticipazioni di tesoreria
Esso sale da 3/12 a 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente sui primi tre titoli di entrata del bilancio. La deroga vale solo per il 2013, entro il 30 settembre. Ciò significa che, entro tale data, l’anticipazione dovrà tornare entro i 3/12. È stata eliminata la norma che vincolava per una quota pari alla maggiore anticipazione le entrate da Imu.
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Anticipazioni dalla Cassa Depositi e Prestiti
A tal fine sono disponibili risorse complessive per 2 miliardi per ciascuno degli anni 2013 e 2014. È previsto un doppio riparto: una prima tranche, pari al 90% (1,8 miliardi) entro il 15 maggio, a fronte di richieste da presentare entro entro il 30 aprile; con la seconda tranche avrebbe dovuto essere distribuito, entro il 31 ottobre, il restante 10% (0,2 miliardi), ma le risorse sono state destinate a rimborsare ai comuni l’Imu 2012 da “autopagamento”. Pertanto, verranno ripartite solo le eventuali quote inoptate.
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Anticipazioni dalla Cassa Depositi e Prestiti
Possono presentare richiesta tutti gli enti locali di cui all’art. 2, comma 1, del Tuel, anche se non soggetti al Patto. Le richieste sono presentate, in deroga agli artt. 42, 203 e 204 del Tuel, mediante apposita modulistica sottoscritta congiuntamente dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario e trasmessa mediante pec o telefax, ovvero consegnata a mano (fa fede la data di ricevimento). A seguito dell’accoglimento della richiesta, occorre sottoscrivere un contratto-tipo, senza formalità notarili.
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Anticipazioni dalla Cassa Depositi e Prestiti
La caratteristiche del prestito sono: rimborso con piano di ammortamento a rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi, da corrispondere a partire dall’annualità successiva a quella dell’erogazione; durata massima di 30 anni; tasso di interesse pari al rendimento del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni (3,302% per il 2013); possibilità di rimborso anticipato a partire dalla scadenza del 31 maggio 2015; sulle modalità di contabilizzazione si veda la deliberazione della Corte conti, Sezione autonomie, n. 14/2013.
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Anticipazioni dalla Cassa Depositi e Prestiti
Gli enti beneficiari vanno incontro ai seguenti vincoli: devono procedere all’immediata estinzione dei debiti; devono alla Cassa trasmettere una certificazione analitica entro 45 (30) giorni dall’erogazione dell’anticipazione; devono portare il fondo svalutazione crediti al 50% per i 5 anni successivi a quello in cui l’anticipazione è stata concessa (ferma restando la possibilità di escludere dalla base do calcolo quelli per i quali sia stata analiticamente certificata la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità); dopo l’estinzione dei debiti, le eventuali somme inutilizzate devono essere destinate all’estinzione anticipata dell’anticipazione.
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Sblocco dei pagamenti regionali
I commi 7 ed 8 dell’art. 1 escludono dal Patto della regione i pagamenti di parte corrente destinati a liquidare i corrispondenti residui attivi degli enti locali. I corrispondenti spazi finanziari liberati sono destinati prioritariamente a liquidare i residui di parte capitale degli enti locali. L’art. 2 del D.L. 35/2013 ha previsto la concessione alle regioni di anticipazioni di liquidità per consentire il pagamento di debiti al 31 dicembre 2012, di cui almeno 2/3 a favore degli enti locali (perché in presenza di residui passivi contro residui attivi). Per il Piemonte la misura vale 1,2 miliardi di euro nel biennio. Intorno alla fine di giugno dovrebbe essere pagato tutto il liquidato al 31 dicembre 2012 (parte corrente più conto capitale), compresi i residui passivi perenti. Il piano dei pagamenti dovrà essere concertato con Anci e Upi regionali.
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Obblighi Entro il 30 giugno: comunicazione (anche mediante posta elettronica certificata) l’importo e la data di pagamento. Entro il 5 luglio: pubblicazione sul sito internet dell’elenco completo, per ordine cronologico, dei debiti per i quali è stata fatta la comunicazione di cui sopra. Dal 1 giugno al 15 settembre inserimento sulla piattaforma telematica per la certificazione dei crediti dei debiti ancora non estinti. Tale inserimento equivale a certificazione dei crediti che si intende rilasciata senza indicazione della data di pagamento, salvo che nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del Patto.
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Il Patto di stabilità interno
Fino al 2012 Regioni Province Comuni con più di abitanti Dal 2013 Regioni Province Comuni con più di abitanti Aziende speciali e istituzioni (tranne quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie Dal 2014 Oltre a quelli già in precedenza citati, Unioni di comuni “speciali”
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Il Patto per i comuni Principali riferimenti normativi
Art. 1, commi, 87 e seguenti, della L. 220/2010 Artt della L. 183/2011, come modificata dalla L. 228/2012 Circolare della Rgs n. 5/2013
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Il calcolo degli obiettivi
Art. 32, comma 4, della L. 183/2011 I comuni devono conseguire annualmente un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui all’art. 14, comma 3, del D.L. 78/2010
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Il calcolo degli obiettivi
Art. 32, comma 2, della L. 183/2011 I comuni applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni (impegni), così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le seguenti percentuali massime: per le province 19,8%; per i comuni con popolazione superiore a abitanti 15,8%; per i comuni con popolazione compresa tra e abitanti, 13% per l’anno 2013 e 15,8% dal 2014.
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Gli enti virtuosi Art. 20, comma 2, del D.L. 98/2011
Ha previsto l’individuazione di 4 “classi” di virtuosità in cui collocare regioni ed enti locali. I primi della classe vedranno azzerato il rispettivo concorso alla manovra ed i tagli previsti dalla manovra estiva 2010. La L. 183/2011 ha ridotto a 2 le classi e a 4 (da 9) i parametri per i comuni applicabili nel 2012.
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Parametri di virtuosità
Rispetto del Patto 2010. Capacità di riscossione, espressa dal rapporto fra entrate correnti (Tit. I + Tit. III) riscosse in conto competenza e in conto residui ed entrate correnti (Tit. I + Tit. III) accertate più i residui al 1/1/2009 riferiti ad anni precedenti (ponderazione 0,25). Autonomia finanziaria, misurata dal rapporto fra entrate proprie (Tit.I + Tit. III) accertate ed entrate correnti (Tit. I + Tit. II + Tit. III) accertate (ponderazione 0,25). Equilibrio di parte corrente, valutato in base al rapporto fra entrate correnti (Tit. I + Tit. II + Tit. III) accertate e spese correnti (Tit. I + Tit. III) impegnate, al netto del rimborso anticipato dei prestiti e delle anticipazioni di cassa (ponderazione 0,5). Al fine di tenere conto della realtà socio-economica, tutti i parametri saranno corretti con altri due indicatori: il valore delle rendite catastali ed il numero di occupati
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Gli enti virtuosi Art. 32, comma 5, della L. 183/2011
Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del D.L. 98/2011 risultano collocati nella classe più virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista (…) pari a zero.
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L’impatto dei tagli L’art. 14, comma 2, del D.L. 78/2010 ha previsto tagli complessivi per milioni di euro per l'anno 2011 e milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 a carico dei comuni con più di abitanti. Nuovi tagli sono previsti dal D.L. 201/2011 e dal D.L. 95/2012, ma non possono essere sottratti agli obiettivi del Patto.
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Quindi… Obiettivo di Patto =
Media degli impegni di spesa corrente X Coefficiente % – Taglio (solo per i comuni > 5000) È sempre un numero positivo = avanzo)!
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Le voci escluse Entrate derivanti dalla riscossione di crediti e spese derivanti dalla concessione di crediti. Risorse provenienti dallo Stato e relative spese di parte corrente e in conto capitale per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza ovvero legate ai c.d. grandi eventi. I comuni che beneficiano dell'esclusione a presentare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale. Risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali o regionali. Risorse trasferite dall'ISTAT e relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti. Deroghe ad comunem (L’Aquila, Parma). Spese per i beni oggetto del c.d. federalismo demaniale. Spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto ministeriale (solo per il ). Spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi.
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Le voci escluse Problemi possono porsi in caso di “disallineamento” temporale fra entrate e spese escluse. Alcuni esempi (pratici): un ente ha anticipato negli anni scorsi spese per calamità naturali e deve ricevere il rimborso. L’entrata 2013 vale ai fini Patto? No, se le spese erano da escludere, si nel caso contrario; un ente ha ricevuto un contributo negli anni passati per calamità naturali e nel 2013 deve completare l’intervento. La spesa 2013 si può escludere? Si, se è finanziata con risorse statali, no negli altri casi; un ente ha ricevuto negli anni passati dalla Regione contributi a valere sul Fesr e nel 2013 deve completare l’intervento. La spesa 2013 si può escludere? Si, limitatamente alla quota Ue (39,57%); un ente deve ricevere dalla Regione contributi a valere sul Fesr per interventi già realizzati. L’entrata 2013 vale ai fini Patto? No, limitatamente alla quota Ue (39,57%).
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Adempimenti a carico dei comuni
Prospetto allegato al bilancio di previsione. Monitoraggio periodico Certificazione dei risultati
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Prospetto da allegare al bilancio
Il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito, anche su base pluriennale, il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto.
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Monitoraggio I comuni trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto nel sito web « le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al Patto.
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Certificazione Ciascuno comune è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto del Mef di cui sopra. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto, con sanzioni attenuate nel caso in cui esso sia comunque stato rispettato.
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Adempimenti a carico dei comuni
Prospetto dimostrativo Insieme al bilancio di previsione Monitoraggio Semestrale, di solito con scadenze ottobre e febbraio dell’anno successivo Certificazione Entro il 31 marzo dell’anno successivo
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Sanzioni Taglio delle spettanze (fondo di solidarietà comunale) in misura pari allo sforamento. In capo di incapienza obbligo di versare la differenza al bilancio dello Stato. La sanzione di cui sopra non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti UE rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente). Tetto agli impegni di spesa corrente (che non possono superare l’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio). Divieto di indebitamento. Blocco totale delle assunzioni. Riduzione delle indennità degli amministratori (-30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010).
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Sanzioni I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del Patto sono nulli. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e al responsabile del servizio economico-finanziario una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
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Incentivi È consentita, nell’anno successivo, la riduzione degli obiettivi commisurata agli effetti finanziari delle sanzioni sul fondo sperimentale di riequilibrio o sul fondo perequativo.
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Il Patto regionale La L. 228/2012 ha riproposto anche per il 2013 il Patto regionale verticale incentivato, già introdotto per il 2012 dall’art. 16 del decreto-legge 95/2012. Per il Piemonte, dopo le modifiche apportare dalla Conferenza Stato-regioni del 7 febbraio 2013, la misura vale complessivamente euro milioni di euro in termini di incentivo in conto riduzione del debito, che in termini di Patto diventano euro ( euro a favore dei comuni e euro a favore delle province). Il riparto è stato definito il 28 maggio in proporzione ai residui passivi abbattuti delle quote assegnate dal D.L. 35/2013.
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Il Patto regionale Un secondo riparto sarà definito entro il 30 giugno se verrà confermata la dotazione finanziaria aggiuntiva prevista dalla L. 64/2013, che per il Piemonte vale circa 38 milioni aggiuntivi, di cui 29 circa a favore dei comuni e 9 a favore delle province. Una quota pari al 50% della quota riservata ai comuni (comprensiva della prima tranche) dovrà essere riservata a quelli fra e abitanti. Gli spazi finanziari acquisiti (a differenza di quelli concessi dal D.L. 35/2013) comportano una riduzione dell’obiettivo e possono essere destinati anche a pagamenti di competenza. Sono confermate le scadenze per il Patto regionale verticale non incentivato e per quello regionale orizzontale, mentre per il 2013 non si applica quello orizzontale nazionale.
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Il Patto regionale Gli enti che non hanno presentato richiesta possono farlo entro il 10 giugno 2013 con le modalità già comunicate (PEC) Entro lo stesso termine del 10 giugno 2013, gli enti beneficiari del primo riparto possono comunicare di non necessitare di ulteriori quote ovvero l’entità degli spazi finanziari che intendono restituire. A tal fine, è sufficiente una nota a firma del responsabile del servizio finanziario con l’indicazione della fattispecie che ricorre (cioè l’ente scrivente non necessità di ulteriori quote, ovvero intende restituire spazi finanziari pari a), da inviare all’indirizzo
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Patto regionale orizzontale Patto regionale verticale
L’aiuto regionale Patto regionale orizzontale Patto regionale verticale Compensazioni interne al comparto degli Enti locali di ciascuna Regione Compensazioni fra ciascuna Regione e gli Enti locali del proprio territorio Entro il 30 ottobre sulla base di linee-guida statali e di criteri definiti di concerto fra Regione ed Enti locali Entro il 30 ottobre sulla base di criteri definiti di concerto fra Regione ed Enti locali
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Patto e gestione associata delle funzioni
Le unioni “classiche” (art. 32 Tuel) NON sono soggette al Patto. Le convenzioni, non essendo soggetti giuridici, NON sono soggette. All’interno di ciascuna forma associativa possiamo avere comuni soggetti (> 1000 abitanti) e comuni non soggetti (< 1000 abitanti)
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Le conseguenze del Patto
I flussi fra i Comuni soggetti e le forme associative sono “intercettati” dal Patto al momento dell’impegno per quanto concerne le spese correnti e del pagamento per quelle in conto capitale. In caso di convenzione, se il Comune capofila è soggetto, il Patto condiziona anche i flussi verso l’esterno (ciò non accade per le unioni “classiche”, le quali, come detto, non sono soggette). Il capofila, nel determinare il proprio obiettivo, non può considerare unicamente la propria quota di spesa relativa alla gestione dei servizi associati, ma deve farsi carico anche delle quote di spesa riferita agli altri comuni (Corte dei conti Emilia-Romagna, parere n. 26/2012).
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I vantaggi delle unioni “classiche”
Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati (art. 32, comma 7, del Tuel). Più in generale, l’accentramento delle risorse (proprie o trasferite) in capo alle Unioni, senza passaggio dai binaci dei Comuni associati, consente di eludere (LEGITTIMAMENTE) il Patto. Alle unioni si applica la disciplina sulle spese di personale prevista per gli enti non soggetti al Patto (Corte dei conti Toscana, parere n. 7/2012). Le unioni hanno meno vincoli sul ricorso all’indebitamento (si veda però Corte dei conti Piemonte, parere n. 114/2011)
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Le spese di personale Dal 1° gennaio 2013 anche i comuni fra e abitanti sono soggetti regime in materia di spese di personale vigente per gli enti sottoposti al Patto. In particolare si applicano a tali enti anche i vincoli di cui all’articolo 76, comma 7, D.L. 112/2008 con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato (rapporto massimo spese di personale/spese correnti 50%, turn-over al 40% della sepsa dei cessati nell’anno precedente e non più “per teste”) e quelli di cui all’art. 1, comma 557, della L. 296/2006 in relazione al contenimento delle dinamiche retributive e occupazionali (il benchmark è l’anno precedente e non più il 2008). Il Mef ha chiarito che possono essere i concorsi avviati lo scorso anno, purché la pubblicazione del calendario delle prove d’esame sia avvenuta entro il 31 dicembre 2012 ed il reclutamento delle nuove risorse umane si concluda entro il corrente anno. In tal caso, non vale il limite del turn-over al 40% ma quello “per teste”. fermo restando l’obbligo di riduzione del comma 557.
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Le spese di personale Per le assunzioni a tempo determinato, la stipula di convenzioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa vale il limite è quello del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (deroghe per il personale addetto alle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009); idem per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio (anche qui il limite è pari al 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009).
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Tares: base imponibile
La L. 228/2012 ha introdotto importati modifiche all’art. 14 del D.L. 201/2011. Ulteriori novità sono state introdotte dal D.L. 35/2013. Il primo correttivo riguarda il disposto del comma 9 della disposizione da ultimo citata, che definisce la base imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie A-B-C). Mentre in precedenza il riferimento era alla superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998 e forfetariamente considerata nella misura dell’80 per cento, ora si prevede che, in sede di prima applicazione del tributo, si consideri la superficie calpestabile già nota ai comuni in quanto dichiarata o accertata ai fini della Tarsu, della Tia1 o della Tia2. Resta ferma la possibilità, per i comuni, di utilizzare l’80 per cento della superficie catastale ai fini dell’attività di accertamento e di controllo. Per le altre unità immobiliari (gruppi catastali D-E-F) la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile, come già previsto dalla disciplina originaria.
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Tares: pagamento Per il 2013, l’importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di Tarsu, Tia1 o Tia2. Analogamente, per le nuove occupazioni decorrenti dal 1º gennaio 2013, l'importo delle rate in acconto è determinato tenendo conto delle tariffe relative a Tarsu, Tia1 o Tia2 applicate da ciascun comune nell'anno precedente. Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della Tia1 o della Tia2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l’anno 2013. La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani
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Tares: la maggiorazione
Va versata allo Stato insieme all’ultima rata del tributo I comuni non possono più portarla a 0,40 euro al mq Lo Stato restituisce il miliardo tagliato
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Grazie per l’attenzione!!
Matteo Barbero
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