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PubblicatoAureliano Orazio Scognamiglio Modificato 9 anni fa
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Il ruolo della giurisprudenza della Corte di Giustizia nell’Ordinamento Tributario Comunitario
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Il potere giudiziario nell’ambito dell’Unione Europea La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha la funzione di assicurare l’uniformità di interpretazione ed applicazione delle norme comunitarie in ciascuno degli Stati membri ( funzione “nomofilattica”)
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segue…. La CGE è chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla interpretazione del diritto comunitario e ad effettuare un’opera di ricostruzione ermeneutica delle norme e dei principi espressi nel Tratto e gli atti normativi del diritto comunitario derivato.
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segue…. La CGE è chiamata a pronunciarsi sulla quaestio juris, definendo il significato della norma comunitaria rilevante per il giudizio. Il giudice nazionale è tenuto a pronunciarsi sulla quaestio facti, così da pervenire alla decisione sulla fattispecie concreta applicando le norme pertinenti.
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Effetto vincolante delle sentenze della CGE Le sentenze interpretative pronunciate dalla CGE a seguito del rinvio pregiudiziale producono effetto vincolante per il giudice nazionale che le ha sollecitate e per i gradi successivi del medesimo giudizio. Esse, peraltro sono destinate ad espandere i propri effetti anche il giudizio cui si riferiscono, in quanto relative a questioni giuridiche di portata generale.
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Quanto all’efficacia temporale delle sentenze della CGE, in linea di massima vale la regola generale dell’efficacia ex tunc, con riconoscimento della latitudine interpretativa e della validità della norma comunitaria fin dall’origine Efficacia temporale delle sentenze della CGE
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Efficacia temporale in materia economica e finanziaria La CGE ha riconosciuto l’efficacia ex tunc delle sentenze interpretative laddove interferenti con i comportamenti dei terzi in buona fede che avevano fatto affidamento sulla portata della normativa nazionale prima della sentenza emessa dalla giustizia comunitaria
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Funzione creativa della CGe La funzione creativa è stata ravvisata nella creazione autonoma di norme giuridiche e nella integrazione del diritto comunitario, primario e derivato, e nella continua ricerca di principi generali che potessero definire l’assetto assiologico della disciplina normativa
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Il ruolo della CGE nel settore della fiscalità La CGE nel corso degli anni è stata costantemente sollecitata ad intervenire in sede interpretativa per dirimere questioni dubbie e colmare lacune ed insufficienze del diritto comunitario
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L’avvocatura generale L’avvocatura generale è un organo autonomo rispetto alle parti coinvolte nel processo, e il suo contributo è rivolto sostanzialmente alla tutela dell’interesse generale della UE.
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Segue… L’apporto fornito dall’avvocatura generale è di particolare importanza. Gli avvocati attraverso la presentazione di conclusioni scritte forniscono una prospettazione sintetica della fattispecie in esame, depurata da possibili deviazioni di parte e soprattutto adeguatamente vagliata rispetto agli argomenti giuridici addotti.
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Segue… Le conclusioni degli avvocati generali non assumono carattere vincolante ma esercitano una importante influenza sulla decisione della CGE in quanto contengono una analisi comparatistica sugli ordinamenti degli Stati membri.
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Apporto dell’avvocatura generale in materia fiscale Le conclusioni presentate dagli avvocati generali sono state frequentemente accolte nelle sentenze della CGE
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Principali orientamenti seguiti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di fiscalità
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IVA In materia d’IVA la CGE ha effettuato una disamina puntuale delle norme previste negli atti comunitari del diritto derivato, precisando, in via interpretativa, la latitudine semantica assunta dalle norme medesime.
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segue… La CGE ha enucleato i tratti fondamentali dell’IVA sulla base delle regole formulate nelle varie direttive, in particolare: - è stata riconosciuta la natura giuridica del tributo come imposta sui consumi; - sono stati individuati gli elementi qualificanti della disciplina comunitaria nella generalità dell’imposizione alle operazioni commerciali, nella proporzionalità dell’aliquota, nel carattere di imposta plurifase e nella neutralità determinata dalla imposizione del valore aggiunto; - è stata puntualizzata la fattispecie impositiva sia negli elementi oggettivi sia negli elementi soggettivi.
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Atteggiamento casistico della CGE in materia di accise, dazi e diritti doganali La CGE è intervenuta per risolvere questioni specifiche e casi di interpretazione ed applicazione della legislazione comunitaria
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Atteggiamento casistico della CGE in materia di aiuti di Stato Il divieto degli aiuti di Stato è condizionato dall’apprezzamento delle cause e delle finalità sottese alla norma agevolativa, bensì è definito in relazione all’impatto, e dunque al complesso degli effetti, che si produce sul sistema della concorrenza.
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